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venerdì 25 dicembre 2015

"E' Natale" meditiamo con Madre Teresa di Calcutta. Auguri a tutti gli uomini di buona volontà.



“E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi ai margini della società.
E’ Natale ogni volta che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.”
(Madre Teresa di Calcutta)


Alleluja è nato il Salvatore ! Auguri di ogni bene e serenità.




    "Adorazione dei Magi" di Gentile di Niccolò di Giovanni di Massio detto Gentile da Fabriano (1370 - 1427)

giovedì 24 dicembre 2015

Diritto processuale civile e responsabilità civile auto. La posizione della Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro in giudizio.

Ospito con piacere sul blog un commento redatto dall'amico e collega del Foro di Pescara, Michele De Bonis che trae spunto da una recentissima ordinanza del Giudice di Pace di Pescara in materia processuale civilistica, R.C.A e codice delle Assicurazioni.


“Poiché la Compagnia assicuratrice partecipa al giudizio solo quale mandataria della assicurazione del responsabile civile non già quale legittimata passiva dell’azione promossa da ….. (tale essendo, nel caso di specie, la (omissis) Assicurazioni) dispone procedersi oltre…”
(Ordinanza del Giudice di Pace di Pescara dr.ssa Ciccocioppo del 2 dicembre 2015).
***
L’ordinanza del G.P di Pescara in commento si pone nell’ambito delle decisioni concernenti la problematica del “terzo” intervenuto o costituitosi in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza in base alla convenzione tra assicuratori per l’indennizzo diretto (CARD) vigente tra le compagnie assicuratrici.
La questione è questa: il danneggiato, in base a quanto conseguito dalla sentenza n°180 del 19.6.2009 e dall’ordinanza n°154 del 14.4.2010 della Corte costituzionale, ha facoltà di agire nei confronti del responsabile civile e della  compagnia di assicurazioni di questi ex art. 144 Cod. Ass. (come avveniva ante entrata in vigore di detto codice) e, dunque, in tal modo, può evitare la cd. azione diretta contro la propria compagnia.
A seguito di detta facoltà sorta nel 2009, le Compagnie aderenti alla CARD, probabilmente per mere ragioni organizzative e pratiche, essendosi determinate attivamente nella gestione del sinistro in base al cd. indennizzo diretto da almeno cinque anni prima di dette decisioni, hanno stabilito nel 2011 di dotarsi di un mandato reciproco di rappresentanza per la “gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti (ovviamente per le sole Compagnie aderenti) nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni” sicché in base ad esso viene attribuito “all’impresa assicuratrice del danneggiato (“Mandataria” o “Gestionaria”) il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell’impresa (“Mandante” o “Debitrice”) che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale”.

Da parte dei difensori dei danneggiati vi è stata e vi è tuttora ostilità avverso la presenza nel giudizio della Compagnia mandataria che si costituisce e/o interviene in luogo della mandante, tanto che il più delle volte ignorano la stessa mandataria anche nella fase della trattativa, ovvero declinano l’invito ad effettuare la visita medica richiesta, ecc. Ciò è motivato, in diritto, dal fatto che, secondo i fautori di detta tesi, il dettato delle decisioni della Corte costituzionale sarebbe risultato indigesto alle compagnie di assicurazioni e poichè l’escamotage creato da queste per superare l’impasse è un mero atto di natura privatistica e contrattuale, esso "non” potrebbe “avere rilevanza giuridica nei confronti dei terzi non avendo, di conseguenza, alcuna forza di legge vincolante per i danneggiati" (Giudice di Pace di Treviso, sent. non definitiva n. 774/2011).
Infatti la convenzione CARD "è stipulata tra assicuratori per regolare i rapporti che tra essi intervengono ma alla quale l'assicurato resta del tutto estraneo" (G. Pace Torino 18 aprile 2011, n. 3781; Trib. Torino 22 gennaio 2013, n. 389).
Sempre sulla stessa lunghezza d’onda è stato scritto anche come "si deve in primo luogo dire che non si è reperito un solo precedente che conforti la tesi della compagnia. Al contrario, la giurisprudenza formatasi in tutta Italia ha rilevato la nullità delle costituzioni di compagnie che pretendevano legittimazione processuale con un mandato quale quello oggi prodotto. Tale posizione si sta consolidando anche presso questo stesso Ufficio, e non solo" (G. Pace Bologna, sent. non definitiva 5 aprile 2013, n. 1688; conformi G. Pace Pescara, sent. n°177 del 31.1.2014; G. Pace Bologna ordinanza 12 gennaio 2012; G. Pace Imola, ord. 21 dicembre 2011; G. Pace Bologna, ord. 21 giugno 2011; G. Pace Fidenza, sent. 24 gennaio 2012, n. 34; G. Pace Torino, sent. 28 novembre 2011, n. 10842; G. Pace di Torino, sent. 18 aprile 2011, n. 3781; Trib. Torino, IV sez., sent. 22 gennaio 2013, n. 389; G. Pace di Taranto, ord. 11 agosto 2010).
"Si deve ritenere” in altri termini “che le compagnie di assicurazione non debbano assumere atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con tale obbligo e tanto meno chiedere il rigetto della domanda che il proprio danneggiato-assicurato abbia legittimamente posto in essere contro l'assicuratore del responsabile del danno stesso e contro quest'ultimo”. Ammettendo “impropriamente l'intervento volontario (...) si riconoscerebbe all'interveniente la possibilità di agire di fatto in conflitto di interessi con il proprio assicurato, il che deve reputarsi inammissibile" (G. Pace Treviso, sent. 6 settembre 2011, n. 774).

E’ stato anche sottolineato che le compagnie assicurative, intervenendo in causa o costituendosi in nome e per conto delle altre aderenti al sistema CARD, con la propria condotta processuale contravverrebbero anche a quelli che sono i propri doveri contrattuali: "proprio con riferimento agli obblighi contrattuali imposti all'assicuratore dal contratto per il quale l'assicurato ha pagato un premio si deve infine ribadire che ad esso è chiesto di manlevare il suo assicurato dalle richieste del terzo danneggiato e non certo di agire per opporsi alle legittime richieste che esso assicurato intenda formulare a sensi delle norme vigenti" (G. Pace Torino, sent. non definitiva 15 aprile 2011 n. 384).




Detto orientamento granitico si è recentemente incrinato.
Difatti il Tribunale di Firenze, sez. II civile, sentenza del 31 luglio 2013, premesso che con l'art. 1 bis della convenzione CARD 2011 sottoscritta dalle imprese assicuratrici queste si sono impegnate a ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria indipendentemente dalla scelta operata dal danneggiato di esercitare l'azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, ha dedotto che in sostanza le due assicurazioni, quella del danneggiato e quella del danneggiante, si sono rilasciate reciproco e irrevocabile mandato ex art. 77 c.p.c affinché la compagnia gestionaria del sinistro assuma la difesa in nome e per conto della compagnia del danneggiante in tutte le cause intentate contro di essa.
Nella sentenza la Corte fiorentina ha accolto la tesi della compagnia la quale ha precisato di essersi costituita non in proprio, ma solo quale mandataria dell’assicurazione del danneggiante ai sensi dell' art. 77 c.p.c (rappresentanza processuale volontaria). Il nostro ordinamento giuridico, infatti, riconosce, secondo i giudici toscani, a ciascun soggetto la facoltà di conferire a un terzo (chiunque esso sia) il potere di agire e difendersi in giudizio a tutela di un diritto proprio. Il Tribunale di Firenze (quale giudice d’appello, confermando la decisione del Giudice di pace) ha quindi sostenuto che l'orientamento della Corte costituzionale sulla facoltatività dell'azione diretta non esclude che le assicurazioni si accordino tra loro in tema di gestione dei sinistri con il conferimento del mandato irrevocabile tramite la sottoscrizione della convenzione CARD. In particolare ha sottolineato che il potenziale conflitto tra la posizione di garante dell'assicurato e di rappresentante del garante del danneggiante si risolve sul piano della valutazione della condotta contrattuale della compagnia del danneggiato, problematica che non interferisce sui presupposti di legge di cui al citato articolo
Altra giurisprudenza, formatasi sempre recentemente, G.P Piacenza 4.4.2012 n°282-, ritiene che “la convenzione CARD deve qualificarsi quale delegazione cumulatoria titolata non liberatoria ai sensi dell'art. 1268 CC. E’ noto che la delegazione è l'incarico conferito da un soggetto, detto delegante, ad un altro, detto delegato, di pagare e di obbligarsi a pagare ad un terzo. Il termine delegazione vale poi a designare l'operazione complessiva dell’incarico delegatorio e degli atti ad esso collegati.

L’art. 1268 codice civile prevede solo la delegazione passiva quando il delegante è il debitore del delegatario e conferisce l'incarico al delegato al fine di adempiere la propria obbligazione. Si tratta di un’ipotesi di notificazione del soggetto passivo del rapporto che nel caso di specie comporterà l'affiancarsi di un nuovo debitore con conseguente rafforzamento della garanzia patrimoniale del creditore. Non può certamente parlarsi di delegazione liberatoria che rientra nello schema della novazione soggettiva e dove l'obbligazione del delegato sostituisce quella originaria la quale si estingue. In quest'ultimo l’immediata liberazione del debitore originario modifica la posizione del creditore togliendo a quest’ultimo il vantaggio tipicamente connesso alla delegazione. Essa richiede il consenso del creditore. Nella delegazione cumulativa non liberatoria vi è la costituzione di una obbligazione che si aggiunge, senza estinguerla all'obbligazione originaria del delegante. Conseguentemente l'adempimento del delegato è imputato al delegante estinguendo l’obbligazione di quest'ultimo. Pertanto esiste tra l'obbligazione del delegante e quella del delegato un vincolo di solidarietà e le vicende estintive del debito originario incidono sull'obbligazione del delegato e viceversa secondo le regole della solidarietà. Nella delegazione titolata, come appunto nel caso in esame, il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto di provvista e di valuta e il delegato assume il debito del delegante in ragione della sottoscrizione della convenzione CARD mentre la domanda proposta dall'attore, nell'atto di citazione, si estende automaticamente alla compagnia intervenuta come e dalla Cassazione (si veda per tutte Cass. Sez. III n°17954 del 6.5.2008)”. Pertanto il predetto Giudice ha ritenuto ammissibile l’intervento volontario proposto in virtù della CARD di cui in parola (negli stessi termini Trib. Milano 28.10.2011 n°13052).  
Né a conclusioni dissimili ci si può orientare per il fatto che il mandato indica che esso sia attivo solo per la “gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni”, e dunque ne sarebbero escluse le controversie ex art. 148 CdA: è evidente che il dato testuale va interpretato con riferimento all’art. 1 bis della CARD cui il mandato fa riferimento, ovvero con il fatto indiscusso e indiscutibile secondo cui le compagnie aderenti si sono impegnate a ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria, indipendentemente dalla scelta operata dal danneggiato di esercitare l'azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiante. Tant’è che in detta ottica il mandato specifica come esso faccia riferimento alla “gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti (per le compagnie aderenti, ovvio) nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni” sicché “attribuisce all’impresa assicuratrice del danneggiato (“Mandataria” o “Gestionaria”) il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell’impresa (“Mandante” o “Debitrice”) [dato letterale che rafforza la tesi della delegazione di cui si è detto sopra] che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale”.

Tornando al Giudice di Pace di Pescara, con l’ordinanza oggetto del presente breve commento, si è orientato –peraltro contrariamente ad altri dello stesso Ufficio- verso suddetta scia interpretativa, ed ha specificato ulteriormente come sia comunque possibile la costituzione e/o l’intervento in virtù di detto mandato non già quale legittimata passiva dell’azione introdotta dall’ attore.
               
avv.debonis@tiscali.it

martedì 8 dicembre 2015

"Apritemi le porte della giustizia". Papa Francesco ha aperto la Porta Santa, inizia il Giubileo della Misericordia.

"Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato; viviamo, piuttosto, la gioia dell’incontro con la grazia che tutto trasforma".

Così Papa Francesco oggi, festa dell'Immacolata Concezione, ha esortato i fedeli in piazza S, Pietro nel corso della celebrazione che ha preceduto l'apertura della Porta Santa.




Vivere il Giubileo della Misericordia: ecco le parole del Papa per comprenderne il significato in unione con tutti i fedeli e la Chiesa cattolica.


 “…. il Giubileo sia esperienza viva della vicinanza del Padre, quasi a voler toccare con mano la sua tenerezza, perché la fede di ogni credente si rinvigorisca e così la testimonianza diventi sempre più efficace.
Il mio pensiero va, in primo luogo, a tutti i fedeli che nelle singole Diocesi, o come pellegrini a Roma, vivranno la grazia del Giubileo.
Desidero che l’indulgenza giubilare giunga per ognuno come genuina esperienza della misericordia di Dio, la quale a tutti va incontro con il volto del Padre che accoglie e perdona, dimenticando completamente il peccato commesso.
Per vivere e ottenere l’indulgenza i fedeli sono chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta Santa, aperta in ogni Cattedrale o nelle chiese stabilite dal Vescovo diocesano, e nelle quattro Basiliche Papali a Roma, come segno del desiderio profondo di vera conversione. Ugualmente dispongo che nei Santuari dove si è aperta la Porta della Misericordia e nelle chiese che tradizionalmente sono identificate come Giubilari si possa ottenere l’indulgenza.
È importante che questo momento sia unito, anzitutto, al Sacramento della Riconciliazione e alla celebrazione della santa Eucaristia con una riflessione sulla misericordia. Sarà necessario accompagnare queste celebrazioni con la professione di fede e con la preghiera per me e per le intenzioni che porto nel cuore per il bene della Chiesa e del mondo intero.



Penso, inoltre, a quanti per diversi motivi saranno impossibilitati a recarsi alla Porta Santa, in primo luogo gli ammalati e le persone anziane e sole, spesso in condizione di non poter uscire di casa. Per loro sarà di grande aiuto vivere la malattia e la sofferenza come esperienza di vicinanza al Signore che nel mistero della sua passione, morte e risurrezione indica la via maestra per dare senso al dolore e alla solitudine.
Vivere con fede e gioiosa speranza questo momento di prova, ricevendo la comunione o partecipando alla santa Messa e alla preghiera comunitaria, anche attraverso i vari mezzi di comunicazione, sarà per loro il modo di ottenere l’indulgenza giubilare.
Il mio pensiero va anche ai carcerati, che sperimentano la limitazione della loro libertà. Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena, hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di nuovo nella società portando il loro contributo onesto. A tutti costoro giunga concretamente la misericordia del Padre che vuole stare vicino a chi ha più bisogno del suo perdono. Nelle cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza, e ogni volta che passeranno per la porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, possa questo gesto significare per loro il passaggio della Porta Santa, perché la misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà.
Ho chiesto che la Chiesa riscopra in questo tempo giubilare la ricchezza contenuta nelle opere di misericordia corporale e spirituale. L’esperienza della misericordia, infatti, diventa visibile nella testimonianza di segni concreti come Gesù stesso ci ha insegnato. Ogni volta che un fedele vivrà una o più di queste opere in prima persona otterrà certamente l’indulgenza giubilare. Di qui l’impegno a vivere della misericordia per ottenere la grazia del perdono completo ed esaustivo per la forza dell’amore del Padre che nessuno esclude. Si tratterà pertanto di un’indulgenza giubilare piena, frutto dell’evento stesso che viene celebrato e vissuto con fede, speranza e carità.




L’indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta anche per quanti sono defunti. A loro siamo legati per la testimonianza di fede e carità che ci hanno lasciato. Come li ricordiamo nella celebrazione eucaristica, così possiamo, nel grande mistero della comunione dei Santi, pregare per loro, perché il volto misericordioso del Padre li liberi da ogni residuo di colpa e possa stringerli a sé nella beatitudine che non ha fine.”


(dalla lettera di Papa Francesco al presidente del P. Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, 1 settembre 2015)

venerdì 20 novembre 2015

Reti di impresa, ATI e consorzi nel settore turismo. Bando del MIBAC per la concessione di contributi, domande dal 14 dicembre, scadenza il 15 gennaio 2016.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2015 il bando del MIBAC per la concessione di contributi alle Reti di impresa, ATI, consorzi e società consortili operanti nel settore del turismo.

L'impresa capofila dovrà registrarsi sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la compilazione della domanda a partire dalle ore 10:00 del 14 dicembre 2015 tramite il portale dei procedimenti. 

Il link al portale sarà pubblicato sul sito www.beniculturali.it/turismo. 

La presentazione dell'istanza, firmata digitalmente dal rappresentante legale del capofila, avverrà con modalità telematica entro e non oltre le ore 16:00 del 15 gennaio 2016


Non è ammessa altra modalità di trasmissione oltre quella telematica. 

Le istanze pervenute in qualunque altra modalità non saranno ritenute ammissibili. 


L'istruttoria avverrà, pertanto, secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

L'ordine cronologico di arrivo rileva nel caso di parità del punteggio attribuito dal nucleo di valutazione.


Studio Legale DE VALERI

Assistenza e consulenza per il bando 2015 MIBAC settore turismo, la costituzione di reti di impresa e la partecipazione ai bandi nazionali e regionali per le aggregazioni tra società.

Ricorsi al TAR Lazio avverso esclusione dalle graduatorie di ammissione ai contributi entro 60 giorni dalla pubblicazione.

studiolegaledevaleri@gmail.com

martedì 17 novembre 2015

Reti di imprese e PMI: il MISE ha pubblicato l'elenco imprese beneficiarie del voucher per l'internazionalizzazione.

Il decreto del Direttore Generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015, per il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative e i termini per la richiesta e concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 10 milioni di risorse stanziate, ai sensi del D.M 15 maggio 2015.



Le istanze di accesso finalizzate e firmate digitalmente sono state presentate online  a partire dal 22 settembre 2015 e fino al termine ultimo del 2 ottobre 2015.
Per agevolare le imprese, il bando stabiliva che, a partire dalle ore 10.00 del 1 settembre 2015, le imprese interessate potevano registrarsi tramite  la procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).
Il decreto del 23 giugno 2015 fornisce alle imprese interessate ulteriori indicazioni e precisazioni in ordine ai criteri ed alle modalità di accesso allo strumento e di erogazione delle agevolazioni.
La novità per le imprese interessate è la pubblicazione del decreto del Direttore Generale del 16 novembre 2015 con l'elenco delle beneficiarie del voucher, che potranno accedere alla piattaforma informatica 
per le attività relative alla fruizione del beneficio, a partire dalla trasmissione del contratto di servizio.

(fonte www.sviluppoeconomico.gov.it)

Consulenza ed assistenza alle PMI e alle imprese in rete
studiolegaledevaleri@gmail.com

venerdì 6 novembre 2015

Sicurezza sul lavoro e delega di funzioni in azienda. Ministero del Lavoro interpello n. 7/2015.

Il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 7/2015 in risposta all’ Unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco in relazione all'art. 16 del D. Lgs. 81/2008 ha precisato che la delega da del datore di lavoro di funzioni inerenti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, si distingue dal conferimento di incarico

Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate. 

Tra le caratteristiche indicate nell'art. 16, comma 1, il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto che la delega "sia accettata dal delegato per iscritto", elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.


Per chiarimenti sulla delega di funzioni del datore di lavoro in azienda:
studiolegaledevaleri@gmail.com

lunedì 19 ottobre 2015

Eliminato l'obbligo di esporre il contrassegno R.C.A. Veicoli non assicurati, quando risarcisce Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada ?

Dal 18 ottobre 2015 è cessato l’obbligo di esporre sul proprio veicolo il contrassegno di assicurazione Responsabilità civile Auto.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 9 agosto 2013 n. 110 ha previsto “Il processo di dematerializzazione si conclude entro 2 anni dall’ entrata in vigore del presente regolamento, con conseguente cessazione da quella data dell’obbligo di esposizione del contrassegno…” Il decreto è entrato in vigore il 18 ottobre 2013 quindi dal 18 ottobre non è più obbligatoria l’esposizione del contrassegno sul parabrezza.
Nel 2014 secondo una ricerca effettuata dall'ANIA di recente resa nota, ben 3,9 milioni di autovetture circolavano in Italia senza rispettare l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile auto con una compagnia di Assicurazione autorizzata a prestare questo tipo di garanzia.
Molti i casi in cui il contrassegno esibito sull'auto dopo verifica si è rivelato falso.
Cosa fare se malauguratamente si incappa in un sinistro stradale di cui è responsabile in tutto o in parte il conducente di un veicolo che risulta non assicurato per la RC Auto e si ha diritto al risarcimento del danno materiale subito e, talvolta, anche alla persona ?



Il danneggiato potrà rivolgersi alla Compagnia designata e a CONSAP - Gestione Fondo di Garanzia Vittime della Strada nei seguenti casi:
  • veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
  • veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose vengono risarciti integralmente);
  • veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi si distinguono le seguenti tre procedure, di cui solo la terza attualmente è attiva:
    • Liquidazione dei danni a cura del Commissario liquidatore dell'Impresa in liquidazione coatta amministrativa, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (art. 293 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005).
    • Liquidazione dei danni a cura dell'Impresa cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia.
    • Liquidazione dei danni a cura dell'Impresa designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005).
  • veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Il Fondo provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi ulteriori:
- sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
(fonte www.consap.it)

Ai sensi dell’art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l' IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, ha designato a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, verificatisi nel triennio decorrente dal 1° luglio 2015, le seguenti imprese di assicurazione:

Generali Italia per le regioni CAMPANIA  e FRIULI- VENEZIA GIULIA. 
Società Cattolica di Assicurazione per la BASILICATA  e il VENETO. 
Società Reale Mutua di Assicurazioni per la VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA  e SARDEGNA
Allianz per la LOMBARDIA, MARCHE, LAZIO e PUGLIA 
Unipolsai Assicurazioni per il TRENTINO A.A., TOSCANA, EMILIA ROMAGNA, ABRUZZO, MOLISE, SICILIA e REPUBBLICA DI SAN MARINO.
Sara Assicurazioni per le regioni UMBRIA  e CALABRIA.

Ricordo che la prescrizione dei danni da sinistro stradale ex art. 2947 c.c. è di due anni dalla data del fatto, detto termine viene interrotto e comincia nuovamente a decorrere dalla ricezione della raccomandata a.r. di messa in mora e richiesta di risarcimento del danno al responsabile del sinistro e alla Compagnia di Assicurazione.

Tenuto conto della normativa in vigore e della molteplicità delle condizioni richieste è’ consigliabile rivolgersi all’avvocato subito dopo il sinistro ovvero sin dalla fase della compilazione della richiesta di risarcimento, per evitare di incorrere in errori che possono pregiudicare il buon esito della procedura.

Gli onorari e le spese dell'intervento legale per il danneggiato sono posti a carico della Compagnia che risarcisce il danno (Cass. civ. III, 11154/2015).

Chiarimenti  sulla casistica dei sinistri stradali con danni rientranti nella competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ai recapiti dello Studio.


studiolegaledevaleri@gmail.com


sabato 27 giugno 2015

Italian resident abroad R.E. properties and Taxation. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero. I chiarimenti del Ministero delle finanze. Risoluzione n. 6/DF.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha di recente chiarito alcuni principi essenziali relativi al regime della tassazione degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’ estero, iscritti A.I.R.E, l’anagrafe degli italiani residenti all'estero. 
La risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015  avente"oggetto: art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero. Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI)" si sofferma sulla questa problematica di cui riassumo i punti salienti per i lettori del blog che risiedono all'estero e sono proprietari di immobili ubicati in Italia, salvo situazioni particolari da verificare contattando lo studio via email studiolegaledevaleri@gmail.com



Va premesso che dal 2015 ai fini dell'IMU “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.
Inoltre sull'”unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”.

E' considerata abitazione principale quella posseduta dai contribuenti che la detengono a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia come unica unità immobiliare non locata o non data in comodato d’uso; sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e sono pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Qualora ricorrano queste tre condizioni sono previste a favore di questa categoria di contribuenti alcune agevolazioni ovvero:
  • a) esenzione dall’IMU del fabbricato nonché delle pertinenze dello stesso nei limiti indicati dal predetto comma 2 dell’art. 13, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • b) riduzione di due terzi della TASI;
  • c) riduzione di un terzo della TARI.

Per il requisito del pensionamento nel paese di residenza, i cittadini italiani residenti all’estero  devono percepire esclusivamente pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si somma a quella versata in un Paese estero, oppure pensioni autonome italiane e pensioni estere, rimanendo invece esclusi coloro che percepiscono pensioni italiane. 

In particolare, per quanto riguarda la pensione in convenzione internazionale, si deve evidenziare che detta tipologia di pensione va considerata, a tutti gli effetti, una pensione a carico dei due Stati. 
Se lo Stato estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del soggetto, può applicarsi il beneficio in questione. 
Qualora viceversa il pensionato risieda in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione, sempre autonoma o in regime di totalizzazione internazionale, la norma non può trovare applicazione.

La circolare poi ribadisce un principio fondamentale: “al di fuori dell’ipotesi tassativa di equiparazione all’abitazione principale prevista dalla norma, che esclude il versamento dell’IMU, si deve sottolineare che i comuni non possono, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, arrivare a stabilire ulteriori ipotesi di esclusione dall’IMU”.
Il comune ove si trova l'immobile del cittadino residente all'estero che non soddisfa le condizioni citate può stabilire un’aliquota agevolata non inferiore allo 0,46 per cento.

Per i tributi locali il comune ha facoltà di deliberare:
  • per la TASI, arrivare all’azzeramento del tributo azzerando l’aliquota base;
  • per la TARI, prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

  • Ricordo che i provvedimenti per la liquidazione dei tributi IMU, TARI e TASI possono essere contestati con l'ausilio di un avvocato qualora ritenuti illegittimi dai contribuenti italiani residenti all'estero con ricorso alla commissione tributaria provinciale competente per territorio entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto del Comune competente per territorio.

Avv. Luigi De Valeri
Real Estate & Tax Dept.
studiolegaledevaleri@gmail.com

venerdì 12 giugno 2015

Contratto di trasporto aereo.Incendio allo scalo di Fiumicino, i diritti dei passeggeri dopo la cancellazione del volo.

Il grave incendio verificatosi lo scorso 7 maggio all'aeroporto di Roma Fiumicino, come ampiamente riportato dai mass media, ha causato ai passeggeri gravi disagi per cui essi hanno diritto al rimborso del biglietto del viaggio di cui non hanno usufruito oppure alla cd. riprotezione del volo, altro volo successivo verso la destinazione finale, salvo l'eventuale risarcimento dei danni a seconda delle singole situazioni che vanno esaminate.



Il Regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo prevede che il passeggero abbia diritto, in alternativa, al rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, all'imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea oppure all'imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il viaggiatore.
Inoltre è prevista l'assistenza mediante pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa oppure la sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa e due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
Si consiglia di conservare la documentazione comprovante l’acquisto dei beni di prima necessità nonchè le eventuali spese di vitto e alloggio sostenute da indicare nella richiesta di rimborso e messa in mora da inviare al vettore aereo.

Attenzione. In tema di prescrizione si applica l'art. 2951 del codice civile.

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679.


Sul tema del trasporto aereo e in particolare del diniego di imbarco di un passeggero di recente si è espresso il Tribunale di Catanzaro confermando una sentenza di primo grado del Giudice di Pace che ha respinto la domanda di un passeggero nei confronti di un vettore aereo.
Il giudice ha deciso in tal senso poichè, in assenza di altre risultanze istruttorie, il passeggero doveva provare la conclusione del contratto di trasporto aereo mediante la produzione del biglietto di passaggio, non essendo sufficiente l'allegazione della sola prenotazione di viaggio.
La vicenda processuale traeva origine da una azione promossa nei confronti di un vettore aereo da un passeggero, il quale, pur avendo acquistato tramite una agenzia di viaggi, un biglietto aereo si era visto negare l’imbarco e pertanto si era rivolto al Giudice di Pace per ottenere il rimborso delle spese per un altro passaggio aereo oltre al risarcimento del danno per il disagio e lo stress causatogli dal mancato imbarco.

La sentenza Tribunale di Catanzaro n. 2527 del 15.12.2014 ha ribadito l’applicabilità anche al contratto di trasporto aereo di persone del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 30.10.2001, n. 13533 che riporto di seguito:Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto”. 
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lunedì 1 giugno 2015

Bonus 2015 a sostegno della natalità. Pubblicate le modalità per richiederlo e i termini.

Le disposizioni attuative in materia di assegno a sostegno della natalità sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015.


Per gli aventi diritto in base all' ISEE del nucleo familiare la misura dell’importo annuo dell’assegno è pari ad euro 960,00 con ISEE fino ad euro 25.000,00 oppure €. 1.920,00 se l'indicatore non supera euro 7.000,00, in ogni caso in riferimento all'anno solare precedente la nascita.

Sul sito www.governo.it è stata pubblicata la circolare n.83 dell’8 maggio 2015 con le modalità e i termini per richiedere all'INPS l’accesso al beneficio.

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lunedì 11 maggio 2015

Condominio. Apertura di B & B o affittacamere. Cassazione n. 24707 del 20 novembre 2014. Detraibile IVA spese di ristrutturazione per l'avvio di attività di affittacamere.


Con la recente sentenza n. 24707/2014 il giudice di legittimità si è pronunciato sulla problematica delle attività di affittacamere e di conseguenza anche sui bed & breakfast, in condominio escludendo che le stesse provochino un mutamento delle destinazione d'uso degli immobili utilizzati come “civile abitazione” e implichino conseguenze dannose per gli altri condomini, salvo, precisiamo, situazioni di conclamato rilievo quanto a molestie.




La decisione della seconda sezione della Cassazione ha respinto il ricorso di un condominio di Roma, ubicato in un via a pochi passi dal Vaticano che si fondava sulle disposizioni del regolamento condominiale secondo cui«è fatto divieto di destinare gli appartamenti a uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato» disposizione che dunque, secondo i condomini, avrebbe escluso l'esercizio di attività ricettiva in un appartamento facente parte del condominio.
La tesi sostenuta dal condominio era stata accolta dal giudice di primo grado che aveva, infatti, ordinato il fermo dell'attività, ma era stata poi ribaltata dalla Corte d'Appello cui due condomini, proprietario degli immobili interessati si erano rivolti.
Il giudice di secondo grado accertava che l'attività di affittacamere non aveva comportato una modificazione della destinazione di uso civile per abitazione delle unità immobiliari”, risultava inoltre inammissibile un'interpretazione estensiva del disposto all' art. 6 del regolamento condominiale che riservasse ai soli proprietari, ai loro congiunti e ai singoli privati professionisti il godimento delle unità immobiliari site nel complesso condominiale. 
Considerando altresì che «in concreto» l'interpretazione del regolamento data dal condominio era stata «più permissiva di quanto derivante dalla stretta interpretazione letterale», nell'edificio, infatti, c'erano già una scuola, delle attività commerciali ed una agenzia di assicurazione, senza che questo avesse comportato alcuna restrizione.

Secondo la Corte di Cassazione l'attività di bed and breakfast non comporta a priori “conseguenze pregiudizievoli” per gli altri condomini tenuto altresì conto, come ha ritenuto il giudice d'appello che “che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast". 
La tesi è peraltro concorde con l'art. 2 lettera A del regolamento della Regione Lazio n. 16 del 2008, in cui si chiarisce che «l'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici".

L'apertura di un bed and breakfast o l'avvio di una attività di affittacamere in condominio non è quindi subordinata all'approvazione dell'assemblea condominiale. 

Cassazione civ. V, 29 aprile 2015 n. 8628. 
Detraibilità IVA spese di ristrutturazione per l'attività di affittacamere.

Sempre in tema di avvio di attività di affittacamere e B & B segnalo ai lettori la recentissima decisione della V sezione tributaria della Cassazione che ha respinto un ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando la detraibilità dell' IVA sulle spese effettuate per le ristrutturazioni edilizie relative ad attività di affittacamere, secondo i giudici di piazza Cavour non rileva la classificazione catastale dell’immobile ma la strumentalità all’ esercizio di impresa


Consulenza L. 135/2001 riforma del turismo, avvio di attività ricettive e normativa regionale.

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