lunedì 19 ottobre 2009

PRIVACY. La voce è un dato personale.


Può capitare di ricevere telefonate con le quali si viene sollecitati ad acquistare servizi o beni ovvero a concludere contratti con il proprio assenso vocale.
Ma il consumatore che risponde e conclude in questo modo un contratto è tutelato da eventuali abusi ?
Un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ha sancito che anche la voce è un dato personale e come tale rientra nella tutela accordata dalla vigente normativa in materia.
Il provvedimento è dell'8 luglio 2009 e trae orgine dal ricorso di un consumatore che contestava l'attivazione di un servizio da parte di un operatore telefonico mediante il cosiddetto "verbal ordering" cioè la chiamata telefonica durante la quale si aderisce ad una proposta commerciale.
Il consumatore negava di aver concluso il contratto e pertanto aveva richiesto una copia della registrazione del colloquio con il quale sarebbe stato fornito l'assenso verbale all'acquisto del servizio proposto dall'operatore telefonico.
L'operatore si era limitato a mettere a disposizione la trascrizione scritta del contenuto del colloquio ma non la registrazione.

Il Garante ha stabilito viceversa che la registrazione di un colloquio telefonico che comporta l'attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere fornita all'interessato dietro sua richiesta.
Con il provvedimento del Garante è stato precisato che anche suoni e immagini rientrano nei dati personali oggetto di tutela.
L'art. 4 comma 1 lett.B del Codice della privacy, D. Lgs. 196/2003, costituisce "dato personale" una "qualunque informazione" relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e "dal punto di vista del formato dell'informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica,grafica, fotografica o acustica", dunque anche i suoni costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

Il consumatore ha diritto di accesso ai dati personali contenuti nel "verbal ordering" ovvero al dato vocale mediante la relativa registrazione, l'Autorità ha quindi ordinato all'operatore telefonico di consegnare al ricorrente il supporto magnetico contenente il colloquio telefonico.

E' a disposizione dei lettori la mail studiolegaledevaleri@gmail.com per ogni richiesta di chiarimenti sul diritto alla privacy e la tutela dei dati personali.

sabato 11 luglio 2009

DANNI DA SINISTRI STRADALI. L'indennizzo diretto non è obbligatorio.



Con la recente sentenza n. 180 del 19 giugno 2009 la Corte Costituzionale ha chiarito che il danneggiato a seguito di un incidente stradale non è obbligato ad attivare la procedura dell'indennizzo diretto del Codice delle Assicurazioni, ma può chiedere il risarcimento dei danni anche al responsabile del sinistro e alla sua compagnia di assicurazioni.


E' definitivamente caduta l'interpretazione secondo cui in base al D.Lgs. 209/2005, il Codice delle Assicurazioni, chi aveva subito un danno in occasione di un sinistro stradale doveva rivolgersi alla propria compagnia per essere risarcito dei danni materiali e/o fisici, salvo poi qualora la somma ricevuta da quest'ultima non fosse reputata congrua adire il giudice, ovvero il Giudice di Pace, con le ultime modifiche del codice di procedura civile competente fino al valore di Euro 20.000 oppure il Tribunale, convenendo in giudizio solo la sua compagnia secondo l'art. 145, comma 2, del Cod. Ass. senza poter agire ex lege 990/69 e art. 2054 del codice civile, contro il responsabile civile del sinistro e la sua compagnia.


La sentenza della Corte Costituzionale ha origine dall'ordinanza di un Giudice di Pace di Palermo che, nel decidere un procedimento inerente un sinistro stradale, aveva espresso dubbi di costituzionalità dell'art. 149 del Cod. Ass. secondo cui "i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato" obbligandolo a rivolgersi alla propria assicurazione eliminando il diritto di agire anche contro il responsabile.

I giudici della Consulta, con una sentenza interpretativa di rigetto, hanno ritenuto che "sulla base del significato proprio delle parole (...) l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà (...) un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno." e "il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato".

Pertanto si è rivelata corretta l'interpretazione di molti colleghi avvocati i quali ritenevano ancora applicabile sia in fase stragiudiziale che giudiziale anche la procedura originaria di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile del sinistro e della sua compagnia.

Visto l'argomento devo dare un cenno anche alla vexata quaestio del rimborso delle spese legali sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale della procedura di risarcimento che l'art. 9 del D.P.R. 254/2006, regolamento di attuazione del Codice delle Assicurazioni, non include nell'importo del risarcimento in spregio agli articoli 3 e 24 della Costituzione, uguaglianza di fronte alla legge e diritto alla difesa che deve essere garantito non solo nel corso del giudizio ma anche nella fase delle trattative stragiudiziali come ribadito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 11606/2005 e 2275/2006 che le includono nel danno risarcibile.

Il Giudice di Pace di Cagliari con ordinanza del febbraio 2008 ha rimesso gli atti alla Consulta per illegittimità costituzionale del citato art. 9 che sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perchè ha creato una situazione di disparità a svantaggio del danneggiato -consumatore a favore delle compagnie assicuratrici, il quale, parte debole, volendo evitare i costi dell'assistenza legale deve sottostare alle condizioni risarcitorie imposte dalla propria compagnia che gode di posizione prevalente. Ciò porterebbe anche alla discriminazione tra gli indigenti e gli abbienti che potrebbero sempre permettersi l'ausilio di un legale per una migliore tutela dei propri diritti.

Si confida in un sollecito pronunciamento della Corte costituzionale su questo tema delicato che interessa migliaia di danneggiati che, senza adeguata assistenza, si trovano in balia delle compagnie e si vedono costretti ad accontentarsi di quanto viene offerto dai liquidatori o dai periti, i quali, si noti bene, devono rispettare le esigenze di bilancio delle loro mandanti e di buon grado trattano il risarcimento con chi è sprovveduto, ad esempio, in materia di tabelle e microinvalidità, danno biologico o danno da lucro cessante.
E' sotto gli occhi di tutti noi operatori del diritto che il nuovo sistema risarcitorio dell'indennizzo diretto non tutela affatto il danneggiato - consumatore come invece la legge delega raccomandava.
L'obbligo per l'assicuratore di prestare assistenza informativa e tecnica al danneggiato, previsto nel regolamento emanato successivamente al Codice delle Assicurazioni, è solo un contentino per l'assicurato, visto il chiaro incontestabile conflitto di interesse tra l'assicuratore-liquidatore del danno che vuole contenere i costi dei sinistri e il danneggiato-creditore che vorrebbe ottenere il massimo risarcimento.

Ebbene, occupandomi anche di infortunistica stradale, per esperienza personale devo dire che buona parte delle compagnie di assicurazioni riconoscono, anche nella procedura dell'indennizzo diretto, le spese legali dell'intervento dell'avvocato che assiste il danneggiato nella fase stragiudiziale.
Tuttavia a conferma del buon diritto del danneggiato non solo a rivolgersi ad un legale ma anche ad ottenere il rimborso dei suoi costi posso citare la sentenza del 31 maggio 2005 n. 11606 della Cassazione civile, III sezione, che ha incluso quale voce di danno autonoma anche le spese legali stragiudiziali sostenute dall'avente diritto al risarcimento.


Conclusivamente va sottolineato che la materia dell'infortunistica stradale richiede specifiche competenze e conoscenze, sia legislative che giurisprudenziali, che solo gli studi legali, meglio se specializzati, possono garantire, e non chiunque altro, adducendo presunte competenze tecnico-legali, si propone per assistere il danneggiato, mirando solo ad una qualunque liquidazione del danno da ottenere al più presto per poter chiedere il proprio compenso.
Tra l'altro l'avvocato nel valutare la congruità del risarcimento dovuto secondo la legge e la giurisprudenza che conosce, considera l'opportunità o meno di rivolgersi al giudice conoscendo i meccanismi procedurali.
Coloro che hanno subito un danno da sinistro stradale possono continuare a rivolgersi ad uno studio legale che potrà assisterli e tutelare i loro interessi nei confronti delle compagnie di assicurazioni soprattutto in occasione di sinistri denotati da particolari circostanze in tema di accertamento di responsabilità potendo contare sul rimborso anche delle spese legali, pur nella fase che precede l'eventuale causa, sia da parte della propria compagnia che dal responsabile del sinistro e della sua compagnia.


lunedì 13 aprile 2009

INSIDIA STRADALE - Buche e tombini, danni e Pubblica Amministrazione.



E' capitato spesso a motociclisti e pedoni di farsi male cadendo a causa di buche e tombini sul manto stradale o sul marciapiede la cui manutenzione affidata ai Comuni lascia spesso a desiderare. Chi risponde dei danni in questi casi di cosiddetta insidia stradale e che possibilità si ha di essere risarciti ?
Innanzitutto dobbiamo precisare che la Pubblica Amministrazione non è responsabile se il fatto è accaduto in una strada privata. In autostrada risponde la società concessionaria del servizio tenuta alla manutenzione nei confronti dell'utente che con il passaggio al casello ed il pagamento del pedaggio conclude un vero e proprio contratto con il concessionario.

Per il risarcimento di questi danni, sia fisici che materiali, trovano applicazione gli articoli del codice civile: il 2043 "risarcimento per fatto illecito" e il 2051 "danno da cosa in custodia".
La Cassazione civile, tra le tante, suggerisco di leggere le sentenze della III sezione n. 15383 del 2006 e la recente n. 390 del 2008, ritiene che la responsabilità dell'ente proprietario della strada ha carattere oggettivo e per la sua sussistenza è sufficiente il nesso causale tra la cosa in custodia, ad esempio la strada, e il danno arrecato alla persona, ad esempio il pedone che scivola sul ghiaccio, senza dare rilievo alla condotta del custode, il Comune, e l'osservanza di un obbligo di vigilanza. Solo se si verifica il caso fortuito, ad esempio olio sul manto stradale perduto pochi minuti prima da un autobus e motociclista che a causa di questo cade poco dopo, la responsabilità dell'ente proprietario della strada è esclusa.
Il caso fortuito è un evento esterno imprevedibile ed inevitabile, che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
Quando non si applica l'art. 2051 che dispone "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" per l'impossibilità concreta di custodire il bene demaniale nella sua interezza, i giudici fanno ricorso all'art. 2043 "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", per cui l'ente pubblico risponde dei danni derivanti da questi beni in base alla regola generale del neminem laedere, configurandosi un suo comportamento colposo.
Il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi del fatto doloso o colposo che ha causato il danno, il nesso di causalità, il danno ingiusto patito e l'imputabilità soggettiva all'ente proprietario della strada mentre quest'ultimo ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza del caso fortuito per esimersi da ogni responsabilità.
Dovrà essere accertata una situazione di pericolo occulto per l'utente della strada aperta al pubblico, la cosiddetta insidia o trabocchetto, caratterizzata, secondo la giurisprudenza, da un elemento oggettivo, la "non visibilità", e un elemento soggettivo, la "non prevedibilità".
Spetta al danneggiato provare l'esistenza dei due elementi, ad esempio che la buca era celata da foglie o altri detriti o le condizioni atmosferiche che ne impedivano la visibilità e che tale insidia non era per lui prevedibile. La caduta a causa di una buca creatasi da vari giorni sul marciapiede che si percorre abitualmente per andare al lavoro non avrebbe il requisito della imprevedibilità.
Il soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale dovrà aver usato la normale diligenza senza contribuire al verificarsi del fatto dannoso, ad esempio nel caso del conducente di un ciclomotore rovinato a terra per un tombino, con il tempo incassato nel manto stradale, che circolava nella tarda serata a fari spenti potrebbe configurarsi un concorso di responsabilità.
In base all'esperienza acquisita suggerisco a coloro che dovessero incappare in queste disavventure di chiedere l'immediato intervento della polizia municipale, della polizia stradale o dei carabinieri e far rilevare sul posto le condizioni della strada e verbalizzare nell'immediatezza del fatto l'esistenza della buca o del tombino configurante l'insidia o trabocchetto, scattare se possibile alcune foto dei luoghi prima che vengano ripristinati dal Comune e/o dalle ditte responsabili della manutenzione e premunirsi di testimoni che abbiano assistito all'evento dannoso. Queste accortezze permetteranno di poter intraprendere con maggiori probabilità di successo la procedura di risarcimento dei danni nei confronti della Pubblica Amministrazione da avviarsi con la richiesta formale di risarcimento mediante raccomandata a.r. allegando appena disponibile copia del verbale dell'autorità intervenuta.

venerdì 13 marzo 2009

PRIVACY - Computer da eliminare e dati personali




Con il tempo e il progredire della tecnologia tutti noi abbiamo sostituito i vecchi personal computer e notebook con altri dalle prestazioni migliori. E' sorta la necessità di sbarazzarci dei precedenti computer ma anche di vecchi floppy, CD-ROM, DVD e pendrive.

Per quanto riguarda il riciclo dei p.c. sono in vigore le disposizioni RAEE sull'usato, direttive europee 2002/96/CE e 2003/108/CE e D.Lgs. 151/2005, che riguardano produttori, importatori e rivenditori con proprio marchio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) divenuti responsabili della gestione dei prodotti che distribuiscono e vendono al termine dell'uso. Sui nuovi apparecchi deve essere apposto il simbolo del cassonetto barrato che avverte il consumatore di non gettarli via al termine dell'uso ma riconsegnarli al rivenditore che ha l'obbligo di ritirarli.


Occorre però fare attenzione alla eliminazione dei dati personali contenuti nell'hardware e nei supporti che usiamo abitualmente, ad es. luogo e data di nascita, numero di conto corrente bancario, dati sanitari, ecc. di nostra pertinenza o di terzi come clienti o fornitori, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, le cui sanzioni amministrative e penali di recente sono state inasprite dal D.L. 207/2008 il cd. decreto milleproroghe.
In termini tecnici mi riferisco al cosiddetto e-waste e la cancellazione sicura interessa tutti coloro che si servono di p.c. e non solo professionisti e società ma anche cittadini comuni che potrebbero rischiare di far conoscere i propri dati sensibili a malintenzionati come ad esempio coloro che cercano di carpire i dati personali con le ormai famose mail che chiedono di favorire il trasferimento di somme favolose provenienti da stati africani promettendo ingenti compensi.

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto a riguardo con un provvedimento del 13 ottobre 2008 e una scheda informativa pubblicata sul sito istituzionale il 12 dicembre scorso.
In sintesi ha stabilito che tutti devono provvedere alla cancellazione dei dati personali contenuti nei pc e altri supporti che li conservano prima di disfarsene e sul sito http://www.garanteprivacy.it/ è stato pubblicato un vademecum per la cancellazione sicura dei dati.

Secondo il Garante à necessaria la distruzione fisica per i CD-ROM e i DVD-R, viene suggerito l'uso di "wiping program - programmi di pulizia" o "file shredder - distruttori di scheda", che permettono di scrivere ripetutamente nelle aree vuote dell'hard disk sequenze casuali di cifre binarie per impedire il recupero di informazioni mediante strumenti elettronici di recupero dati. Vi è poi la formattazione "a basso livello" e la demagnetizzazione che permette la cancellazione rapida delle informazioni.
Per i professionisti e le società è buona consuetudine salvare i files su memorie di massa portatili, DVD e CD-ROM, che occupano poco spazio, conservandoli in luogo sicuro almeno per un decennio dall'archiviazione delle pratiche.

Non è improbabile infatti dover riesumare vecchie pratiche per necessità sopraggiunte dopo svariati anni o doverle riesaminare per trarne utilità per nuovi incarichi o procedure da curare.

martedì 3 marzo 2009

ULTIME DALLE CORTI - Tributario - Se il consulente delegato non paga il tributo del cliente.


Se il consulente non ha versato l'importo dovuto per un tributo dal suo cliente, il contribuente che gli ha dato mandato a provvedere al pagamento non è punibile qualora il consulente sia stato condannato con sentenza in sede penale. La denuncia del contribuente seguita dalla condanna del consulente che ha omesso di versare le somme ricevute all'Erario fa insorgere la causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 472/97, il decreto in materia di sanzioni tributarie.
Il contribuente dovrà non solo esercitare l'azione penale nei confronti del consulente ma dimostrare di avergli dato l'incarico di effettuare il pagamento e consegnato la somma necessaria. La Cassazione ha ribadito questo principio con una recente decisione (Cass. sez. tributaria, n.884 del 15 gennaio 2009).
I giudici osservano che la causa di non punibilità è operante in favore del contribuente se è "documentalmente provato che il mancato pagamento del tributo è dovuto a fatto e colpa di terzo, denunciato, accertato e punito dalla magistratura."

Pertanto non è sufficiente che il contribuente al quale è stato contestato dal Fisco il mancato pagamento del tributo adduca di aver denunciato il consulente ma è necessario che provi di averlo delegato e avergli consegnato la somma necessaria per il versamento e che il procedimento avviato in sede penale si concluda con la condanna del delegato.

L'insegnamento pratico che se ne trae è quello di provvedere direttamente al pagamento dei tributi o, qualora non sia possibile, agire con accortezza nel delegare a terzi tale incombente.
I lettori possono inviare alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com ogni quesito relativo a situazioni analoghe e a controversie tributarie in corso presso le Commissioni tributarie.

domenica 1 febbraio 2009

STALKING - Atti persecutori dagli ex. Il decreto convertito nella legge 38 del 23 aprile 2009.



Lo "stalking", il reato di atti persecutori introdotto con l'art. 612 bis del codice penale, è entrato nel nostro corpus giuridico con il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38. Coloro che si rendono responsabili di minacce o atti persecutori ripetuti nei confronti di una stessa persona potranno essere puniti con la reclusione fino a quattro anni. La pena potrà arrivare fino a sei anni nel caso in cui le persecuzioni provengano dall'ex coniuge, ex convivente o fidanzato e la vittima sia una donna incinta e l'autore del fatto sia recidivo.
Ma cosa si intende esattamente quando si parla di "stalking" ?
Con il termine "stalking", dal verbo inglese "to stalk" "fare la posta, braccare la vittima designata, perseguitare", si indicano una serie di atteggiamenti persecutori di un individuo verso un'altra persona, spesso di sesso opposto, nella quale viene causato uno stato di ansia e di paura. I comportamenti persecutori si concretizzano sia con ripetuti tentativi di comunicazione sia verbale che scritta con la vittima che mediante appostamenti ed intrusioni nella sua vita privata. Lo "stalker" ovvero l'autore della persecuzione spesse volte è un conoscente,un collega o un ex-partner della vittima che vuole ricominciare un rapporto sentimentale interrotto. Talvolta può anche essere un estraneo che vuole vendicarsi di un presunto torto subito. Atteggiamenti tipici sono, oltre i pedinamenti, l'invio alla vittima di lettere, e-mails, sms o telefonate oscene.
Il tutto attraverso un crescendo di minacce che può degenerare in aggressioni fisiche fino al ferimento o all'uccisione come accaduto alcune volte in Italia a scapito di giovani donne perseguitate dai loro ex compagni arrivati a ridurle in fin di vita o ucciderle.
Nel Codice penale il nuovo reato rubricato "atti persecutori" è stato inserito come articolo 612 bis tra i delitti contro la libertà individuale e, in particolare, nella sezione terza sui "delitti contro la libertà morale" dopo l'art. 612 che punisce la "minaccia".
E' prevista la sanzione del carcere da sei mesi a quattro anni per chi porrà in essere molestie o minacce con atti ripetuti nel tempo idonei a procurare un continuo stato di ansia o paura nella vittima oppure a far nascere un timore fondato per l'incolunità propria o di un parente. Tra le aggravanti l'uso delle armi da parte dello "stalker". Il reato è punibile a querela di parte ma qualora la vittima sia un minore o un disabile o il persecutore sia stato ammonito in precedenza la perseguibilità è d'ufficio. L'ammonimento è un elemento importante della nuova fattispecie in funzione preventiva per scongiurare che gli atti di molestia degenerino.
Prima di presentare la querela la vittima potrà chiedere al Questore un ammonimento al molestatore. Dopo adeguate indagini circa la fondatezza della notizia di reato lo "stalker" riceverà un ammonimento orale ovvero sarà invitato al rispetto della legge e a far cessare le persecuzioni.
Qualora le persecuzioni dovessero ripetersi il Pubblico Ministero potrà procedere d'ufficio.
Il giudice potrà poi intimare al presunto molestatore di non avvicinarsi ai luoghi dove vive la vittima e di non avere comunicazioni o contatti con questa e i suoi parenti.

mercoledì 31 dicembre 2008

INDEX RERUM - POST PUBBLICATI

Per favorire la ricerca ai lettori riportiamo l'elenco dei temi trattati nei post che troverete scorrendo il blog partendo dagli ultimi inseriti dall'Avv. Luigi DE VALERI e dai collaboratori, a destra troverete i post nell'archivio mensile.
Buona lettura.

11 LUGLIO 2009 - DANNI DA SINISTRI STRADALI - L'indennizzo diretto non è obbligatorio.
13 APRILE 2009 - INSIDIA STRADALE - Buche e tombini, danni e Pubblica Amministrazione.
13 MARZO 2009 - PRIVACY - Computer da eliminare e dati personali.
3 MARZO 2009 - ULTIME DALLE CORTI - TRIBUTARIO - Se il consulente delegato non paga il tributo per il cliente.
1 FEBBRAIO 2009 - STALKING - Atti persecutori dagli ex. Approvata la legge 38 del 2009, introdotto il nuovo reato.

26 DICEMBRE 2008 - LAVORO, MOBBING - Nessuna tassazione sul risarcimento del danno.

6 NOVEMBRE 2008 - VERBA IURIS. CONSUMATORI - La garanzia per i vizi della cosa venduta.

2 NOVEMBRE 2008 - LITIGHIAMO O CONCILIAMO ? La mediazione civile.

23 OTTOBRE 2008 - THE HUMOUR CORNER - Ridiamo su avvocati e giudici.

22 OTTOBRE 2008 - VERBA IURIS. CONDOMINIO - Il lastrico solare.

21 OTTOBRE 2008 - VERBA IURIS. SUCCESSIONI - Il testamento olografo.

20 OTTOBRE 2008 - DURA LEX SED LEX - Il risarcimento al disoccupato nel caso di incidente stradale.

venerdì 26 dicembre 2008

ULTIME DALLE CORTI - Lavoro, mobbing: nessuna tassazione sul risarcimento del danno.

Mobbing è un termine coniato negli anni settanta dall'etologo Konrad Lorenz per definire il comportamento di alcune specie animali che circondano in gruppo un loro simile allo scopo di allontanarlo dal branco, deriva dal latino mobile vulgus ovvero "plebaglia ", "gente disordinata che provoca sommosse".
Nel diritto del lavoro "mobbing" è l'insieme dei comportamenti prolungati nel tempo del datore di lavoro o del superiore gerarchico nei confronti del sottoposto con i quali, ponendo in atto vessazioni sul lavoratore, adibendolo a mansioni inferiori alla professionalità acquisita, favorendo maldicenze, utilizzando critiche infondate ed abusi psicologici, lo si induce ad abbandonare il posto, evitando di licenziarlo, o lo si punisce per un comportamento non gradito. In tal modo si provocano danni alla salute, psicofisici, talvolta alla capacità lavorativa con eventuali influenze negative sulla vita di relazione del lavoratore.
Questi danni sono passibili di risarcimento pecuniario a carico del datore di lavoro responsabile direttamente o tramite suoi dipendenti ex art. 2049 Codice civile "responsabilità dei padroni e dei committenti". I giudici del lavoro fanno per lo più riferimento all'art. 2087 del Codice civile che tutela le condizioni di lavoro statuendo "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa lemisure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."
La Cassazione ha ribadito, sezioni unite n. 26972 del 24 giugno-11 novembre 2008, che la violazione del datore di lavoro degli obblighi dell'art. 2087 citato dà luogo al risarcimento dei danni per la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, tutelata dall'art. 32 Costituzione, o della dignità personale del lavoratore, art. 2, 4 e 32 Cost., nel caso del pregiudizio alla professionalità da dequalificazione.
Segnalo ai lettori la recentissima decisione della Cassazione, da cui trae spunto questo commento, la n. 28887 del 9 dicembre 2008, con la quale si è precisato che il risarcimento del danno per la lesione della professionalità e dell'immagine accordato al lavoratore che ha subito un demansionamento non è tassabile. La Corte ha ribadito che in tema di imposte sui redditi le somme percepite a titolo risarcitorio dal contribuente costituiscono redditi imponibili solo quando reintegrano un danno costituito dalla mancata percezione dei redditi, come stabilito dall'art. 6, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Le somme ricevute quale risarcimento dal lavoratore a seguito di un ricorso di lavoro che si è concluso con sentenza di condanna del datore di lavoro, responsabile di atti di mobbing, non costituiscono reddito imponibile e non rientrano nel reddito tassabile.

Da operatore del diritto del lavoro, devo consigliare coloro che sono costretti a subire durante l'attività lavorativa comportamenti reiterati riconducibili a "mobbing" di non attendere che tali soprusi, ripetuti in quanto tollerati dal lavoratore, che teme di perdere il posto, si ripercuotano sulla propria sfera personale e familiare, come talvolta accaduto provocando gravi conseguenze, ma agire senza ritardo chiedendone l'immediata cessazione con una diffida formale mediante raccomandata a.r. indirizzata al datore di lavoro, elencando le vessazioni subite precisandone la provenienza, dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico, riservandosi in difetto ogni più opportuna azione in sede civile o penale secondo la tutela accordata dalla vigente normativa.


giovedì 6 novembre 2008

Verba iuris. Consumatori. LA GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA.


In questa sezione l'Avv. De Valeri dà una breve spiegazione su termini ed istituti del diritto di uso ricorrente.
I lettori possono intervenire condividendo le proprie esperienze collegate al tema trattato. Chi lo desidera può chiedere ulteriori chiarimenti alla mail
studiolegaledevaleri@gmail.com.

La garanzia per i vizi nella vendita.
La vendita è il contratto con il quale si trasferisce la proprietà di una cosa o di un altro diritto a fronte del pagamento di un prezzo (art. 1470 codice civile).
Colui che vende è tenuto a garantire che la cosa venduta non abbia vizi che la rendano non idonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano il valore in modo rilevante.
Nel caso in cui il venditore in mala fede non abbia informato il compratore sui vizi della cosa l'accordo che limita o esclude la garanzia non ha valore. (art. 1490 codice civile).
La garanzia non è dovuta in due casi: se il compratore conosceva i vizi al momento di concludere il contratto o se i vizi erano di facile riconoscibilità ed il venditore non aveva dichiarato che la cosa era esente da essi (art. 1491 codice civile).
Il compratore nell'ipotesi di esistenza di vizi della cosa vigendo la garanzia può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo corrisposto al venditore.
Se la cosa oggetto della vendita è andata distrutta in conseguenza dei vizi il compratore ha diritto alla risoluzione, se viceversa la cosa è perita per caso fortuito o per sua colpa, è stata rivenduta a terzi o trasformata, il compratore potrà chiedere solo la riduzione del prezzo (art. 1492 codice civile).
Ovviamente se il contratto di vendita viene risolto il venditore deve restituire le somme percepite a titolo di prezzo e rimborsare al compratore le eventuali spese sostenute per la vendita mentre quest'ultimo deve restituire la cosa salvo che questa non sia perita a causa dei vizi (art. 1493 codice civile).
Il venditore deve comunque risarcire il danno al compratore salvo dare la prova che non conosceva i vizi della cosa senza averne colpa.
Se esistenti il venditore dovrà risarcire anche i danni causati al comparatore dai vizi della cosa (art. 1494 codice civile).
Di fondamentale importanza è infine l'art. 1495 del codice civile.
Il compratore deve denunziare entro otto giorni dalla scoperta i vizi al venditore se non vuole decadere dal diritto alla garanzia, salvo che le parti abbiamo concordato un termine superiore o la legge disponga diversamente.
Ricordiamo che in deroga a questo breve termine ma solo per le vendite di prodotti ai consumatori, escludendo la vendita tra privati o tra ditte, la legge dispone che la denuncia possa avvenire entro due mesi dalla scoperta del vizio e la garanzia abbia durata biennale (D.Lgs. 206/2005 cd. Codice del Consumo).
La denuncia non è necessaria se il venditore abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi o li abbia nascosti. In sede giudiziale il compratore deve agire entro un anno dalla consegna della cosa, se inadempiente sia convenuto in giudizio dal venditore per l'esecuzione del contratto può far valere la garanzia solo se abbia denunciato il vizio della cosa entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna.

Decorso un anno il diritto è prescritto, ovvero si estingue poichè il titolare non lo ha esercitato entro il termine fissato dalla legge.
In conclusione una curiosità: se la vendita ha oggetto un animale è operativa e come la garanzia per i vizi ? La risposta è positiva e l'art. 1496 stabilisce che è regolata da leggi speciali o, in difetto, dagli usi locali, in mancanza di entrambi si applicano le regole degli articoli precedenti.