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venerdì 6 novembre 2015

Sicurezza sul lavoro e delega di funzioni in azienda. Ministero del Lavoro interpello n. 7/2015.

Il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 7/2015 in risposta all’ Unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco in relazione all'art. 16 del D. Lgs. 81/2008 ha precisato che la delega da del datore di lavoro di funzioni inerenti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, si distingue dal conferimento di incarico

Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate. 

Tra le caratteristiche indicate nell'art. 16, comma 1, il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto che la delega "sia accettata dal delegato per iscritto", elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.


Per chiarimenti sulla delega di funzioni del datore di lavoro in azienda:
studiolegaledevaleri@gmail.com

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