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giovedì 24 dicembre 2015

Diritto processuale civile e responsabilità civile auto. La posizione della Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro in giudizio.

Ospito con piacere sul blog un commento redatto dall'amico e collega del Foro di Pescara, Michele De Bonis che trae spunto da una recentissima ordinanza del Giudice di Pace di Pescara in materia processuale civilistica, R.C.A e codice delle Assicurazioni.


“Poiché la Compagnia assicuratrice partecipa al giudizio solo quale mandataria della assicurazione del responsabile civile non già quale legittimata passiva dell’azione promossa da ….. (tale essendo, nel caso di specie, la (omissis) Assicurazioni) dispone procedersi oltre…”
(Ordinanza del Giudice di Pace di Pescara dr.ssa Ciccocioppo del 2 dicembre 2015).
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L’ordinanza del G.P di Pescara in commento si pone nell’ambito delle decisioni concernenti la problematica del “terzo” intervenuto o costituitosi in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza in base alla convenzione tra assicuratori per l’indennizzo diretto (CARD) vigente tra le compagnie assicuratrici.
La questione è questa: il danneggiato, in base a quanto conseguito dalla sentenza n°180 del 19.6.2009 e dall’ordinanza n°154 del 14.4.2010 della Corte costituzionale, ha facoltà di agire nei confronti del responsabile civile e della  compagnia di assicurazioni di questi ex art. 144 Cod. Ass. (come avveniva ante entrata in vigore di detto codice) e, dunque, in tal modo, può evitare la cd. azione diretta contro la propria compagnia.
A seguito di detta facoltà sorta nel 2009, le Compagnie aderenti alla CARD, probabilmente per mere ragioni organizzative e pratiche, essendosi determinate attivamente nella gestione del sinistro in base al cd. indennizzo diretto da almeno cinque anni prima di dette decisioni, hanno stabilito nel 2011 di dotarsi di un mandato reciproco di rappresentanza per la “gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti (ovviamente per le sole Compagnie aderenti) nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni” sicché in base ad esso viene attribuito “all’impresa assicuratrice del danneggiato (“Mandataria” o “Gestionaria”) il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell’impresa (“Mandante” o “Debitrice”) che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale”.

Da parte dei difensori dei danneggiati vi è stata e vi è tuttora ostilità avverso la presenza nel giudizio della Compagnia mandataria che si costituisce e/o interviene in luogo della mandante, tanto che il più delle volte ignorano la stessa mandataria anche nella fase della trattativa, ovvero declinano l’invito ad effettuare la visita medica richiesta, ecc. Ciò è motivato, in diritto, dal fatto che, secondo i fautori di detta tesi, il dettato delle decisioni della Corte costituzionale sarebbe risultato indigesto alle compagnie di assicurazioni e poichè l’escamotage creato da queste per superare l’impasse è un mero atto di natura privatistica e contrattuale, esso "non” potrebbe “avere rilevanza giuridica nei confronti dei terzi non avendo, di conseguenza, alcuna forza di legge vincolante per i danneggiati" (Giudice di Pace di Treviso, sent. non definitiva n. 774/2011).
Infatti la convenzione CARD "è stipulata tra assicuratori per regolare i rapporti che tra essi intervengono ma alla quale l'assicurato resta del tutto estraneo" (G. Pace Torino 18 aprile 2011, n. 3781; Trib. Torino 22 gennaio 2013, n. 389).
Sempre sulla stessa lunghezza d’onda è stato scritto anche come "si deve in primo luogo dire che non si è reperito un solo precedente che conforti la tesi della compagnia. Al contrario, la giurisprudenza formatasi in tutta Italia ha rilevato la nullità delle costituzioni di compagnie che pretendevano legittimazione processuale con un mandato quale quello oggi prodotto. Tale posizione si sta consolidando anche presso questo stesso Ufficio, e non solo" (G. Pace Bologna, sent. non definitiva 5 aprile 2013, n. 1688; conformi G. Pace Pescara, sent. n°177 del 31.1.2014; G. Pace Bologna ordinanza 12 gennaio 2012; G. Pace Imola, ord. 21 dicembre 2011; G. Pace Bologna, ord. 21 giugno 2011; G. Pace Fidenza, sent. 24 gennaio 2012, n. 34; G. Pace Torino, sent. 28 novembre 2011, n. 10842; G. Pace di Torino, sent. 18 aprile 2011, n. 3781; Trib. Torino, IV sez., sent. 22 gennaio 2013, n. 389; G. Pace di Taranto, ord. 11 agosto 2010).
"Si deve ritenere” in altri termini “che le compagnie di assicurazione non debbano assumere atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con tale obbligo e tanto meno chiedere il rigetto della domanda che il proprio danneggiato-assicurato abbia legittimamente posto in essere contro l'assicuratore del responsabile del danno stesso e contro quest'ultimo”. Ammettendo “impropriamente l'intervento volontario (...) si riconoscerebbe all'interveniente la possibilità di agire di fatto in conflitto di interessi con il proprio assicurato, il che deve reputarsi inammissibile" (G. Pace Treviso, sent. 6 settembre 2011, n. 774).

E’ stato anche sottolineato che le compagnie assicurative, intervenendo in causa o costituendosi in nome e per conto delle altre aderenti al sistema CARD, con la propria condotta processuale contravverrebbero anche a quelli che sono i propri doveri contrattuali: "proprio con riferimento agli obblighi contrattuali imposti all'assicuratore dal contratto per il quale l'assicurato ha pagato un premio si deve infine ribadire che ad esso è chiesto di manlevare il suo assicurato dalle richieste del terzo danneggiato e non certo di agire per opporsi alle legittime richieste che esso assicurato intenda formulare a sensi delle norme vigenti" (G. Pace Torino, sent. non definitiva 15 aprile 2011 n. 384).




Detto orientamento granitico si è recentemente incrinato.
Difatti il Tribunale di Firenze, sez. II civile, sentenza del 31 luglio 2013, premesso che con l'art. 1 bis della convenzione CARD 2011 sottoscritta dalle imprese assicuratrici queste si sono impegnate a ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria indipendentemente dalla scelta operata dal danneggiato di esercitare l'azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, ha dedotto che in sostanza le due assicurazioni, quella del danneggiato e quella del danneggiante, si sono rilasciate reciproco e irrevocabile mandato ex art. 77 c.p.c affinché la compagnia gestionaria del sinistro assuma la difesa in nome e per conto della compagnia del danneggiante in tutte le cause intentate contro di essa.
Nella sentenza la Corte fiorentina ha accolto la tesi della compagnia la quale ha precisato di essersi costituita non in proprio, ma solo quale mandataria dell’assicurazione del danneggiante ai sensi dell' art. 77 c.p.c (rappresentanza processuale volontaria). Il nostro ordinamento giuridico, infatti, riconosce, secondo i giudici toscani, a ciascun soggetto la facoltà di conferire a un terzo (chiunque esso sia) il potere di agire e difendersi in giudizio a tutela di un diritto proprio. Il Tribunale di Firenze (quale giudice d’appello, confermando la decisione del Giudice di pace) ha quindi sostenuto che l'orientamento della Corte costituzionale sulla facoltatività dell'azione diretta non esclude che le assicurazioni si accordino tra loro in tema di gestione dei sinistri con il conferimento del mandato irrevocabile tramite la sottoscrizione della convenzione CARD. In particolare ha sottolineato che il potenziale conflitto tra la posizione di garante dell'assicurato e di rappresentante del garante del danneggiante si risolve sul piano della valutazione della condotta contrattuale della compagnia del danneggiato, problematica che non interferisce sui presupposti di legge di cui al citato articolo
Altra giurisprudenza, formatasi sempre recentemente, G.P Piacenza 4.4.2012 n°282-, ritiene che “la convenzione CARD deve qualificarsi quale delegazione cumulatoria titolata non liberatoria ai sensi dell'art. 1268 CC. E’ noto che la delegazione è l'incarico conferito da un soggetto, detto delegante, ad un altro, detto delegato, di pagare e di obbligarsi a pagare ad un terzo. Il termine delegazione vale poi a designare l'operazione complessiva dell’incarico delegatorio e degli atti ad esso collegati.

L’art. 1268 codice civile prevede solo la delegazione passiva quando il delegante è il debitore del delegatario e conferisce l'incarico al delegato al fine di adempiere la propria obbligazione. Si tratta di un’ipotesi di notificazione del soggetto passivo del rapporto che nel caso di specie comporterà l'affiancarsi di un nuovo debitore con conseguente rafforzamento della garanzia patrimoniale del creditore. Non può certamente parlarsi di delegazione liberatoria che rientra nello schema della novazione soggettiva e dove l'obbligazione del delegato sostituisce quella originaria la quale si estingue. In quest'ultimo l’immediata liberazione del debitore originario modifica la posizione del creditore togliendo a quest’ultimo il vantaggio tipicamente connesso alla delegazione. Essa richiede il consenso del creditore. Nella delegazione cumulativa non liberatoria vi è la costituzione di una obbligazione che si aggiunge, senza estinguerla all'obbligazione originaria del delegante. Conseguentemente l'adempimento del delegato è imputato al delegante estinguendo l’obbligazione di quest'ultimo. Pertanto esiste tra l'obbligazione del delegante e quella del delegato un vincolo di solidarietà e le vicende estintive del debito originario incidono sull'obbligazione del delegato e viceversa secondo le regole della solidarietà. Nella delegazione titolata, come appunto nel caso in esame, il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto di provvista e di valuta e il delegato assume il debito del delegante in ragione della sottoscrizione della convenzione CARD mentre la domanda proposta dall'attore, nell'atto di citazione, si estende automaticamente alla compagnia intervenuta come e dalla Cassazione (si veda per tutte Cass. Sez. III n°17954 del 6.5.2008)”. Pertanto il predetto Giudice ha ritenuto ammissibile l’intervento volontario proposto in virtù della CARD di cui in parola (negli stessi termini Trib. Milano 28.10.2011 n°13052).  
Né a conclusioni dissimili ci si può orientare per il fatto che il mandato indica che esso sia attivo solo per la “gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni”, e dunque ne sarebbero escluse le controversie ex art. 148 CdA: è evidente che il dato testuale va interpretato con riferimento all’art. 1 bis della CARD cui il mandato fa riferimento, ovvero con il fatto indiscusso e indiscutibile secondo cui le compagnie aderenti si sono impegnate a ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria, indipendentemente dalla scelta operata dal danneggiato di esercitare l'azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiante. Tant’è che in detta ottica il mandato specifica come esso faccia riferimento alla “gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti (per le compagnie aderenti, ovvio) nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni” sicché “attribuisce all’impresa assicuratrice del danneggiato (“Mandataria” o “Gestionaria”) il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell’impresa (“Mandante” o “Debitrice”) [dato letterale che rafforza la tesi della delegazione di cui si è detto sopra] che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale”.

Tornando al Giudice di Pace di Pescara, con l’ordinanza oggetto del presente breve commento, si è orientato –peraltro contrariamente ad altri dello stesso Ufficio- verso suddetta scia interpretativa, ed ha specificato ulteriormente come sia comunque possibile la costituzione e/o l’intervento in virtù di detto mandato non già quale legittimata passiva dell’azione introdotta dall’ attore.
               
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