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martedì 17 aprile 2018

Infortuni sul lavoro. Responsabilità del datore che riceve in custodia il cantiere. Cassazione lavoro 5957.2018

Il fatto in breve. Un dipendente di una cooperativa si rivolgeva al giudice del lavoro del Tribunale di Udine per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di un infortunio patito in occasione di attività lavorativa e precisamente “mentre era intento a praticare dei fori con un macchinario all’interno di una galleria ferroviaria in costruzione, era esplosa una carica rimasta nascosta”, ma sia in primo grado che in appello la sua domanda veniva inopinatamente respinta.

La tesi dei giudicanti traeva fondamento dagli esiti dell’istruttoria svolta dinanzi il Tribunale da cui era risultato che il fatto dannoso non era riconducibile ad un comportamento colposo del personale preposto al controllo del sito, il quale aveva provveduto alla preparazione della parete ove si sarebbero dovute posizionare le nuove cariche esplosive, né sarebbe risultata, secondo il Tribunale, una responsabilità del datore di lavoro, non essendovi sul sito segnali di pericolo per la esistenza di cariche rimaste inesplose.
Il lavoratore pertanto ricorreva alla Corte di Cassazione e la sezione lavoro ha deciso la controversia con la sentenza n. 5957 pubblicata il 12 marzo 2018, ritenendo fondati i motivi e dunque accogliendo il ricorso.
Partendo dalla ricostruzione del fatto effettuato da parte del ricorrente in primo grado la sera dell’infortunio “dopo aver proceduto ad una prima esplosione, aver liberato il campo dai detriti ed aver consolidato la parete rocciosa con un getto di calcestruzzo, venivano segnati con vernice i punti ove dovevano essere praticati i fori per l’inserimento delle nuove cariche esplosive e veniva dato ordine di eseguire gli ulteriori fori. Nel mentre il lavoratore stava praticando un foro ad un’altezza di circa un metro, si verificava un’esplosione ed egli veniva investito da una quantità notevole di detriti…“.
La descrizione della dinamica degli eventi che avevano portato all’infortunio permetteva di rilevare che la causa del pregiudizio alla salute patito dal ricorrente era costituita dall’esplosione di materiale impiegato nella frantumazione di una parete rocciosa all’interno del cantiere di pertinenza, se non di proprietà, del datore di lavoro a seguito dell’appalto concluso con il committente.
L’art. 2087 del codice civile sancisce in via generale un obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore e detto obbligo si concretizza poi nel rispetto della circostanziata e puntuale disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le misure di prevenzione.
L’art.2087 c.c. impone all’imprenditore l’obbligo di tutelare l’integrità fisiopsichica dei dipendenti “con l’adozione – ed il mantenimento perfettamente funzionale – non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell’ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur se allo stesso non collegati direttamente”.
La responsabilità dell’imprenditore-datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, considerando che il contratto individuale di lavoro risulta integrato ex lege ai sensi dell’art.1374 c.c. dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza a tutela del dipendente e a carico del datore.
Quanto alla prova a carico del lavoratore che deduca di aver patito un danno causato da infortunio sul lavoro, la sua difesa dovrà allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, ovvero di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza mettendo in atto ogni misura per evitarlo.
L’art. 2051 del codice civile, applicabile al datore di lavoro, dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” e costituisce la cosiddetta culpa in vigilando.
Nel caso di specie si configurava un contratto di appalto in cui la consegna dell’area di proprietà del committente è di regola sufficiente a trasferirne la custodia esclusiva al datore ed è richiesta, per la responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ., “la sussistenza d’una relazione diretta fra la cosa e l’evento dannoso, ed il potere fisico del soggetto sulla cosa, da cui discende l’obbligo di controllarla in modo da impedire che la cosa causi danni”.
In tale situazione, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, nell’ipotesi in cui il danno sia stato causato al lavoratore da cose che il datore di lavoro aveva in custodia e inoltre abbia ricevuto in consegna un oggetto che il lavoratore sia stato incaricato di elaborare “sussiste una presunzione di colpa a carico del datore che è nel contempo custode della cosa da cui il danno deriva, scaturente dalla concorrente applicabilità degli artt.2051 e 2087 c.c., che può essere superata solo dalla dimostrazione dell’avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche, ovvero dall’accertamento di un comportamento abnorme del lavoratore e, ove non sia in discussione la colpa di quest’ultimo, nel caso fortuito che si invera, ex art.2051 cod. civ. nella natura imprevedibile ed inevitabile del fatto dannoso”.
Nel caso in questione il giudice di merito aveva disatteso tali principi previsti dagli art. 2051 e 2018 c.c. e la difesa del lavoratore, sin dal ricorso iniziale, aveva indicato i dati fattuali posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti e ricondotto la causa dei danni all’esplosione verificatasi nella galleria.
Pertanto, secondo il giudice di legittimità non era ravvisabile alcun elemento ostativo alla individuazione dell’art. 2051 c.c. quale concorrente titolo di responsabilità a carico della parte datoriale in ordine alla causazione dell’evento dannoso.
La Corte di Piazza Cavour, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha rinviato il giudizio alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione formulando il principio di diritto di seguito riportato cui il Giudice del rinvio dovrà attenersi “nel caso in cui un danno sia stato causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro ha in custodia – con il correlato obbligo di vigilanza e controllo su di essa – ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno stesso e l’ambiente ed i luoghi di lavoro, sussiste ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) e 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) una responsabilità del datore di lavoro, salvo che lo stesso provi il caso fortuito“.
info diritto del lavoro e responsabilità civile
studiolegaledevaleri@gmail.com

lunedì 24 aprile 2017

Infortunistica stradale. L'investimento del pedone che non attraversa sulle strisce.

Dai comportamenti di alcuni pedoni che attraversano la strada fuori delle strisce, magari poste a meno di 100 metri, spesso di corsa e parlando al cellulare, sembrerebbe che l’art. 190 del Codice della Strada sia poco o nulla conosciuto.
Vale la pena quindi di ricordare che il legislatore dispone con questa norma “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Laddove manchino del tutto gli attraversamenti pedonali, il pedone è tenuto a dare la precedenza ai conducenti, a meno che egli non abbia già impegnato la carreggiata, caso in cui l’automobilista deve consentirgli di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”.




E non va dimenticato il principio generale dell’art. 140 C.d.S., secondo cui gli utenti della strada, anche i pedoni, devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale. Pertanto, anche il pedone è tenuto a rispettare le regole di prudenza unitamente ai conducenti di moto e autoveicoli e se viene investito la sua condotta assume rilievo nella valutazione di una sua eventuale corresponsabilità.
Di recente la Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 8112/ 2017 pubblicata lo scorso 20 febbraio, ha definito un caso in cui un anziana era stata investita, ed era deceduta a seguite delle lesioni riportate, dopo che aveva iniziato l’attraversamento della sede stradale alla distanza di circa 45 metri da un impianto semaforico manuale con strisce pedonali sbucando da un aiuola spartitraffico.
I giudici di piazza Cavour hanno confermato il giudizio della Corte di Appello di Roma che aveva ravvisato un concorso di colpa della vittima pari al 25%, poiché aveva intrapreso l’attraversamento della sede stradale in un punto non consentito, reputando comunque superiore la percentuale di colpa dell’automobilista, per l’eccessiva velocità tenuta in centro urbano, in fase di sorpasso e in prossimità di un incrocio, tale da non avergli consentito una eventuale manovra di emergenza.
E ciò perché una manovra del conducente, con una condotta di guida rispettosa dei limiti di velocità in loco di 50 km/h, avrebbe permesso di evitare l’investimento o limitarne i danni.

Quanto al concorso di responsabilità va ricordato l’art. 1227, primo comma del codice civile per cui “ Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate” applicabile anche a questa fattispecie di rilievo penale.
L’accertamento del comportamento colposo del pedone non è di per sé sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 5399 del 2013).

Respingendo il ricorso dell’automobilista condannato per omicidio colposo, la Corte, esaminando le risultanze del verbale della P.G., le consulenze tecniche svolte su incarico del P.M, le dichiarazioni rese nel dibattimento dall’imputato, dagli operanti e da un teste che seguiva l’autovettura investitrice, rilevava che la valutazione del giudice di merito che aveva ascritto al pedone una corresponsabilità nella misura del 25% costituiva un apprezzamento in fatto non censurabile in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata aveva formulato una valutazione percentuale del comportamento colposo dei due soggetti ritenuti corresponsabili adeguatamente motivato.
La Corte d’Appello aveva considerato un concorso di colpa della vittima pari al 25% in quanto aveva attraversato in un punto non consentito distante circa 45 metri dal semaforo e dalle strisce pedonali pur ritenendo predominante la colpa dell’automobilista che sopraggiungeva in fase di sorpasso in prossimità di un incrocio e a velocità di 68 km/h.
Conclusivamente va detto che solo se il comportamento del pedone abbia assunto una efficienza causale esclusiva nel provocare il danno stesso per la sua repentinità, mettendo il conducente, per le concrete modalità dei fatti, nella impossibilità di evitare l’incidente quest’ultimo andrà esente da responsabilità (Cass. 14064/2010).

studiolegaledevaleri@gmail.com

sabato 23 aprile 2016

La responsabilità del gestore di attività ricettive nei rapporti con i clienti, cenni in tema di organizzazione di eventi.

Nel corso dell'incontro del 16 aprile organizzato a Roma da MPI Italia Chapter per lo svolgimento degli esami di "Certification Meeting & Event Management" (C.M.M.) ho svolto un intervento sul tema: ”La responsabilità del gestore di attività ricettive nei rapporti con i clienti, cenni in tema di organizzazione di eventi”. Di seguito un abstract della relazione, per chiarimenti sui temi trattati email studiolegaledevaleri@gmail.com





Il “contratto di albergo” non è un contratto tipico e rientra nei contratti consensuali ad effetti obbligatori per le parti.
E’ quindi il contratto con cui un soggetto si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni caratterizzate dall'uso dell'alloggio cui si accompagnano altri servizi necessari o eventuali quali la pulizia dell'alloggio, l'uso di servizi, il vitto, il parcheggio dell'autoveicolo, eventuali trasporti a località vicine, ecc.

La Cassazione ha stabilito che il contratto di albergo “ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla locazione dell'alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale”.( Cass. Civ. III 707/2002).
Sottolineo che gli istituti del diritto applicabili al contratto di albergo si applicano ad ogni struttura ricettiva quindi a hotel, bed &breakfast, motel, campeggi.



L'albergatore è qualificabile come imprenditore commerciale ossia quel soggetto dotato di un apparato organizzativo che svolge attività economica, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
L'impresa alberghiera rientra nella legge quadro sul turismo, L. 217/1983 ovvero nelle "imprese turistiche" che "svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici" (art. 5, comma 1).
Gli alberghi secondo la definizione contenuta nell'art. 6, comma 2, "esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile".
Il cliente è quel soggetto che beneficia dei servizi di ospitalità offerti dall'albergatore. Non sempre coincide con il contraente dal momento che il contratto può essere concluso da una persona fisica o giuridica che non corrisponde al fruitore del servizio, ad es. un tour operator.
L'albergatore e il cliente devono comportarsi secondo i principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e nell'adempimento delle obbligazioni l'albergatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale (art. 1176 co. 2 c.c.).
Nel contratto in questione l'adempimento contrattuale si verifica da parte del cliente quando questi corrisponde la tariffa concordata, mentre da parte dell'albergatore con la prestazione dei servizi indicati nel contratto.

 Qualora l'albergatore conceda la camera per un numero di notti inferiori a quelle prenotate o il cliente all'arrivo diminuisca il numero dei suoi pernottamenti si configura un adempimento parziale che ai sensi dell'art. 1181 c.c., “adempimento parziale” il creditore può legittimamente rifiutare come anche se la prestazione è diversa ex art. 1197 c.c.

Il contratto non richiede formalità e quindi potrà concludersi mediante  fax, lettera cartacea o elettronica, verbalmente, di persona o telefonicamente o, infine, attraverso un comportamento concludente, certamente è preferibile la forma scritta con indicazione dei servizi inclusi o meno e relativi costi per ovviare a successive contestazioni.

Negli ultimi anni grazie al web molti contratti si concludono in via  telematica ovvero mediante la compilazione degli moduli proposti sul sito degli alberghi, si applica in questi casi la Direttiva sul commercio elettronico CE 31/2000, recepita dall'ordinamento italiano con il D. Lgs. 70/2003, secondo cui l'albergatore deve dare conferma dell'ordine al cliente senza ritardo e per via elettronica.
L’art. 1326 comma 1, c.c. stabilisce che “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte” quindi il momento perfezionativo del contratto è costituito dalla prenotazione del servizio da parte del cliente e la successiva conoscenza della avvenuta accettazione tramite la prenotazione da parte dell’albergatore.
Se il cliente arriva in albergo senza prenotazione il contratto si intende concluso quando questi appresa la tariffa offerta dall'albergatore si rechi ed occupi la stanza messa a disposizione.
L'accettazione è ammissibile anche mediante l'uso del mezzo telefonico tuttavia l'albergatore può richiedere espressamente per l'accettazione la forma scritta e, pertanto, l'accettazione del cliente non ha effetto se data in forma diversa (art. 1326, comma 4 c.c.).

L'accettazione del cliente non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (art 1326, comma 5 c.c.); questo si verifica soprattutto con le agenzie di viaggio per la prenotazione di gruppi, la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.
L'albergatore può tuttavia impegnarsi a tener ferma la proposta per un certo periodo di tempo (questo si verifica solitamente per le prenotazioni di gruppi), per cui l'albergatore rimane vincolato alla propria offerta, mentre la controparte è libera di accettarla o meno nel termine fissato. Naturalmente,
Va richiamato il comportamento secondo correttezza per cui è un dovere avvertire in caso di rinuncia o impedimento.
Con la prenotazione, dunque, l'albergatore si obbliga a tenere a disposizione del cliente un alloggio e a predisporre le prestazioni collegate.

La prenotazione pura e semplice è la prenotazione non accompagnata dal versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito. Questo tipo di prenotazione si verifica quando per prenotare un alloggio in albergo, concordare i servizi e il prezzo, si utilizza il mezzo telefonico.
Si è in presenza, in questo caso, di una prenotazione tutta verbale che genera obblighi solo in capo all'albergatore, il quale rimane obbligato a concludere il contratto definitivo.
Il cliente rimane libero di avvalersi o meno della prenotazione effettuata.
E’ consigliabile confermare con l'invio di un fax o email la data di arrivo e partenza, prezzo, eventuali servizi accessori, per evitare che all’arrivo non vi sia la camera confermata solo verbalmente.

La prenotazione con anticipazione di somme è quella che prevede il versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito.
In questo caso si crea a carico di entrambe le parti un vincolo giuridico di carattere bilaterale che comporta inadempimento contrattuale nel caso in cui non venga rispettato; pertanto, l'albergatore ha l'obbligo di tenere la camera a disposizione e il cliente ha l'obbligo di presentarsi o disdire entro i termini fissati.

Per tutelarsi l'albergatore può pretendere il versamento di un acconto e in tal caso l'impegno deve intendersi a carico di entrambe le parti.
In questo caso l'obbligo al risarcimento del danno sorge sia per l'inadempimento dell'albergatore con la mancata disponibilità della camera sia per l'inadempimento del cliente che non si presenti in albergo.

Il contratto può risolversi secondo il recesso convenzionale in base alla clausola pattuita ex art. 1373 c.c. “recesso unilaterale” a favore di una parte ovvero il cliente, in genere viene pattuita una data entro la quale il cliente può cancellare la camera senza incorrere nella applicazione di penale, abitualmente non oltre le 24 ore prima dell'arrivo.

Nel caso di riduzione del numero dei pernottamenti o di altri servizi il cliente ha l'obbligo di pagare per i servizi usufruiti, art. 1373 c.c. II comma, e l'albergatore di fornire quelli in corso. In tali casi si configura però un inadempimento, ancorché parziale, che può comportare un risarcimento.

L'albergatore, la cui responsabilità contrattuale si sostanzia nel disposto dell’art. 1218 c.c. “responsabilità del debitore” per cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno salvo non dimostri che l’inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione per una causa a lui non addebitabile, ad es. scosse di terremoto che rendono inagibile la struttura, assume i seguenti obblighi:

1. la fornitura dell'alloggio e dei servizi accessori necessari (es. la pulizia e il riassetto della camera) e degli altri servizi indicati nel contratto (ad es. somministrazione dei pasti).
2. l'utilizzo degli spazi comuni e di tutti i servizi offerti dalla struttura dell'albergo (es. alberghi con piscina o con centro benessere);
3. la consegna dell'alloggio in buono stato di manutenzione e il mantenimento della stessa in stato tale da servire all'uso convenuto (art. 1575 e 1576 c.c.), garantendo per la mancanza di vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito (art. 1578 c.c.);
4. obbligo di custodia delle cose appartenenti ai clienti portate o consegnate in albergo (artt. 1783 ss. c.c. ).
5. obblighi di protezione, che possono farsi risalire agli articoli 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e 1375 c.c. (buona fede contrattuale).

Con l'espressione “obblighi di protezione” si intende indicare l'obbligo, per l'albergatore, di garantire la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto delle normative vigenti; ovvero garantire la sicurezza e l'incolumità fisica del cliente.
L’albergatore è responsabile per i danni subiti dal cliente a causa dell'illuminazione non funzionante e della mancanza di punti di appoggio lungo le scale; o, ancora, per i danni causati da un pavimento sconnesso; o, ancora, per i danni subiti dal cliente scivolato nel vano doccia privo di box, maniglie e tappetini antisdrucciolo. L'albergatore è esonerato, in toto o parzialmente, da tale responsabilità se l'evento dannoso è riconducibile alla condotta negligente del cliente o se a tale negligenza vi ha concorso.
L'eventuale danno patito dal cliente a causa della mancata predisposizione di tali cautele è riconducibile a responsabilità contrattuale.
Entrando in albergo e concludendo il contratto il cliente si affida all'albergatore, il quale sarà tenuto in ogni modo a garantirgli un soggiorno sicuro.

Il verificarsi di eventi dannosi si presume che derivi da una mancanza o da un difetto dell'organizzazione predisposto dall'albergatore e va, perciò, necessariamente a lui imputato prescindendo dalla sua colpa e dal suo comportamento.





L’albergatore è responsabile dei danni nell’ipotesi generale dell’art. 2043 c.c. “risarcimento per fatto illecito”, il fatto illecito doloso o colposo obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danneggiato.
Le conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell’illecito civile ha patito si dividono:

1) danni patrimoniali : sempre risarcibili ex art. 2043 c.c.;
2) danni non patrimoniali (comprensivi del danno biologico, del danno morale e di tutte le possibili conseguenze pregiudizievoli prive di una immediata rilevanza economica) risarcibili soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.): tali casi sono oltre a quelli espressamente contemplati da disposizioni di leggi ordinarie (art. 185 c.p. che obbliga l’autore di un reato a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla vittima del reato), tutti i casi in cui il «danno ingiusto» consiste nella lesione di una situazione giuridica non patrimoniale tutelata dalla Costituzione (es. diritto alla vita e alla salute, nonché tutti i diritti della personalità come il diritto alla riservatezza e all’immagine).

Inoltre è configurabile la sua responsabilità civile:

ex art. 2049 c.c.  “responsabilità dei padroni e committenti” risponde del fatto illecito dei dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono addetti senza che possa liberarsi da tale responsabilità.

ex art. 2050 c.c. per il trattamento dei dati personali dei clienti in quanto l'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) stabilisce che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. “responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”.
Il richiamo a tale disposizione, che disciplina la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, con riferimento al trattamento dei dati personali, che attività pericolosa certamente non è, si spiega con l'intento del legislatore speciale di agevolare, sul piano probatorio, la posizione del danneggiato.
Pertanto chi abbia subito il danno potrà limitarsi a dimostrare quest'ultimo, mentre sul presunto responsabile graverà la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo, così come richiesto dall'art. 2050 cod. civ. (Cass. Civ., Sez.III, 2468/09). 

La risarcibilità è estesa al danno non patrimoniale dal medesimo art. 15, II comma, nell'ipotesi in cui vi sia stata violazione dell'art. 11, D. Lgs. cit., vale a dire della disposizione che, nel delineare le modalità di raccolta dei dati personali, impone che questi siano trattati

in modo lecito e secondo correttezza. Il risarcimento del danno non patrimoniale è, altresì, da riconoscersi nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 167 D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali costituisca reato.

ex art. 2051 c.c. danno da cose in custodia, ad es. caduta a causa di un gradino lesionato delle scale di accesso alla struttura.

Il proprietario in solido con il gestore e/o il responsabile della struttura , vanno ritenuti responsabili degli eventi dannosi conseguenti al mantenimento dello stato dei luoghi nelle
condizioni idonee all’uso sicuro di chi vi accede risultando responsabili della omessa custodia ovvero della carente manutenzione degli stessi.
La regola generale del “neminem laedere” disciplinata dall’art. 2043 c.c. può, comunque, concorrere con l’art. 2051 c.c. e trovare applicazione in via sussidiaria.
Secondo l’opinione condivisa dalla Suprema Corte l’art. 2051 c.c. configura una fattispecie di responsabilità oggettiva, nel senso che l’elemento della colpa non assume alcuna rilevanza per affermare o escludere l’applicabilità della disciplina del suddetto articolo.
Il fondamento della responsabilità risiede esclusivamente sulla relazione tra la cosa ed il custode nonché sulla opportunità di attribuire al custode, le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti causalmente dalla cosa da lui utilizzata, il cd. rischio da custodia.

Il rifiuto a contrarre per l’albergatore è ammesso solo in mancanza di alloggi disponibili e, nel caso, di mancanza, da parte del cliente, di documenti idonei all'identificazione. L'albergatore, infatti, ha l'obbligo di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmettere copia all'autorità di pubblica sicurezza (art. 109 T.U.L.P.S.).

Per quanto riguarda il pagamento secondo quanto disposto dall'art 2760 c.c. per i crediti verso i clienti, l'albergatore gode di un privilegio sulle cose portate in albergo, il bagaglio, l'autovettura introdotta nel parcheggio dell'albergo, i valori consegnati in deposito, sulle quali può esercitare un diritto di ritenzione anche in pregiudizio di eventuali diritti vantati da terzi e ha il diritto ad essere preferito agli altri eventuali creditori del cliente.
Il suo credito si prescrive con il decorso di sei mesi (art. 2954 c.c.) ma l'albergatore può sempre dimostrare che il pagamento non è avvenuto.

La responsabilità per il deposito in albergo (1783- 1786 c.c.)

Il codice civile nel libro IV delle obbligazioni disciplina il deposito in albergo dedicandogli otto articoli dopo la ratifica con la legge 316/1978 della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori che risale al 1962.

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo (art. 1783 c.c.).

Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;

2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità dell'albergatore ex recepto, ovvero quella derivante dalla ricezione di una cosa, in questo caso dei clienti, sorge per il solo fatto dell'introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo. (Cass. n. 5030/2014)

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso.
Se non si avvale di questa facoltà il cliente corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall'art. 1783 c.c., a meno che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c. “responsabilità per colpa dell’albergatore”.
In assenza di questa prova a carico del cliente la determinazione del quantum risarcitorio entro il limite massimo stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1783 c.c. (l’equivalente di cento volte il prezzo di locazione  dell’alloggio per giornata) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo suo prudente apprezzamento. (Cass. n. 5030/2014)

In tema di sottrazione ad opera di ignoti di beni custoditi in locali compresi nell'ambito alberghiero, la responsabilità dell'albergatore per le cose dei clienti sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela la sicurezza delle cose portate in albergo, contro eventuali perdite, danni e furti. (Cass. 04 marzo 2014 n. 5030).

Il direttore di una struttura alberghiera, al fine di liberarsi dalla responsabilità cui è gravato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1783 c.c., relativamente alle cose portate dal cliente in albergo, deve fornire la prova che la distruzione delle cose in questione sia ascrivibile al cliente, ovvero dovuta a forza maggiore, oppure dipesa dalla natura delle cose stesse (art. 1785 c.c.). (Corte Appello Roma 4 maggio 2012 n. 2373).

L’albergatore non può esimersi da responsabilità per danni o furti ai bagagli o oggetti personali del cliente, sono nulli tutti i patti tendenti ad escludere e limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore (1785 quater c.c.).
Il cliente che soggiorni in un albergo ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni qualora subisca un furto durante la permanenza al suo interno, indipendentemente dalla colpa dell'albergatore ed indipendentemente dall'esposizione nell'hotel di cartelli che avvertono la clientela dell'esonero di responsabilità per eventuali furti; dato che tali dichiarazioni limitative sono da considerarsi nulle ex lege.
  
L’albergatore – depositario è liberato  soltanto se dimostri l'assoluta mancanza di colpa nell'adempimento della custodia e così la inevitabilità dell'evento nonostante l'impiego della diligenza richiesta, la sottrazione, compiuta con violenza o con minaccia, delle cose consegnate all'albergatore può qualificarsi come fortuito o forza maggiore a lui non imputabile, in quanto le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile. (Cass. 21 dicembre 1990 n. 12120).

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, venuta a mancare la restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario, sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa - trattandosi di obbligazione di valore - a rimettere il
depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, il che implica la rivalutazione dell'equivalente pecuniario del bene sottratto fino alla data della decisione definitiva; qualora invece la cosa depositata in albergo costituisca una somma di danaro, l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un'obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato dall'art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali. (Cass. 23 dicembre 2003 n. 19769).

La rapina può configurare la forza maggiore e quindi esonerare l'albergatore da responsabilità in quanto la sottrazione con violenza o minaccia delle cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell'albergatore, solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile. (Cass. 18651/2003).

La responsabilità dell'albergatore per la sottrazione dei beni portati dal cliente nell'albergo, e rimasti nella disponibilità di quest'ultimo presso la stanza, è illimitata nell'ipotesi in cui sia avvenuta a causa di una rapina effettuata nella notte da alcuni malviventi, penetrati nell'albergo dalla porta di ingresso che sia stata loro aperta da un dipendente dell'albergatore senza alcuna cautela nell'accertare l'identità di coloro che chiedevano di entrare. (Tribunale di Milano 23 luglio 1996).

Le disposizioni del c.c. sul deposito in albergo sono applicabili ex art. 1786 c.c., alle case di cura, pensioni, trattorie, ristoranti e anche ai rapporti con le imprese di produzione ed esercizio dei teatri pubblici o privati che, in quanto responsabili della custodia, rispondono, pertanto, del deterioramento, della distruzione o della sottrazione del materiale destinato alla esecuzione della rappresentazione teatrale secondo i principi della responsabilità "ex recepto". (Cass. 07 novembre 1992 n. 12051).

L'art. 1786 c.c. “stabilimenti e locali assimilati agli alberghi” ha previsto l'estensione ad altre categorie di imprenditori della disciplina della responsabilità "ex recepto" ovvero dalla ricezione di cose del cliente a carico dell'albergatore, l'obbligo di sorveglianza per la tutela delle cose portate in albergo dal cliente e non consegnate in custodia è più esteso di quello, analogo, incombente al ristoratore ai sensi degli art. 1786 e 1783 c.c., stanti le
differenze strutturali delle due imprese nonché le diverse modalità di esecuzione e di godimento delle rispettive prestazioni.
Mentre per l'albergatore sussiste la responsabilità "ex recepto" per tutte le cose portate dal cliente in albergo, per il ristoratore o trattore tale responsabilità, per le cose non consegnategli in custodia, deve ritenersi limitata a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio, cappotto, cappello, ombrello, ecc.), restando sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose che porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto e della cui sottrazione, perdita o deterioramento, ove il cliente se ne sia liberato, il ristoratore non deve quindi rispondere (Cass. n. 8268/87).

La responsabilità nei confronti del cliente in caso di overbooking.

In genere si prevede il risarcimento al cliente in forma specifica: l'albergatore inadempiente deve procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso luogo e di pari livello.
Se l'albergatore offre il risarcimento in forma specifica, il rifiuto del cliente è contrario alla buona fede.
E' da escludere, invece, che il cliente possa pretendere un risarcimento in forma specifica che comporti un costo superiore al prezzo di mercato salvo accordi preventivi tra le parti.

L'albergatore può sostituire la prestazione dedotta in contratto con altra conforme a quella dovuta,  quando l'albergatore non dispone della camera prenotata e assegna una tipologia differente (il cliente ha prenotato una matrimoniale, gli viene assegnata una a due letti; il cliente ha prenotato una doppia uso singola, gli viene assegnata una singola).
In tal caso è consigliabile che la tariffa pagata dal cliente subisca una riduzione proporzionale in base alla reale inesattezza qualitativa della prestazione fornita dall'albergatore.

Nel caso di inadempimento del cliente (mancata cancellazione o mancato arrivo), l'entità del danno potrebbe essere preventivamente fissato dall'albergatore con la previsione di apposita clausola penale (per le prenotazioni individuali è in genere pari alla tariffa di una notte).
Se, invece, è versata una caparra confirmatoria, l'albergatore ha diritto di trattenerla a titolo di risarcimento, fatto salva la possibilità di richiedere il risarcimento del maggior danno che abbia effettivamente subito.
Se, invece, manca una preventiva determinazione dell'entità del risarcimento vi è la prassi dell'attività alberghiera di quantificare il risarcimento al costo di un pernottamento.
Segnalo Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 6633 del 18 Luglio 1997 il quantum di tale risarcimento non può ammontare all'intero costo del soggiorno per i rinunzianti da cui vanno detratte le spese che l'albergatore avrebbe dovuto sostenere in caso di corretta esecuzione del rapporto e che, invece, non ha sostenuto.
Anche secondo Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 17150 del 3 dicembre 2002, l'entità del risarcimento non deve ricomprendere i servizi non prestati ; “la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore… E' comunque escluso che, se debbano essere forniti anche prestazioni accessorie, quali ad es. di somministrazione di pasti, le dette perdite possano coincidere con il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo dei servizi non resi”.


Cenni sull’organizzazione di trattenimenti pubblici e piccoli trattenimenti.

Quanto alla responsabilità dell’organizzatore di eventi e del gestore di attività ricettive di cui si è detto, va sottolineato che costoro qualora ricoprano la veste di datori di lavoro sono sottoposti alle statuizioni dell’art. 2087 codice civile per cui “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “, dal T.U. D. Lgs. 81/08 e dalla ulteriore normativa antinfortunistica.
Quindi sono garanti dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro per cui il datore, qualora non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo che dovesse verificarsi ai danni del lavoratore o di terzi potrà essergli imputato ex art. 40, comma 2, codice penale che prevede “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (ex multis Cass. pen. IV 12 giugno 2009).

Il datore di lavoro pertanto ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.




Gli imprenditori-datori di lavoro quanto a responsabilità di carattere penale, oltre alle fattispecie previste dal codice penale e dalla normativa astrattamente applicabile in occasione di reati, sono tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza in azienda dopo che  la legge 123/2007 ha inserito con l’art. 25 septies nel D. Lgs. 231/01 i reati di omicidio colposo e le lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro tra i reati presupposto in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al decreto lgs. 231/2001.

Il datore di lavoro, che ha funzioni di rappresentanza legale, direzione oppure è amministratore unico della società rientra tra i soggetti apicali il cui operato contra legem anche colposo come nel caso degli infortuni sul lavoro, può essere fonte di responsabilità per la società secondo il meccanismo del decreto 231, deve attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, premurandosi che i dipendenti adottino le misure tecniche ed organizzative opportune per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa.

All’interno del tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, la vigente normativa dedica specifiche disposizioni alla prevenzione e protezione degli operatori coinvolti nell’organizzazione dei c.d. “grandi eventi”, in cui rientrano attività legate all’intrattenimento e allo spettacolo, come possono essere gli spettacoli musicali, concerti, gli eventi in generale che richiamano grande affluenza di pubblico comprese le manifestazioni fieristiche.

Una prima distinzione si può fare tra gli eventi che si esauriscono nell’ambito di poche ore (concerti e spettacoli musicali) e quelli invece che hanno una durata superiore di alcuni giorni o settimane come l’EXPO di Milano.

Entrambi queste tipologie hanno in comune la fase preliminare di allestimento degli spazi, che generalmente parte da una situazione in cui è necessario approntare dal nulla, un ambiente che rispetti i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa vigente.

La normativa applicabile è contenuta nel titolo IV del D.Lgs. 81/2008 – Cantieri Temporanei o Mobili e nel decreto Interministeriale 22 luglio 2014, il cd. decreto Palchi.

Nel Testo Unico della Sicurezza e precisamente nel titolo IV a partire dall’art. 88 vengono affrontate le tematiche pertinenti al settore edile, con la descrizione delle misure preventive e protettive per i lavoratori impiegati nelle opere di costruzione e allestimento, nella definizione degli oneri e delle responsabilità in riferimento a scenari che vedono contestualmente impiegati più soggetti oltre l’appaltante e l’appaltatore.

Nel decreto Palchi vengono approfondite le misure di prevenzione e di protezione in modo specifico per gli spettacoli di tipo ludico, fieristico, sportivo a carattere temporaneo.
Successivamente il Ministero del lavoro è intervenuto per chiarire alcuni aspetti tecnici fondamentali, con la circolare n. 35 del 14 dicembre 2014 “Istruzioni operative tecnico organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche”
Già nello stesso Decreto Palchi vengono definite una serie di responsabilità tra il committente, gli appaltatori ed i soggetti incaricati in modo specifico di elaborare i piani di sicurezza e stabilite le caratteristiche impiantistiche ed i requisiti strutturali delle strutture fisse (padiglioni, palchi, gradinate o spalti) e quelle mobili (impalcature, scale, sostegni, ponteggi).

Nella circolare 35 vengono quindi poi chiariti alcuni aspetti su cosa si intenda per opere temporanee in riferimento agli impianti elettrici, idraulici e di distribuzione dell’aria : “Per essere considerate temporanee, le opere devono essere modulari, montabili, trasportabili e reimpiegabili, formate da elementi prefabbricati collegati tra loro” in considerazione anche delle eventuali esclusioni (pedane fino a 2 metri che diventano 6,5 metri per gli spettacoli fieristici e tendostrutture fino a 8,5 metri).
La circolare si compone di due titoli, il primo riguarda gli spettacoli cinematografici, musicali e teatrali, il secondo è specifico per le manifestazioni fieristiche.

Nella circolare si definiscono i ruoli delle figure coinvolte nella sicurezza e confermano che gli oneri sulla sicurezza previsti dal Testo Unico sono sempre in carico al committente che deve verificare l’idoneità delle imprese prima di affidare i lavori e che può avvalersi del “responsabile per la sicurezza” per l’elaborazione documentale ed il coordinamento nel cantiere.

 La circolare inoltre approva l’adozione dei modelli semplificati, introdotti dal ministero successivamente all’entrata in vigore del Decreto Palchi il 09/09/2014 che possono essere
utilizzati per l’elaborazione dei Piani di Sicurezza e conferma gli oneri del committente anche nei confronti della formazione e informazione dei lavoratori coinvolti, che deve riguardare anche le modalità di comportamento in caso di eventuali emergenze.

La legge 7 ottobre 2013, n. 112, con cui è stato convertito il cosiddetto “decreto cultura” ha aggiunto al testo originario del provvedimento, nell’art. 7 un comma 8-bis, che contiene modifiche agli articoli 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, norme che riguardano gli “spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico” e “pubblici trattenimenti dati per mestiere”.

Quando gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche dell’imprenditorialità, è necessaria la licenza prevista dall’art. 68 TULPS.

Il pubblico spettacolo costituisce attività primaria esercitata da un soggetto od un ente con i caratteri dell’imprenditorialità, in presenza di alcuni elementi sintomatici:
- il pagamento di un biglietto d’ingresso;
-la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell’intrattenimento musicale;
- la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica;
- la partecipazione di complessi musicali di fama;
- l’ampia pubblicizzazione dell’attività musicale offerta.

Tali caratteristiche non si presentano nel caso di trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l’apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale).

I “piccoli trattenimenti” tenuti negli esercizi pubblici andavano fino a poco tempo fa
soggetti alla licenza di cui all’art. 69 del TULPS ora con la la legge 35/2012 non è richiesta
alcuna autorizzazione amministrativa né di TULPS per lo svolgimento di piccoli trattenimenti all’interno di pubblici esercizi purché non assumano valenza imprenditoriale Quando gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche dell’imprenditorialità è necessaria la licenza ex art. 68 T.U.L.PS.

Per tutti i casi in cui le licenze di cui agli articoli 68 e 69 siano ancora prescritte, la legge di
conversione del “decreto cultura” ha previsto che, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive (S.U.A.P) del comune di competenza.

 Verifiche di agibilità ex art. 80 TULPS.

Diversa dalle licenze di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS è la verifica di agibilità ex art. 80 del TULPS, che, in quanto effettuata nell’interesse della pubblica incolumità, deve essere svolta a prescindere dalle finalità imprenditoriali o meno del trattenimento.
L’art. 80 del TULPS prevede che “l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le
spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza”.

Quanto al “nulla osta di agibilità” ex art. 80 TULPS nei confronti di soggetti, già titolari di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che organizzano piccoli trattenimenti musicali per la propria clientela, trattenimenti che conferiscono al locale una
maggiore attrazione che si riflette in termini di afflusso e di permanenza di avventori, possono realizzarsi due evenienze:
1) piccoli trattenimenti che si svolgono nell’esercizio pubblico dove la clientela accede solo per la consumazione;
2) trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite, con una esibizione che può
richiamare una forte affluenza di spettatori.

Nel primo caso il Ministero dell’interno in una risoluzione del 13.8.1997 “non si ritiene debba essere rilasciato il nulla osta della commissione tecnica; la seconda fattispecie, invece, va ricompresa tra quelle disciplinate dall’art. 80 TULPS, qualora abbiano prevalenza le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento ed ogni qualvolta i piccoli spettacoli si svolgono in un locale pubblico idoneo all’espletamento delle esibizioni dell’artista ed all’accoglimento prolungato dei clienti.

Sono stati ritenuti esenti dalla disciplina normativa di cui all’art. 80 gli spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia in esso locale l’apprestamento
di elementi tali da configurarne una trasformazione.

Viceversa sono tenuti a munirsi della dichiarazione di agibilità i gestori che esercitano attività di spettacolo e trattenimento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 287/91 (attività di somministrazione nelle quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago) e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a: pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.

L’art. 80 non deve essere applicato quanto si svolgono trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali pubblici dove l’attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo una attività complementare.

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli 
allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Quanto alle problematiche della procedura per l'effettuazione del pubblico spettacolo ricordo che la S.C.I.A. e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti impugnabili. 
Gli interessati potranno tuttavia sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 104 del 2 luglio 2010.
Contro il diniego di agibilità è possibile esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio che deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato o della sua effettiva conoscenza.

studiolegaledevaleri@gmail.com











giovedì 24 dicembre 2015

Diritto processuale civile e responsabilità civile auto. La posizione della Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro in giudizio.

Ospito con piacere sul blog un commento redatto dall'amico e collega del Foro di Pescara, Michele De Bonis che trae spunto da una recentissima ordinanza del Giudice di Pace di Pescara in materia processuale civilistica, R.C.A e codice delle Assicurazioni.


“Poiché la Compagnia assicuratrice partecipa al giudizio solo quale mandataria della assicurazione del responsabile civile non già quale legittimata passiva dell’azione promossa da ….. (tale essendo, nel caso di specie, la (omissis) Assicurazioni) dispone procedersi oltre…”
(Ordinanza del Giudice di Pace di Pescara dr.ssa Ciccocioppo del 2 dicembre 2015).
***
L’ordinanza del G.P di Pescara in commento si pone nell’ambito delle decisioni concernenti la problematica del “terzo” intervenuto o costituitosi in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza in base alla convenzione tra assicuratori per l’indennizzo diretto (CARD) vigente tra le compagnie assicuratrici.
La questione è questa: il danneggiato, in base a quanto conseguito dalla sentenza n°180 del 19.6.2009 e dall’ordinanza n°154 del 14.4.2010 della Corte costituzionale, ha facoltà di agire nei confronti del responsabile civile e della  compagnia di assicurazioni di questi ex art. 144 Cod. Ass. (come avveniva ante entrata in vigore di detto codice) e, dunque, in tal modo, può evitare la cd. azione diretta contro la propria compagnia.
A seguito di detta facoltà sorta nel 2009, le Compagnie aderenti alla CARD, probabilmente per mere ragioni organizzative e pratiche, essendosi determinate attivamente nella gestione del sinistro in base al cd. indennizzo diretto da almeno cinque anni prima di dette decisioni, hanno stabilito nel 2011 di dotarsi di un mandato reciproco di rappresentanza per la “gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti (ovviamente per le sole Compagnie aderenti) nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni” sicché in base ad esso viene attribuito “all’impresa assicuratrice del danneggiato (“Mandataria” o “Gestionaria”) il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell’impresa (“Mandante” o “Debitrice”) che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale”.

Da parte dei difensori dei danneggiati vi è stata e vi è tuttora ostilità avverso la presenza nel giudizio della Compagnia mandataria che si costituisce e/o interviene in luogo della mandante, tanto che il più delle volte ignorano la stessa mandataria anche nella fase della trattativa, ovvero declinano l’invito ad effettuare la visita medica richiesta, ecc. Ciò è motivato, in diritto, dal fatto che, secondo i fautori di detta tesi, il dettato delle decisioni della Corte costituzionale sarebbe risultato indigesto alle compagnie di assicurazioni e poichè l’escamotage creato da queste per superare l’impasse è un mero atto di natura privatistica e contrattuale, esso "non” potrebbe “avere rilevanza giuridica nei confronti dei terzi non avendo, di conseguenza, alcuna forza di legge vincolante per i danneggiati" (Giudice di Pace di Treviso, sent. non definitiva n. 774/2011).
Infatti la convenzione CARD "è stipulata tra assicuratori per regolare i rapporti che tra essi intervengono ma alla quale l'assicurato resta del tutto estraneo" (G. Pace Torino 18 aprile 2011, n. 3781; Trib. Torino 22 gennaio 2013, n. 389).
Sempre sulla stessa lunghezza d’onda è stato scritto anche come "si deve in primo luogo dire che non si è reperito un solo precedente che conforti la tesi della compagnia. Al contrario, la giurisprudenza formatasi in tutta Italia ha rilevato la nullità delle costituzioni di compagnie che pretendevano legittimazione processuale con un mandato quale quello oggi prodotto. Tale posizione si sta consolidando anche presso questo stesso Ufficio, e non solo" (G. Pace Bologna, sent. non definitiva 5 aprile 2013, n. 1688; conformi G. Pace Pescara, sent. n°177 del 31.1.2014; G. Pace Bologna ordinanza 12 gennaio 2012; G. Pace Imola, ord. 21 dicembre 2011; G. Pace Bologna, ord. 21 giugno 2011; G. Pace Fidenza, sent. 24 gennaio 2012, n. 34; G. Pace Torino, sent. 28 novembre 2011, n. 10842; G. Pace di Torino, sent. 18 aprile 2011, n. 3781; Trib. Torino, IV sez., sent. 22 gennaio 2013, n. 389; G. Pace di Taranto, ord. 11 agosto 2010).
"Si deve ritenere” in altri termini “che le compagnie di assicurazione non debbano assumere atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con tale obbligo e tanto meno chiedere il rigetto della domanda che il proprio danneggiato-assicurato abbia legittimamente posto in essere contro l'assicuratore del responsabile del danno stesso e contro quest'ultimo”. Ammettendo “impropriamente l'intervento volontario (...) si riconoscerebbe all'interveniente la possibilità di agire di fatto in conflitto di interessi con il proprio assicurato, il che deve reputarsi inammissibile" (G. Pace Treviso, sent. 6 settembre 2011, n. 774).

E’ stato anche sottolineato che le compagnie assicurative, intervenendo in causa o costituendosi in nome e per conto delle altre aderenti al sistema CARD, con la propria condotta processuale contravverrebbero anche a quelli che sono i propri doveri contrattuali: "proprio con riferimento agli obblighi contrattuali imposti all'assicuratore dal contratto per il quale l'assicurato ha pagato un premio si deve infine ribadire che ad esso è chiesto di manlevare il suo assicurato dalle richieste del terzo danneggiato e non certo di agire per opporsi alle legittime richieste che esso assicurato intenda formulare a sensi delle norme vigenti" (G. Pace Torino, sent. non definitiva 15 aprile 2011 n. 384).




Detto orientamento granitico si è recentemente incrinato.
Difatti il Tribunale di Firenze, sez. II civile, sentenza del 31 luglio 2013, premesso che con l'art. 1 bis della convenzione CARD 2011 sottoscritta dalle imprese assicuratrici queste si sono impegnate a ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria indipendentemente dalla scelta operata dal danneggiato di esercitare l'azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, ha dedotto che in sostanza le due assicurazioni, quella del danneggiato e quella del danneggiante, si sono rilasciate reciproco e irrevocabile mandato ex art. 77 c.p.c affinché la compagnia gestionaria del sinistro assuma la difesa in nome e per conto della compagnia del danneggiante in tutte le cause intentate contro di essa.
Nella sentenza la Corte fiorentina ha accolto la tesi della compagnia la quale ha precisato di essersi costituita non in proprio, ma solo quale mandataria dell’assicurazione del danneggiante ai sensi dell' art. 77 c.p.c (rappresentanza processuale volontaria). Il nostro ordinamento giuridico, infatti, riconosce, secondo i giudici toscani, a ciascun soggetto la facoltà di conferire a un terzo (chiunque esso sia) il potere di agire e difendersi in giudizio a tutela di un diritto proprio. Il Tribunale di Firenze (quale giudice d’appello, confermando la decisione del Giudice di pace) ha quindi sostenuto che l'orientamento della Corte costituzionale sulla facoltatività dell'azione diretta non esclude che le assicurazioni si accordino tra loro in tema di gestione dei sinistri con il conferimento del mandato irrevocabile tramite la sottoscrizione della convenzione CARD. In particolare ha sottolineato che il potenziale conflitto tra la posizione di garante dell'assicurato e di rappresentante del garante del danneggiante si risolve sul piano della valutazione della condotta contrattuale della compagnia del danneggiato, problematica che non interferisce sui presupposti di legge di cui al citato articolo
Altra giurisprudenza, formatasi sempre recentemente, G.P Piacenza 4.4.2012 n°282-, ritiene che “la convenzione CARD deve qualificarsi quale delegazione cumulatoria titolata non liberatoria ai sensi dell'art. 1268 CC. E’ noto che la delegazione è l'incarico conferito da un soggetto, detto delegante, ad un altro, detto delegato, di pagare e di obbligarsi a pagare ad un terzo. Il termine delegazione vale poi a designare l'operazione complessiva dell’incarico delegatorio e degli atti ad esso collegati.

L’art. 1268 codice civile prevede solo la delegazione passiva quando il delegante è il debitore del delegatario e conferisce l'incarico al delegato al fine di adempiere la propria obbligazione. Si tratta di un’ipotesi di notificazione del soggetto passivo del rapporto che nel caso di specie comporterà l'affiancarsi di un nuovo debitore con conseguente rafforzamento della garanzia patrimoniale del creditore. Non può certamente parlarsi di delegazione liberatoria che rientra nello schema della novazione soggettiva e dove l'obbligazione del delegato sostituisce quella originaria la quale si estingue. In quest'ultimo l’immediata liberazione del debitore originario modifica la posizione del creditore togliendo a quest’ultimo il vantaggio tipicamente connesso alla delegazione. Essa richiede il consenso del creditore. Nella delegazione cumulativa non liberatoria vi è la costituzione di una obbligazione che si aggiunge, senza estinguerla all'obbligazione originaria del delegante. Conseguentemente l'adempimento del delegato è imputato al delegante estinguendo l’obbligazione di quest'ultimo. Pertanto esiste tra l'obbligazione del delegante e quella del delegato un vincolo di solidarietà e le vicende estintive del debito originario incidono sull'obbligazione del delegato e viceversa secondo le regole della solidarietà. Nella delegazione titolata, come appunto nel caso in esame, il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto di provvista e di valuta e il delegato assume il debito del delegante in ragione della sottoscrizione della convenzione CARD mentre la domanda proposta dall'attore, nell'atto di citazione, si estende automaticamente alla compagnia intervenuta come e dalla Cassazione (si veda per tutte Cass. Sez. III n°17954 del 6.5.2008)”. Pertanto il predetto Giudice ha ritenuto ammissibile l’intervento volontario proposto in virtù della CARD di cui in parola (negli stessi termini Trib. Milano 28.10.2011 n°13052).  
Né a conclusioni dissimili ci si può orientare per il fatto che il mandato indica che esso sia attivo solo per la “gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni”, e dunque ne sarebbero escluse le controversie ex art. 148 CdA: è evidente che il dato testuale va interpretato con riferimento all’art. 1 bis della CARD cui il mandato fa riferimento, ovvero con il fatto indiscusso e indiscutibile secondo cui le compagnie aderenti si sono impegnate a ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria, indipendentemente dalla scelta operata dal danneggiato di esercitare l'azione nei confronti dell'assicurazione del danneggiante. Tant’è che in detta ottica il mandato specifica come esso faccia riferimento alla “gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti (per le compagnie aderenti, ovvio) nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni” sicché “attribuisce all’impresa assicuratrice del danneggiato (“Mandataria” o “Gestionaria”) il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell’impresa (“Mandante” o “Debitrice”) [dato letterale che rafforza la tesi della delegazione di cui si è detto sopra] che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale”.

Tornando al Giudice di Pace di Pescara, con l’ordinanza oggetto del presente breve commento, si è orientato –peraltro contrariamente ad altri dello stesso Ufficio- verso suddetta scia interpretativa, ed ha specificato ulteriormente come sia comunque possibile la costituzione e/o l’intervento in virtù di detto mandato non già quale legittimata passiva dell’azione introdotta dall’ attore.
               
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