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venerdì 13 marzo 2009

PRIVACY - Computer da eliminare e dati personali




Con il tempo e il progredire della tecnologia tutti noi abbiamo sostituito i vecchi personal computer e notebook con altri dalle prestazioni migliori. E' sorta la necessità di sbarazzarci dei precedenti computer ma anche di vecchi floppy, CD-ROM, DVD e pendrive.

Per quanto riguarda il riciclo dei p.c. sono in vigore le disposizioni RAEE sull'usato, direttive europee 2002/96/CE e 2003/108/CE e D.Lgs. 151/2005, che riguardano produttori, importatori e rivenditori con proprio marchio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) divenuti responsabili della gestione dei prodotti che distribuiscono e vendono al termine dell'uso. Sui nuovi apparecchi deve essere apposto il simbolo del cassonetto barrato che avverte il consumatore di non gettarli via al termine dell'uso ma riconsegnarli al rivenditore che ha l'obbligo di ritirarli.


Occorre però fare attenzione alla eliminazione dei dati personali contenuti nell'hardware e nei supporti che usiamo abitualmente, ad es. luogo e data di nascita, numero di conto corrente bancario, dati sanitari, ecc. di nostra pertinenza o di terzi come clienti o fornitori, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, le cui sanzioni amministrative e penali di recente sono state inasprite dal D.L. 207/2008 il cd. decreto milleproroghe.
In termini tecnici mi riferisco al cosiddetto e-waste e la cancellazione sicura interessa tutti coloro che si servono di p.c. e non solo professionisti e società ma anche cittadini comuni che potrebbero rischiare di far conoscere i propri dati sensibili a malintenzionati come ad esempio coloro che cercano di carpire i dati personali con le ormai famose mail che chiedono di favorire il trasferimento di somme favolose provenienti da stati africani promettendo ingenti compensi.

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto a riguardo con un provvedimento del 13 ottobre 2008 e una scheda informativa pubblicata sul sito istituzionale il 12 dicembre scorso.
In sintesi ha stabilito che tutti devono provvedere alla cancellazione dei dati personali contenuti nei pc e altri supporti che li conservano prima di disfarsene e sul sito http://www.garanteprivacy.it/ è stato pubblicato un vademecum per la cancellazione sicura dei dati.

Secondo il Garante à necessaria la distruzione fisica per i CD-ROM e i DVD-R, viene suggerito l'uso di "wiping program - programmi di pulizia" o "file shredder - distruttori di scheda", che permettono di scrivere ripetutamente nelle aree vuote dell'hard disk sequenze casuali di cifre binarie per impedire il recupero di informazioni mediante strumenti elettronici di recupero dati. Vi è poi la formattazione "a basso livello" e la demagnetizzazione che permette la cancellazione rapida delle informazioni.
Per i professionisti e le società è buona consuetudine salvare i files su memorie di massa portatili, DVD e CD-ROM, che occupano poco spazio, conservandoli in luogo sicuro almeno per un decennio dall'archiviazione delle pratiche.

Non è improbabile infatti dover riesumare vecchie pratiche per necessità sopraggiunte dopo svariati anni o doverle riesaminare per trarne utilità per nuovi incarichi o procedure da curare.

martedì 3 marzo 2009

ULTIME DALLE CORTI - Tributario - Se il consulente delegato non paga il tributo del cliente.


Se il consulente non ha versato l'importo dovuto per un tributo dal suo cliente, il contribuente che gli ha dato mandato a provvedere al pagamento non è punibile qualora il consulente sia stato condannato con sentenza in sede penale. La denuncia del contribuente seguita dalla condanna del consulente che ha omesso di versare le somme ricevute all'Erario fa insorgere la causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 472/97, il decreto in materia di sanzioni tributarie.
Il contribuente dovrà non solo esercitare l'azione penale nei confronti del consulente ma dimostrare di avergli dato l'incarico di effettuare il pagamento e consegnato la somma necessaria. La Cassazione ha ribadito questo principio con una recente decisione (Cass. sez. tributaria, n.884 del 15 gennaio 2009).
I giudici osservano che la causa di non punibilità è operante in favore del contribuente se è "documentalmente provato che il mancato pagamento del tributo è dovuto a fatto e colpa di terzo, denunciato, accertato e punito dalla magistratura."

Pertanto non è sufficiente che il contribuente al quale è stato contestato dal Fisco il mancato pagamento del tributo adduca di aver denunciato il consulente ma è necessario che provi di averlo delegato e avergli consegnato la somma necessaria per il versamento e che il procedimento avviato in sede penale si concluda con la condanna del delegato.

L'insegnamento pratico che se ne trae è quello di provvedere direttamente al pagamento dei tributi o, qualora non sia possibile, agire con accortezza nel delegare a terzi tale incombente.
I lettori possono inviare alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com ogni quesito relativo a situazioni analoghe e a controversie tributarie in corso presso le Commissioni tributarie.