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giovedì 27 giugno 2019

Sblocca cantieri e condomini. Un amministratore giudiziario per intervenire sugli edifici degradati.

E' stato pubblicato il cosiddetto Decreto Sblocca cantieri, ovvero la Legge 55/2019, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, e, tra le altre disposizioni, porto all'attenzione dei lettori del blog la norma, art. 5 sexies, che dovrebbe permettere di risolvere il problema degli edifici condominiali in cattivo stato di manutenzione.
La norma prevede che, a seguito della dichiarazione di degrado effettuata dal sindaco con ordinanza, questi possa far nominare un amministratore giudiziario per assumere, in sostituzione dell’assemblea, le decisioni indifferibili e necessarie per migliorare le condizioni dello stabile.



Ecco il testo dell'art. 5 sexies del DL 32/2019.
"1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario puo' essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l'immobile e' ubicato. 
L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea. 
2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il quarto comma dell'art. 1105 del codice civile prevede che "se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore."

Vedremo nel concreto se questa facoltà della P.A., a tutela dell'incolumità pubblica, certamente a rischio di impopolarità, verrà applicata nei comuni...ricordando che gli oneri degli interventi verranno posti a carico dei condomini.

Info diritto condominiale studiolegaledevaleri@gmail.com

martedì 11 giugno 2019

Socio di minoranza e diritto di recesso ex art. 2437 codice civile.

Studio Legale DE VALERI Law Firm. Diritto societario segnala Cass. civ. I, 22 maggio 2019, n. 13845.

Diritto di RECESSO del SOCIO di MINORANZA a seguito di modifica di clausola statutaria riguardante la DISTRIBUZIONE degli UTILI. 

Il principio espresso dal giudice di legittimità: 
"In tema di recesso dalla società di capitali, l'espressione "diritti di partecipazione" di cui all'art. 2437 lett. g) codice civile (...) comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, tra questi quello afferente la percentuale dell'utile distribuibile in base allo statuto. Ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione degli utili, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci, prevedendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell'utile di esercizio in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci in minoranza".







Info diritto societario studiolegaledevaleri@gmail.com 

giovedì 21 marzo 2019

Codice della crisi d'Impresa. Le novità per le società a responsabilità limitata e società cooperative



Sottopongo all’attenzione dei lettori del blog, in primis gli amministratori e i soci, la novella legislativa in materia societaria per cui dal 16 marzo 2019 sono entrate in vigore le nuove norme in tema di collegi sindacali e revisori di cui devono dotarsi obbligatoriamente le società a responsabilità limitata e le società cooperative che abbiamo determinate caratteristiche.


 


Il codice della crisi d’Impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 con l’art. 379, comma 2, interviene e sostituisce il terzo e quarto comma dell’articolo 2477 del codice civile (sindaco e revisione legale dei conti) introducendo nuovi presupposti per la NOMINA OBBLIGATORIA dell’organo di controllo o del revisore nelle società.

Ora possiamo individuare tre possibili situazioni nell’organigramma societario:

1) presenza di due soggetti ovvero nomina di un sindaco unico (o del collegio sindacale) a cui viene assegnato il controllo della legalità e di un revisore (o società di revisione) a cui viene assegnato il controllo contabile;
2) un soggetto ovvero nomina del solo sindaco unico (o del collegio sindacale) senza il revisore, in questo caso il sindaco (o collegio sindacale) si occupa anche del controllo contabile oltre al controllo della legalità, occorre adeguare lo statuto con questa specifica previsione;
3) un soggetto ovvero nomina del solo revisore (o della società di revisione) a cui viene assegnato il controllo contabile, mentre il controllo della legalità è assegnato ai soci.

L’obbligo di nomina degli organi di controllo e revisione scatta entro il trentesimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio d’esercizio da cui risulti che la società:

  è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
– controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

Inoltre l’obbligo di nomina sorge se la società ha superato per almeno due esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti:

a) attivo dello stato patrimoniale superiore a 2 milioni di euro;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 milioni di euro;

c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio 10 unità e oltre.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa dispone che l’obbligo non sorga se dal bilancio non risulti più l’obbligo di redazione del bilancio consolidato o la società non controlli un’altra società obbligata alla revisione.
L’obbligo viene meno se per tre esercizi non risulta più superato nessuno dei limiti di cui ai punti a,b,c.
Ricordiamo che la durata in carica di sindaci e/o revisori non può essere inferiore a tre anni e pertanto occorre attendere la scadenza del mandato per le nuove nomine.

Si verificano due ipotesi.

 1) Società a r. l. e società coop. costituite dopo l’entrata in vigore del Codice di Impresa.
Gli atti costitutivi e gli statuti delle società costituite dopo il 16 marzo 2019 dovranno contenere le nuove previsioni dell’articolo 2477 c.c. quanto agli organi di controllo e revisione contabile.

2) Società costituite prima del 16 marzo 2019.
Qualora lo statuto non sia conforme alle nuove norme le società dovranno uniformarlo entro nove mesi dall’entrata in vigore della normativa quindi la scadenza per mettersi in regola è il 16 dicembre 2019.

Qualora invece lo statuto rimandi tout court alle disposizioni di legge non vi sarà necessità di modifica e le norme dell’art. 2477 c.c. novellato saranno applicabili immediatamente.
Fino alla scadenza del termine dei nove mesi le disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non conformi alle nuove disposizioni.


Lo Studio Legale De Valeri è a disposizione in persona del titolare per l’assistenza e verifica a 360 gradi dell’impatto delle novità legislative del Codice d’Impresa sulle società e la loro costituzione ed organizzazione, anche in collaborazione con il consulente commerciale di fiducia della società.

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