Il Ministero dell’economia e delle finanze ha di recente chiarito alcuni principi essenziali relativi al regime della tassazione degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’ estero, iscritti A.I.R.E, l’anagrafe degli italiani residenti all'estero.
La risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015 avente"oggetto: art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23
maggio 2014, n. 80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero. Imposta
municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI)" si sofferma sulla questa problematica di cui riassumo i punti salienti per i lettori del blog che risiedono all'estero e sono proprietari di immobili ubicati in Italia, salvo situazioni particolari da verificare contattando lo studio via email studiolegaledevaleri@gmail.com
Va premesso che dal 2015 ai fini dell'IMU “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.
Inoltre sull'”unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”.
E' considerata abitazione principale quella posseduta dai contribuenti che la detengono a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia come unica unità immobiliare non locata o non data in comodato d’uso; sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e sono pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Qualora ricorrano queste tre condizioni sono previste a favore di questa categoria di contribuenti alcune agevolazioni ovvero:
- a) esenzione dall’IMU del fabbricato nonché delle pertinenze dello stesso nei limiti indicati dal predetto comma 2 dell’art. 13, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) riduzione di due terzi della TASI;
- c) riduzione di un terzo della TARI.
Per il requisito del pensionamento nel paese di residenza, i cittadini italiani residenti all’estero devono percepire esclusivamente pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si somma a quella versata in un Paese estero, oppure pensioni autonome italiane e pensioni estere, rimanendo invece esclusi coloro che percepiscono pensioni italiane.
In particolare, per quanto riguarda la pensione in convenzione internazionale, si deve evidenziare che detta tipologia di pensione va considerata, a tutti gli effetti, una pensione a carico dei due Stati.
Se lo Stato estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del soggetto, può applicarsi il beneficio in questione.
Qualora viceversa il pensionato risieda in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione, sempre autonoma o in regime di totalizzazione internazionale, la norma non può trovare applicazione.
La circolare poi ribadisce un principio fondamentale: “al di fuori dell’ipotesi tassativa di equiparazione all’abitazione principale prevista dalla norma, che esclude il versamento dell’IMU, si deve sottolineare che i comuni non possono, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, arrivare a stabilire ulteriori ipotesi di esclusione dall’IMU”.
Il comune ove si trova l'immobile del cittadino residente all'estero che non soddisfa le condizioni citate può stabilire un’aliquota agevolata non inferiore allo 0,46 per cento.
Per i tributi locali il comune ha facoltà di deliberare:
- per la TASI, arrivare all’azzeramento del tributo azzerando l’aliquota base;
- per la TARI, prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
- Ricordo che i provvedimenti per la liquidazione dei tributi IMU, TARI e TASI possono essere contestati con l'ausilio di un avvocato qualora ritenuti illegittimi dai contribuenti italiani residenti all'estero con ricorso alla commissione tributaria provinciale competente per territorio entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto del Comune competente per territorio.
Avv. Luigi De Valeri
Real Estate & Tax Dept.
studiolegaledevaleri@gmail.com
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