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sabato 27 giugno 2015

Italian resident abroad R.E. properties and Taxation. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero. I chiarimenti del Ministero delle finanze. Risoluzione n. 6/DF.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha di recente chiarito alcuni principi essenziali relativi al regime della tassazione degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’ estero, iscritti A.I.R.E, l’anagrafe degli italiani residenti all'estero. 
La risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015  avente"oggetto: art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero. Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI)" si sofferma sulla questa problematica di cui riassumo i punti salienti per i lettori del blog che risiedono all'estero e sono proprietari di immobili ubicati in Italia, salvo situazioni particolari da verificare contattando lo studio via email studiolegaledevaleri@gmail.com



Va premesso che dal 2015 ai fini dell'IMU “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.
Inoltre sull'”unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”.

E' considerata abitazione principale quella posseduta dai contribuenti che la detengono a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia come unica unità immobiliare non locata o non data in comodato d’uso; sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e sono pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Qualora ricorrano queste tre condizioni sono previste a favore di questa categoria di contribuenti alcune agevolazioni ovvero:
  • a) esenzione dall’IMU del fabbricato nonché delle pertinenze dello stesso nei limiti indicati dal predetto comma 2 dell’art. 13, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • b) riduzione di due terzi della TASI;
  • c) riduzione di un terzo della TARI.

Per il requisito del pensionamento nel paese di residenza, i cittadini italiani residenti all’estero  devono percepire esclusivamente pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si somma a quella versata in un Paese estero, oppure pensioni autonome italiane e pensioni estere, rimanendo invece esclusi coloro che percepiscono pensioni italiane. 

In particolare, per quanto riguarda la pensione in convenzione internazionale, si deve evidenziare che detta tipologia di pensione va considerata, a tutti gli effetti, una pensione a carico dei due Stati. 
Se lo Stato estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del soggetto, può applicarsi il beneficio in questione. 
Qualora viceversa il pensionato risieda in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione, sempre autonoma o in regime di totalizzazione internazionale, la norma non può trovare applicazione.

La circolare poi ribadisce un principio fondamentale: “al di fuori dell’ipotesi tassativa di equiparazione all’abitazione principale prevista dalla norma, che esclude il versamento dell’IMU, si deve sottolineare che i comuni non possono, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, arrivare a stabilire ulteriori ipotesi di esclusione dall’IMU”.
Il comune ove si trova l'immobile del cittadino residente all'estero che non soddisfa le condizioni citate può stabilire un’aliquota agevolata non inferiore allo 0,46 per cento.

Per i tributi locali il comune ha facoltà di deliberare:
  • per la TASI, arrivare all’azzeramento del tributo azzerando l’aliquota base;
  • per la TARI, prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

  • Ricordo che i provvedimenti per la liquidazione dei tributi IMU, TARI e TASI possono essere contestati con l'ausilio di un avvocato qualora ritenuti illegittimi dai contribuenti italiani residenti all'estero con ricorso alla commissione tributaria provinciale competente per territorio entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto del Comune competente per territorio.

Avv. Luigi De Valeri
Real Estate & Tax Dept.
studiolegaledevaleri@gmail.com

venerdì 12 giugno 2015

Contratto di trasporto aereo.Incendio allo scalo di Fiumicino, i diritti dei passeggeri dopo la cancellazione del volo.

Il grave incendio verificatosi lo scorso 7 maggio all'aeroporto di Roma Fiumicino, come ampiamente riportato dai mass media, ha causato ai passeggeri gravi disagi per cui essi hanno diritto al rimborso del biglietto del viaggio di cui non hanno usufruito oppure alla cd. riprotezione del volo, altro volo successivo verso la destinazione finale, salvo l'eventuale risarcimento dei danni a seconda delle singole situazioni che vanno esaminate.



Il Regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo prevede che il passeggero abbia diritto, in alternativa, al rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, all'imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea oppure all'imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il viaggiatore.
Inoltre è prevista l'assistenza mediante pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa oppure la sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa e due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
Si consiglia di conservare la documentazione comprovante l’acquisto dei beni di prima necessità nonchè le eventuali spese di vitto e alloggio sostenute da indicare nella richiesta di rimborso e messa in mora da inviare al vettore aereo.

Attenzione. In tema di prescrizione si applica l'art. 2951 del codice civile.

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679.


Sul tema del trasporto aereo e in particolare del diniego di imbarco di un passeggero di recente si è espresso il Tribunale di Catanzaro confermando una sentenza di primo grado del Giudice di Pace che ha respinto la domanda di un passeggero nei confronti di un vettore aereo.
Il giudice ha deciso in tal senso poichè, in assenza di altre risultanze istruttorie, il passeggero doveva provare la conclusione del contratto di trasporto aereo mediante la produzione del biglietto di passaggio, non essendo sufficiente l'allegazione della sola prenotazione di viaggio.
La vicenda processuale traeva origine da una azione promossa nei confronti di un vettore aereo da un passeggero, il quale, pur avendo acquistato tramite una agenzia di viaggi, un biglietto aereo si era visto negare l’imbarco e pertanto si era rivolto al Giudice di Pace per ottenere il rimborso delle spese per un altro passaggio aereo oltre al risarcimento del danno per il disagio e lo stress causatogli dal mancato imbarco.

La sentenza Tribunale di Catanzaro n. 2527 del 15.12.2014 ha ribadito l’applicabilità anche al contratto di trasporto aereo di persone del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 30.10.2001, n. 13533 che riporto di seguito:Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto”. 
studiolegaledevaleri@gmail.com

lunedì 1 giugno 2015

Bonus 2015 a sostegno della natalità. Pubblicate le modalità per richiederlo e i termini.

Le disposizioni attuative in materia di assegno a sostegno della natalità sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015.


Per gli aventi diritto in base all' ISEE del nucleo familiare la misura dell’importo annuo dell’assegno è pari ad euro 960,00 con ISEE fino ad euro 25.000,00 oppure €. 1.920,00 se l'indicatore non supera euro 7.000,00, in ogni caso in riferimento all'anno solare precedente la nascita.

Sul sito www.governo.it è stata pubblicata la circolare n.83 dell’8 maggio 2015 con le modalità e i termini per richiedere all'INPS l’accesso al beneficio.

studiolegaledevaleri@gmail.com