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sabato 22 febbraio 2014

Finanziamenti alle reti di imprese, A.T.I. e consorzi del settore turismo. Pubblicato il bando D.M. 8.1.2013, scadenza 9 maggio 2014 per la presentazione delle domande.


Una notizia di evidente interesse ed una opportunità da valutare con attenzione per le aziende del settore turismo che hanno costituito una rete di imprese secondo i canoni della Legge 33 del 9 aprile 2009 o altre forme di aggregazione come l'A.T.I. o sono in procinto di definirle.
E' stato pubblicato il 7 febbraio 2014 il bando per la “concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del turismo”, di cui al Decreto 8 gennaio 2013 del Ministro degli affari regionali, turismo e sport.
Sul sito del MIBAC che segnalo, www.beniculturali.it è possibile prenderne visione in forma integrale con gli allegati e scaricare i modelli di domanda.
La domanda, unitamente agli allegati e a tutta la documentazione, deve essere presentata dal capofila o legale rappresentante entro e non oltre il 9 maggio 2014 a pena di esclusione.
La domanda e i relativi allegati, nonché tutta la documentazione, deve essere trasmessa esclusivamente tramite P.E.C del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, sottoscritti con la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, secondo quanto stabilito dal C.A.D.





Il bando è destinato ai progetti elaborati e presentati da soggetti uniti nella forma giuridica del contratto di rete di impresa e da altre forme di aggregazione come i consorzi e le società consortili e le A.T.I. sempre operanti nel settore del turismo.
Anche le aggregazioni in fase di costituzione possono presentare la domanda ma entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando la rete o altra forma ammessa dovrà essere costituita.
Si fa cenno in questo post ad alcune delle principali condizioni enunciate nel bando che in quanto definitivo deve essere esaminato nella sua integralità.

Per l'ammissibilità della domanda è richiesto, tra l'altro, che alla data di presentazione tutte le imprese dell’aggregazione appartengano alla categoria delle micro o piccole imprese (Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), sede operativa in Italia, iscrizione al registro delle imprese al momento della presentazione della domanda di contributo, le imprese non versino in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, non si trovino in stato di fallimento o siano sottoposte a procedure di liquidazione, anche volontaria, concordato preventivo, amministrazione controllata, siano in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori, rispettino le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro.


Le reti e altri soggetti legittimati devono avere un oggetto sociale coerente con gli obiettivi del bando, la presenza di partecipanti nel numero minimo di 10 piccole e micro imprese, l'80% delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche ovvero avere il relativo codice primario ATECO 2007 adottato dall’ Agenzia delle Entrate.
Le imprese devono risultare autonome tra di loro ai sensi della disciplina comunitaria e nel rispetto della definizione di MPI. 
Non sono pertanto ammissibili nella stessa aggregazione le imprese che risultino tra di loro associate o controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. 

Ogni rete dovrà nominare una impresa capofila che dovrà presentare la domanda, curare i rapporti con l’Amministrazione concedente e ripartire il contributo eventualmente ottenuto tra tutti i partecipanti.

I progetti devono prevedere spese complessivamente non inferiori a euro 400.000 euro e devono comprendere almeno una tra iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi, iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione on line, implementazione di iniziative di commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e nuovi strumenti di social marketing, iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra le aziende della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi, promozione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali comuni.

Il finanziamento è sottoposto al regime "de minimis", l’importo concedibile è di entità rilevante ovvero 200.000 euro per ciascun progetto.
Le Regioni competenti per territorio dovranno verificare la compatibilità dei progetti presentati con le linee di politica turistica regionale.





Non tutte le spese potranno fruire del contributo indicato nel bando, vi rientrano i costi funzionali alla costituzione della rete di imprese, tra cui le fidejussioni, le spese notarili e di registrazione, nella misura massima del 5% del contributo richiesto, costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione, costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni alla aggregazione per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto nella misura massima del 10% del contributo, costi per la promozione integrata sul territorio nazionale e per la promozione unitaria sui mercati internazionali attraverso le attività di promozione dell’ ENIT, costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività del progetto, costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto, nella misura massima del 15% del contributo.


Il finanziamento verrà erogato nella misura del 40% a titolo di anticipazione, successivamente alla restituzione controfirmata della notifica di ammissione a contributo e dietro presentazione di garanzia fidejussoria, 40% a stato di avanzamento corrispondente al 70% del progetto in coerenza con il programma previsto ed il residuo 20% a saldo, previa rendicontazione finale e dietro presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta. 
E' opportuno, tenuto conto della lex specialis del bando, l'esame preventivo sia delle caratteristiche delle aggregazioni che intendono presentare la domanda che dei progetti finalizzati a ricevere i finanziamenti.


Lo Studio assiste le reti di imprese e le altre aggregazioni di imprese dalla fase di start-up, richieste di esame dei requisiti di ammissibilità e dei progetti per la partecipazione al bando, chiarimenti sulla costituzione ed assistenza successiva alle reti di impresa ai contatti indicati.
Luigi De Valeri è associato ASSORETI PMI dal 2013.

studiolegaledevaleri@gmail.com

lunedì 10 febbraio 2014

Abilitazione scientifica nazionale. Pubblicati i giudizi delle commissioni sui docenti. Per i non idonei ricorso al T.A.R. o in alternativa al Presidente della Repubblica.


Continua la pubblicazione dei risultati delle commissioni che hanno valutato l'idoneità dei docenti in base alla nuova procedura avviata con la riforma Gelmini per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima e seconda fascia. 
Le candidature sono state presentate dal 27 luglio 2012 al 20 novembre 2012..


La legge 240 del 30 dicembre 2010 all'articolo 16 ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, che ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. 
L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
Le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione sono stabilite da un regolamento attuativo emanato con il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 222, Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari.
I criteri e i parametri per la selezione dei membri delle Commissioni e per la formulazione dei giudizi sui candidati alla abilitazione sono inoltre definiti nel Decreto Ministeriale n. 76/2012.
E' disponibile sul portale www.abilitazione.miur.it  l'accesso agli atti delle commissioni e i risultati relativi all'abilitazione relativa alla tornata 2012 che i candidati devono verificare per conoscere la propria posizione ed eventualmente valutare l'opportunità di un ricorso contro la decisione delle commissioni.
La validità dell'abilitazione ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata ha durata di quattro anni dal suo conseguimento. 
Per i non idonei è preclusa la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della stessa fascia ovvero della fascia superiore.






Le commissioni hanno espresso un giudizio di idoneità senza dover sottostare a limitazioni quantitative per cui teoricamente tutti i candidati potevano essere giudicati idonei.

Per determinare l'idoneità del singolo candidato sono state ideate le “mediane” con indicatori bibliometrici e non bibliometrici predefiniti al fine di limitare la discrezionalità delle commissioni mediante criteri oggettivi di valutazione, comunque ci si è chiesti se tutti i candidati che superano la mediana potranno contare sulla certezza dell’idoneità e se coloro che non superano le mediane possano comunque risultare idonei.

La pubblicazione degli atti delle procedure di abilitazione sul sito dell' A.S.N ha una durata di 120 giorni. 
Alla scadenza di tale periodo per ciascun settore concorsuale sarà comunque possibile per i candidati consultare le informazioni personali riguardanti l'esito del giudizio nel sito riservato www.loginmiur.cineca.it

Rimarranno visibili sul sito pubblico dell'A.S.N esclusivamente gli elenchi degli abilitati.

I candidati giudicati non idonei possono presentare ricorso al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati, scaduto questo termine avranno a disposizione il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da presentarsi nel termine di centoventi giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento da impugnare.

Informazioni in via generale ai contatti dello Studio Legale De Valeri indicati nel blog.
I candidati non idonei possono chiedere una consulenza preventiva per la loro posizione al fine di verificare le prospettive del ricorso al T.A.R. Lazio, competente per tutti gli interessati.

studiolegaledevaleri@gmail.com

sabato 11 gennaio 2014

Sinistri stradali. Salta la novità della richiesta di risarcimento danni entro tre mesi dal fatto.


Le novità del tutto penalizzanti per i consumatori in materia di risarcimento danni da sinistro stradale che erano state inserite nel decreto legge varato dal governo Letta ed in particolare l'art. 8 non sono state convertite in legge e di questo non possiamo che rallegrarci a differenza delle compagnie di assicurazione.
Resta confermato quindi il termine di due anni dal sinistro per proporre la richiesta di risarcimento danni alla compagnia del responsabile civile e all'assicurato secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 2947 del codice civile.
Il decreto legge 145 del 23 dicembre 2013 aveva modificato il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Ecco il testo vigente del secondo comma della norma «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. »



Il che vuol dire che il danneggiato, conducente, trasportato o pedone, se l'art. 8 del decreto fosse stato convertito senza modifiche, doveva inviare entro tre mesi dalla data del fatto la richiesta di risarcimento altrimenti poteva essergli opposta la decadenza dal diritto ad essere risarcito.
Ricordo che la richiesta, in difetto di risarcimento o nell’ipotesi di mancata accettazione della somma inviata dalla compagnia, deve essere rinnovata entro i due anni successivi per evitare la prescrizione.

Va ricordato che l’art. 1310 “prescrizione” del codice civile dispone che l’atto interruttivo della prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche nei confronti degli altri debitori.
Resta invariato il termine prescrizionale biennale per i danni causati dalla circolazione stradale, mentre per quelli derivanti da insidie stradali o trabocchetti, ad esempio le famigerate buche e sconnessioni stradali, si applica il termine di cinque anni ex art. 2948 del codice civile (Cass. civ. III, 22 giugno 2006 n. 14456).
Qualora poi il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli configuri una fattispecie penalmente rilevante, ad esempio art. 598 c.p. “omicidio colposo”, il termine prescrizionale in sede civile diventa quello più lungo previsto in ambito penale e questo anche se l’azione civile viene proposta nei confronti non degli autori del reato ma dei soggetti che devono rispondere a titolo di responsabilità indiretta anche se non interessati dal procedimento penale.
La costituzione di parte civile proposta nel corso del giudizio interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Il termine prescrizionale è interrotto validamente con la richiesta di risarcimento danni inviata con raccomandata A.R. o la notifica dell’atto di citazione in giudizio, a seconda del valore dinanzi il Giudice di Pace o il Tribunale ordinario competente, con cui si formula la domanda di risarcimento al responsabile civile e alla compagnia che lo assicura per la r.c.a.

Ai lettori infine indico il commento pubblicato tempo addietro sul blog "Insidia stradale. Buche e tombini, danni e pubblica amministrazione".

Chiarimenti sulle problematiche in tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale o da insidia stradale ai recapiti dello Studio o alla mail studiolegaledevaleri@hotmail.com
La prima assistenza informativa a studio non comporta compensi per coloro che hanno subito danni.


mercoledì 25 dicembre 2013

Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, è venuto ad abitare in mezzo a noi, alleluia. Auguri per il Santo Natale e l'anno nuovo.


Uno dei segni più convincenti della vita cristiana è la gioia.
Essa non si basa sul possesso dei beni materiali e nella pacifica convivenza umana ma soprattutto nell'opera di redenzione realizzata dal nostro Salvatore (Luca 2,11)
Gesù è nato per liberarci dalla tristezza proveniente dal male.



Andrea Mantegna "Adorazione dei pastori" (1450-1451).


La gioia è un dono e una conquista. E' un dono dello Spirito Santo (Galati 5,22) ma anche una conquista che presuppone il nostro impegno a "rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà." (Lettera a Tito 2,12).

don Mariano Grosso, osb.


Auguri di ogni bene nella gioia di Colui che si è fatto uomo per salvarci.
Auguri per l'anno nuovo, il 2014 sia ricco di benedizioni del Signore.

sabato 21 dicembre 2013

Sicurezza sul lavoro. Le PMI e l'obbligo del datore di lavoro di redigere il documento di valutazione dei rischi, l'autocertificazione non è più valida dal 1 giugno 2013.

Sono trascorsi oltre sei mesi dal 1 Giugno 2013 ovvero da quando tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, devono redigere il D.V.R., il documento di valutazione dei rischi che dimostra l’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro riferibili alla società, tuttavia non mancano i datori di lavoro che non hanno provveduto a rispettare quest'obbligo di legge per negligenza oppure ritenendo di non esserne impegnati.





Sono tenuti alla redazione del D.V.R. coloro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati o equiparati ovvero soci lavoratori, associati in partecipazione, collaboratori, parasubordinati, tirocinanti.
La valutazione dei rischi, artt. 17 e 28 del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è un obbligo che il datore di lavoro non può delegare al preposto o altro soggetto e va effettuato in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. e, nei casi previsti dall'art. 41, con il medico competente.
Segnalo per gli interessati la circolare del 31 gennaio 2013 del Ministero del lavoro.
L’autocertificazione non è più valida e il D.V.R deve essere predisposto mediante le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi approvate dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro.

E' opportuno ricordare che l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, modificato dal D. Lgs. 106/2009, il Testo Unico prevede le seguenti sanzioni per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR:
Omessa redazione del D.V.R.: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € 
(art. 29, comma 1);
Incompleta redazione del D.V.R.: ammenda da 2.000 a 4.000 €: omessa indicazione di quanto previsto dall’art. 28 lettere:
b) misure di prevenzione e protezione e D.P.I, dispositivi di protezione individuale,
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità
Ammenda da 1.000 a 2.000 € per l'omessa indicazione di quanto previsto dall’art. 28 lett.:
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

I giudici della Cassazione penale, IV sezione, con la sentenza n. 10448/2010 hanno precisato che  c’è colpa del datore di lavoro non solo per l’omessa redazione del D.V.R. ma anche per il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento oppure per l’omessa valutazione della individuazione degli specifici pericoli cui i prestatori di lavoro siano sottoposti in relazione alle diverse mansioni.
La valutazione dei rischi, sottolinea il giudicante, costituisce un fondamentale passaggio per la prevenzione degli infortuni, anche se il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato, non potendo essere affermata una causalità di principio.

Lo Studio Legale De Valeri, consulente della federazione F.I.R.A.S.-S.P.P. è a disposizione per i chiarimenti sulla redazione del D.V.R. e in generale sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

lunedì 2 dicembre 2013

INVITO. Giornata europea della Sicurezza 2013. FIRAS-SPP - EBAFoS - Conf. SAAP. Roma 6 dicembre 2013.

Giornata europea della Sicurezza 2013.
"Come ricostruire dopo una strage."
Hotel Capannelle, via Siderno 37 Roma, via Appia Nuova altezza Statuario.
ore 9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00.
www.firas-spp.com/website

Invito i lettori del blog, gli imprenditori e i professionisti della sicurezza all'evento del 6 dicembre prossimo, per coloro che si registreranno con la partecipazione è previsto il rilascio di crediti formativi, 6 CFU validi per tutti i macrosettori ATECO.



La partecipazione è gratuita, iscrizioni e programma sul sito www.firas-spp.com/website.

La giornata è stata ideata dal segretario generale della FIRAS-SPP, dr.ssa Vivietta Bellagamba, in collaborazione con la Conf. SAAP e l'ente bilaterale EBAFoS, www.ebafos.com

Nel corso della giornata i presenti potranno assistere alle attività dimostrative delle unità cinofile della Protezione Civile a cura di Roberto Mantua, responsabile direzione operativa della Fondazione Alfredo Rampi, www.centrorampi.it

Gli iscritti alla FIRAS-SPP riceveranno a breve la newsletter con una rassegna della recente giurisprudenza a cura dell'Avv. Luigi De Valeri, due casi giudiziari decisi dalla IV sezione penale della Cassazione in occasione di infortuni sul lavoro che hanno interessato la responsabilità del datore di lavoro e del R.S.P.P.
Chiarimenti e consulenze sul tema della responsabilità del datore di lavoro e dei Responsabili Sicurezza Servizi Prevenzione e Protezione alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com e ai recapiti dello Studio Legale De Valeri.

L'informazione e la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono un dovere per tutti coloro che vivono nel mondo del lavoro.
Vi aspettiamo numerosi.



venerdì 15 novembre 2013

Società a responsabilità limitata. Attenzione ai tempi di convocazione dell'assemblea. Cassazione civile, Sez. Unite 14.10.2013 n. 23218.


Il rispetto delle tempistiche della convocazione dell'assemblea dei soci come regolate dall'atto costitutivo della società e dall'art. 2479 bis codice civile, assume particolare rilevanza al fine di non dare adito ad impugnazioni delle delibere spesso finalizzate al solo scopo di paralizzare la vita della compagine societaria da parte di coloro che non condividono a priori l'operato degli amministratori o che intendono in tal modo "regolare i conti" tra soci.
Ricordo che l'avviso di convocazione va spedito nei modi e nel termine indicato nell'atto costitutivo e, in mancanza di espressa previsione pattizia, la convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.




Di recente le Sezioni unite civili della Cassazione sono intervenute sul tema con la sentenza n. 23218 pubblicata il 14 ottobre 2013 che segnalo all'attenzione dei lettori del blog tra cui certamente non mancano coloro che rivestono la qualità di soci e/o amministratori di società a responsabilità limitata, la forma societaria più diffusa in Italia.

La controversia, giunta in Cassazione, riguardava l'impugnazione dinanzi il Tribunale di una delibera di approvazione del bilancio ed altre delibere connesse da parte di un socio, assente in assemblea, delibere assunte durante la fase di liquidazione.
Il socio, citando in giudizio la società in persona del liquidatore, aveva dedotto nell'impugnazione vari profili di illegittimità tra cui in primis il mancato rispetto dei termini per la convocazione previsti nello statuto che prevedeva un termine di ben quindici giorni antecedenti l'assemblea.
Il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l'impugnazione e confermato la validità del procedimento con cui erano state assunte le delibere mentre la Corte di Appello rovesciava l'esito del primo grado, rilevando che la raccomandata A.R. con l'avviso di convocazione agli aventi diritto pur spedita tempestivamente era stata ricevuta dal socio lo stesso giorno dell'assemblea e non era stata provato che la tardività era dipesa da cause imputabili al socio-attore cui, inoltre, sette giorni prima dell'assemblea era stato spedito ed aveva ricevuto un ulteriore avviso di convocazione.
La difesa della società pertanto ricorreva in Cassazione e la prima sezione civile, vista l'importanza della questione, la rimetteva alle sezioni unite civili.
Va rilevato che al tempo della delibera contestata (18.12.1992) era vigente l'art. 2484 c.c.  per cui l'avviso andava spedito entro il termine previsto nello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita, anche se la ricezione avvenga dopo la scadenza di tale termine, qualora consti che prima dell'assemblea il socio comunque abbia avuto conoscenza dell'avviso di convocazione, norma che la riforma del diritto societario del 2003 ha sostituito con l'art. 2479 bis c.c. senza apportare modifiche sostanziali a riguardo. 

Il ricorso della società finalizzato a far dichiarare la legittimità delle delibere è stato accolto e la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro è stata cassata con rinvio al collegio in diversa composizione che deciderà applicando il seguente principio di diritto.
"Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito".

Il socio effettivamente aveva ricevuto il primo avviso di convocazione lo stesso giorno dell'assemblea seppur spedito quindici giorni prima ma a ciò va aggiunto che il secondo avviso, pur spedito oltre il termine dello statuto, aveva raggiunto concretamente l'effetto di rendere possibile la sua partecipazione all'assemblea la cui regolarità formale di convocazione si era perfezionata con il primo avviso tempestivamente spedito.

Lo Studio Legale De Valeri garantisce la consulenza e, ove richiesto, il patrocinio in giudizio, per le abituali problematiche derivanti dalla gestione delle varie forme societarie con particolare riguardo alla costituzione e avvio delle s.r.l. semplificate, art. 2463 bis c.c., start-up innovative, verifica delle integrazioni al modello standard di atto costitutivo e statuto D.M. 23.6.2012 n. 138, alla luce delle ultime modifiche del "Decreto Lavoro"  n. 76/2013 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 99.