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venerdì 15 novembre 2013
Società a responsabilità limitata. Attenzione ai tempi di convocazione dell'assemblea. Cassazione civile, Sez. Unite 14.10.2013 n. 23218.
Il rispetto delle tempistiche della convocazione dell'assemblea dei soci come regolate dall'atto costitutivo della società e dall'art. 2479 bis codice civile, assume particolare rilevanza al fine di non dare adito ad impugnazioni delle delibere spesso finalizzate al solo scopo di paralizzare la vita della compagine societaria da parte di coloro che non condividono a priori l'operato degli amministratori o che intendono in tal modo "regolare i conti" tra soci.
Ricordo che l'avviso di convocazione va spedito nei modi e nel termine indicato nell'atto costitutivo e, in mancanza di espressa previsione pattizia, la convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.
Di recente le Sezioni unite civili della Cassazione sono intervenute sul tema con la sentenza n. 23218 pubblicata il 14 ottobre 2013 che segnalo all'attenzione dei lettori del blog tra cui certamente non mancano coloro che rivestono la qualità di soci e/o amministratori di società a responsabilità limitata, la forma societaria più diffusa in Italia.
La controversia, giunta in Cassazione, riguardava l'impugnazione dinanzi il Tribunale di una delibera di approvazione del bilancio ed altre delibere connesse da parte di un socio, assente in assemblea, delibere assunte durante la fase di liquidazione.
Il socio, citando in giudizio la società in persona del liquidatore, aveva dedotto nell'impugnazione vari profili di illegittimità tra cui in primis il mancato rispetto dei termini per la convocazione previsti nello statuto che prevedeva un termine di ben quindici giorni antecedenti l'assemblea.
Il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l'impugnazione e confermato la validità del procedimento con cui erano state assunte le delibere mentre la Corte di Appello rovesciava l'esito del primo grado, rilevando che la raccomandata A.R. con l'avviso di convocazione agli aventi diritto pur spedita tempestivamente era stata ricevuta dal socio lo stesso giorno dell'assemblea e non era stata provato che la tardività era dipesa da cause imputabili al socio-attore cui, inoltre, sette giorni prima dell'assemblea era stato spedito ed aveva ricevuto un ulteriore avviso di convocazione.
La difesa della società pertanto ricorreva in Cassazione e la prima sezione civile, vista l'importanza della questione, la rimetteva alle sezioni unite civili.
Va rilevato che al tempo della delibera contestata (18.12.1992) era vigente l'art. 2484 c.c. per cui l'avviso andava spedito entro il termine previsto nello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita, anche se la ricezione avvenga dopo la scadenza di tale termine, qualora consti che prima dell'assemblea il socio comunque abbia avuto conoscenza dell'avviso di convocazione, norma che la riforma del diritto societario del 2003 ha sostituito con l'art. 2479 bis c.c. senza apportare modifiche sostanziali a riguardo.
Il ricorso della società finalizzato a far dichiarare la legittimità delle delibere è stato accolto e la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro è stata cassata con rinvio al collegio in diversa composizione che deciderà applicando il seguente principio di diritto.
"Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito".
Il socio effettivamente aveva ricevuto il primo avviso di convocazione lo stesso giorno dell'assemblea seppur spedito quindici giorni prima ma a ciò va aggiunto che il secondo avviso, pur spedito oltre il termine dello statuto, aveva raggiunto concretamente l'effetto di rendere possibile la sua partecipazione all'assemblea la cui regolarità formale di convocazione si era perfezionata con il primo avviso tempestivamente spedito.
Lo Studio Legale De Valeri garantisce la consulenza e, ove richiesto, il patrocinio in giudizio, per le abituali problematiche derivanti dalla gestione delle varie forme societarie con particolare riguardo alla costituzione e avvio delle s.r.l. semplificate, art. 2463 bis c.c., start-up innovative, verifica delle integrazioni al modello standard di atto costitutivo e statuto D.M. 23.6.2012 n. 138, alla luce delle ultime modifiche del "Decreto Lavoro" n. 76/2013 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 99.
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mercoledì 23 febbraio 2011
Convegno "Aspetti del diritto societario" 28 febbraio 2011. Intervento dell'Avv. De Valeri sul tema responsabilità degli enti Decreto Lgs. 231/01.

Si svolgerà a Roma nei prossimi giorni il convegno "Aspetti del diritto societario" organizzato dall'associazione forense "Agire e Informare".
Nel corso dell'evento prenderanno la parola avvocati esperti del settore societario per illustrare temi di interesse per le aziende tra cui la problematica delle società in house,il fallimento e lo stato di insolvenza, l'affitto e cessione di azienda,l'azione di responsabilità nelle società per azioni e a responsabilità limitata.
L'Avv. De Valeri terrà un intervento in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato in base al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 che stabilisce disposizioni di particolare rilevanza per le persone giuridiche, società e associazioni.
Il decreto, pubblicato a giugno del 2001, modificato poi dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, compie quest'anno dieci anni dall'entrata in vigore.
In particolare verranno esaminate alcune recenti sentenze dei tribunali di merito e della Cassazione di particolare rilevanza.
Il convegno si svolgerà presso il teatro Manzoni in via Montezebio, 14, in orario 12.30 - 16.00.
Per ogni ulteriore informazione si segnala il sito http://agireinformare.org.
mercoledì 3 febbraio 2010
SOCIETA' - Il controllo del socio di minoranza nelle S.r.l. Diritto di informazione e di consultazione.

La società a responsabilità limitata è certamente la forma prescelta nella maggior parte di casi da chi vuole costituire una società di capitali.
Spesso però i rapporti tra i quotisti, ovvero tra coloro che hanno sottoscritto le quote sociali o le hanno acquistate dai soci originari, con il passar del tempo possono deteriorarsi e sorge la necessità di effettuare controlli sulla gestione.
In questa sede propongo al lettore un breve excursus sulle facoltà concesse al socio non amministratore dal codice civile invitando il lettore a rivolgersi allo Studio per ogni ulteriore chiarimento in materia di società di capitali o di persone, come S.a.s. e S.n.c.
Il legislatore ha previsto che i soci non amministratori possano sollecitare o influire su alcune decisioni che la società dovrà o potrà prendere, questo diritto non può essere ostacolato dai soci di maggioranza o dal consiglio di amministrazione.
L'art. 2479 del codice civile al primo comma prevede che i soci detentori di almeno 1/3 del capitale sociale possono convocare l'assemblea e proporre per l'approvazione alcuni argomenti oltre a quelli a loro riservati nell'atto costitutivo.
Inoltre costoro possono imporre che alcune decisoni siano prese con il metodo assembleare, art. 2479 bis, anche se l'atto costitutivo prevede un metodo alternativo e questo in materia di modifiche dell'atto costitutivo, operazioni che comportano la modifica dell'oggetto sociale, la modifica dei diritti dei soci o la riduzione del capitale per perdite come previsto dall'art. 2482 bis.
L'art. 2408 richiamato dall'art. 2477, comma 4, dispone che se la S.r.l. ha l'obbligo di dotarsi del collegio sindacale ogni socio può denunciare gli atti di gestione che ritiene abbiano danneggiato la società al collegio sindacale che ne deve tener conto nella sua relazione all'assemblea.
Qualora la denuncia provenga dal socio proprietario di 1/20 del capitale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.
E veniamo al punto decisivo in materia di controllo sui documenti sociali.
A seguito della riforma societaria attuata con i Decreti Lgs. 6/2003 e 37/2004, il codice civile statuisce al secondo comma dell'art. 2476
"i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione." .
Il controllo da parte dei soci non amministratori si concretizza nel diritto all'informazione e alla consultazione anche mediante professionisti di fiducia del socio ed è mirato ad assicurare una corretta gestione della società da parte degli amministratori.
E' il mezzo tipico a disposizione del socio di minoranza per controllare l'operato dell'amministratore, espressione della volontà del socio di maggioranza.
Va rimarcato che il diritto di controllo non può essere negato o limitato ad alcuni documenti da parte degli amministratori potendo in tal caso il socio rivolgersi all'autorità giudiziaria e non è subordinato alla ricorrenza di un particolare interesse ma solo alla titolarità della qualifica di socio.
Come detto il controllo può essere effettuato con l'ausilio di avvocati, commercialisti o altri professionisti delegati dal socio non amministratore.Gli amministratori dovranno fornire notizie sullo svolgimento degli affari sociali e permettere la consultazione dei libri sociali e dei documenti relatvi al'amministrazione.
Nel caso di rifiuto da parte della società di mettere a disposizione i documenti il diritto di accesso può essere azionato dal socio in via d'urgenza con il ricorso al Tribunale competente in relazione alla sede legale della società, previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile.Il socio ha diritto di esercitare il controllo in questione anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa alla gestione della società come disposto dal Tribunale di Pavia in una ordinanza del 2007.
Nel caso in questione il socio, dopo aver inoltrato una richiesta stragiudiziale rimasta senza esito, aveva proposto il ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di ordinare alla società, come previsto dall'art. 2476, comma 2, l'accesso e l'estrazione di copia del libro soci, libro delle aduanze e delle deliberazoni dell'assemblea e del consiglio di amministrazone, del libro inventari, libro giornale, registri IVA, dichiarazioni fiscali, le fatture emesse e le fatture di acquisto e altri documenti relativi alla gestione sociale.
Il Giudice di Pavia ha precisato che va riconosciuto il diritto del socio ad esercitare il controllo anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione inerente la gestione.
Va sottolineato che il diritto di estrarre copia è previsto per le S.p.A. dall'art. 2422 mentre per le S.r.l. si ritiene ammissibile anche se non espressamente previsto nel codice, fatta salva la necessità di rivolgersi al giudice per definirne le modalità in mancanza di accordo tra le parti.
Vertendosi in materia di provvedimenti cautelari oltre al fumus boni iuris, ovvero il requisito della qualità di socio, è necessario il periculum in mora ovvero la possibilità che il ritardo nell'ottenere la documentazione possa ledere il diritto di controllo sull'amministrazione della società e l'esercizio dei relativi poteri, sia all'interno della società che mediante azioni giudiziarie come ad esempio l'impugnazone del bilancio o l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
In conclusione in base all'esperienza acquisita posso suggerire al socio di minoranza della S.r.l. e comunque al socio non amministratore che percepisca difficoltà nella "vita" societaria e abbia sentore di attività di gestione "poco chiare" di azionare senza indugio la facoltà concessa dall'art. 2476, 2°comma, affidandosi per le verifiche sulla gestione degli amministratori a professionisti di provata esperienza.
Una richiesta formale alla società di dare notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di poter consultare i libri sociali e quant'altro pertinente alla conduzione societaria, cui seguirà l'accesso ai documenti,l'estrazione di copia e l'eventuale azione in sede giudiziaria nei confronti dei responsabili, si rivela decisiva per tutelare gli interessi del socio di minoranza da attività contra legem o contrarie ai patti sociali messe in atto dagli amministratori o dai soci di maggioranza.
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