Sono trascorsi oltre sei mesi dal 1 Giugno 2013 ovvero da quando tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, devono redigere il D.V.R., il documento di valutazione dei rischi che dimostra l’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro riferibili alla società, tuttavia non mancano i datori di lavoro che non hanno provveduto a rispettare quest'obbligo di legge per negligenza oppure ritenendo di non esserne impegnati.
Sono tenuti alla redazione del D.V.R. coloro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati o equiparati ovvero soci lavoratori, associati in partecipazione, collaboratori, parasubordinati, tirocinanti.
La valutazione dei rischi, artt. 17 e 28 del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è un obbligo che il datore di lavoro non può delegare al preposto o altro soggetto e va effettuato in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P, il responsabile dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. e, nei casi previsti dall'art. 41, con il medico competente.
Segnalo per gli interessati la circolare del 31 gennaio 2013 del Ministero del lavoro.
L’autocertificazione non è più valida e il D.V.R deve essere predisposto mediante le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi approvate dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro.
E' opportuno ricordare che l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, modificato dal D. Lgs. 106/2009, il Testo Unico prevede le seguenti sanzioni per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR:
E' opportuno ricordare che l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, modificato dal D. Lgs. 106/2009, il Testo Unico prevede le seguenti sanzioni per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR:
Omessa redazione del D.V.R.: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
(art. 29, comma 1);
(art. 29, comma 1);
Incompleta redazione del D.V.R.: ammenda da 2.000 a 4.000 €: omessa indicazione di quanto previsto dall’art. 28 lettere:
b) misure di prevenzione e protezione e D.P.I, dispositivi di protezione individuale,
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità
Ammenda da 1.000 a 2.000 € per l'omessa indicazione di quanto previsto dall’art. 28 lett.:
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
La valutazione dei rischi, sottolinea il giudicante, costituisce un fondamentale passaggio per la prevenzione degli infortuni, anche se il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato, non potendo essere affermata una causalità di principio.
Lo Studio Legale De Valeri, consulente della federazione F.I.R.A.S.-S.P.P. è a disposizione per i chiarimenti sulla redazione del D.V.R. e in generale sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nessun commento:
Posta un commento