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mercoledì 4 maggio 2016

Jus pro Arte. Il contratto tra artista e gallerista per la vendita delle opere d'arte.


I rapporti tra gli artisti e i galleristi.

Gran parte dei rapporti tra le gallerie e gli artisti sono regolati secondo lo schema tipico del contratto estimatorio, un contratto tipico utilizzato da chi vuole avere la disponibilità di merce per venderla senza accollarsi il rischio che rimanga invenduta non potendo prevedersi il buon esito dell'offerta al pubblico.
Facciamo il punto sulle peculiarità di questa forma contrattuale che deve essere attentamente ponderata dalle parti nei singoli contenuti pattizi, al fine di evitare successive controversie.






Il contratto estimatorio, regolato dagli artt. 1556,1557 e 1558 del codice civile, prevede che una parte (il cd. tradens) consegni una o più cose mobili all'altra (il cd. accipiens), mentre quest’ultima si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel termine stabilito.

Con la consegna delle sue opere l’artista non riceve subito il prezzo delle opere ma dovrà attendere l’esito dell’attività del gallerista che potrà non venderle in tutto o in parte, rimane tuttavia proprietario pur non potendo disporne.
Le parti dovranno concordare la percentuale sul ricavato della vendita delle opere che rimarrà di pertinenza del gallerista che a seguito dell'incasso verserà all'artista il residuo del prezzo corrisposto dall'acquirente.

L’accordo si realizza con la consegna delle opere dell’artista al gallerista che, se pattuito, provvederà alla promozione, pubblicazione su cataloghi ed esposizione finalizzata alla vendita con la facoltà di restituirle o pagare un prezzo convenuto entro un termine concordato.
Se il termine non è stato previsto si applica l’art. 1183 del codice civile secondo cui il creditore può esigere l’adempimento immediatamente, fatta salva la possibilità di ricorrere al giudice in mancanza di accordo tra le parti.


Attenzione al decorso del termine per la restituzione delle opere che fa cessare il diritto di esercitare la facoltà di restituirle all'artista e in tal caso l'obbligazione del gallerista potrà essere adempiuta solo con il pagamento del prezzo, così come nel caso di perimento dei beni prima della scadenza il cui rischio ricade su chi riceve le opere.
In caso di impossibilità di restituzione dei beni nella loro integrità chi li ha ricevuti in consegna non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.).


Le parti potrebbero non aver provveduto alla stima delle opere consegnate, il che non è consigliabile, ma è opportuno che siano fissati dei prezzi minimi ai quali le parti debbano poi attenersi.
A carico del gallerista può essere posto l’obbligo del rendiconto che comporta la necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione all’artista.


Il contratto estimatorio si distingue da quello di “deposito per la vendita” che si configura quando il gallerista riceve le opere con l'obbligo di rispettare dei prezzi minimi di vendita, senza essere esonerato dall'obbligo di versare quanto effettivamente riscosso, salvo il suo compenso, se le vende a prezzi maggiori.




E. Bartezago (1820-1905)  "Sul campo di lavoro".



L’obbligazione del gallerista consiste primariamente nel pagamento del prezzo corrispondente al valore di stima dei beni e il decorso del termine per la restituzione fa solo venire meno il suo diritto di restituire le opere per cui solo pagando il prezzo adempirà la sua obbligazione.
In caso di impossibilità di restituzione dei beni nella loro integrità, la parte che li ha ricevuti in consegna non è liberata dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.).
Dalla dazione delle opere, il contratto ha natura reale e si perfeziona con la consegna, l’artista non potrà disporne finchè e se saranno restituite dal gallerista che come detto può non riconsegnarle e pagarne il prezzo concordato.
Il gallerista può disporre delle opere ma non quale proprietario infatti nel contratto estimatorio la proprietà della cosa resta all’artista finchè non ne sia stato corrisposto il prezzo tanto che, a norma dell'art. 1558 c.c., le cose non possono essere, sino a quel momento, sottoposte a sequestro o a pignoramento da parte dei creditori del gallerista che non può considerarsi proprietario nemmeno del prezzo stimato quando in seguito alla vendita lo abbia riscosso, essendo tale prezzo il corrispettivo di cosa che a lui non apparteneva.


Giurisprudenza: Cass. civile II, 26 aprile 1990 n. 3485.
Ai fini della distinzione del contratto esti­matorio dal mandato è da considerare elemento caratteristico del primo, ai sensi dell'art. 1556 c.c., l'attribuzione alla parte, che ha ricevuto una o più cose mobili dall'altra, della facoltà di resti­tuirle (ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del termine fissato), che va distinta dall'obbligo del mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, mentre non ha rilievo, al fine di escludere la sussistenza del contratto estimatorio, che a carico del ricevente sia stato posto l'obbligo del rendiconto, trattando­si di un obbligo non tipico del mandato ed invece compatibile con il contratto estimatorio, come è dato desumere dall'art. 1556 cit., che comporta la necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione.


Lo Studio è a disposizione per chiarimenti sulle vendite delle opere d'arte, l'assistenza nelle trattative per la pattuizione di contratti tra artisti e i galleristi:

Luigi De Valeri - Jus pro Arte

studiolegaledevaleri@gmail.com




venerdì 15 novembre 2013

Società a responsabilità limitata. Attenzione ai tempi di convocazione dell'assemblea. Cassazione civile, Sez. Unite 14.10.2013 n. 23218.


Il rispetto delle tempistiche della convocazione dell'assemblea dei soci come regolate dall'atto costitutivo della società e dall'art. 2479 bis codice civile, assume particolare rilevanza al fine di non dare adito ad impugnazioni delle delibere spesso finalizzate al solo scopo di paralizzare la vita della compagine societaria da parte di coloro che non condividono a priori l'operato degli amministratori o che intendono in tal modo "regolare i conti" tra soci.
Ricordo che l'avviso di convocazione va spedito nei modi e nel termine indicato nell'atto costitutivo e, in mancanza di espressa previsione pattizia, la convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.




Di recente le Sezioni unite civili della Cassazione sono intervenute sul tema con la sentenza n. 23218 pubblicata il 14 ottobre 2013 che segnalo all'attenzione dei lettori del blog tra cui certamente non mancano coloro che rivestono la qualità di soci e/o amministratori di società a responsabilità limitata, la forma societaria più diffusa in Italia.

La controversia, giunta in Cassazione, riguardava l'impugnazione dinanzi il Tribunale di una delibera di approvazione del bilancio ed altre delibere connesse da parte di un socio, assente in assemblea, delibere assunte durante la fase di liquidazione.
Il socio, citando in giudizio la società in persona del liquidatore, aveva dedotto nell'impugnazione vari profili di illegittimità tra cui in primis il mancato rispetto dei termini per la convocazione previsti nello statuto che prevedeva un termine di ben quindici giorni antecedenti l'assemblea.
Il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l'impugnazione e confermato la validità del procedimento con cui erano state assunte le delibere mentre la Corte di Appello rovesciava l'esito del primo grado, rilevando che la raccomandata A.R. con l'avviso di convocazione agli aventi diritto pur spedita tempestivamente era stata ricevuta dal socio lo stesso giorno dell'assemblea e non era stata provato che la tardività era dipesa da cause imputabili al socio-attore cui, inoltre, sette giorni prima dell'assemblea era stato spedito ed aveva ricevuto un ulteriore avviso di convocazione.
La difesa della società pertanto ricorreva in Cassazione e la prima sezione civile, vista l'importanza della questione, la rimetteva alle sezioni unite civili.
Va rilevato che al tempo della delibera contestata (18.12.1992) era vigente l'art. 2484 c.c.  per cui l'avviso andava spedito entro il termine previsto nello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita, anche se la ricezione avvenga dopo la scadenza di tale termine, qualora consti che prima dell'assemblea il socio comunque abbia avuto conoscenza dell'avviso di convocazione, norma che la riforma del diritto societario del 2003 ha sostituito con l'art. 2479 bis c.c. senza apportare modifiche sostanziali a riguardo. 

Il ricorso della società finalizzato a far dichiarare la legittimità delle delibere è stato accolto e la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro è stata cassata con rinvio al collegio in diversa composizione che deciderà applicando il seguente principio di diritto.
"Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito".

Il socio effettivamente aveva ricevuto il primo avviso di convocazione lo stesso giorno dell'assemblea seppur spedito quindici giorni prima ma a ciò va aggiunto che il secondo avviso, pur spedito oltre il termine dello statuto, aveva raggiunto concretamente l'effetto di rendere possibile la sua partecipazione all'assemblea la cui regolarità formale di convocazione si era perfezionata con il primo avviso tempestivamente spedito.

Lo Studio Legale De Valeri garantisce la consulenza e, ove richiesto, il patrocinio in giudizio, per le abituali problematiche derivanti dalla gestione delle varie forme societarie con particolare riguardo alla costituzione e avvio delle s.r.l. semplificate, art. 2463 bis c.c., start-up innovative, verifica delle integrazioni al modello standard di atto costitutivo e statuto D.M. 23.6.2012 n. 138, alla luce delle ultime modifiche del "Decreto Lavoro"  n. 76/2013 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 99.