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domenica 4 aprile 2010

Alleluja, Gesù è risorto ! Pasqua di Risurrezione.


Dal preconio pasquale.

"Esulti il coro degli angeli,
esulti l'assemblea celeste
e un inno di gloria
saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra
inondata di nuova luce!
LO SPLENDORE DEL RE HA VINTO LE TENEBRE,
LE TENEBRE DEL MONDO!"


Perchè cercate tra i morti colui che è vivo ?
Non è qui è risorto.
(Luca, 24,5-6)

Il preconio o exultet è un canto liturgico della solenne veglia pasquale proprio della Chiesa cattolica.
L'immagine proposta è un dipinto, olio su tavola, "La Risurrezione di Cristo" realizzato da Raffaello tra il 1499 ed il 1502, conservato nel museo d'arte di San Paolo del Brasile.

Auguri di pace e serenità a tutti i lettori.
Luigi DE VALERI

lunedì 29 marzo 2010

Diritto dell'ambiente. Il nuovo sistema SISTRI per il controllo dei rifiuti.


Il tema del rispetto dell'ambiente ed in particolare della gestione dei rifiuti secondo legalità assume un rilievo di particolare importanza visti gli eventi degli ultimi anni, in primis la cosiddetta emergenza rifiuti che interessa e mette a repentaglio la salute di molti cittadini.
La recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Ambiente che prevede l'adozione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI offre lo spunto per pubblicare un post ricevuto dall'Ing. Gerardo Mollica, titolare dell'omonima società di consulenza nel settore edilizia e ambiente con il quale lo Studio collabora.


Il 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 141 bis D.Lgs. 78/09 convertito nella L. 102/09.
Il decreto varato dal ministro Prestigiacomo definisce le modalità, i tempi e i costi del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI la cui gestione è affidata al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente.
Il nuovo sistema porterà ad una sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato su il registro carico e scarico rifiuti, formulario e MUD, con un sistema basato su tecnologie informatiche.
Tutti i movimenti dei rifiuti saranno comunicati al Comando dei Carabinieri in tempo reale mediante strumenti telematici.
L'art. 1 del decreto individua le imprese obbligate ad aderire al SISTRI:
a - le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
b - le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti di cui al D.Lgs. 152/06, all'art. 184, comma 3, lettere c) rifiuti da lavorazioni industriali,d)rifiuti lavorazioni artigianali ed infine lettera g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.
c - commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
d - consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e - i trasportatori; f - i recuperatori e gli smaltitori.

E' invece prevista l'iscrizione facoltativa per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che fino a dieci dipendenti, gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi, imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle indicate nel citato art. 184 e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
Il decreto 17.12.2009 del Ministero per l'ambiente prevede la graduale entrata in vigore delle disposizioni in base alla tipologia dei rifiuti trattati o gestiti dalle imprese.
Dal prossimo 13 luglio, ovvero 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le prescrizioni si applicheranno ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, commercianti ed intermediari, consorzi ed istituti di recupero per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto, trasportatori, recuperatori e smaltitori.
Dal 12 agosto 2010 avverrà l'entrata in vigore per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno tra 11 e 50 dipendenti e i soggetti con iscrizione facoltativa al SISTRI.
Agli operatori del settore segnaliamo che è possibile iscriversi on line al SISTRI sul sito www.sistri.it realizzato dal Ministero dell'Ambiente che permette di ottenere ogni informazione a riguardo.

In questa sede non potevamo che sintetizzare la nuova normativa relativa alla gestione dei rifiuti.
Per ogni chiarimento in materia di diritto ambientale e per ulteriori precisazioni sul SISTRI invitiamo a contattarci ai recapiti dello Studio o via mail a studiomollicagerardo@alice.it

mercoledì 3 febbraio 2010

SOCIETA' - Il controllo del socio di minoranza nelle S.r.l. Diritto di informazione e di consultazione.


La società a responsabilità limitata è certamente la forma prescelta nella maggior parte di casi da chi vuole costituire una società di capitali.
Spesso però i rapporti tra i quotisti, ovvero tra coloro che hanno sottoscritto le quote sociali o le hanno acquistate dai soci originari, con il passar del tempo possono deteriorarsi e sorge la necessità di effettuare controlli sulla gestione.
In questa sede propongo al lettore un breve excursus sulle facoltà concesse al socio non amministratore dal codice civile invitando il lettore a rivolgersi allo Studio per ogni ulteriore chiarimento in materia di società di capitali o di persone, come S.a.s. e S.n.c.

Il legislatore ha previsto che i soci non amministratori possano sollecitare o influire su alcune decisioni che la società dovrà o potrà prendere, questo diritto non può essere ostacolato dai soci di maggioranza o dal consiglio di amministrazione.
L'art. 2479 del codice civile al primo comma prevede che i soci detentori di almeno 1/3 del capitale sociale possono convocare l'assemblea e proporre per l'approvazione alcuni argomenti oltre a quelli a loro riservati nell'atto costitutivo.
Inoltre costoro possono imporre che alcune decisoni siano prese con il metodo assembleare, art. 2479 bis, anche se l'atto costitutivo prevede un metodo alternativo e questo in materia di modifiche dell'atto costitutivo, operazioni che comportano la modifica dell'oggetto sociale, la modifica dei diritti dei soci o la riduzione del capitale per perdite come previsto dall'art. 2482 bis.
L'art. 2408 richiamato dall'art. 2477, comma 4, dispone che se la S.r.l. ha l'obbligo di dotarsi del collegio sindacale ogni socio può denunciare gli atti di gestione che ritiene abbiano danneggiato la società al collegio sindacale che ne deve tener conto nella sua relazione all'assemblea.
Qualora la denuncia provenga dal socio proprietario di 1/20 del capitale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

E veniamo al punto decisivo in materia di controllo sui documenti sociali.
A seguito della riforma societaria attuata con i Decreti Lgs. 6/2003 e 37/2004, il codice civile statuisce al secondo comma dell'art. 2476
"i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione." .
Il controllo da parte dei soci non amministratori si concretizza nel diritto all'informazione e alla consultazione anche mediante professionisti di fiducia del socio ed è mirato ad assicurare una corretta gestione della società da parte degli amministratori.

E' il mezzo tipico a disposizione del socio di minoranza per controllare l'operato dell'amministratore, espressione della volontà del socio di maggioranza.
Va rimarcato che il diritto di controllo non può essere negato o limitato ad alcuni documenti da parte degli amministratori potendo in tal caso il socio rivolgersi all'autorità giudiziaria e non è subordinato alla ricorrenza di un particolare interesse ma solo alla titolarità della qualifica di socio.

Come detto il controllo può essere effettuato con l'ausilio di avvocati, commercialisti o altri professionisti delegati dal socio non amministratore.Gli amministratori dovranno fornire notizie sullo svolgimento degli affari sociali e permettere la consultazione dei libri sociali e dei documenti relatvi al'amministrazione.
Nel caso di rifiuto da parte della società di mettere a disposizione i documenti il diritto di accesso può essere azionato dal socio in via d'urgenza con il ricorso al Tribunale competente in relazione alla sede legale della società, previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile.Il socio ha diritto di esercitare il controllo in questione anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa alla gestione della società come disposto dal Tribunale di Pavia in una ordinanza del 2007.

Nel caso in questione il socio, dopo aver inoltrato una richiesta stragiudiziale rimasta senza esito, aveva proposto il ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di ordinare alla società, come previsto dall'art. 2476, comma 2, l'accesso e l'estrazione di copia del libro soci, libro delle aduanze e delle deliberazoni dell'assemblea e del consiglio di amministrazone, del libro inventari, libro giornale, registri IVA, dichiarazioni fiscali, le fatture emesse e le fatture di acquisto e altri documenti relativi alla gestione sociale.
Il Giudice di Pavia ha precisato che va riconosciuto il diritto del socio ad esercitare il controllo anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione inerente la gestione.

Va sottolineato che il diritto di estrarre copia è previsto per le S.p.A. dall'art. 2422 mentre per le S.r.l. si ritiene ammissibile anche se non espressamente previsto nel codice, fatta salva la necessità di rivolgersi al giudice per definirne le modalità in mancanza di accordo tra le parti.

Vertendosi in materia di provvedimenti cautelari oltre al fumus boni iuris, ovvero il requisito della qualità di socio, è necessario il periculum in mora ovvero la possibilità che il ritardo nell'ottenere la documentazione possa ledere il diritto di controllo sull'amministrazione della società e l'esercizio dei relativi poteri, sia all'interno della società che mediante azioni giudiziarie come ad esempio l'impugnazone del bilancio o l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

In conclusione in base all'esperienza acquisita posso suggerire al socio di minoranza della S.r.l. e comunque al socio non amministratore che percepisca difficoltà nella "vita" societaria e abbia sentore di attività di gestione "poco chiare" di azionare senza indugio la facoltà concessa dall'art. 2476, 2°comma, affidandosi per le verifiche sulla gestione degli amministratori a professionisti di provata esperienza.
Una richiesta formale alla società di dare notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di poter consultare i libri sociali e quant'altro pertinente alla conduzione societaria, cui seguirà l'accesso ai documenti,l'estrazione di copia e l'eventuale azione in sede giudiziaria nei confronti dei responsabili, si rivela decisiva per tutelare gli interessi del socio di minoranza da attività contra legem o contrarie ai patti sociali messe in atto dagli amministratori o dai soci di maggioranza.

venerdì 1 gennaio 2010

1 Gennaio 2010 Ss.ma Madre di Dio - Buon Anno !


"Il Signore faccia risplendere per te il suo volto (Nm. 6,25)"

Ricevo dalla rivista Civilità Cattolica e faccio miei questi splendidi auguri:

"Cari amici, ricevete da noi de "La Civiltà Cattolica" i più cari auguri di un Anno Nuovo che ci veda capaci di fare del nostro meglio per costruire un mondo migliore, ma innanzitutto per vederlo con gli occhi giusti, quelli che mai si impigriscono nell'abitudine e che sanno essere vigili per cogliere nel mondo tutto "ciò che è vero, nobile, giusto, puro, quello che è amabile, onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode" (Fil. 4, 4-9). AUGURI!"

Buona settimana, ma soprattutto buon 2010 vissuto così!!

martedì 29 dicembre 2009

"E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi" (Gv. 1, 14a).


Dagli Apoftegmi dei Padri del deserto.

"Un monaco del deserto di Scete, nato da una famiglia di schiavi, ogni anno andava ad Alessandria per portare il salario ai suoi padroni e lavargli i piedi.
Costoro però non volevano che ciò accadesse e gli dicevano: "Padre, non fare questo".
Ma il monaco insisteva rispondendo "Io mi dichiaro vostro servo e pieno di gratitudine perchè mi avete lasciato libero di servire Dio."
Io voglio lavarvi i piedi e voi accettate questo mio salario."

Essi allora lo lasciarono fare e lo congedarono con grande onore.
"

In questo tempo di gioia per la nascita di Gesù, che incarnandosi ha permesso la salvezza di noi tutti, senza distinzioni di ceto, razza o religione, ricordando con il titolo del post il prologo del Vangelo di Giovanni, è mia intenzione accantonare gli abituali temi giuridici del blog invitando il lettore a meditare su un apoftegma dei Padri del deserto.

La breve massima fa riflettere sul valore dell'umiltà,sulla riconoscenza e sull'uguaglianza fra tutti gli uomini.
Ho scelto di arricchire il post con l'affresco della fine del Quattrocento di Bernardino di Betto detto Pinturicchio "Natività con S.Girolamo" conservato nella splendida Basilica di S.Maria del Popolo a Roma.

Ma chi erano i Padri del deserto e cosa sono gli apoftegmi ?
Venivano chiamati Padri del deserto quei monaci eremiti che nel IV secolo d.c., giunta finalmente la pace nell'impero di Costantino, lasciarono le città per vivere nel deserto della Palestina, dell'Egitto o della Siria.
Il primo e più ricordato tra questi monaci fu Antonio il Grande.
Costoro volevano vivere la fede cristiana con rigore ed ebbero vari discepoli e i loro detti, gli apoftegmi, permettono di conoscere la spiritualità di questi anacoreti.
Il termine apoftegma deriva dal verbo greco "apophthenghésthai" che significa "enunciare una sentenza" e dunque vuol dire "detto,sentenza,massima", viene riferito ad una frase o sentenza che racchiude in sintesi una verità e fa riferimento ad una situazione storica con personaggi reali, è una specie di sentenza enunciata dal protagonista in risposta ad una affermazione di un altro soggetto.
La Bibbia contiene libri apoftegmatici come i Proverbi e celebri sono gli Apoftegmi dei Padri del deserto costituendo una fonte preziosa per la storia della spiritualità e le origini del monachesimo cristiano.

Al termine di questa dovuta intromissione nella spiritualità (ma potrei dire di avervi proposto sempre una "sentenza" anche se dai contenuti assai più importanti di quelle elaborate dai giudici ...) è mio dovere augurare a tutti coloro che visitano il blog, anche occasionalmente, un sereno e felice Natale 2009 e a chi ha perso il lavoro nell'anno che sta terminando di ritrovarlo nel 2010, grazie, non solo all'intervento di chi governa o comunque degli uomini, ma all'aiuto di Colui che tutto move (Dante, Par.1)e sul quale tutti possiamo confidare nelle difficoltà della vita.

Buon Natale e felice Anno nuovo
ovvero per chi, come me, ha un debole per il latinum
"Natale hilare et Annum Faustum!"
Aloysius

martedì 24 novembre 2009

EDILIZIA. La tutela per gli acquirenti di immobili da costruire.


Acquistare "sulla carta" immobili la cui costruzione è da iniziare o ancora da finire e che verranno consegnati successivamente, a parere di chi scrive e si occupa anche di diritto immobiliare, è una scelta che può avere i suoi vantaggi, soprattutto economici per le giovani coppie, ma va perseguita con la dovuta cautela.

Non a caso il legislatore, dopo che migliaia di famiglie italiane sono state coinvolte nei fallimenti di imprese di costruzioni rimanendo senza casa pur avendo versato cospicui anticipi, ha varato nel 2005 il Decreto Legislativo 122/2005, "disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire" che si applica ai contratti relativi al trasferimento dei diritti di proprietà o altri diritti reali su immobili, ad esempio l'usufrutto, per i quali il permesso di costruire è richiesto successivamente al 21 luglio 2005, data di entrata in vigore del decreto.

La tutela accordata dal D.Lgs. 122, va sottolineato, è riservata solo all'acquirente persona fisica "che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing (...) ovvero colui il quale, ancorchè non socio di una coooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa." nei confronti del costruttore che può essere un imprenditore o una cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire ...sia nel caso in cui l'immobile venga edificato direttamente da costoro o la costruzione sia data in appalto o eseguita da terzi.

In sintesi il decreto prevede, regolando analiticamente il contenuto del preliminare tra le parti, a carico del costruttore all'atto della stipula del contratto di cessione della proprietà o di altro diritto reale di godimento relativi ai soli immobili da costruire o ultimare, l'obbligo di rilasciare una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore che egli ha riscosso e deve ancora riscuotere dall'acquirente secondo quanto stabilito nel contratto, ad esclusione delle somme che dovranno essere erogate da un soggetto terzo mutuante.
La fideiussione assicurativa o bancaria garantisce la restituzione delle somme e di ogni altro corrispettivo versato dall'acquirente, oltre agli interessi legali,nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, qualora si verifichi il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa o la trascrizione di un pignoramento relativo all'immobile in questione.

Il costruttore è anche obbligato a contrarre e a consegnare all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa decennale a beneficio di chi acquista con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.
La polizza assicura l'acquirente dai danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi che si manifestino dopo la conclusione della compravendita del bene.
E' la garanzia decennale prevista dall'art. 1669 del codice civile "rovina e difetti di cose immobili" che prevede la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e di chi acquisterà da costui, a patto che i vizi gravi,ovvero quelli che incidono sulla solidità,efficenza e durata della struttura (Cassazione 3002/2001), siano denunciati entro un anno dalla scoperta, statuendo, si ricordi per l'azione giudiziale,la prescrizione del diritto entro un anno dalla denuncia.

Di fondamentale importanza è stata la costituzione con il decreto del "Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dalla CONSAP, la concessionaria servizi assicurativi pubblici, grazie al quale, con la verifica di precisi requisiti oggettivi, si assicurava un indennizzo agli acquirenti che avevano subito la perdita di denaro o di altri beni senza conseguire il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento a seguito del verificarsi della situazione di crisi del costruttore.
Il termine per la presentazione delle istanze alla CONSAP è scaduto il 30.6.2008, come si apprende dal sito www.consap.it.

In questa sede era possibile solo un rapido excursus sul decreto 122, senza accennare agli altri contenuti di una normativa complessa ma di palese importanza sia per chi vuole acquistare un immobile che per le imprese edili.
Coloro che fossero interessati ad approfondire i temi trattati, la fideiussione, la polizza assicurativa, i requisiti del contratto preliminare e le altre disposizioni del decreto possono contattare lo Studio per ogni chiarimento.

lunedì 19 ottobre 2009

PRIVACY. La voce è un dato personale.


Può capitare di ricevere telefonate con le quali si viene sollecitati ad acquistare servizi o beni ovvero a concludere contratti con il proprio assenso vocale.
Ma il consumatore che risponde e conclude in questo modo un contratto è tutelato da eventuali abusi ?
Un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ha sancito che anche la voce è un dato personale e come tale rientra nella tutela accordata dalla vigente normativa in materia.
Il provvedimento è dell'8 luglio 2009 e trae orgine dal ricorso di un consumatore che contestava l'attivazione di un servizio da parte di un operatore telefonico mediante il cosiddetto "verbal ordering" cioè la chiamata telefonica durante la quale si aderisce ad una proposta commerciale.
Il consumatore negava di aver concluso il contratto e pertanto aveva richiesto una copia della registrazione del colloquio con il quale sarebbe stato fornito l'assenso verbale all'acquisto del servizio proposto dall'operatore telefonico.
L'operatore si era limitato a mettere a disposizione la trascrizione scritta del contenuto del colloquio ma non la registrazione.

Il Garante ha stabilito viceversa che la registrazione di un colloquio telefonico che comporta l'attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere fornita all'interessato dietro sua richiesta.
Con il provvedimento del Garante è stato precisato che anche suoni e immagini rientrano nei dati personali oggetto di tutela.
L'art. 4 comma 1 lett.B del Codice della privacy, D. Lgs. 196/2003, costituisce "dato personale" una "qualunque informazione" relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e "dal punto di vista del formato dell'informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica,grafica, fotografica o acustica", dunque anche i suoni costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

Il consumatore ha diritto di accesso ai dati personali contenuti nel "verbal ordering" ovvero al dato vocale mediante la relativa registrazione, l'Autorità ha quindi ordinato all'operatore telefonico di consegnare al ricorrente il supporto magnetico contenente il colloquio telefonico.

E' a disposizione dei lettori la mail studiolegaledevaleri@gmail.com per ogni richiesta di chiarimenti sul diritto alla privacy e la tutela dei dati personali.