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mercoledì 20 aprile 2011
DIRITTO del LAVORO. Licenziamento. Durante la malattia si può uscire per brevi acquisti ?
Una recente decisione della Corte di Cassazione merita di essere proposta ai lettori del blog in quanto di sicuro interesse per i datori di lavoro e i dipendenti alle prese con la malattia durante il rapporto di lavoro.
Nel corso degli anni alcuni clienti, soprattutto i single, mi hanno chiesto se durante la malattia possono uscire di casa per brevi periodi per recarsi ad esempio a fare la spesa.
E' d'obbligo precisare che le decisioni delle sezioni della Suprema Corte di legittimità contengono principi, talvolta contrastanti tra loro nel tempo, che i giudici di merito, Giudice di Pace, Tribunale e Corte di Appello, possono assumere quale guida nelle loro decisioni optando per l'uno o l'altro orientamento sulla singola materia.
Ogni decisione va valutata con riferimento alle peculiarità del caso esaminato e in questa specifica controversia occorre fare attenzione alle circostanze della patologia da cui è originato lo stato di malattia.
Ebbene la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza del 21 marzo 2011 n. 6375 ha dichiarato illegittimo il licenziamento erogato ad un lavoratore che durante la malattia era uscito di casa per camminare ...
E' necessario chiarire questa affermazione semplicistica che può lasciare interdetti.
La vicenda in questione riguarda un lavoratore che a causa di un infortunio aveva riportato la distorsione di una caviglia e dunque si era assentato dal lavoro producendo le relative certificazioni mediche a sostegno dello stato di malattia durato alcuni mesi.
Il datore di lavoro, evidentemente poco incline a dar fiducia al dipendente, lo aveva fatto pedinare scoprendo che costui si recava fuori di casa e ... camminava !
Da ciò la contestazione disciplinare seguita poi dalla decisione di comminare la più grave sanzione ovvero il licenziamento, basato sulla presunta incompatibilità del comportamento tenuto dal dipendente con la patologia comunicata al datore di lavoro per giustificare l'assenza.
La Suprema Corte, confermando la decisione della Corte di Appello di Torino che aveva dichiarato nullo il licenziamento accogliendo la domanda di reintegra e risarcimento del danno proposta dal lavoratore, ha evidenziato la mancanza di una violazione disciplinare a sostegno del licenziamento in quanto la malattia era supportata da certificazioni mediche pubbliche, tra cui i referti dell'INAIL, esami strumentali e diagnosi sia al momento dell'infortunio che a distanza di tempo a copertura di tutto il periodo di assenza dal lavoro.
Il lavoratore aveva rispettato il procedimento relativo alla comunicazione dello stato di malattia producendo a conferma dell'inabilità temporanea i relativi certificati nel corso dei mesi, il datore di lavoro avrebbe dovuto provare l'inattendibilità di tali attestazioni, seguendo la procedura prevista dall'art. 5 della L. 300/70, lo Statuto dei lavoratori, mediante visite di controllo che avrebbero potuto accertare l'inesistenza dell'incapacità lavorativa oppure un comportamento contrario al dovere del lavoratore di non rallentare la guarigione.
Nel caso particolare poi il lavoratore aveva seguito le indicazioni riabilitative del suo medico che aveva prescritto di compiere del movimento e dunque di ... camminare.
Il datore di lavoro attraverso i pedinamenti non aveva scoperto che il dipendente durante la malattia svolgeva altra attività lavorativa nè aveva fornito elementi tali da accreditare la malafede di costui "bensì la ripresa di alcune azioni della vita privata cioè di attività di una gravosità di cui non è evidente la compatibilità a quella di un'attività lavorativa a tempo pieno."
Ad ogni modo suggerisco ai dipendenti di rispettare gli orari di reperibilità attualmente vigenti, per i dipendenti pubblici si veda il D.M. 206 del 18 dicembre 2009 che prevede le fasce orarie 9.00-13.00 e 15.00-18.00 valide anche per i giorni non lavorativi e festivi, fasce superiori a quelle del settore privato, evitando ogni situazione che possa poi dare adito a contestazioni sullo stato di malattia.
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mercoledì 3 febbraio 2010
SOCIETA' - Il controllo del socio di minoranza nelle S.r.l. Diritto di informazione e di consultazione.

La società a responsabilità limitata è certamente la forma prescelta nella maggior parte di casi da chi vuole costituire una società di capitali.
Spesso però i rapporti tra i quotisti, ovvero tra coloro che hanno sottoscritto le quote sociali o le hanno acquistate dai soci originari, con il passar del tempo possono deteriorarsi e sorge la necessità di effettuare controlli sulla gestione.
In questa sede propongo al lettore un breve excursus sulle facoltà concesse al socio non amministratore dal codice civile invitando il lettore a rivolgersi allo Studio per ogni ulteriore chiarimento in materia di società di capitali o di persone, come S.a.s. e S.n.c.
Il legislatore ha previsto che i soci non amministratori possano sollecitare o influire su alcune decisioni che la società dovrà o potrà prendere, questo diritto non può essere ostacolato dai soci di maggioranza o dal consiglio di amministrazione.
L'art. 2479 del codice civile al primo comma prevede che i soci detentori di almeno 1/3 del capitale sociale possono convocare l'assemblea e proporre per l'approvazione alcuni argomenti oltre a quelli a loro riservati nell'atto costitutivo.
Inoltre costoro possono imporre che alcune decisoni siano prese con il metodo assembleare, art. 2479 bis, anche se l'atto costitutivo prevede un metodo alternativo e questo in materia di modifiche dell'atto costitutivo, operazioni che comportano la modifica dell'oggetto sociale, la modifica dei diritti dei soci o la riduzione del capitale per perdite come previsto dall'art. 2482 bis.
L'art. 2408 richiamato dall'art. 2477, comma 4, dispone che se la S.r.l. ha l'obbligo di dotarsi del collegio sindacale ogni socio può denunciare gli atti di gestione che ritiene abbiano danneggiato la società al collegio sindacale che ne deve tener conto nella sua relazione all'assemblea.
Qualora la denuncia provenga dal socio proprietario di 1/20 del capitale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.
E veniamo al punto decisivo in materia di controllo sui documenti sociali.
A seguito della riforma societaria attuata con i Decreti Lgs. 6/2003 e 37/2004, il codice civile statuisce al secondo comma dell'art. 2476
"i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione." .
Il controllo da parte dei soci non amministratori si concretizza nel diritto all'informazione e alla consultazione anche mediante professionisti di fiducia del socio ed è mirato ad assicurare una corretta gestione della società da parte degli amministratori.
E' il mezzo tipico a disposizione del socio di minoranza per controllare l'operato dell'amministratore, espressione della volontà del socio di maggioranza.
Va rimarcato che il diritto di controllo non può essere negato o limitato ad alcuni documenti da parte degli amministratori potendo in tal caso il socio rivolgersi all'autorità giudiziaria e non è subordinato alla ricorrenza di un particolare interesse ma solo alla titolarità della qualifica di socio.
Come detto il controllo può essere effettuato con l'ausilio di avvocati, commercialisti o altri professionisti delegati dal socio non amministratore.Gli amministratori dovranno fornire notizie sullo svolgimento degli affari sociali e permettere la consultazione dei libri sociali e dei documenti relatvi al'amministrazione.
Nel caso di rifiuto da parte della società di mettere a disposizione i documenti il diritto di accesso può essere azionato dal socio in via d'urgenza con il ricorso al Tribunale competente in relazione alla sede legale della società, previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile.Il socio ha diritto di esercitare il controllo in questione anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa alla gestione della società come disposto dal Tribunale di Pavia in una ordinanza del 2007.
Nel caso in questione il socio, dopo aver inoltrato una richiesta stragiudiziale rimasta senza esito, aveva proposto il ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di ordinare alla società, come previsto dall'art. 2476, comma 2, l'accesso e l'estrazione di copia del libro soci, libro delle aduanze e delle deliberazoni dell'assemblea e del consiglio di amministrazone, del libro inventari, libro giornale, registri IVA, dichiarazioni fiscali, le fatture emesse e le fatture di acquisto e altri documenti relativi alla gestione sociale.
Il Giudice di Pavia ha precisato che va riconosciuto il diritto del socio ad esercitare il controllo anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione inerente la gestione.
Va sottolineato che il diritto di estrarre copia è previsto per le S.p.A. dall'art. 2422 mentre per le S.r.l. si ritiene ammissibile anche se non espressamente previsto nel codice, fatta salva la necessità di rivolgersi al giudice per definirne le modalità in mancanza di accordo tra le parti.
Vertendosi in materia di provvedimenti cautelari oltre al fumus boni iuris, ovvero il requisito della qualità di socio, è necessario il periculum in mora ovvero la possibilità che il ritardo nell'ottenere la documentazione possa ledere il diritto di controllo sull'amministrazione della società e l'esercizio dei relativi poteri, sia all'interno della società che mediante azioni giudiziarie come ad esempio l'impugnazone del bilancio o l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
In conclusione in base all'esperienza acquisita posso suggerire al socio di minoranza della S.r.l. e comunque al socio non amministratore che percepisca difficoltà nella "vita" societaria e abbia sentore di attività di gestione "poco chiare" di azionare senza indugio la facoltà concessa dall'art. 2476, 2°comma, affidandosi per le verifiche sulla gestione degli amministratori a professionisti di provata esperienza.
Una richiesta formale alla società di dare notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di poter consultare i libri sociali e quant'altro pertinente alla conduzione societaria, cui seguirà l'accesso ai documenti,l'estrazione di copia e l'eventuale azione in sede giudiziaria nei confronti dei responsabili, si rivela decisiva per tutelare gli interessi del socio di minoranza da attività contra legem o contrarie ai patti sociali messe in atto dagli amministratori o dai soci di maggioranza.
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