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lunedì 19 ottobre 2009

PRIVACY. La voce è un dato personale.


Può capitare di ricevere telefonate con le quali si viene sollecitati ad acquistare servizi o beni ovvero a concludere contratti con il proprio assenso vocale.
Ma il consumatore che risponde e conclude in questo modo un contratto è tutelato da eventuali abusi ?
Un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ha sancito che anche la voce è un dato personale e come tale rientra nella tutela accordata dalla vigente normativa in materia.
Il provvedimento è dell'8 luglio 2009 e trae orgine dal ricorso di un consumatore che contestava l'attivazione di un servizio da parte di un operatore telefonico mediante il cosiddetto "verbal ordering" cioè la chiamata telefonica durante la quale si aderisce ad una proposta commerciale.
Il consumatore negava di aver concluso il contratto e pertanto aveva richiesto una copia della registrazione del colloquio con il quale sarebbe stato fornito l'assenso verbale all'acquisto del servizio proposto dall'operatore telefonico.
L'operatore si era limitato a mettere a disposizione la trascrizione scritta del contenuto del colloquio ma non la registrazione.

Il Garante ha stabilito viceversa che la registrazione di un colloquio telefonico che comporta l'attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere fornita all'interessato dietro sua richiesta.
Con il provvedimento del Garante è stato precisato che anche suoni e immagini rientrano nei dati personali oggetto di tutela.
L'art. 4 comma 1 lett.B del Codice della privacy, D. Lgs. 196/2003, costituisce "dato personale" una "qualunque informazione" relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e "dal punto di vista del formato dell'informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica,grafica, fotografica o acustica", dunque anche i suoni costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

Il consumatore ha diritto di accesso ai dati personali contenuti nel "verbal ordering" ovvero al dato vocale mediante la relativa registrazione, l'Autorità ha quindi ordinato all'operatore telefonico di consegnare al ricorrente il supporto magnetico contenente il colloquio telefonico.

E' a disposizione dei lettori la mail studiolegaledevaleri@gmail.com per ogni richiesta di chiarimenti sul diritto alla privacy e la tutela dei dati personali.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

egregio avvocato ho letto con interesse il suo commento al provvedimento del garante, è capitato a conoscenti di ricevere telefonate insistenti per l'attivazione di servizi da operatori nazionali e alcuni di loro se li sono ritrovati nella bolletta senza aver aderito.
E' necessario far conoscere come muoversi in questi casi per difendersi da queste furbate.
Spesso queste situazioni colgono impreparati gli anziani e questo è ancora più grave.
Saluti.
Marcella Roma

Anonimo ha detto...

la ringrazio per l'attualità del suo commento, ho letto il suo articolo dopo aver cercato su internet privacy e vendita per telefono.
è utile sapere che possiamo rivolgerci al garante con un ricorso per essere tutelati da chi ha i nostri dati personali.
Che poi anche la voce fosse un dato personale non lo credevo proprio. Anche le società di marketing usano a loro piacere i nostri numeri telefonici.
Sarebbe ora che il garante intervenga per far cessare le telefonate selvagge a tutte le ore per venderci i servizi telefonici come in questo caso.
Gianni Pesaro