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mercoledì 8 agosto 2012

Danno da vacanza rovinata, consigli per il turista ... stressato. Richiesta di risarcimento danni entro 10 giorni dal rientro.


Nonostante l'attuale notoria fase di crisi a Roma si registra la consueta invasione di turisti from all the world.
A dire di Federalberghi si sta verificando un calo di oltre il 30% delle prenotazioni rispetto allo scorso anno ma restano ancora molti coloro che anche per una sola settimana decidono di andare in vacanza dopo un anno di lavoro e si affidano agli operatori del settore turistico.
Come cautelarsi per scongiurare la possibilità di incappare in una vacanza poco rilassante per colpa del tour operator, dell'albergatore o del vettore al quale ci siamo rivolti con fiducia attirati da cataloghi o da siti web che promettono veri e propri paradisi in terra ?


I casi più ricorrenti sono lo smarrimento dei bagagli, la mancanza del servizio acquistato con il pacchetto turistico, la stanza che non ha il bagno personale, la mancanza di pulizia, l'eccessiva distanza dal mare, la spiaggia dorata ed il mare cristallino del catalogo che sul posto si rivelano solo un sogno, il viaggio aereo o via mare iniziato e terminato con grave ritardo, ecc.

Cerco di riassumere alcune principali cautele preventive quando si prenota un viaggio organizzato presso una agenzia di viaggi o come spesso accade sul web :

- l'agenzia viaggi e il tour operator devono essere abilitati alla vendita dei pacchetti turistici, presso le Regioni esistono gli uffici licenze dove verificare la regolarità di questi soggetti anche ai fini della loro solvibilità successiva qualora debbano rispondere di eventuali inadempimenti;
- il contratto di acquisto che si è sottoscritto va letto con attenzione perchè deve fare riferimento con precisione alla destinazione e ai servizi che si sono acquistati sul catalogo e il venditore ne deve consegnare copia con la sua sottoscrizione;
-  se viene proposta e si sottoscrive una polizza di assicurazione per tutelarsi da mancate partenze o altre vicissitudini verificare l'esistenza di eventuali franchigie per le spese rimborsabili;
- se si decide di andare all'estero l'agente o il tour operator dovranno informarvi sulla necessità di ottenere i documenti di espatrio, il visto ed eventuali vaccinazioni richieste per l'ingresso nello Stato prescelto ma certamente non potranno essere ritenuti responsabili qualora non riusciate in tempo utile per la partenza ad ottenerli oppure non vogliate sottoporvi alle vaccinazioni prescritte.

Va ricordato che, se il contratto lo prevede, in alcuni specifici casi indicati dall'art. 90 del Codice del consumo, tra cui l'aumento del prezzo del carburante, fino a venti giorni prima della partenza potranno essere richiesti aumenti del prezzo iniziale, qualora però l'aumento superi il 10% del costo complessivo del pacchetto è possibile recedere dal contratto senza penalità e le somme in acconto dovranno essere restituite entro 48 ore.

Quando si è arrivati sul posto e cominciano le disavventure per cui ciò che è stato scelto e prenotato si rivela nei fatti inesistente o di qualità inferiore a quanto esposto sul catalogo o sul web  o se si verificano modifiche sul programma o della sistemazione alberghiera è necessario contestarle in forma scritta al rappresentante del tour operator o dell'agenzia o all'albergatore chiedendone ricevuta su copia predisposta, poi scattare fotografie con data che rappresentino le contestazioni  e raccogliere le dichiarazioni sottoscritte da altri turisti, conservare le ricevute di spese sostenute inerenti i disagi sopportati, ad esempio l'aver dovuto noleggiare un pulmino per andare al mare che doveva essere vicino alla struttura alberghiera.

Dal 21 giugno 2011 è in vigore il decreto legislativo 79/2011, il Codice del turismo che nel prevedere il "danno da vacanza rovinata" all'art. 47 dispone "nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta."

In sintesi ma solo per semplificare viste le miriadi di situazioni che possono configurarsi e che vanno valutate con attenzione, ricordando l'elaborazione ultradecennale della nostra giurisprudenza, il malcapitato turista che avrà patito un pregiudizio morale, il cosiddetto emotional distress, potrà richiedere il danno derivante dallo stress causato dal non aver goduto interamente del relax tipico della vacanza ma anzi averne sopportato il disagio e, a seconda dei casi, il rimborso integrale o parziale del prezzo pagato all'agenzia o al tour operator con il quale è stato concluso il contratto di acquisto del pacchetto turistico che può comprendere anche il viaggio, fonte anch'esso di potenziali contrattempi.
Il tour operator e l'agenzia risponderanno anche dell'operato dei loro eventuali delegati a fornire il servizio.
I giudici italiani hanno qualificato il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale ed il risarcimento del danno morale è stato accordato in riferimento all'art. 2059 del codice civile unitamente all'art. 92 comma 2 del Codice del consumo che riconosce al consumatore il diritto ad essere risarcito di "ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto."

E' necessario ricordare che entro dieci giorni dal rientro il turista che ha sottoscritto il contratto potrà chiedere il risarcimento dei danni inviando una raccomandata A.R. con cui deve contestare i fatti e le inadempienze riscontrate al tour operator, al venditore - agenzia di viaggi, all'albergatore, al vettore aereo o navale, allegando in copia la documentazione probatoria tra cui il contratto, le foto, ricevute pagamento e quant'altro opportuno riservandosi anche di chiamare in giudizio se necessario i testimoni a conferma delle contestazioni.

Attenzione: per la spedizione vale la data del timbro postale quindi la richiesta può essere inviata anche il decimo e ultimo giorno utile.
Quindi se si sono verificati inadempimenti rispetto a quanto acquistato o promesso sul web è bene scrivere entro questo termine riservandosi poi di integrare la richiesta raccogliendo la documentazione che potrà essere spedita anche successivamente qualora occorra tempo per reperirla.

Lo Studio Legale De Valeri è a disposizione per una tempestiva consulenza al ritorno dalle vacanze per verificare se, in base alla normativa e alla casistica elaborata dai giudici, i disservizi lamentati possono sfociare in una richiesta di risarcimento dei danni ed intervenire con una diffida ben congegnata a coloro che sono tenuti al risarcimento in quanto responsabili diretti o hanno venduto il pacchetto turistico, ricordando che sono solidalmente responsabili l'agenzia di viaggio che vi ha venduto il pacchetto turistico, il vettore con cui avete viaggiato e il tour operator, il villaggio, l'albergo o altra struttura, ad es. un bed and breakfast o un residence.
Qualora non si arrivi ad un accordo bonario per il risarcimento il turista danneggiato con il patrocinio dello Studio potrà citare in giudizio dinanzi il Giudice di Pace o il Tribunale competente i responsabili, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni maggiorati delle spese legali.

Detto che la maggior parte delle agenzie di viaggio e dei tour operator svolgono la loro attività con professionalità e precisione assicurando ai clienti il godimento delle vacanze prenotate, concludo il mio post augurando a tutti i lettori tranquille e serene vacanze al mare o in montagna all'insegna del massimo relax.

In alto a destra con l'utilità TRANSLATE è possibile leggere l'articolo tradotto in varie lingue.

Avv. Luigi De Valeri
studiolegaledevaleri@gmail.com


mercoledì 20 giugno 2012

Salute e Sicurezza sul lavoro. Alcuni casi dalla recente giurisprudenza di Cassazione. Spazi confinati e documento valutazione dei rischi.


“Salute e sicurezza sul lavoro: case histories dalla recente giurisprudenza”.

Abstract della relazione dell’Avv. Luigi De Valeri tenuta a Roma il 18 giugno 2012 nel corso della I° Convention di Federcongressi & Eventi, delegazione Abruzzo & Lazio.


 E’ opportuno inizialmente fare riferimento alla norma di chiusura del sistema approntato dal legislatore a tutela del lavoratore applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato che impone precisi obblighi al datore di lavoro.

L’art. 2087 del codice civile stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Questa norma, integrata dalle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, si applica anche al committente tenuto a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche non dipendenti, ove si riservi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire (Cassazione n.4129/2002).

Il datore di lavoro, la cui responsabilità derivante dall’obbligo di sicurezza ex art. 2087 codice civile è di natura contrattuale, in tal modo viene costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei lavoratori con la conseguenza che ove non ottemperi agli obblighi di tutela l’evento lesivo gli viene imputato ex art. 40, 2°comma codice penale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.”
Egli ha il dovere di accertarsi che l’ambiente di lavoro abbia i requisiti di legalità quanto ai presidi antinfortunistici e a vigilare costantemente che le condizioni  siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera (Cass. Sezioni unite 5/1998).

Passiamo ora alle principali leggi speciali in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il D. Lgs. 626/1994, modificato dal D.Lgs. 242/1996 è stato integralmente trasfuso nel D. Lgs. 81/2008 il Testo Unico, integrato poi dal D. Lgs. 106/2009.
L’art. 2 del Testo Unico prevede le definizioni dei vari soggetti interessati dalla normativa antinfortunistica e tra questi mi soffermerò brevemente sulle peculiarità del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o quel soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione aziendale che dirige o dell’unità produttiva su cui esercita i poteri decisionali e di spesa per cui ha l’effettivo potere di incidere sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Gli obblighi di competenza del datore di lavoro, previsti dagli artt. 17 e 18, sono svariati e, tra gli altri, l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, la redazione del documento di valutazione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.).

Il dirigente è quella persona che in ragione delle comprovate competenze professionali e dei poteri gerarchici adeguati all’incarico conferitogli rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa ed effettuando i relativi controlli.
Il dirigente, in sostituzione del datore di lavoro, può designare il medico competente, provvede all’individuazione dei lavoratori addetti all’esecuzione delle misure antincendio, di primo soccorso e di salvataggio in generale, la dotazione al personale dei dispositivi di sicurezza individuale (D.P.I), cura l’obbligo di mettere i lavoratori in condizioni di ricevere informazione, formazione e addestramento, il monitoraggio degli eventuali cambiamenti che riguardano le unità produttive e l’adeguamento delle misure preventive a tutela dei lavoratori.
Il preposto alla sicurezza è definito dall’art. 2 del Testo Unico come colui che sulla base delle competenze professionale acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative assicurando la realizzazione delle direttive ricevute grazie al potere funzionale di cui è dotato.
Quando il datore di lavoro decide di organizzare la sua attività prevedendo alcune funzioni aziendali sovra ordinate ad altre genera automaticamente la figura del preposto o del dirigente ovvero colui che nell’attività lavorativa esercita una supremazia su altri a lui sottoposti, su questa figura il legislatore fa ricadere la qualifica di preposto ai sensi dell’art. 299 del Testo Unico.
Come risaputo in azienda non si usa il termine “preposto” ma nell’organizzazione produttiva si parla di: caporeparto, caposquadra, capocantiere, capoturno, coordinatore, supervisor o team leader.

Tutte queste figure sono da considerarsi preposti, costoro sono dipendenti presenti in ogni settore lavorativo con mansioni di preminenza su altri lavoratori e ne determinano le modalità operative, sono i più vicini ai lavoratori e ne conoscono tutte le attività e i rischi ad esse collegate.
I giudici hanno attribuito la funzione di preposto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte in azienda al di là di una qualificazione giuridica.

La Cassazione penale con la sentenza n. 1502/2010 ha precisato che il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è un soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni ad essi demandate, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio, per cui il preposto è chiamato a rispondere a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso fanno capo.
I preposti, i cui obblighi sono indicati nell’art. 19 del Testo Unico, sono i soggetti che sovrintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa di prevenzione degli infortuni tuttavia va precisato che non spetta al preposto adottare misure di prevenzione ma far applicare quella predisposte da altri intervenendo con le proprie direttive.

Il sovrintendere richiede un requisito preliminare ovvero il possesso di una supremazia riconosciuta sugli altri lavoratori, infatti il preposto è stato definito da Cassazione n. 760/91 come chiunque si trovi in posizione tale da dover dirigere e sorvegliare l’attività lavorativa di altri operai ai suoi ordini.
Anche prescindendo da una investitura formale da parte del datore di lavoro nella posizione di preposto con attribuzione dei compiti e delle responsabilità il preposto anche di fatto sarà comunque obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica (art. 299 del Testo Unico “esercizio di fatto di poteri direttivi”).
Quindi in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori il caporeparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami ma deve informare il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottoso (Cassazione penale n. 10272/90).

Il preposto deve effettuare il controllo dei lavoratori per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’utilizzo corretto dei dispositivi di sicurezza individuali e degli strumenti necessari per svolgere le singole mansioni.
Il preposto deve vigilare sulla presenza di rischi imminenti per i lavoratori, deve dirigere le operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e vigilare sulla partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Il preposto in particolare deve, ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico, richiamare ogni singolo lavoratore all’osservanza degli obblighi di legge in materia di prevenzione.
Egli dovrà far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e proprie, ai fini della protezione collettiva e individuale, far utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza, verificare che ogni lavoratore provveda a segnalare immediatamente al datore, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi e qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.).

Ricordo che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, già presente nel decreto 626/94 ora all’art. 2 del Testo Unico, è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, non può essere né il datore di lavoro né il R.S.P.P., deve essere eletto tra i dipendenti a tempo indeterminato, le sue attribuzioni, tra cui in primis la consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi in azienda, sono indicate nell’art. 50 del T.U.

Tornando al preposto dovrà anche controllare che ogni lavoratore non proceda a rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, controllare che ogni lavoratore non compia di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
L’art. 56 del Testo Unico stabilisce le sanzioni per il preposto che violi le suddette prescrizioni ovvero l’arresto da uno a tre mesi o l’ammenda che può arrivare fino ad euro 2.000.
Altra figura professionale prevista dall’art. 2 del Testo Unico è il responsabile per la sicurezza e la prevenzione (R.S.P.P.) che, designato dal datore cui risponde, è persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati all’art. 32 e coordina il servizio di prevenzione protezione dai rischi.

Dopo queste note introduttive passiamo ai tre casi tratti dalla giurisprudenza, si riferiscono a procedimenti conclusi nei primi mesi del 2012 dove la Corte di Cassazione, giudice di legittimità, ha applicato le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro come previste nel Testo Unico con ripercussioni sia in sede civile giuslavoristica che in materia di accertamento di responsabilità penali.

1) La clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro se il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi è nulla ed il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Cass. Civile,sez. lavoro, 2 aprile 2012 n. 5241, rif.  normativi D. Lgs. 626/96 art. 4, D. Lgs. 368/2001 art. 1 comma 2 e art. 3 lettera D, art. 1419, 2° comma, codice civile.

Il primo caso riguarda un dipendente delle Poste Italiane che aveva impugnato i contratti a termine stipulati per esigenze sostitutive del personale deducendone l’illegittimità per la genericità della causale sostitutiva, la mancata indicazione del nome dei lavoratori sostituiti e perché stipulati nonostante il divieto di procedere ad assunzioni a termine nelle sedi di lavoro dove non era stata effettuata la valutazione dei rischi.   
Sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello di Milano avevano respinto le richieste del lavoratore che pertanto aveva proposto ricorso per Cassazione.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è regolato dal D. Lgs. 368 del 2001, come modificato dalla L. 247/2007 e da ultimo dal D. Legge 112/2008.
E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le suddette ragioni.

L’art. 3 del D.Lgs. 368/2001 ha introdotto una serie di divieti all’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato e in particolare alla lettera D prevede il divieto per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche.
Per il legislatore la valutazione dei rischi da parte del datore è presupposto di legittimità del contratto a termine che, si ricordi, è l’eccezione per il contratto di lavoro subordinato stipulato di regola a tempo indeterminato.

La valutazione del legislatore deriva dalla più intensa protezione del lavoratore nei contratti atipici, flessibili o a termine dove vi è la minore esperienza con l’ambiente di lavoro e gli strumenti di lavoro, nonché una minore professionalità e formazione.
L’obbligo di sicurezza verso i lavoratori con minore esperienza è rafforzato dal disvalore evidenziato dal legislatore verso gli inadempimenti in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro che si concretizza nel divieto di stipulare contratti a termine per il datore che non abbia effettuato la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nella propria organizzazione.
Quindi il datore se vorrà evitare la declaratoria di nullità di apposizione del termine per questo specifico inadempimento dovrà dimostrare di aver svolto prima della stipula del contratto una adeguata valutazione dei rischi.
Nel caso esaminato i giudici della Cassazione hanno rinviato la causa ad altro giudice del merito della stessa Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che nel decidere dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/1994 e succ. modificazioni, è nulla per contrarietà a norma imperativa ed il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato.”
Il giudice di merito deve verificare la sussistenza del presupposto indicato dall’art. 3  lettera D del D.Lgs. 368/2001 da cui deriva la legittimità o meno del termine apposto nel contratto di lavoro.

 
2) La responsabilità dei committenti. Reato di omicidio colposo.
Cassazione penale IV, 30 gennaio 2012 n. 3563, rif. normativi art. 589 codice penale, art. 26 T.U. D. Lgs. 81/2008, art. 2222 codice civile.

Con la seconda sentenza passiamo in ambito di diritto penale.
Il caso in questione riguardava un lavoratore precipitato dall’alto di una copertura di un fabbricato adibito a magazzino-garage  nel corso di un contratto di prestazione d’opera.

Il contratto di prestazione d’opera è disciplinato dall’art. 2222 del codice civile e si  configura quando una persona si obbliga a compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Ai committenti-imputati era stato contestato di aver omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale del lavoratore-prestatore d’opera, di non aver fornito a questi informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e non avere predisposto parapetti idonei ad evitare la caduta dall’alto.
I committenti, proprietari del fabbricato dove era accaduto l’incidente mortale, erano stati condannati in primo e secondo grado, in particolare la Corte di Appello di Catania nel rilevare che l’infortunio si era verificato durante l’esecuzione del contratto d’opera aveva evidenziato l’inadempimento agli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro che gravavano sugli imputati in quanto committenti escludendo qualunque comportamento abnorme da parte della vittima.

La responsabilità del committente è espressamente prevista dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, l’art. 7 del D. Lgs. 626/94 è stato trasfuso nell’art. 26 del Testo Unico.
Per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera il dovere di sicurezza è riferibile non solo al datore di lavoro ovvero l’appaltatore nel primo caso ma anche al committente nel secondo caso.
Va tuttavia sottolineato, come fatto rilevare dai giudici di legittimità, che non può esigersi dal committente un controllo pressante e continuo sull’andamento dei lavori.
E’ necessario l’esame della situazione concreta per accertare l’incidenza della condotta del committente nel verificarsi dell’evento, la specificità dei lavori da eseguire, i criteri della scelta dell’appaltatore o del prestatore, la loro capacità tecnica che deve essere proporzionata al tipo di attività commissionata, l’ingerenza o meno del committente nell’esecuzione dei lavori e la percepibilità agevole di eventuali situazioni di pericolo.
Ai fini dell’eventuale culpa in eligendo a carico del committente rileva da parte di questi l’essersi accertato o meno delle capacità tecniche ed organizzative del prestatore d’opera.
A seguito di ricorso in Cassazione la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

3) La responsabilità del datore di lavoro ed il comportamento abnorme del lavoratore vittima dell’infortunio mortale.
Cassazione sez. penale, sentenza n. 11112 del 21 marzo 2012.
Rif. normativi: art. 589 codice penale, art.18 Testo Unico.

Il terzo e ultimo caso su cui mi soffermo è relativo ad un incidente occorso ad un operaio il quale si era messo all’interno del perimetro del telaio di un autocarro con il cassone rialzato e, nello smontare il raccordo del tubo idraulico, il cassone era caduto determinandone la morte.
Erano stati imputati del reato di omicidio colposo il datore di lavoro, amministratore di una s.r.l., e un preposto cui veniva addebitato che per negligenza,imprudenza ed imperizia e violazione di specifiche norme di prevenzione infortuni, ovvero mancata informazione formazione del lavoratore sui rischi, omessa previsione del rischio nel documento di valutazione, mancata manutenzione dell’autocarro, assenza di un fermo automatico del cassone avevano causato la morte del dipendente.
Entrambi erano stati assolti in primo e secondo grado e pertanto il difensore delle parti civili era ricorso in Cassazione.
Il lavoratore era stato assunto formalmente come impiegato e non era investito in azienda di specifiche funzioni, svolgendo diversi lavori manuali anche per la sfera privata del datore, praticamente era un “tuttofare”.
La Corte di Appello aveva assolto gli imputati a causa dell’anomalia della condotta della vittima che aveva agito di sua iniziativa al di fuori di ordini e prassi aziendali.

I giudici di Cassazione, viceversa, partendo dalla circostanza che il lavoratore stava svolgendo al momento del fatto mansioni diverse dalla qualifica di assunzione come “operaio tecnico di cantiere”, hanno considerato che qualora vi sia un cambio di mansioni, possibile seppur con limiti per lo ius variandi ex art. 2103 del codice civile, per il rispetto delle esigenze di prevenzione infortuni vi è l’obbligo per il datore di assicurare una adeguata formazione ed informazione al lavoratore sui rischi della diversa attività cui viene addetto (conforme a Cassazione sez. III, n. 4063/2007).
Nel caso in questione era evidente la violazione di queste regole di prevenzione perché il lavoratore assunto con una qualifica di impiegato tecnico di cantiere in realtà era adibito alle più svariate mansioni non solo in azienda ma anche per le esigenze personali del datore di lavoro.
Secondo i giudici l’operaio svolgeva mansioni indefinite con mancanza di formazione e informazione sui rischi.
L’esclusione di responsabilità del datore da parte dei giudici di merito sulla base della negligenza della vittima, che con il suo comportamento avrebbe posto in essere una condotta da sola sufficiente a determinare l’evento, va riconsiderata poiché il datore aveva tollerato che la vittima non avesse specifiche mansioni, non aveva fornito formazione ed informazione e consentito che costui si cimentasse nelle più svariate attività di lavoro, da ciò si evidenziava una condotta omissiva colposa a suo carico.
I giudici di Cassazione quindi hanno annullato la sentenza agli effetti civili limitatamente alla posizione del datore di lavoro con rinvio al grado di appello, il preposto è stato assolto in quanto non era stata provata la sua qualifica ovvero la sovra ordinazione gerarchica rispetto al lavoratore deceduto.

Al termine di questa relazione ho l’obbligo di ricordare che dal 23 novembre 2011 è in vigore il D.P.R. n.177 del 14.9.2011 recante il regolamento relativo alle norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Cosa si intende per “spazio confinato” ?
Nel Testo Unico, allegato IV punto 3, è definito come un luogo/ambiente circoscritto, totalmente o parzialmente chiuso che non è stato progettato o costruito per essere occupato da persone né destinato normalmente ad esserlo ma che all’occasione può essere impegnato per l’esecuzione di interventi come l’ispezione, la manutenzione o la riparazione, la pulizia, ecc., gli spazi confinati sono ambienti dove gli scambi naturali dell’atmosfera interna con l’aria esterna risultano particolarmente ridotti.
Gli spazi confinati possono configurarsi in tutti i luoghi di lavoro sotto o sopra il suolo e per essere chiari vi rientrano le cisterne interrate,le fognature o condotte sotterranee, serbatoi, pozzi di ascensori, montacarichi, celle di refrigerazione, piccoli locali accessori, ecc.
I datori di lavoro sono chiamati ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi previsto dagli artt. 17 e 28 del Testo Unico, verificando se nella propria azienda esistono rischi derivanti dall’accesso in ambienti confinati, il datore dovrà conservare nel D.V.R. la dettagliata registrazione dei rilievi e delle verifiche eseguite con le relative conclusioni per tali rischi.


Lo Studio Legale De Valeri è a disposizione per ogni chiarimento sui temi trattati e per un check-up in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

domenica 8 aprile 2012

Pasqua di Resurrezione. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste...



"Exultet iam angelica turba caelorum:
exultent divina mysteria:
et pro tanti Regis victoria tuba insonet salutaris.
Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus:
et, aeterni Regis splendore illustrata,
totius orbis se sentiat amisisse caliginem."


"Esulti il coro degli angeli,
esulti l'assemblea celeste:
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore.
Gioisca la terra mondata da così grande splendore;
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo."


Dal prologo dell'Exultet, canto liturgico del XII secolo che si recita durante la Veglia pasquale.

La rappresentazione della Resurrezione è di Piero della Francesca, XV secolo.

Auguri di pace e serenità nella gioia del Risorto ai lettori del blog.

domenica 18 marzo 2012

Il datore di lavoro, in difetto di misure di prevenzione idonee, è responsabile dell'infortunio del lavoratore. Cassazione pen. 9173/2012.


Dalle prime statistiche rese note nel 2011 si è registrata una diminuzione degli infortuni sul lavoro rispetto all'anno precedente. Una recentissima sentenza della IV sezione penale della Cassazione, n. 9173/2012, in materia di infortuni sul lavoro e responsabilità del datore per il delitto di lesioni colpose, pubblicata l'8 marzo 2012, merita di essere sottoposta all’attenzione dei lettori del blog, soprattutto datori e lavoratori.

La vicenda da cui trae origine la decisione della Suprema Corte riguarda l’infortunio di lavoro occorso ad una operaia che aveva provveduto alla rimozione di rolle sui tamburi di una filatoio ad anelli mentre era in moto riportando l’asportazione di due falangi della mano.
A seguito dell’istruttoria era emerso che la macchina non era dotata di mezzi di protezione e gli organi in movimento erano esposti ed accessibili senza alcun accorgimento tecnico idoneo a prevenire il pericolo di incidenti per i lavoratori.

L’infortunio, si legge nella decisione dei giudici di legittimità, non può attribuirsi ad un comportamento negligente della lavoratrice perché non solo l’operazione era consentita con la macchina in movimento ma, e questo è il punto decisivo della sentenza in commento “in materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.”

Nel caso in questione l’operaia svolgeva la sua ordinaria attività presso la macchina che era priva di adeguati dispositivi di protezione, l’imprudenza di costei, presa nella da un eccesso di sicurezza ma in adempimento di prassi aziendali, che aveva avvicinato la mano alla filatrice secondo i giudici non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva ascrivibile al datore di lavoro e l’evento.
Le cautele omesse erano preordinate ad evitare il rischio specifico che poi si è concretamente materializzato nell’infortunio sul lavoro.
E’ infine da ricordare che l’art. 141 del D.P.R. 547 del 1955, in materia di macchine per filare, statuisce che “il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell’articolo precedente delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma. E’ tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui al predetto articolo (n.d.r. art. 140) a condizione che all’operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello e asticciola con gancio.”

Lo Studio Legale De Valeri è a disposizione per ogni chiarimento sulle tematiche degli infortuni del lavoro e la responsabilità del datore di lavoro in applicazione dei principi giuslaboristici e del D. Lgs. 81/2008, il T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

venerdì 10 febbraio 2012

Lavoro. Entro il 29 febbraio 2012 tutti i lavoratori devono impugnare i contratti a termine illegittimi, anche i precari delle P. Amministrazioni.


Anche se è probabile che molti lettori abbiano già provveduto ricordo che è prossimo il termine del 29 febbraio per impugnare i contratti di lavoro a tempo determinato illegittimi, scaduti nel 2011 e anni precedenti, al fine di non incorrere nella decadenza stabilita dalla Legge 183 del 2010, il cosiddetto "Collegato lavoro".
La scadenza dei 60 giorni va fatta decorrere dal 31 dicembre 2011, nuova data di decorrenza del sistema impugnatorio previsto dall'articolo 32 del Collegato lavoro che regola le decadenze in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, inizialmente operativo dal 24 novembre 2010 poi posticipato al 31 dicembre 2011 dalla Legge 10/2011 che ha convertito il Decreto Legge 225/2010, il "Milleproroghe".

Anche altri lavoratori sono interessati alla prossima scadenza del 29 febbraio 2012.
Le disposizioni del Collegato lavoro per le impugnazioni ex art. 32 si applicano infatti anche ai casi di:
invalidità del licenziamento, licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto, trasferimento di cui all’art. 2103 del codice civile, l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ex artt. 1,2 e 4 del D. Lgs. 368/2001 contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1,2 e 4 del D. Lgs. 368/2001 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. 183/2010, contratti di lavoro a termine già conclusi stipulati secondo la normativa previgente al D. Lgs. 368/2001, cessione di contratto di lavoro avvenuto ai sensi dell’art. 2112 del codice civile e in ogni altro caso in cui si chieda al giudice la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Entro il 29 febbraio 2012 gli ex lavoratori a termine rientranti nelle ipotesi indicate dovranno impugnare i contratti illegittimi scaduti manifestando formalmente la loro volontà all’ex datore di lavoro e poi, entro i successivi 270 giorni dall’impugnazione, proporre il ricorso dinanzi il Tribunale, Giudice del lavoro, competente per territorio.

Sempre entro i successivi 270 giorni dall’impugnazione il lavoratore potrà comunicare al datore di lavoro una richiesta di arbitrato o di conciliazione ottenendo una proroga di sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo per il successivo deposito del ricorso, salvo ovviamente l’esito positivo dell’arbitrato o della conciliazione.

Attenzione.
Il mancato deposito del ricorso in Tribunale entro i successivi 270 giorni rende inefficace l’impugnazione precedente e il lavoratore che si sia attivato tardivamente vedrà opporsi la decadenza qualora agisca in giudizio per ottenere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sempre che il Giudice accerti l’esistenza dei presupposti di legge per dichiarare la nullità del contratto a termine e la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Il Giudice, come previsto dal comma 5 dell’art. 32 del Collegato lavoro, condannerà il datore di lavoro, a seguito della conversione del contratto a tempo determinato, al risarcimento del lavoratore “stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604”.

POSIZIONE DEI LAVORATORI PRECARI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI che utilizzano contratti di lavoro flessibili.

L'art. 36 del T.U. sul Pubblico Impiego, D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 133/2008, prevede al comma 5 che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle P.A. non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato,ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Ad ogni modo è opportuno che i dipendenti, contratti a termine cessati o ancora in corso da tre anni, delle PP.AA. impugnino i loro contratti entro il 29 febbraio 2012 con la medesima raccomandata A.R. al datore di lavoro pubblico per evitare la decadenza imposta dal Collegato lavoro.

Tra questi per il settore SCUOLA il personale precario, docente o A.T.A.,in servizio da almeno tre anni, anche non consecutivi, mediante contratti a tempo determinato può impugnarli anche per chiedere il riconoscimento economico in base all'anzianità maturata.
Evitare la decadenza è infatti decisivo per il successivo ricorso entro 270 giorni con il quale potrà ottenersi tale riconoscimento non trascurando comunque la domanda di stabilizzazione del contratto a tempo determinato,percorso assai arduo considerando l'imperatività dell'art. 36 comma 5 del T.U. sul pubblico impiego.

Dicevano gli antichi “tempus edax rerum” ovvero il tempo divora le cose, quindi è opportuno attivarsi senza perdere … tempo, il cui scorrere è il nostro peggior nemico!

Lo Studio Legale De Valeri è a disposizione per ogni chiarimento e per un esame tempestivo della posizione lavorativa dei lettori del blog per evitare il decorso dei termini per l’impugnazione e per il successivo ricorso nei confronti del datore di lavoro.

venerdì 20 gennaio 2012

"... sempre fedeli alla verità, presupposto fondamentale per l'attuazione della giustizia." (Benedetto XVI).


Era dal 1965 che il Papa, allora Paolo VI, non incontrava gli avvocati.
Mercoledì 16 gennaio Benedetto XVI nel corso dell'udienza generale ha ricevuto una rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il più numeroso d'Italia.

"Saluto la folta delegazione dell'Ordine degli avvocati di Roma. Gli avvocati svolgono una funzione delicatissima nella difesa dei diritti ed io li esorto a proseguire nel rispetto dei principi di verità allo scopo di perseguire il fine superiore e supremo della giustizia."

Queste le parole che il Papa ha rivolto ai presenti nell'aula Nervi tra cui chi scrive che, tra un udienza e l'altra, si è aggiunto a qualche migliaio di colleghi romani.

Il Papa ha ricordato come esempio le figure dei santi Ivo di Bretagna e di Alfonso Maria de' Liguori, entrambi avvocati e giudici.
E' un buon inizio di 2012, uno sprone per tutti noi a perseverare in questi momenti non certo facili, nell'interesse della giustizia che va perseguita, come ci è stato detto, nel rispetto della verità.

Ad maiora.