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giovedì 10 marzo 2016

La responsabilità del datore di lavoro e del RSPP in materia di sicurezza sul lavoro.


Abstract della relazione svolta dall' Avv. De Valeri al convegno organizzato con AS.SI.DA.L, FIRAS-SPP ed E.B.A.Fo.S "La Salute e la sicurezza nel 2016. Dal Jobs Act a O.I.R.A." Montesilvano 4 marzo 2016.

  
Il datore di lavoro in base alle statuizioni dell’art. 2087 codice civile per cui “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “, dal T.U. D. Lgs. 81/08 e dalla ulteriore normativa antinfortunistica è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro per cui, qualora non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo che dovesse verificarsi ai danni del lavoratore o di terzi gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 40, comma 2, codice penale che prevede “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Il datore di lavoro pertanto ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.

Nel 2016, tenuto conto dell’incremento degli infortuni sul lavoro verificatosi nel 2015 dopo anni in cui si era riscontrato un trend positivo, sembra lecito chiedersi quale importanza venga data dagli imprenditori-datori di lavoro al rispetto delle norme sulla sicurezza in azienda dopo che sei anni fa  la legge 123/2007 ha inserito con l’art. 25 septies nel D. Lgs. 231/01 le fattispecie di omicidio colposo e le lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro tra i reati presupposto in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

E ancora… tenuto conto del disposto dell’art. 18 lettera f del T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro che tra gli obblighi del datore indica espressamente “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro…” quanti imprenditori hanno inserito nel codice disciplinare tra le infrazioni contestabili ai dipendenti il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale previsti dall’art. 74 del T.U. ?

Sottolineo a questo proposito che il datore di lavoro dovrà attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, premurandosi che i dipendenti adottino le misure tecniche ed organizzative opportune per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa.



Il datore di lavoro deve, anche nel suo interesse, adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni propri del luogo in cui si trova l’azienda.
La sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale, art. 32 e 41 Cost., che imporrebbe al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.

Ma le prescrizioni dell’art. 2087 c.c. riguardano esclusivamente il lavoratore che gode di un contratto di lavoro subordinato ?

La Corte di Cassazione aveva affermato che tale precetto riguardava esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato, presupponendo l'inserimento del prestatore di lavoro nell'impresa del soggetto destinatario della prestazione (Cass. n. 9614 del 16/07/2001, n. 8522 del 2004 n. 7128 del 21/03/2013).
Successivamente con alcune decisioni pubblicate dal 2009 il giudice di legittimità ha precisato che la predisposizione di un ambiente salubre ed esente da rischi costituisce a carico dell’imprenditore un obbligo anche nei confronti del collaboratore coordinato che per l’esecuzione del contratto debba operare all'interno dell’impresa.

Da questo assunto si evince a carico del datore una responsabilità civile di natura contrattuale oltre che una possibile responsabilità penale qualora si configurino ipotesi di reato (Cass. pen., n. 35534 del 14/05/2015, n. 42465 del 09/07/2010, n. 37840 del 01/07/2009).
L’obbligo in questione a carico del datore è disciplinato a livello normativo, considerato che l’art. 66 comma 4 del D.lgs. n. 276 del 2003, legge Biagi, prevedeva che, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente al lavoratore a progetto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive integrazioni.
La disposizione è stata abrogata dall'art. 52 comma 1 del D.Lgs n. 81 del 2015 (decreto attuativo del Jobs Act) ma l'art. 2 prevede che per i rapporti stipulati a far data dal primo gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche con riferimento alla normativa di prevenzione degli infortuni per i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Il datore di lavoro è sempre responsabile qualora si verifichi un infortunio sul lavoro ?

La Cassazione civile sezione lavoro con la sentenza n. 25395 del 17 novembre 2015, confermando una precedente decisione, Cass. Lavoro n. 1312/2014, ha espresso il seguente principio di diritto:
“Ai fini dell’applicazione dell’art. 2087 cod. civ., in forza del quale è configurabile la responsabilità del datore di lavoro in relazione ad un infortunio che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, non può esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto imprevedibili… “

E’ il tema della cd. condotta abnorme o imprevedibile del lavoratore in occasione dell’infortunio che affronterò di seguito in riferimento ad alcuni procedimenti di recente decisi dalla giurisprudenza.

Al datore è richiesto il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate dai lavoratori.

 La responsabilità del datore di lavoro non esclude però la concorrente responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio) può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detto pericolo.

Il RSPP può essere tenuto a rispondere - proprio perchè la sua inosservanza si pone come concausa dell'evento - dell'infortunio verificatosi a causa dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli, all'epoca del fatto, dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008 “compiti del servizio di prevenzione e protezione”.

Inoltre qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, lo stesso sarà chiamato a rispondere insieme a questi dell'evento dannoso che ne è derivato.

In una sentenza della Cassazione penale, sez. feriale n. 32357 del 26 agosto 2010 è stato affermato che i RSPP sono soltanto dei "consulenti" e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal vertice aziendale che li ha scelti sulla base di un rapporto liberamente instaurato.
Ciò detto la figura del RSPP negli ultimi anni è stata oggetto di crescenti addebiti in occasione del verificarsi di infortuni sul lavoro.



Dopo questa premessa di inquadramento generale sottopongo all’attenzione dei presenti alcuni casi decisi negli ultimi mesi dal giudice di legittimità da cui è emersa la responsabilità del datore di lavoro, del RSPP e di altre figure su cui gravano obblighi previsti dal T.U. D. Lgs. 81/2008.

1-Cassazione Penale, Sez. IV, 4 maggio 2015, n. 18444 - Infortunio mortale di un addetto alla pressa per scarti: responsabilità dei vertici dell’azienda e del RSPP. Manomissione dispositivo di sicurezza della macchina.

Il lavoratore deceduto era alle dipendenze della società da soli 13 giorni come addetto al funzionamento di una pressa per scarti.
L'incidente si era verificato perché non era stato assicurato il corretto funzionamento della pressa, si configurava una violazione di norme cautelari rientranti nella sfera di rischio dei responsabili della società tra le cui attribuzioni vi è quella di assicurarsi che le macchine operino in condizioni di sicurezza, a garanzia di tutti i lavoratori e anche dei terzi.

Venivano imputati di omicidio colposo il presidente del consiglio di amministrazione della s.r.l.- datore di lavoro, un componente del consiglio di amministrazione con delega alla gestione del personale, presente sul luogo di lavoro al momento dei fatti e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

All'esito dell’istruttoria il Tribunale di Gela, disattendendo le risultanze delle perizie tecniche, riteneva che la posizione in cui era stato rinvenuto il lavoratore era la conseguenza di un tragico incidente collegato all'uso della pressa per cui un'altra persona, rimasta ignota, non accorgendosi della sua posizione l’aveva messa in moto-
Poi, resosi conto di quanto stava accadendo, questo soggetto azionava immediatamente il tasto di emergenza bloccando così la macchina.
Il giudice siciliano aveva appurato che secondo le corrette modalità di funzionamento, la pressa doveva e poteva operare solo con entrambi gli sportelli, superiore ed inferiore, chiusi in quanto i contatti elettrici di comando entravano in azione solo a seguito della chiusura.
Il dispositivo di sicurezza era però stato visibilmente manomesso tramite un fil di ferro, rinvenuto sul posto dai primi soccorritori, posizionato in modo tale da mantenere il piolo che consentiva il passaggio dell'elettricità attivo, nonostante la apertura dello sportello superiore.

In questo modo la macchina poteva funzionare con uno o entrambi gli sportelli aperti, era stato accertato per testi che la pressa veniva generalmente utilizzata con gli sportelli aperti per velocizzare le operazioni di lavoro.

Il Tribunale osservava che il fatto che la pressa era stata con certezza manomessa nei suoi dispositivi di sicurezza e l'esistenza di una prassi abituale per cui la lavorazione avveniva in tal modo, erano circostanze di importanza fondamentale nell'accertamento della responsabilità e del nesso di causalità.
L'assenza della manomissione e il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza avrebbero impedito che la pressa potesse essere attivata con lo sportello superiore aperto, con ciò determinando una condizione fondamentale perché si realizzasse l'evento, operante come concausa anche in presenza dell'intervento di una terza persona, non essendo qualificabile quest'ultimo quale causa eccezionale e atipica da sola sufficiente a causare l'evento.
Di ciò dovevano rispondere gli imputati stante la posizione di garanzia a ciascuno riferibile e il difetto di vigilanza che aveva fatto sì che non fosse eliminata una situazione di pericolo.
Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione.

La responsabilità degli imputati, rilevavano i giudici di legittimità confermando le osservazioni dei giudici del merito, derivava dal fatto provato che la pressa operava abitualmente in condizioni di palese pericolosità ovvero con gli sportelli aperti, la macchina non rispondeva alle previsioni di sicurezza ed era abitualmente adoperata in tal modo, questa era circostanza nota o facilmente riscontrabile e pertanto riferibile agli imputati per violazione evidente del dovere di vigilanza.

La loro responsabilità non poteva ritenersi esclusa per il fatto che il pulsante di avvio fosse stato premuto da un terzo e non dallo stesso lavoratore.

Con riferimento alla materia degli infortuni sul lavoro si è fatto riferimento, specie per quanto riguarda il cd. comportamento abnorme del lavoratore infortunato, alla nozione di area di rischio nel senso che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità per esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento solo quando il comportamento del lavoratore e le conseguenze che ne discendono presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute.

La possibilità che un terzo, per errore o disattenzione, prema il pulsante di avvio è del tutto prevedibile, trattandosi di un banale errore umano, ma ciò che ha reso l'errore tragico e fatale è il fatto che la macchina poteva operare a sportelli aperti e dunque avviarsi mentre l'operatore stava lavorando all'interno.

FOCUS: Qualora il datore di lavoro abbia omesso di predisporre le opportune misure antinfortunistiche e tale omissione abbia consentito il verificarsi di un infortuno sul lavoro, l'attività imprudente della parte lesa o di terzi non può considerarsi una causa sopravvenuta, sufficiente da sola a determinare l'evento (Cass. sez. I 1.7.1981 n.8921).

Per quanto concerne la responsabilità del RSPP era stato rilevato che l’imputato svolgeva questo incarico da oltre dieci anni e nel caso in questione non aveva rispettato gli

obblighi di continua collaborazione e segnalazione delle situazioni di rischio (art. 33 T.U.) nonché nella violazione del dovere formativo che comprendeva non solo la effettuazione di corsi generici sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ma una specifica informazione e formazione sull'uso dei macchinari utilizzati.
Correttamente dunque era stato ritenuto che egli fosse corresponsabile del verificarsi dell' infortunio, riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, nonché per la mancanza della dovuta formazione dei lavoratori.


2- Cassazione Penale, Sez. 4, 26 novembre 2015, n. 46979 - Attività cantieristica in sospensione, infortunio mortale del lavoratore. Omessa adozione misure per la tutela integrità fisica del lavoratore ex art. 2087 c.c.


Un datore di lavoro titolare di impresa familiare, imputato del reato di cui agli artt. 113 (cooperazione nel delitto colposo) art. 589 secondo comma c.p. (omicidio colposo, aggravato dalla violazione norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) in relazione all'art.2087 cod. civ. era stato condannato per aver causato la morte di un lavoratore, che cadendo aveva riportato un trauma cranico, ponendolo a lavorare o permettendo che lo stesso lavorasse in piedi su una trave di cemento armato posta ad un'altezza di 1,47 mt. dal piano del solaio e larga 30 cm, tale da non garantire spostamenti o movimenti agevoli, tanto più che la perdita di equilibrio poteva essere determinata dall'operazione eseguita con le braccia rivolte verso l'alto e quindi omettendo di strutturare il posto di lavoro in modo che il lavoratore non potesse scivolare o cadere.

Il datore di lavoro ricorreva per Cassazione.
La Corte esaminava i motivi del ricorso dichiarandoli inammissibili o infondati.


In particolare il giudice di primo grado, il Tribunale di Urbino, aveva ritenuto accertato che tra l'impresa appaltatrice dell'opera e l'impresa della quale l'imputato era legale rappresentante, fosse intercorso un contratto di subappalto orale.

Le dichiarazioni rese dagli stessi imputati avevano dimostrato che il proprietario del fabbricato aveva commissionato ad una impresa individuale i lavori edili per la realizzazione del secondo piano della sua casa e che quest’ultimo a sua volta, aveva subappaltato ad una ditta terza la costruzione delle travi in cemento armato.
Il lavoratore deceduto risultava dipendente da circa cinque anni della ditta subappaltatrice ed “era stato incaricato e ciò anche su sollecitazione del suo datore di lavoro di provvedere alla operazione di spicco delle travi, vale a dire alla definizione e alla segnatura dei punti di appoggio”.
Al fine di accertare le responsabilità, secondo il Tribunale, era irrilevante la mancanza di contratti scritti di appalto e di subappalto, in quanto l'infortunato era stato di fatto incaricato sia dal responsabile della ditta subappaltatrice che dal titolare della ditta individuale appaltante di eseguire il lavoro.

La condotta colposa ascritta al datore di lavoro riguardava la specifica violazione della regola cautelare posta dall'art. 11, comma 7, lett. d) d.P.R. n. 547/1955 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, a mente del quale “quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori non possano scivolare o cadere”.

La necessità di predisporre un ponteggio nel caso in esame non avrebbe potuto comunque desumersi da una precisa previsione normativa, non essendo applicabile l'art. 16 d.P.R. n. 164/1956 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” che disciplina i lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri, tuttavia vige l’obbligo generale di strutturare il posto di lavoro in modo da evitare scivolamenti o cadute.

Questa regola cautelare è, peraltro, rispondente ai generali principi di diligenza e di prudenza, che impongono a chiunque assuma, in qualsiasi momento ed in qualsiasi occasione, una posizione di garanzia rispetto ad un'attività di lavoro, di operare per prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio e per garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
Entrambe le norme menzionate (art. 11, comma 7, lett. d) d.P.R. n.547/55 e art. 16 d.P.R. n. 164/56) possono riferirsi a lavori non eseguiti ad altezza d'uomo ma ad un'altezza dal suolo che ne renda più difficile e rischiosa l'esecuzione, tanto da rendere necessario il ricorso a misure capaci di prevenire il rischio di cadute.

FOCUS: In tema di infortuni sul lavoro, non occorre, per configurare la responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si verifichi a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore (Sez. 4, n.4917 del 01/12/2009); con la conseguenza che ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo.

3-Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4501 – Macchina pericolosa. Responsabilità del datore di lavoro. Nuove acquisizioni tecnologiche.

Oggetto del processo era stato un infortunio sul lavoro, ascritto al legale rappresentante di una ditta, per cui un dipendente addetto al controllo della qualità dell'impasto di cemento, acqua e inerti miscelati in una macchina impastatrice, saliva su una pedana per guardare all'interno

della macchina e, dopo essere scivolato su un gradino, nel tentativo di aggrapparsi a qualche appiglio, la sua mano finiva, attraverso uno sportello, nell'impastatrice e veniva tranciata dalle zappette della macchina.
Il giudice monocratico del tribunale di Taranto contestava al datore di lavoro il fatto che l'impastatrice era priva di dispositivi che la fermassero automaticamente in caso di apertura dei coperchi (in violazione degli artt. 68 e 72 del D.P.R. 547/1955 e che il pulsante rosso d'emergenza (che avrebbe provocato l'arresto immediato della macchina) non era funzionante.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che confermava le statuizioni civili del primo giudice ricorreva il datore di lavoro.

Nel respingere il ricorso del datore i giudici della quarta sezione penale hanno rilevato che la Corte di merito, riportando letteralmente il disposto degli artt. 68 e 72 D.P.R. 547/1955, aveva chiarito che è dovere del datore di lavoro curare che nelle macchine pericolose sia presente un meccanismo di blocco che impedisca di rimuovere o aprire il riparo quando la macchina è in moto, o ne provochi l'arresto all'atto della rimozione o
dell'apertura, e non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non è in posizione di chiusura.

Osservano i giudici che anche volendo ipotizzare che il lavoratore abbia deliberatamente infilato la mano nello sportello per controllare manualmente l'impasto, rimanendo conseguentemente ferito, questa diversa ricostruzione non esimerebbe da responsabilità il datore in ordine all'omessa predisposizione dei dispositivi di sicurezza oggetto di addebito, atteso che per integrare il nesso causale riferibile a detta condotta omissiva non è rilevante il motivo per il quale il dipendente mise la mano destra all'interno del macchinario mentre esso era funzionante, ma unicamente il fatto che ciò sia potuto accadere.

Pur immaginando che il lavoratore abbia voluto mettere la mano nello sportello per controllare l'impasto, tale condotta, sicuramente imprudente, non potrebbe dirsi abnorme o imprevedibile, atteso che i testi avevano riferito che spesso i lavoratori procedevano al controllo manuale dell'impasto inserendo le mani nell'impastatrice, senza spegnere la macchina, per espressa volontà del datore di lavoro, a causa del malfunzionamento delle sonde che avrebbero dovuto regolare umidità e densità dell'impasto stesso: si trattava di una prassi ben nota al datore che, secondo i testi, la favoriva.
FOCUS: Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Cass. Sez. 4, n. 22813 del 21/04/2015 - dep. 28/05/2015).

 Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. 

Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura.

L'art. 2087 cod. civ., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche.
La condanna del datore di lavoro pertanto è stata confermata.


4- Cassazione penale IV 2 febbraio 2016 n. 4340
Scavo privo dell'armatura di sostegno: infortunio mortale nel cantire edile, presunto concorso di colpa. Responsabilità di un preposto e del RSPP.


Imputati di concorso in omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica erano il preposto alla direzione esecutiva e capocantiere e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il preposto per non avere informato i lavoratori dello specifico rischio da sprofondamento e seppellimento e sulle precauzioni da prendere e per non avere segnalato al datore di lavoro o al dirigente la situazione di pericolo presente nel cantiere, art. 119, d.lgs. n. 81/2008, il RSPP per non avere provveduto a mettere in sicurezza lo scavo con la predisposizione di idonee armature di sostegno, art. 92, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2008,  avevano procurato la morte del lavoratore che sceso all'interno dello scavo per agevolare l'innesto di una tubatura, verificatosi uno smottamento, travolto dai detriti, era deceduto a causa del trauma subito.

La Corte d'appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, aveva determinato un concorso di colpa della vittima nella misura del 50% e ridotto la pena inflitta agli imputati.
Avverso la sentenza d'appello proponevano ricorso gli imputati, la s.r.l. quale responsabile civile, le parti civili e il Procuratore Generale della Repubblica.

La diversa ricostruzione dell'evento propugnata dai ricorrenti nei motivi del ricorso non poteva comunque modificare le motivazioni della decisione dei giudici di merito ma solo accreditare una versione dei fatti maggiormente verosimile.

Destituita di fondamento, secondo i giudici di piazza Cavour, la pretesa di qualificare la condotta lavorativa del lavoratore, imprevedibile e imprevenibile, in quanto abnorme.
La Corte escludeva escluso la sussistenza di una condotta avulsa dallo svolgimento della mansione, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto protetto dalla garanzia in quanto si configura un tragico evento occorso nell'esercizio e a causa dello svolgimento d'una attività integrata puntualmente nel contesto lavorativo, come tale del tutto prevedibile e prevenibile dal garante.

FOCUS:
La colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità

tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti.

La Cassazione ha avuto modo di affermare reiteratamente l'estrema rarità dell'ipotesi in cui possa configurarsi una condotta abnorme anche nello svolgimento proprio dell'attività lavorativa,

escludendolo tutte le volte in cui il lavoratore commetta imprudenza affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice, che non gli venga efficacemente preclusa dal datore di lavoro (Cass. pen. IV, n. 2614/07 del 26/10/2006).

I testi escussi avevano dichiarato che il lavoratore deceduto, pur assunto con la qualifica di autista, partecipava alla posatura dei tubi, come tutti gli altri operai, mancando una precisa assegnazione di ruoli all'interno del cantiere. Posatura, la quale richiedeva la necessità che un operaio scendesse all'interno dello scavo per l'innesto a mano.

Ciò che rilevava, secondo il collegio giudicante, era il crollo in sé, reso possibile dalla mancata armatura dello scavo: che ciò sia avvenuto a causa del modo d'essere del terreno, instabile ed imbibito dall'acqua, a causa delle vibrazioni della pala meccanica, per un colpo improvvido della benna o per il cedimento del superiore manto stradale, resta del tutto ininfluente.

Per quel che concerne il RSPP, anche direttore tecnico del cantiere, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, egli avrebbe dovuto immediatamente segnalare, perché la prassi scorretta e pericolosa fosse abbandonata, il fattore di rischio inaccettabile, costituito dalla circostanza che gli scavi, in violazione dell'art. 119 del T.U. non venivano armati e poi assicurarsi che la violazione fosse eliminata concretamente.

FOCUS:
Il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Cass. S. U. n. 38343 del 24/04/2014).

Per l’altro imputato, il preposto alla direzione esecutiva e capocantiere non si configura un esonero dagli obblighi di garanzia, non trattandosi di situazione di rischio accidentalmente sopravvenuta, da segnalare alla dirigenza e al datore di lavoro.
In questo caso si era in presenza di una modalità di lavorazione, manifestamente in dispregio delle norme cautelari minime, che si rinnovava quotidianamente con la scelta di non proteggere le pareti degli scavi, via via aperti.
Non si trattava della decisione, presa una volta per tutte dal datore di lavoro o dalla dirigenza di impiegare un certo macchinario, ma del rinnovare ogni giorno una prassi lavorativa altamente rischiosa che avrebbe imposto di segnalare ogni giorno la condizione di pericolo elettivo. 

A prescindere dalla violazione del dovere di segnalazione al datore di lavoro o al dirigente (art. 19, lett. f, T.U. “obblighi del preposto”), risulta pienamente integrata la violazione del precetto che impone di avvisare i lavoratori esposti.

E’ stato sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità che il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Cass., Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013).
Conclusivamente la Corte ha deciso per il rigetto dei ricorsi degli imputati e annullata la sentenza limitatamente alla questione del concorso di colpa ed alla quantificazione della pena, rimettendo gli atti ad altra Sezione della Corte di Palermo per nuovo esame. 

5- Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 febbraio 2016, n. 2209 - Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio sia quando ometta di adottare le misure protettive sia quando non vigili sul loro effettivo uso da parte del lavoratore.

La vicenda decisa dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione il 4 febbraio di quest’anno traeva origine dall’infortunio di un lavoratore che, mentre stava procedendo alla sostituzione di una girante per l’aspirazione di fumi su un impianto e alla sistemazione della guarnizione sulla flangia di base veniva colpito da un soffietto dilatatore del peso di tre tonnellate che precipitava di colpo sulla sua mano sinistra, amputandogli il V dito e provocandogli la lesione tendinea del IV dito.

Il distacco del soffietto, secondo la difesa del lavoratore, sarebbe stato provocato dalla rimozione di due “alza e tira” che ne costituivano il normale e idoneo sistema di ancoraggio derivante dalle precarie condizioni del reparto in cui il lavoratore operava.
La responsabilità della società datore di lavoro derivava dalla mancata osservanza di quelle regole di sicurezza e prudenza idonee a tutelare l’integrità fisica di chi attendesse all’operazione, individuate specificamente nell’omesso ancoraggio del soffietto attraverso i due meccanismi di sollevamento funzionali all’apertura della cappa.
Il Tribunale di Taranto aveva ritenuto provati i fatti enunciati, avendo i testi esaminati confermato e chiarito la dinamica dell’infortunio.

Dalle dichiarazioni rese dai testi era tuttavia emersa una ricostruzione diversa dell’evento dannoso da quella posta a base della domanda del lavoratore ricorrente e una conseguente diversa causalità nella produzione delle lesioni, poiché nessuno dei testi aveva riferito di meccanismi “alza e tira”, che di norma assicuravano l’ancoraggio del soffietto e che il giorno dell’infortunio sarebbero stati rimossi.
Era risultato viceversa che gli stessi testi erano addetti al sollevamento del soffietto mediante due argani e avrebbero dovuto iniziare a rilasciarlo solo quando il lavoratore avesse completato la sistemazione della guarnizione, i due avevano cominciato a mollare l’argano dalla parte corrispondente e, vista la resistenza dello stesso, lo avevano lasciato andare.

L’istruttoria aveva accreditato una versione diversa tale da mutare l’addebito originariamente mosso dal ricorrente alla condotta aziendale, consistente non più nella rimozione del soffietto ma nell’aver consentito che i colleghi di lavoro dell’infortunato operassero in modo imprudente e pericoloso, addirittura imponendolo attraverso direttive dei responsabili, finalizzate ad accelerare i tempi di lavorazione, sino a farlo divenire tipica modalità lavorativa.

Il lavoratore presentava ricorso in Cassazione dopo che in Appello la sua domanda era stata rigettata, accogliendo l’impugnazione del datore di lavoro.

Il primo motivo addotto dalla difesa del lavoratore veniva ritenuto fondato.
  
“Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato fissato dall’art. 112 cod. proc. civ. non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante”, fermo restando il divieto per il giudice stesso di attribuire alla parte un bene non richiesto, o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa ma che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio.

Nel caso in esame l’esito della decisione, pur fondato su una diversa ricostruzione fattuale dei fatti scaturita dall’istruttoria non determinava, a detta della Corte, alcun mutamento degli elementi essenziali della domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni per lesione nello svolgimento di attività lavorativa.

Con un secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 DPR n. 547/1955 e dell’art. 2087 c.c. perchè la Corte d’Appello aveva erroneamente individuato la causa esclusiva dell’infortunio nel comportamento “imprudente e pericoloso” dei due testi colleghi di lavoro dell’infortunato, senza considerare che proprio tale comportamento era idoneo a rivelare la responsabilità dell’azienda sotto il profilo di omissione della dovuta vigilanza circa il rispetto delle misure di sicurezza e delle regole di prudenza, esigibili anche contro la volontà del lavoratore.

FOCUS:
Rileva la Corte accogliendo anche il secondo motivo, il principio “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 5493 del 14/03/2006).

Inoltre il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’alt. 2087, 2697 e dell’art. 1218 c.c. in tema di ripartizione dell’onere della prova.
La Corte d’Appello riteneva che il lavoratore aveva l’onere della prova circa la vigilanza che l’azienda avrebbe dovuto effettuare per evitare l’evento, nonché quello relativo all’individuazione dei soggetti delegati al controllo. Anche quest’ultimo motivo è stato accolto.

Va ricordato l’indirizzo consolidato secondo il quale “la responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le predette
Circostanze, l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo” (Cass. lavoro n. 3788 del 17/02/2009).

Pertanto il ricorso del lavoratore è stato accolto, la sentenza è stata cassata, con rinvio al giudice del merito che dovrà attenersi ai principi di diritto indicati.

6- Cassazione Penale, Sez. 4, 26 febbraio 2016, n. 7897 - Rischio di afferramento. Mancanza di comportamento abnorme del lavoratore.


Il socio di una società in nome collettivo in qualità di RSPP veniva condannato dal Tribunale di Massa alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il delitto di cui agli articoli 113, 590, comma 3, c.p., perché, in cooperazione con altro soggetto, per non avere fornito al lavoratore idonea formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro in relazione alla sua mansione (art.18, lettera L, del D.Lgs 81/08) e per non avergli fornito idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18, lettera D, del D.Lgs 81/08), per non avere provveduto all'individuazione dei fattori di rischio incidenti sulle attività di lavoro svolte dai lavoratori, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale e per non avere elaborato le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza ad essi correlati (artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/08) con riguardo in particolare al rischio di afferramento nonché per avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai dispositivi di sicurezza (in particolare un disco di taglio e l'asse di trasmissione del moto della macchina fresatrice non protetta da idoneo carter (art.71 D.l.vo 81/08) causando al lavoratore lesioni personali gravissime.
Il dipendente della s.n.c., durante la lavorazione di una lastra alla macchina fresatrice veniva afferrato negli abiti dall'asse di trasmissione, subendo lesioni personali gravissime con esiti permanenti costituiti dalla "deformazione del padiglione auricolare sinistro" e da un "deficit acustico".

La Corte di Appello di Genova, confermava la sentenza del giudice di prime cure.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile perché riproponeva i medesimi motivi d'appello attinenti il fatto e pertanto confermata la condanna.

In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, titolare della relativa posizione di garanzia, è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (Cass., Sez. IV, 10.2.2005, n. 13251,; id., Sez. IV., 3.3.1995, n. 6486; id., Sez. IV, 12.12.1983, n. 3824/2004).
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 547/1955, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica e tra tali obblighi rientra certamente quello, fondamentale ed ineludibile, di fornire al lavoratore macchine ed attrezzature in regola con le prescrizioni antinfortunistiche.

Nel caso in esame l’imputato, in quanto amministratore e legale rappresentante della società, era titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori e aveva il dovere di provvedere al rispetto della normativa antinfortunistica, vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, essendo egli stesso responsabile della prevenzione e della sicurezza sul lavoro in una realtà aziendale di soli due soci (che come membri di una società di persone erano essi stessi obbligati ad assolvere tali funzioni, non essendovi alcun altro soggetto a ciò delegato).

FOCUS: La colpa concorrente del lavoratore e il cd. comportamento abnorme.

La giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni ha stabilito che, in tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento (ex multis Cass. pen IV, n. 23292 del 28/04/2011).

Quanto al significato da attribuire ad un "comportamento abnorme", la sentenza Cass. pen. IV n. 23292/2011 ha definito abnorme il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e tale non ritiene che sia il comportamento del lavoratore che, come nel caso che occupa, abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli.

L'abnormità del comportamento si configura in presenza dell'imprevedibilità della condotta tenuta dal lavoratore, imprevedibilità che non può mai ritenersi esistente quando la condotta del lavoratore è tenuta nell'espletamento, sia pure imperito, imprudente o negligente, delle mansioni assegnategli.

E ciò perché la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia è ordinariamente presente, secondo i giudici, perché quello scostamento è “evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro”.

studiolegaledevaleri@gmail.com



lunedì 27 maggio 2013

Le novità della riforma per l'amministratore di condominio. Convegno "Building Manager. Riforma del condominio." Relazione Avv. De Valeri.



Pubblico per coloro che non erano presenti a Roma o collegati via web la relazione svolta nel corso del convegno del 21 maggio 2013 ideato dallo Studio Legale De Valeri con la srl Groma, Fondazione geometri e con il patrocinio della Cassa di previdenza dei geometri.
La giornata di studio con l'intervento di amministratori, architetti, geometri, agenti immobiliari e condomini è stata seguita in streaming presso una settantina di sedi provinciali dei collegi dei geometri liberi professionisti.
La seconda parte della relazione riguardante la responsabilità civile e penale dell'amministratore di condominio verrà pubblicata successivamente.


"La riforma del condominio che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno innova profondamente l’attuale normativa, soprattutto le disposizioni che interessano l’amministratore del condominio rivelando l’intenzione del legislatore di sollecitarne la preparazione e l’aggiornamento professionale nell’interesse primario dei condomini e quindi di riflesso della società italiana considerato l’enorme numero di coloro che ne saranno coinvolti.
La Legge 11 dicembre 2012 n. 220, modificando alcuni articoli del codice civile (C.C.) precisamente il libro III, titolo VII capo II dedicato al “condominio negli edifici” e delle disposizioni di attuazione, regolamenta ora in modo puntuale i doveri dell’amministratore, stabilendone i requisiti, secondo tre direttive: la verifica della qualifica professionale e l’aggiornamento, la trasparenza della gestione e il controllo di questa da parte dei condomini.
E’ confermata al novellato art. 1129, 15° comma, del codice civile l’applicabilità per il rapporto tra condominio e amministratore delle norme sul mandato, recependo da ultimo la decisione a sezioni unite della Cassazione n. 9148/2008, pertanto l’amministratore può ritenersi un mandatario con rappresentanza con l’applicabilità degli artt. 1387 e ss. e 1703 e ss. C.C.
Le innovazioni introdotte dal legislatore hanno modificato una ventina di articoli del codice civile, tra gli altri quanto al tema odierno, esamineremo gli artt. 1129 e 1130, gli artt. 1130 bis c.c. riguardante il “rendiconto” e 71 bis disp att. C.C. che elenca i requisiti richiesti al “nuovo” amministratore per svolgere il mandato e 71 ter disp. att. C.C. che regola l’eventuale attivazione del sito internet del condominio.
Va precisato che la disciplina del nuovo art. 1129 C.C. riguarda anche gli amministratori degli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica ( realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni) e di quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
L’auspicata creazione di un albo professionale con l’obbligo di iscrizione ai fini dell’esercizio della professione non si è concretizzata nonostante le ripetute sollecitazioni che si sono succedute negli anni.
Esaminiamo in ordine logico le principali novità a breve in vigore.

La nomina dell’amministratore.
Il nuovo primo comma dell’art. 1129 C.C. stabilisce che la nomina dell’amministratore diviene obbligatoria quando i condomini sono più di otto, in precedenza se erano più di quattro.
La maggioranza richiesta per la nomina è la maggioranza degli intervenuti in assemblea in una percentuale che rappresenti almeno il 50% del valore dell’edificio espresso in millesimi.
Nell’eventualità in cui l’assemblea non vi provveda il ricorso per la nomina può essere presentato al tribunale competente per territorio, che decide in sede camerale, anche da un solo condomino, oltre che dall’amministratore dimissionario.
L’incarico di amministratore dura un anno ed alla scadenza l’assemblea, come prevede l’art. 1135 n. 1 C.C., convocata dall’amministratore ogni anno deve esprimersi sulla conferma o revoca dell’amministratore.
Il quorum richiesto per la revoca è la maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi, se non viene raggiunta tale maggioranza l’incarico di amministratore è riconfermato per l’anno successivo nei pieni poteri (art.1129, 10° comma C.C.).
L’accettazione deve avvenire in forma scritta, a pena di nullità, con un accordo che riporta l’entità del compenso pattuito con il condominio mandante.
La nomina del nuovo amministratore acquista efficacia nei confronti dei terzi dal momento in cui sia adottata la  relativa deliberazione dell’assemblea e non dal giorno in cui avviene il passaggio delle consegne con il precedente amministratore.

I requisiti dell’amministratore condominiale.
L’art. 71-bis disp. att. C.C. introdotto ex novo dalla riforma indica al primo comma i requisiti richiesti all’amministratore per assumere il mandato, cinque di carattere morale e due di carattere professionale.
In particolare l’amministratore, oltre al godimento dei diritti civili per cui nei cinque anni precedenti non devono essere stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di interdizione, inabilitazione o di fallimento, non deve aver subito condanne per reati che prevedono la reclusione dai due ai cinque anni, non deve essere sottoposto a misure preventive o di tutela e non deve esser annotato nell’elenco dei protesti cambiari.
Quanto ai due requisiti professionali deve essere diplomato e deve aver frequentato corsi di formazione iniziale e successivi corsi periodici di aggiornamento.
Il possesso dei requisiti lettera f) diploma scuola secondaria e g) corso di formazione o attività di formazione in materia di amministrazione condominiale non è richiesto all’amministratore che sia stato scelto fra uno dei condomini o che abbia svolto l’attività per almeno un anno nel triennio precedente l’entrata in vigore della nuova legge, fermo restando l’obbligo di formazione periodica.
La perdita di uno dei requisiti che possono definirsi “morali”, lettere a,b,c,d ed e) dell’art. 71 bis, causa la cessazione dell’incarico ed ogni condomino in tal caso potrà convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
Il condizionare l’esercizio della attività dell’amministratore come prevede l’art. 71 bis disp. att. C.C. al possesso di specifici requisiti provocherà in mancanza di uno solo di essi la nullità del contratto di mandato.
Il legislatore della Riforma ha riconosciuto anche alle persone giuridiche, società di persone o di capitali (Titolo V del Libro V del cod. civ.) la possibilità di essere nominate amministratori recependo l’orientamento di Cass. civ. II n. 22840/2006 in cui si legge che  “il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone suddette quanto all’adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità, che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica”.
In caso di nomina di società il terzo comma dell’art. 71bis richiede che gli stessi requisiti del primo comma devono essere posseduti da tutti i soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presterà i servizi.

Il legislatore al terzo comma dell’art. 1129 come novellato prevede l’obbligo per l’amministratore, all’atto della nomina e ad ogni rinnovo, di fornire ai condomini i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, la denominazione e la sede legale se si tratta di una società, l’indicazione dei locali in cui è possibile trovare il registro dell’anagrafe condominiale ed il registro dei verbali delle assemblee, indicando i giorni e gli orari in cui ogni interessato può prenderne visione o estrarne copia, firmata dall’amministratore, previo rimborso delle spese.
Altra novità rilevante è la “possibilità” per l’assemblea di subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza individuale per responsabilità civile relativa agli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
Da ciò se ne deduce la non obbligatorietà per l’amministratore di stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità professionale potendo non esserne richiesto dai condomini, scelta quest’ultima che personalmente sconsiglio sia ai condomini che soprattutto agli amministratori visto anche quanto in seguito si dirà in tema di responsabilità.
Ma il legislatore va anche oltre a proposito di copertura assicurativa qualora sia pretesa dall’assemblea. Se successivamente alla nomina nel corso del mandato l’assemblea deliberi l’esecuzione di lavori straordinari l’amministratore sarà obbligato ad adeguare i massimali della sua polizza e, si precisa, tale aumento dei massimali non dovrà essere inferiore all’importo di spesa deliberato e dovrà essere contestuale all’inizio dei lavori.
Infine è previsto dal 4° comma che qualora egli sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività svolta, questa deve essere integrata con una dichiarazione resa dall’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio, anche questa disposizione espressa in maniera non certo felice.
Il 5° e 6° comma dell’art. 1129 .C.C. prevedono che l’amministratore ha il dovere di  affiggere l’indicazione delle proprie generalità, del domicilio e dei propri recapiti in un luogo di pubblico accesso o di maggior uso comune nel condominio, tale obbligo si estende, in mancanza dell’amministratore, alla “persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”, indicazione questa a dir poco vaga e che potrebbe riferirsi anche ad un collaboratore del suo studio o ad un condomino.
Tale obbligo introdotto dalla riforma appare legato alla necessità dei terzi, dei condomini e loro aventi causa in caso di cessione dell’unità immobiliare e delle autorità di P.S. di conoscere i recapiti del soggetto che rappresenta il condominio.

Il 7° comma statuisce l’obbligo dell’amministratore di far transitare tutte le somme riguardanti la gestione del condominio su uno specifico conto corrente postale o bancario intestato al condominio, riconoscendo a ciascun condomino, a proprie spese, la possibilità di prendere visione ed astrarre copia della rendicontazione periodica.
L’intento perseguito è chiaramente la trasparenza della gestione di entrate ed uscite di somme pertinenti il condominio. Potremmo dire che la facoltà di ciascun condomino di prendere visione ed estrarre copia degli estratti conto rilasciati dalla Banca o da BancoPosta dovrebbe servire come deterrente per scongiurare eventuali “appropriazioni indebite” ex art. 646 codice penale (C.P.) da parte dell’amministratore.
Il legislatore anche in questo caso ha preso spunto dalla giurisprudenza, tra cui cito la recente Cassazione civile, sez. I n. 7162 del 10.5.2012, secondo cui “pur in assenza di specifiche norme, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente per evitare sovrapposizioni e confusioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri condomini, «senza necessità di espressa autorizzazione dell’assemblea.”



L’ottavo comma dell’art. 1129 prevede che alla cessazione dell’incarico, l’amministratore dovrà consegnare tutta la documentazione in suo possesso riguardante il condominio e i singoli condomini, nonché porre in essere tutte le attività ritenute urgenti per evitare pregiudizi agli interessi comuni precisando, con una disposizione del tutto criticabile, che costui per tale ulteriore attività non potrà pretendere compensi aggiuntivi.
Quindi in regime di prorogatio imperii l’amministratore sarà tenuto a prestare la sua attività in forma gratuita fino alla nomina del nuovo amministratore.
A parere di chi scrive qualora non intervenga in tempi brevi la nomina del nuovo amministratore da parte dell’assemblea, l’amministratore cessato per revoca o non dimissionario non potrà essere tenuto sine die a prestare la sua opera gratis ed amore Dei e rimanere anche sottoposto alla relativa responsabilità civile e penale, per cui si ritiene, dopo aver adempiuto alle obbligazioni di restituzione dei documenti e di rendicontazione della gestione e quant’altro previsto dalle norme che regolano la cessazione del mandato, decorso un congruo lasso di tempo senza che l’assemblea abbia provveduto alla nomina, costui possa percorrere la via del ricorso al Tribunale competente per territorio per chiedere la nomina di un amministratore giudiziario.
Fino ad oggi l’amministratore cessato dalla carica per scadenza del termine o dimissioni non doveva proseguire la gestione solo in caso di espresso dissenso dei condomini.
In mancanza di riconsegna dei documenti e quant’altro in suo possesso l’amministratore subentrante, senza bisogno di una delibera autorizzativa, potrà chiedere al giudice un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 C.P.C. per ottenere l’ordine di consegna (Tribunale Bari 17 marzo 2010 n. 967).

L’amministratore, che ex art. 1713 C.C. al termine del mandato deve rendere il conto e restituire al condominio mandante tutto quanto ha ricevuto a causa del mandato, ha il diritto al rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute per l’esecuzione del mandato (art. 1720 c.c.) ma non ha un diritto di ritenzione, non può trattenere la suddetta documentazione fino a quando non sia stato rimborsato delle somme anticipate al condominio ovvero liquidato dei suoi onorari.
Il nono comma dell’art. 1129 c.c. ha statuito l’onere per l’amministratore di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo espressa dispensa dell’assemblea e ciò anche in relazione all’art. 63, primo comma, delle disp. attuative del codice civile che prevede la concessione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, per la riscossione dei contributi secondo il riparto approvato dall’assemblea.
Il nuovo testo dell’art. 63 disp. att. C.C. prevede al punto 3 che l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato qualora questi non abbia effettuato il pagamento delle quote da un semestre, ad esempio il riscaldamento anche con l’apposizione di sigilli all’interno dell’appartamento del condomino inadempiente (Tribunale di Milano n. 11384/1998).
Per quanto viceversa concerne i crediti vantati ad esempio da fornitori o ditte appaltatrici, nei confronti del condominio, la riforma ha previsto che l’amministratore è tenuto a comunicare i nominativi dei condomini morosi ai creditori non ancora soddisfatti che li richiedano.
L'articolo 63 delle disp. att. C.C. prescrive al primo comma tale obbligo all’amministratore mentre il 2° comma dispone che i creditori possano agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo la preventiva infruttuosa escussione dei morosi attuando un principio di solidarietà passiva attenuato dal beneficium excussionis a favore degli adempienti.

In tal modo il legislatore ha disatteso l’ultimo orientamento delle sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 9148/2008, favorevole alla parziarietà delle obbligazioni condominiali per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli condomini in proporzione delle rispettive quote.
La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea ex art. 1129, 11° comma C.C. quindi è confermata la revoca ad nutum anche prima della scadenza del termine, solitamente annuale.
L’amministratore del condominio non ha diritto al risarcimento del danno ex art. 1725 c.c. previsto per il mandato qualora vi sia una revoca senza causa prima della scadenza del contratto (Cass. civ. 14472/1991).
L’assemblea può deliberare la revoca ex art. 1129 C.C. «con le maggioranze previste per la sua nomina oppure con le modalità fissate dal regolamento condominiale» quindi con la maggioranza degli intervenuti e metà valore dell’edificio (1136, II comma C.C.).
Nell’eventualità in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali ovvero in caso di mancata apertura del conto corrente condominiale anche il singolo condomino potrà chiedere la convocazione dell’assemblea per far interrompere la violazione e revocare l’amministratore.
Ogni condomino, statuisce l’undicesimo comma del nuovo art. 1129 C.C., senza passare per la delibera assembleare, con ricorso potrà adire l’autorità giudiziaria per la revoca, quando l’amministratore non comunichi, senza indugio, all’assemblea la notifica di una citazione o altro provvedimento al condominio che esorbita le sue attribuzioni (art. 1131 co. 4 C.C.), non renda il conto della gestione ovvero in presenza di gravi irregolarità indicate in otto punti nel dodicesimo comma dell’art. 1129 c.c.
In caso di gravi irregolarità fiscali o mancata apertura del conto corrente condominiale il singolo condomino dovrà prima chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare tale violazione e porre all’ordine del giorno la revoca.
Se l’assemblea non revoca il mandato il condomino potrà agire in giudizio e, nell’ipotesi di accoglimento della domanda, il condomino-ricorrente, per le spese legali, avrà un diritto di rivalsa nei confronti del condomìnio che a sua volta potrà rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato. 

Le gravi irregolarità che causano la revoca dell’amministratore sono indicate in otto punti nel comma 12 dell’art. 1129 c.c. ovvero: non aver convocato l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale e il reiterato rifiuto di convocarla per disporre la revoca e la nomina del nuovo amministratore o nelle altre ipotesi previste dalla legge; la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari e amministrativi e delle deliberazioni assembleari; la mancata comunicazione all’assemblea delle citazioni o dei provvedimenti che hanno un contenuto eccedente le attribuzioni del’amministratore; la mancata notizia ai condomini della convocazione in giudizio per la revisione dei valori millesimali, la mancata diligenza nelle azioni giudiziarie contro i condomini morosi e nelle conseguenti esecuzioni coattive; l’aver consentito la cancellazione dai registri immobiliari delle formalità per un credito insoddisfatto; una gestione delle entrate e delle uscite idonea a generare possibile confusione tra il patrimonio del condominio e quello personale dell’amministratore o di altri condomini; non aver curato la tenuta del registro di anagrafe condominiale, del registro dei verbali delle assemblee, di quello di nomina e revoca dell’amministratore e di quello di contabilità; non aver fornito al condomino che ne faccia richiesta la documentazione sul pagamento delle spese condominiali e su eventuali giudizi in corso; l’omessa, incompleta o inesatta documentazione dei dati dell’amministratore in sede di nomina o rinnovo dell’incarico.



Il compenso dell’amministratore (art. 1129, 14° comma C.C.) deve essere determinato all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, specificando a pena di nullità e analiticamente l’importo dovuto per l’attività svolta, rectius da svolgere, il suo ammontare è rimesso alla discrezionalità delle parti.
L’amministratore non ha diritto ad onorari aggiuntivi a quanto pattuito, secondo l’orientamento giurisprudenziale, il compenso spettante all’amministratore per lo svolgimento di un’attività connessa ed essenziale all’esecuzione dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, deve ritenersi compreso nel corrispettivo fissato al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale (Cass. civ. n. 10204/2010).  
Nulla vieta che l’assemblea condominiale, per mezzo di una specifica delibera, riconosca all’amministratore degli ulteriori compensi per specifiche prestazioni.

Le attribuzioni ex art. 1130 C.C. Va premesso che le disposizioni dell’art. 1130 C.C. “attribuzioni dell’amministratore” non rientrano tra quelle assolutamente inderogabili in quanto il regolamento condominiale o l’assemblea potrebbe approvare compiti più vasti o non coincidenti con quelli indicati all’art. 1130, ciò si ricava dal tenore del successivo art. 1131 C.C. “rappresentanza” in cui è prevista la possibilità per l’amministratore di ricevere un potere di rappresentanza al di sopra dei limiti previsti dall’art. 1130 quando si fa cenno ai “maggiori poteri conferiti all’amministratore dal regolamento di condominio o dall’assemblea.”
La nuova formulazione dell’art. 1130 C.C. conferma gli incombenti attuali aggiungendone altri indicati ai punti da 5 a 10 (e l’inottemperanza ai n. 6, 7 e 9 costituisce motivo di revoca).
Quanto all’obbligo di eseguire le deliberazioni dell’assemblea condominiale va ricordato che non sussiste nei casi in cui l’esecuzione comporti la violazione di norme imperative, ad esempio nel caso di una delibera che preveda la realizzazione di opera edile abusiva, nulla per illiceità dell’oggetto o che, posta in esecuzione, metta in pericolo la sicurezza del fabbricato (Cass. civ. II 1626/2007).
L’amministratore, dispone il n. 10 dell’art. 1130, dovrà redigere il rendiconto condominiale annuale e convocare l’assemblea ogni anno per l’approvazione del conto, regolato ora nei contenuti analiticamente dal nuovo art. 1130 bis C.C., non oltre 180 giorni (dalla chiusura dell’esercizio n.d.r.).

Gli adempimenti fiscali.
La Riforma prevede l’obbligo a carico dell’amministratore, che deve tenere la contabilità, di rispondere alle eventuali richieste avanzate dagli Uffici finanziari concernenti dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale (art. 32, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. n. 600/1973), comunicare annualmente all’anagrafe tributaria i beni ed i servizi acquistati dal condominio, nonché i dati identificativi dei fornitori (art. 7, comma 9, D.P.R. n. 605/1973).  L’amministratore inoltre dovrà versare la ritenuta d’acconto Irpef sui pagamenti effettuati dal condominio e sui compensi professionali percepiti dallo stesso (articoli 23,25 D.P.R. 600/1973).

La novità della tenuta dei registri obbligatori ex art. 1130 c.c.: registro anagrafe condominiale (n. 6), registro verbali delle assemblee, registro nomina e revoca amministratore e il registro di contabilità (n. 7).
La tenuta del registro dell’anagrafe condominiale è una delle principali novità introdotte dal legislatore, che anche grazie a tale innovazione trasforma l’amministratore in un solerte funzionario dello Stato e direi in primis dell’agenzia delle entrate, esso deve riportare le generalità dei singoli proprietari nonché dei titolari dei diritti reali e personali di godimento, il loro codice fiscale,  residenza o domicilio, i dati catastali di ogni singola unità immobiliare, nonché ogni altro elemento concernente le condizioni di sicurezza, dizione anche questa del tutto vaga che potrebbe interpretarsi come acquisizione delle dichiarazioni di conformità degli impianti presenti negli appartamenti.
Ricade sui condomini l’onere di comunicare all’amministratore in forma scritta ogni variazione entro sessanta giorni. Nell’ipotesi di mancanza parziale o totale dei dati indicati l’amministratore deve chiederli ai condomini con raccomandata, decorsi trenta giorni dalla mancata o incompleta risposta egli è tenuto ad acquisirli consultando i pubblici registri potendo poi addebitarne il costo agli inadempienti.
Si può ritenere che questo registro persegue l’intento primario di risolvere le problematiche connesse alle convocazioni inviate a soggetti che non risultano condomini o non rientrano tra i legittimati passivi alla convocazione oppure per evitare l’avvio di azioni di recupero del credito verso soggetti pur abitanti nel condominio che non hanno alcun diritto di proprietà in relazione all’appartamento in cui vivono.
L’altra novità è inerente la tenuta del registro di contabilità, dove sono annotati, entro trenta giorni, i singoli movimenti di entrata e di uscita sul conto corrente condominiale.
Inoltre la riforma impone la tenuta del registro di nomina e revoca dell’amministratore che deve contenere le variazioni cronologiche nonché gli estremi di eventuali decreti giudiziari di nomina e revoca e del registro dei verbali delle assemblee a cui va allegato il regolamento condominiale, le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le delibere e le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne avanzino richiesta.

Obbligo di conservazione della documentazione condominiale.
Spetta all’amministratore, inoltre, la tenuta e la conservazione dei documenti inerenti la gestione condominiale, come è noto ogni condomino ha facoltà di ottenerne l’esibizione in qualunque momento quindi non solo in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea.
Questo decisivo diritto trova fondamento nel rapporto di comproprietà di ogni condomino con la complessiva documentazione della gestione condominiale, vi è pertanto una esigenza dei condomini di conoscere gli atti condominiali per valutare l’attività gestionale dell’amministratore ed essere in grado in sede assembleare di poter manifestare le eventuali perplessità sulla gestione da cui l’eventuale mancata approvazione del rendiconto al termine di ogni anno di esercizio.
Infine il nuovo art. 71ter delle disp. Att. C.C. prescrive all’amministratore, se deliberato dall’assemblea a maggioranza qualificata ex art. 1136, 2°comma C.C., di attivare un sito internet del condominio, a spese dei condomini, che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare, una disposizione al passo con i tempi con un opportunità che a mio parere andrà colta senza alcun dubbio dai condomini.
Dall’insieme delle disposizioni citate è ovvio dedurre un evìdente favor del legislatore per la necessità e la scelta di affidarsi ad un ”amministratore professionista”, preparato e aggiornato, recependo le sollecitazioni non solo della recente giurisprudenza, in primis Cass. civ. III n. 25251/2008 di cui si dirà, ma anche di molti condomini, che come noto rientrano nella categoria dei consumatori ex art. 3 del D. Lgs. 206/2005, e di alcuni tristi fatti di cronaca riguardanti i condomini che forse potevano essere evitati preferendo la preparazione all’economicità di talune nomine."

Per eventuali chiarimenti sulla riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013 e sulle tematiche relative al condominio negli edifici i lettori possono rivolgersi alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com e ai recapiti dello Studio.