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domenica 18 marzo 2012

Il datore di lavoro, in difetto di misure di prevenzione idonee, è responsabile dell'infortunio del lavoratore. Cassazione pen. 9173/2012.


Dalle prime statistiche rese note nel 2011 si è registrata una diminuzione degli infortuni sul lavoro rispetto all'anno precedente. Una recentissima sentenza della IV sezione penale della Cassazione, n. 9173/2012, in materia di infortuni sul lavoro e responsabilità del datore per il delitto di lesioni colpose, pubblicata l'8 marzo 2012, merita di essere sottoposta all’attenzione dei lettori del blog, soprattutto datori e lavoratori.

La vicenda da cui trae origine la decisione della Suprema Corte riguarda l’infortunio di lavoro occorso ad una operaia che aveva provveduto alla rimozione di rolle sui tamburi di una filatoio ad anelli mentre era in moto riportando l’asportazione di due falangi della mano.
A seguito dell’istruttoria era emerso che la macchina non era dotata di mezzi di protezione e gli organi in movimento erano esposti ed accessibili senza alcun accorgimento tecnico idoneo a prevenire il pericolo di incidenti per i lavoratori.

L’infortunio, si legge nella decisione dei giudici di legittimità, non può attribuirsi ad un comportamento negligente della lavoratrice perché non solo l’operazione era consentita con la macchina in movimento ma, e questo è il punto decisivo della sentenza in commento “in materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.”

Nel caso in questione l’operaia svolgeva la sua ordinaria attività presso la macchina che era priva di adeguati dispositivi di protezione, l’imprudenza di costei, presa nella da un eccesso di sicurezza ma in adempimento di prassi aziendali, che aveva avvicinato la mano alla filatrice secondo i giudici non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva ascrivibile al datore di lavoro e l’evento.
Le cautele omesse erano preordinate ad evitare il rischio specifico che poi si è concretamente materializzato nell’infortunio sul lavoro.
E’ infine da ricordare che l’art. 141 del D.P.R. 547 del 1955, in materia di macchine per filare, statuisce che “il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell’articolo precedente delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma. E’ tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui al predetto articolo (n.d.r. art. 140) a condizione che all’operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello e asticciola con gancio.”

Lo Studio Legale De Valeri è a disposizione per ogni chiarimento sulle tematiche degli infortuni del lavoro e la responsabilità del datore di lavoro in applicazione dei principi giuslaboristici e del D. Lgs. 81/2008, il T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

venerdì 10 febbraio 2012

Lavoro. Entro il 29 febbraio 2012 tutti i lavoratori devono impugnare i contratti a termine illegittimi, anche i precari delle P. Amministrazioni.


Anche se è probabile che molti lettori abbiano già provveduto ricordo che è prossimo il termine del 29 febbraio per impugnare i contratti di lavoro a tempo determinato illegittimi, scaduti nel 2011 e anni precedenti, al fine di non incorrere nella decadenza stabilita dalla Legge 183 del 2010, il cosiddetto "Collegato lavoro".
La scadenza dei 60 giorni va fatta decorrere dal 31 dicembre 2011, nuova data di decorrenza del sistema impugnatorio previsto dall'articolo 32 del Collegato lavoro che regola le decadenze in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, inizialmente operativo dal 24 novembre 2010 poi posticipato al 31 dicembre 2011 dalla Legge 10/2011 che ha convertito il Decreto Legge 225/2010, il "Milleproroghe".

Anche altri lavoratori sono interessati alla prossima scadenza del 29 febbraio 2012.
Le disposizioni del Collegato lavoro per le impugnazioni ex art. 32 si applicano infatti anche ai casi di:
invalidità del licenziamento, licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto, trasferimento di cui all’art. 2103 del codice civile, l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ex artt. 1,2 e 4 del D. Lgs. 368/2001 contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1,2 e 4 del D. Lgs. 368/2001 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. 183/2010, contratti di lavoro a termine già conclusi stipulati secondo la normativa previgente al D. Lgs. 368/2001, cessione di contratto di lavoro avvenuto ai sensi dell’art. 2112 del codice civile e in ogni altro caso in cui si chieda al giudice la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Entro il 29 febbraio 2012 gli ex lavoratori a termine rientranti nelle ipotesi indicate dovranno impugnare i contratti illegittimi scaduti manifestando formalmente la loro volontà all’ex datore di lavoro e poi, entro i successivi 270 giorni dall’impugnazione, proporre il ricorso dinanzi il Tribunale, Giudice del lavoro, competente per territorio.

Sempre entro i successivi 270 giorni dall’impugnazione il lavoratore potrà comunicare al datore di lavoro una richiesta di arbitrato o di conciliazione ottenendo una proroga di sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo per il successivo deposito del ricorso, salvo ovviamente l’esito positivo dell’arbitrato o della conciliazione.

Attenzione.
Il mancato deposito del ricorso in Tribunale entro i successivi 270 giorni rende inefficace l’impugnazione precedente e il lavoratore che si sia attivato tardivamente vedrà opporsi la decadenza qualora agisca in giudizio per ottenere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sempre che il Giudice accerti l’esistenza dei presupposti di legge per dichiarare la nullità del contratto a termine e la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Il Giudice, come previsto dal comma 5 dell’art. 32 del Collegato lavoro, condannerà il datore di lavoro, a seguito della conversione del contratto a tempo determinato, al risarcimento del lavoratore “stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604”.

POSIZIONE DEI LAVORATORI PRECARI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI che utilizzano contratti di lavoro flessibili.

L'art. 36 del T.U. sul Pubblico Impiego, D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 133/2008, prevede al comma 5 che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle P.A. non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato,ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Ad ogni modo è opportuno che i dipendenti, contratti a termine cessati o ancora in corso da tre anni, delle PP.AA. impugnino i loro contratti entro il 29 febbraio 2012 con la medesima raccomandata A.R. al datore di lavoro pubblico per evitare la decadenza imposta dal Collegato lavoro.

Tra questi per il settore SCUOLA il personale precario, docente o A.T.A.,in servizio da almeno tre anni, anche non consecutivi, mediante contratti a tempo determinato può impugnarli anche per chiedere il riconoscimento economico in base all'anzianità maturata.
Evitare la decadenza è infatti decisivo per il successivo ricorso entro 270 giorni con il quale potrà ottenersi tale riconoscimento non trascurando comunque la domanda di stabilizzazione del contratto a tempo determinato,percorso assai arduo considerando l'imperatività dell'art. 36 comma 5 del T.U. sul pubblico impiego.

Dicevano gli antichi “tempus edax rerum” ovvero il tempo divora le cose, quindi è opportuno attivarsi senza perdere … tempo, il cui scorrere è il nostro peggior nemico!

Lo Studio Legale De Valeri è a disposizione per ogni chiarimento e per un esame tempestivo della posizione lavorativa dei lettori del blog per evitare il decorso dei termini per l’impugnazione e per il successivo ricorso nei confronti del datore di lavoro.