I rapporti tra gli artisti e i galleristi.
Gran parte dei rapporti tra le gallerie e gli artisti sono regolati secondo lo schema tipico del contratto estimatorio, un contratto tipico utilizzato da chi vuole avere la
disponibilità di merce per venderla senza accollarsi il rischio che rimanga invenduta non potendo prevedersi il buon esito dell'offerta al pubblico.
Facciamo il punto sulle peculiarità di questa forma contrattuale che deve essere attentamente ponderata dalle parti nei singoli contenuti pattizi, al fine di evitare successive controversie.
Il
contratto estimatorio, regolato dagli artt. 1556,1557 e 1558 del codice civile, prevede che
una parte (il cd. tradens) consegni una o più cose
mobili all'altra (il cd. accipiens), mentre quest’ultima si
obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel termine stabilito.
Con
la consegna delle sue opere l’artista non riceve subito il prezzo delle opere ma dovrà
attendere l’esito dell’attività del gallerista che potrà non venderle in tutto
o in parte, rimane tuttavia proprietario pur non potendo disporne.
Le parti dovranno concordare la percentuale sul ricavato della vendita delle opere che rimarrà di pertinenza del gallerista che a seguito dell'incasso verserà all'artista il residuo del prezzo corrisposto dall'acquirente.
L’accordo si realizza con la consegna delle opere dell’artista al gallerista
che, se pattuito, provvederà alla promozione, pubblicazione su cataloghi ed esposizione finalizzata alla vendita con la
facoltà di restituirle o pagare un prezzo convenuto entro un termine concordato.
Se il termine non è stato previsto si applica l’art.
1183 del codice civile secondo cui il creditore può esigere l’adempimento immediatamente,
fatta salva la possibilità di ricorrere al giudice in mancanza di accordo tra
le parti.
Attenzione al decorso del
termine per la restituzione delle opere che fa cessare il diritto di esercitare la facoltà di restituirle all'artista e in tal caso l'obbligazione del gallerista potrà essere adempiuta solo con il pagamento del prezzo, così come nel caso di
perimento dei beni prima della scadenza il cui rischio ricade su chi riceve le opere.
In caso di impossibilità di restituzione dei
beni nella loro integrità chi li ha ricevuti in consegna non è liberato dall'obbligo
di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è
divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.).
Le parti potrebbero non aver
provveduto alla stima delle opere consegnate, il che non è consigliabile, ma è
opportuno che siano fissati dei prezzi minimi ai quali le parti debbano poi
attenersi.
A
carico del gallerista può essere posto l’obbligo del rendiconto che comporta la
necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di
restituzione all’artista.
Il contratto estimatorio si distingue da
quello di “deposito per la vendita”
che si configura quando il gallerista riceve le opere con l'obbligo di
rispettare dei prezzi minimi di vendita, senza essere esonerato dall'obbligo di
versare quanto effettivamente riscosso, salvo il suo compenso, se le vende a
prezzi maggiori.
E. Bartezago (1820-1905) "Sul campo di lavoro".
L’obbligazione del gallerista consiste primariamente nel pagamento del prezzo
corrispondente al valore di stima dei beni e il decorso del termine per la
restituzione fa solo venire meno il suo diritto di restituire le opere per cui
solo pagando il prezzo adempirà la sua obbligazione.
In caso di impossibilità di restituzione dei
beni nella loro integrità, la parte che li ha ricevuti in consegna non è
liberata dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse è
divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.).
Dalla dazione delle opere, il
contratto ha natura reale e si perfeziona con la consegna, l’artista non potrà
disporne finchè e se saranno restituite dal gallerista che come detto può non
riconsegnarle e pagarne il prezzo concordato.
Il gallerista può disporre delle
opere ma non quale proprietario infatti nel contratto estimatorio la proprietà
della cosa resta all’artista finchè non ne sia stato corrisposto il prezzo
tanto che, a norma dell'art. 1558 c.c., le cose non possono essere, sino a quel
momento, sottoposte a sequestro o a pignoramento da parte dei creditori del
gallerista che non può considerarsi proprietario nemmeno del prezzo stimato
quando in seguito alla vendita lo abbia riscosso, essendo tale prezzo il
corrispettivo di cosa che a lui non apparteneva.
Giurisprudenza: Cass. civile II, 26 aprile 1990 n. 3485.
Ai fini della distinzione del contratto estimatorio dal mandato è da
considerare elemento caratteristico del primo, ai sensi dell'art. 1556 c.c.,
l'attribuzione alla parte, che ha ricevuto una o più cose mobili dall'altra,
della facoltà di restituirle (ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del
termine fissato), che va distinta dall'obbligo del mandatario di rimettere al
mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, mentre non ha rilievo,
al fine di escludere la sussistenza del contratto estimatorio, che a carico del
ricevente sia stato posto l'obbligo del rendiconto, trattandosi di un obbligo
non tipico del mandato ed invece compatibile con il contratto estimatorio, come
è dato desumere dall'art. 1556 cit., che comporta la necessità di un conteggio
delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione.
Lo Studio è a disposizione per chiarimenti sulle vendite delle opere d'arte, l'assistenza nelle trattative per la pattuizione di contratti tra artisti e i galleristi:
Luigi De Valeri - Jus pro Arte
studiolegaledevaleri@gmail.com
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