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martedì 31 maggio 2016

Società. Start-up innovative e recupero imposte IRES e addizionale IRES.

L'Agenzia delle Entrate con la recentissima risoluzione n. 44/E del 30 maggio 2016 ha istituito e comunicato i codici tributo per il versamento delle somme dovute per il recupero delle imposte IRES e addizionale IRES per il settore energetico dai soggetti che hanno aderito al consolidato ovvero al regime di trasparenza fiscale, a seguito della decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti in start-up innovative. 
L’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 aveva introdotto come noto alcune disposizioni in materia di incentivi fiscali all’investimento in start up innovative, consistenti in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni, prevedendo le cause che provocano la decadenza da tali benefici.



Pertanto si evidenzia che qualora si configuri la decadenza dal beneficio della riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni il soggetto interessato dovrà mediante modello F24 versare dette somme per i tributi indicati con i seguenti codici da inserirsi nella sezione Erario:
2016 - denominato "Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012.
2017 - denominato "Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art. 29 del decreto legge n. 179/2012"
Avv. Luigi De Valeri
Assistenza e consulenza legale alle Start-up innovative e alle SRLS, rapporti societari e tutela proprietà industriale, esame bandi per il finanziamento di progetti.
studiolegaledevaleri@gmail.com

sabato 14 maggio 2016

Reti di Imprese. Bando Regione Lazio dal 17 maggio al 30 settembre 2016. Reti territoriali e reti di filiera.


Riprendo il tema del contratto di rete con cui due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4-ter, DL n. 5/2009, convertito Legge 33/2009 e s.m.i.).

E' stato presentato il bando regionale da 10 milioni di euro per sostenere reti d'imprese che comprendano attività economiche su strada come negozi, artigiani, mercati, bar, musei, cinema e teatri: l’obiettivo è quello di realizzare servizi per i cittadini e per le imprese con iniziative promozionali e di marketing territoriale.

La Regione sostiene la nascita di oltre 100 reti di imprese, saranno messe in rete almeno 3000 imprese laziali. Tra gli obiettivi, anche la possibilità di dar vita a piattaforme territoriali di attrazione turistica, mettendo insieme bellezza, prodotti tipici, artigianato, ristorazione. Tante le tipologie di attività previsteda quelle commerciali, artigianali e di vicinato ai mercati rionali alle attività culturali, fino al turismo. L’obiettivo dell’avviso è proprio quello di favorire la nascita, lo sviluppo e la sostenibilità di Reti di Impresa tra Attività Economiche su Strada: 

  • gli esercizi di vicinato;
  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • le attività artigianali e produttive;
  • i mercati rionali giornalieri e periodici;
  • le medie e le grandi strutture di vendita, alimentari e non;
  • le attività turistiche, di intrattenimento, sportive, culturali quali musei, cinema, teatri;
  • le attività professionali e di servizio;
  • le attività economiche svolte su aree pubbliche in generale, rientranti nell’ambito territoriale che delimita la Rete, ad esclusione dei centri commerciali e delle aree commerciali integrate.







Reti di Imprese Legge 33/2009 e s.m.i.


Le reti previste nel bando hanno due specificità:

Reti territoriali
, con la presenza in un territorio delimitato di un ampio addensamento urbano di offerta economica e di servizio su strada eterogeneo sotto il profilo dell’assortimento merceologico;

Reti di filiera, con la presenza di una molteplicità di attività economiche su strada appartenenti alla medesima specializzazione merceologica, o comunque organizzate secondo un percorso integrato dell’offerta.

La partecipazione al bando è un atto composito che avviene in accordo tra un soggetto promotore e i Comuni o i Municipi di Roma Capitale in cui insistono le reti individuate. 

Il soggetto promotore della Rete ha il compito di individuare la Rete ed elaborarne programma, denominazione e logo. 
Il programma di Rete predisposto dai soggetti promotori deve essere approvato dai competenti Comuni del Lazio o dai Municipi di Roma Capitale, che sono i soggetti beneficiari diretti dell’avviso pubblico e sono responsabili dell’approvazione del programma e di tutto quello che consegue.

L’avviso pubblico sarà aperto dal 17 maggio 2016 al 30 settembre 2016 ed è finanziato con 10 milioni di euro.

Il finanziamento massimo erogabile per ciascun programma di rete è pari a 100.000 euro, e gli interventi previsti all’interno del programma di rete dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.

Fonte: www.regione.lazio.it

Assistenza e consulenza alle Reti di Imprese
Studio Legale DE VALERI Law Firm
Avv. Luigi De Valeri
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mercoledì 4 maggio 2016

Jus pro Arte. Il contratto tra artista e gallerista per la vendita delle opere d'arte.


I rapporti tra gli artisti e i galleristi.

Gran parte dei rapporti tra le gallerie e gli artisti sono regolati secondo lo schema tipico del contratto estimatorio, un contratto tipico utilizzato da chi vuole avere la disponibilità di merce per venderla senza accollarsi il rischio che rimanga invenduta non potendo prevedersi il buon esito dell'offerta al pubblico.
Facciamo il punto sulle peculiarità di questa forma contrattuale che deve essere attentamente ponderata dalle parti nei singoli contenuti pattizi, al fine di evitare successive controversie.






Il contratto estimatorio, regolato dagli artt. 1556,1557 e 1558 del codice civile, prevede che una parte (il cd. tradens) consegni una o più cose mobili all'altra (il cd. accipiens), mentre quest’ultima si obbliga a pagarne il prezzo o a restituirle nel termine stabilito.

Con la consegna delle sue opere l’artista non riceve subito il prezzo delle opere ma dovrà attendere l’esito dell’attività del gallerista che potrà non venderle in tutto o in parte, rimane tuttavia proprietario pur non potendo disporne.
Le parti dovranno concordare la percentuale sul ricavato della vendita delle opere che rimarrà di pertinenza del gallerista che a seguito dell'incasso verserà all'artista il residuo del prezzo corrisposto dall'acquirente.

L’accordo si realizza con la consegna delle opere dell’artista al gallerista che, se pattuito, provvederà alla promozione, pubblicazione su cataloghi ed esposizione finalizzata alla vendita con la facoltà di restituirle o pagare un prezzo convenuto entro un termine concordato.
Se il termine non è stato previsto si applica l’art. 1183 del codice civile secondo cui il creditore può esigere l’adempimento immediatamente, fatta salva la possibilità di ricorrere al giudice in mancanza di accordo tra le parti.


Attenzione al decorso del termine per la restituzione delle opere che fa cessare il diritto di esercitare la facoltà di restituirle all'artista e in tal caso l'obbligazione del gallerista potrà essere adempiuta solo con il pagamento del prezzo, così come nel caso di perimento dei beni prima della scadenza il cui rischio ricade su chi riceve le opere.
In caso di impossibilità di restituzione dei beni nella loro integrità chi li ha ricevuti in consegna non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.).


Le parti potrebbero non aver provveduto alla stima delle opere consegnate, il che non è consigliabile, ma è opportuno che siano fissati dei prezzi minimi ai quali le parti debbano poi attenersi.
A carico del gallerista può essere posto l’obbligo del rendiconto che comporta la necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione all’artista.


Il contratto estimatorio si distingue da quello di “deposito per la vendita” che si configura quando il gallerista riceve le opere con l'obbligo di rispettare dei prezzi minimi di vendita, senza essere esonerato dall'obbligo di versare quanto effettivamente riscosso, salvo il suo compenso, se le vende a prezzi maggiori.




E. Bartezago (1820-1905)  "Sul campo di lavoro".



L’obbligazione del gallerista consiste primariamente nel pagamento del prezzo corrispondente al valore di stima dei beni e il decorso del termine per la restituzione fa solo venire meno il suo diritto di restituire le opere per cui solo pagando il prezzo adempirà la sua obbligazione.
In caso di impossibilità di restituzione dei beni nella loro integrità, la parte che li ha ricevuti in consegna non è liberata dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.).
Dalla dazione delle opere, il contratto ha natura reale e si perfeziona con la consegna, l’artista non potrà disporne finchè e se saranno restituite dal gallerista che come detto può non riconsegnarle e pagarne il prezzo concordato.
Il gallerista può disporre delle opere ma non quale proprietario infatti nel contratto estimatorio la proprietà della cosa resta all’artista finchè non ne sia stato corrisposto il prezzo tanto che, a norma dell'art. 1558 c.c., le cose non possono essere, sino a quel momento, sottoposte a sequestro o a pignoramento da parte dei creditori del gallerista che non può considerarsi proprietario nemmeno del prezzo stimato quando in seguito alla vendita lo abbia riscosso, essendo tale prezzo il corrispettivo di cosa che a lui non apparteneva.


Giurisprudenza: Cass. civile II, 26 aprile 1990 n. 3485.
Ai fini della distinzione del contratto esti­matorio dal mandato è da considerare elemento caratteristico del primo, ai sensi dell'art. 1556 c.c., l'attribuzione alla parte, che ha ricevuto una o più cose mobili dall'altra, della facoltà di resti­tuirle (ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del termine fissato), che va distinta dall'obbligo del mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, mentre non ha rilievo, al fine di escludere la sussistenza del contratto estimatorio, che a carico del ricevente sia stato posto l'obbligo del rendiconto, trattando­si di un obbligo non tipico del mandato ed invece compatibile con il contratto estimatorio, come è dato desumere dall'art. 1556 cit., che comporta la necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione.


Lo Studio è a disposizione per chiarimenti sulle vendite delle opere d'arte, l'assistenza nelle trattative per la pattuizione di contratti tra artisti e i galleristi:

Luigi De Valeri - Jus pro Arte

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