Con il recente D. Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5
gennaio 2016 lo Stato italiano giunge finalmente a dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato che aveva previsto norme minime che assicurino alle vittime adeguati
livelli di tutela e assistenza nelle fasi di accesso e partecipazione al
procedimento penale e al di fuori di questo ambito.
Secondo la Direttiva europea del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 la vittima di reato è il soggetto che abbia
direttamente subito un danno dal compimento di un reato e nella tutela sono
compresi anche i suoi familiari, compresi i conviventi, in caso di decesso
della persona offesa.
Il decreto
212 in vigore dal 20 gennaio 2016 introduce la disposizione per cui il
giudice, in caso di dubbio sull’età, può disporne d’ufficio l’apposito
accertamento e se il dubbio permane si presume in via garantistica la minore
età della persona offesa.
Al fine di permettere la partecipazione della
vittima al processo, il decreto attuativo estende alcune prerogative
processuali riservate ai portatori di handicap o ai sordomuti alla vittima di
reato che non conosca la lingua italiana riconoscendole il diritto di
comprendere gli atti necessari alla partecipazione al processo e di essere
compresa ab initio dall’autorità di
polizia giudiziaria.
Il decreto modifica il codice di procedura
penale inserendo alcune disposizioni per l’assistenza linguistica in base alle
quali alla vittima vengono garantiti servizi gratuiti di interpretariato, nel
corso dell’intero processo penale e di traduzione degli atti essenziali
all’esercizio dei propri diritti.
La persona offesa ha diritto di ricevere le
informazioni dall’autorità procedente in una lingua che le sia comprensibile ovvero si assicura un
tempestivo avviso di informazioni concernenti sia le fasi essenziali del
procedimento penale sia dell’eventuale fase cautelare.
Il decreto 212 integra la disciplina delle comunicazioni
sulle misure di protezione prevedendo che, nei procedimenti per delitti
commessi con violenza alla persona, sono immediatamente comunicati alla persona
offesa che lo richieda l’avvenuta scarcerazione o la cessazione delle misure
restrittive applicate all’ autore del fatto nonché tempestivamente la notizia
dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, la
volontaria sottrazione di questi alla detenzione.
Queste comunicazioni tuttavia potranno essere
eccezionalmente omesse qualora risulti il pericolo concreto di un danno per l’indagato,
imputato o condannato.
E’ previsto inoltre che la vittima del reato sia
posta a conoscenza della possibilità che il procedimento sia definito con
remissione di querela nonché sia informata sugli strumenti della cosiddetta
giustizia riparativa come la mediazione o i servizi assistenziali di carattere
sociale come ad esempio i centri di accoglienza.
Viene introdotta la facoltà per la vittima di
impugnare le sentenze di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. che hanno essenzialmente
lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione
alle quali emerga l'evidente infondatezza dell'accusa.
Il decreto introduce nel codice di rito l’art.
90-quater la “condizione di particolare
vulnerabilità" che può essere desunta dall’età e dallo stato di
infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e
circostanze del fatto per cui si procede.
Inoltre il giudice dovrà tener conto se il fatto
risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è
riconducibile alla criminalità organizzata o al terrorismo, anche
internazionale, tratta degli esseri
umani, se evidenzia finalità di discriminazione e, si sottolinea, se la persona
offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente
dall’autore del reato.
Per la vittima cui è riconosciuto lo stato di
vulnerabilità sono previste forme di tutela che le consentano di prendere parte
al processo senza dover scontare le conseguenze negative derivabili da una sua
testimonianza.
Il decreto modifica la disciplina dell’incidente
probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette, disponendo
l’applicazione di specifiche tutele previste in tutti casi in cui si proceda
all’esame di una vittima rientrante nella categoria di vulnerabilità.
Pertanto qualora la persona offesa versi in condizione di
particolare vulnerabilita', anche
su istanza di questa, il pubblico ministero può chiedere che si proceda con
incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.
Non resta ora che confidare in una attenta
applicazione nelle aule di giustizia delle disposizioni descritte a tutela
delle vittime di reato.
studiolegaledevaleri@gmail.com
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