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sabato 13 febbraio 2016

Vittime di reato. In vigore il decreto 212/2015 per la tutela processuale della persona offesa dal reato.

Con il recente D. Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016 lo Stato italiano giunge finalmente a dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato che aveva previsto norme minime che assicurino alle vittime adeguati livelli di tutela e assistenza nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale e al di fuori di questo ambito.




Secondo la Direttiva europea del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012  la vittima di reato è il soggetto che abbia direttamente subito un danno dal compimento di un reato e nella tutela sono compresi anche i suoi familiari, compresi i conviventi, in caso di decesso della persona offesa.

Il decreto 212 in vigore dal 20 gennaio 2016 introduce la disposizione per cui il giudice, in caso di dubbio sull’età, può disporne d’ufficio l’apposito accertamento e se il dubbio permane si presume in via garantistica la minore età della persona offesa.

Al fine di permettere la partecipazione della vittima al processo, il decreto attuativo estende alcune prerogative processuali riservate ai portatori di handicap o ai sordomuti alla vittima di reato che non conosca la lingua italiana riconoscendole il diritto di comprendere gli atti necessari alla partecipazione al processo e di essere compresa ab initio dall’autorità di polizia giudiziaria.

Il decreto modifica il codice di procedura penale inserendo alcune disposizioni per l’assistenza linguistica in base alle quali alla vittima vengono garantiti servizi gratuiti di interpretariato, nel corso dell’intero processo penale e di traduzione degli atti essenziali all’esercizio dei propri diritti.

La persona offesa ha diritto di ricevere le informazioni dall’autorità procedente in una lingua che le sia  comprensibile ovvero si assicura un tempestivo avviso di informazioni concernenti sia le fasi essenziali del procedimento penale sia dell’eventuale fase cautelare.

Il decreto 212 integra la disciplina delle comunicazioni sulle misure di protezione prevedendo che, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, sono immediatamente comunicati alla persona offesa che lo richieda l’avvenuta scarcerazione o la cessazione delle misure restrittive applicate all’ autore del fatto nonché tempestivamente la notizia dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, la volontaria sottrazione di questi alla detenzione.
Queste comunicazioni tuttavia potranno essere eccezionalmente omesse qualora risulti il pericolo concreto di un danno per l’indagato, imputato o condannato.

E’ previsto inoltre che la vittima del reato sia posta a conoscenza della possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela nonché sia informata sugli strumenti della cosiddetta giustizia riparativa come la mediazione o i servizi assistenziali di carattere sociale come ad esempio i centri di accoglienza.

Viene introdotta la facoltà per la vittima di impugnare le sentenze di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. che hanno essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l'evidente infondatezza dell'accusa.

Il decreto introduce nel codice di rito l’art. 90-quater la “condizione di particolare vulnerabilità" che può essere desunta dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Inoltre il giudice dovrà tener conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile alla criminalità organizzata o al terrorismo, anche internazionale,  tratta degli esseri umani, se evidenzia finalità di discriminazione e, si sottolinea, se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato.

Per la vittima cui è riconosciuto lo stato di vulnerabilità sono previste forme di tutela che le consentano di prendere parte al processo senza dover scontare le conseguenze negative derivabili da una sua testimonianza.

Il decreto modifica la disciplina dell’incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette, disponendo l’applicazione di specifiche tutele previste in tutti casi in cui si proceda all’esame di una vittima rientrante nella categoria di vulnerabilità.
Pertanto qualora la persona offesa versi in  condizione di  particolare  vulnerabilita', anche su istanza di questa, il  pubblico  ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.

Non resta ora che confidare in una attenta applicazione nelle aule di giustizia delle disposizioni descritte a tutela delle vittime di reato. 


studiolegaledevaleri@gmail.com

domenica 1 febbraio 2009

STALKING - Atti persecutori dagli ex. Il decreto convertito nella legge 38 del 23 aprile 2009.



Lo "stalking", il reato di atti persecutori introdotto con l'art. 612 bis del codice penale, è entrato nel nostro corpus giuridico con il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38. Coloro che si rendono responsabili di minacce o atti persecutori ripetuti nei confronti di una stessa persona potranno essere puniti con la reclusione fino a quattro anni. La pena potrà arrivare fino a sei anni nel caso in cui le persecuzioni provengano dall'ex coniuge, ex convivente o fidanzato e la vittima sia una donna incinta e l'autore del fatto sia recidivo.
Ma cosa si intende esattamente quando si parla di "stalking" ?
Con il termine "stalking", dal verbo inglese "to stalk" "fare la posta, braccare la vittima designata, perseguitare", si indicano una serie di atteggiamenti persecutori di un individuo verso un'altra persona, spesso di sesso opposto, nella quale viene causato uno stato di ansia e di paura. I comportamenti persecutori si concretizzano sia con ripetuti tentativi di comunicazione sia verbale che scritta con la vittima che mediante appostamenti ed intrusioni nella sua vita privata. Lo "stalker" ovvero l'autore della persecuzione spesse volte è un conoscente,un collega o un ex-partner della vittima che vuole ricominciare un rapporto sentimentale interrotto. Talvolta può anche essere un estraneo che vuole vendicarsi di un presunto torto subito. Atteggiamenti tipici sono, oltre i pedinamenti, l'invio alla vittima di lettere, e-mails, sms o telefonate oscene.
Il tutto attraverso un crescendo di minacce che può degenerare in aggressioni fisiche fino al ferimento o all'uccisione come accaduto alcune volte in Italia a scapito di giovani donne perseguitate dai loro ex compagni arrivati a ridurle in fin di vita o ucciderle.
Nel Codice penale il nuovo reato rubricato "atti persecutori" è stato inserito come articolo 612 bis tra i delitti contro la libertà individuale e, in particolare, nella sezione terza sui "delitti contro la libertà morale" dopo l'art. 612 che punisce la "minaccia".
E' prevista la sanzione del carcere da sei mesi a quattro anni per chi porrà in essere molestie o minacce con atti ripetuti nel tempo idonei a procurare un continuo stato di ansia o paura nella vittima oppure a far nascere un timore fondato per l'incolunità propria o di un parente. Tra le aggravanti l'uso delle armi da parte dello "stalker". Il reato è punibile a querela di parte ma qualora la vittima sia un minore o un disabile o il persecutore sia stato ammonito in precedenza la perseguibilità è d'ufficio. L'ammonimento è un elemento importante della nuova fattispecie in funzione preventiva per scongiurare che gli atti di molestia degenerino.
Prima di presentare la querela la vittima potrà chiedere al Questore un ammonimento al molestatore. Dopo adeguate indagini circa la fondatezza della notizia di reato lo "stalker" riceverà un ammonimento orale ovvero sarà invitato al rispetto della legge e a far cessare le persecuzioni.
Qualora le persecuzioni dovessero ripetersi il Pubblico Ministero potrà procedere d'ufficio.
Il giudice potrà poi intimare al presunto molestatore di non avvicinarsi ai luoghi dove vive la vittima e di non avere comunicazioni o contatti con questa e i suoi parenti.