Prendo spunto dal recentissimo parere reso pubblico dal Ministero dello Sviluppo Economico (prot. 39365 del 15 febbraio 2016) in tema di trasformazione della SRL semplificata per ricordare le peculiarità di questa forma societaria ideata dal legislatore per favorire i giovani imprenditori... almeno sulla carta.
Ebbene rispondendo ai quesiti della Camera di Commercio di Ancona la direzione generale per il mercato e la concorrenza di via Sallustiana ha rilevato che l’ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti
dalle persone fisiche fa perdere le caratteristiche di srl semplificata, trovando
applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9999 euro, la previsione di cui
all’ art. 2463, comma 4 del codice civile.
Pertanto la società perde lo status particolare di SRLS ed assume quello di SRL “ordinaria” ma "a
capitale ridotto" s eil capitale rimane nei limiti di 9999 euro.
Dispone infatti tale norma che «l'ammontare del capitale può essere determinato
in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi
in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione».
Troveranno pertanto applicazione tutte le disposizioni relative alle società ordinarie ad eccezione del capitale sociale di cui al citato quarto comma.
Di conseguenza come ovvio la società dovrà modificare la propria denominazione
per estrarne il termine«semplificata» non più rispondente a realtà.
Inoltre il parere ministeriale ha ribadito che qualora i soci intendano approdare alla forma di SRL non "a capitale ridotto" dovranno oltre a modificare la denominazione sociale deliberare un aumento di capitale che consegua un valore nominale superiore ai 9999 euro.
La disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, è stata oggetto di intervento ministeriale con il Decreto Lavoro 2013, che ha eliminato alcuni paletti lasciando intatte le agevolazioni quanto ai costi di avvio e lo statuto standard comunque integrabile salvo alcune clausole non eliminabili (parere MiSE n. 43644/2012).
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e contenere i dati anagrafici e i requisiti della società di cui all’articolo 3 del Decreto legge 1/2012 convertito con la Legge 27/2012, che ha introdotto l’articolo 2463-bis del Codice civile, modificato dal comma 13 dell’articolo 4 del decreto lavoro (Decreto legge 76/2013) ovvero la denominazione sociale contiene l’indicazione di società a responsabilità limitata, il capitale sociale è compreso fra uno e 9.999 euro, è sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione, il conferimento deve essere in denaro e versato all’organo amministrativo.
Inoltre nell'atto costitutivo devono essere indicati gli amministratori che possono essere soci.
Quanto ai costi della costituzione della SRLS il notaio controlla i requisiti senza chiedere onorari ed entro venti giorni deve depositare l’atto presso l’Ufficio del Registro Imprese senza che vi siano spese per i diritti di segreteria e bollo.
Sono comunque dovuti il diritto annuale alla Camera di Commercio, l’imposta di registro e la denuncia di inizio attività.
Per le SRLS il legislatore ha previsto l'obbligo della contabilità ordinaria, il deposito del bilancio di esercizio presso il registro imprese e la tenuta dei libri sociali, tale ultima incombenza prevede un esborso per il tributo derivante dalla concessione governativa.
La problematica più rilevante dall'entrata in vigore di questa forma societaria si è rivelato l'accesso al credito e nel decreto del 2013 è stata inserita la previsione di un accordo fra il Ministero dell’Economia e l’Associazione Bancaria Italiana «per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata."
Per la consulenza in materia di società di capitali e di persone sono attivi i recapiti di studio e la mail studiolegaledevaleri@gmail.com
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