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mercoledì 24 febbraio 2016

SRL semplificata che diventa SRL. Cosa prevede la normativa in vigore per le SRLS ?


Prendo spunto dal recentissimo parere reso pubblico dal Ministero dello Sviluppo Economico (prot. 39365 del 15 febbraio 2016) in tema di trasformazione della SRL semplificata per ricordare le peculiarità di questa forma societaria ideata dal legislatore per favorire i giovani imprenditori... almeno sulla carta.




Ebbene rispondendo ai quesiti della Camera di Commercio di Ancona la direzione generale per il mercato e la concorrenza di via Sallustiana ha rilevato che l’ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere le caratteristiche di srl semplificata, trovando applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9999 euro, la previsione di cui all’ art. 2463, comma 4 del codice civile

Pertanto la società perde lo status particolare di SRLS ed assume quello di SRL “ordinaria” ma "a capitale ridotto" s eil capitale rimane nei limiti di 9999 euro. 

Dispone infatti tale norma che «l'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione». 
Troveranno pertanto applicazione tutte le disposizioni relative alle società ordinarie ad eccezione del capitale sociale di cui al citato quarto comma.

Di conseguenza come ovvio la società dovrà modificare la propria denominazione per estrarne il termine«semplificata» non più rispondente a realtà.
Inoltre il parere ministeriale ha ribadito che qualora i soci intendano approdare alla forma di SRL non "a capitale ridotto" dovranno oltre a modificare la denominazione sociale deliberare un aumento di capitale che consegua un valore nominale superiore ai 9999 euro.


La disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, è stata oggetto di intervento ministeriale con il Decreto Lavoro 2013, che ha eliminato alcuni paletti lasciando intatte le agevolazioni quanto ai costi di avvio e lo statuto standard comunque integrabile salvo alcune clausole non eliminabili (parere MiSE n. 43644/2012). 
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e contenere i dati anagrafici e i requisiti della società di cui all’articolo 3 del Decreto legge 1/2012 convertito con la Legge 27/2012, che ha introdotto l’articolo 2463-bis del Codice civile, modificato dal comma 13 dell’articolo 4 del decreto lavoro (Decreto legge 76/2013) ovvero la denominazione sociale contiene l’indicazione di società a responsabilità limitata, il capitale sociale è compreso fra uno e 9.999 euro, è sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione, il conferimento deve essere in denaro e versato all’organo amministrativo.
Inoltre nell'atto costitutivo devono essere indicati gli amministratori che possono essere soci.
Quanto ai costi della costituzione della SRLS il notaio controlla i requisiti senza chiedere onorari ed entro venti giorni deve depositare l’atto presso l’Ufficio del Registro Imprese senza che vi siano spese per i diritti di segreteria e bollo.
Sono comunque dovuti il diritto annuale alla Camera di Commercio, l’imposta di registro e la denuncia di inizio attività.

Per le SRLS il legislatore ha previsto l'obbligo della contabilità ordinaria, il deposito del bilancio di esercizio presso il registro imprese e la tenuta dei libri sociali, tale ultima incombenza prevede un esborso per il tributo derivante dalla concessione governativa.

La problematica più rilevante dall'entrata in vigore di questa forma societaria si è rivelato l'accesso al credito e nel decreto del 2013 è stata inserita la previsione di un accordo fra il Ministero dell’Economia e l’Associazione Bancaria Italiana «per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata."


Per la consulenza in materia di società di capitali e di persone sono attivi i recapiti di studio e la mail studiolegaledevaleri@gmail.com

sabato 13 febbraio 2016

Vittime di reato. In vigore il decreto 212/2015 per la tutela processuale della persona offesa dal reato.

Con il recente D. Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016 lo Stato italiano giunge finalmente a dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato che aveva previsto norme minime che assicurino alle vittime adeguati livelli di tutela e assistenza nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale e al di fuori di questo ambito.




Secondo la Direttiva europea del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012  la vittima di reato è il soggetto che abbia direttamente subito un danno dal compimento di un reato e nella tutela sono compresi anche i suoi familiari, compresi i conviventi, in caso di decesso della persona offesa.

Il decreto 212 in vigore dal 20 gennaio 2016 introduce la disposizione per cui il giudice, in caso di dubbio sull’età, può disporne d’ufficio l’apposito accertamento e se il dubbio permane si presume in via garantistica la minore età della persona offesa.

Al fine di permettere la partecipazione della vittima al processo, il decreto attuativo estende alcune prerogative processuali riservate ai portatori di handicap o ai sordomuti alla vittima di reato che non conosca la lingua italiana riconoscendole il diritto di comprendere gli atti necessari alla partecipazione al processo e di essere compresa ab initio dall’autorità di polizia giudiziaria.

Il decreto modifica il codice di procedura penale inserendo alcune disposizioni per l’assistenza linguistica in base alle quali alla vittima vengono garantiti servizi gratuiti di interpretariato, nel corso dell’intero processo penale e di traduzione degli atti essenziali all’esercizio dei propri diritti.

La persona offesa ha diritto di ricevere le informazioni dall’autorità procedente in una lingua che le sia  comprensibile ovvero si assicura un tempestivo avviso di informazioni concernenti sia le fasi essenziali del procedimento penale sia dell’eventuale fase cautelare.

Il decreto 212 integra la disciplina delle comunicazioni sulle misure di protezione prevedendo che, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, sono immediatamente comunicati alla persona offesa che lo richieda l’avvenuta scarcerazione o la cessazione delle misure restrittive applicate all’ autore del fatto nonché tempestivamente la notizia dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, la volontaria sottrazione di questi alla detenzione.
Queste comunicazioni tuttavia potranno essere eccezionalmente omesse qualora risulti il pericolo concreto di un danno per l’indagato, imputato o condannato.

E’ previsto inoltre che la vittima del reato sia posta a conoscenza della possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela nonché sia informata sugli strumenti della cosiddetta giustizia riparativa come la mediazione o i servizi assistenziali di carattere sociale come ad esempio i centri di accoglienza.

Viene introdotta la facoltà per la vittima di impugnare le sentenze di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. che hanno essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l'evidente infondatezza dell'accusa.

Il decreto introduce nel codice di rito l’art. 90-quater la “condizione di particolare vulnerabilità" che può essere desunta dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Inoltre il giudice dovrà tener conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile alla criminalità organizzata o al terrorismo, anche internazionale,  tratta degli esseri umani, se evidenzia finalità di discriminazione e, si sottolinea, se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato.

Per la vittima cui è riconosciuto lo stato di vulnerabilità sono previste forme di tutela che le consentano di prendere parte al processo senza dover scontare le conseguenze negative derivabili da una sua testimonianza.

Il decreto modifica la disciplina dell’incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette, disponendo l’applicazione di specifiche tutele previste in tutti casi in cui si proceda all’esame di una vittima rientrante nella categoria di vulnerabilità.
Pertanto qualora la persona offesa versi in  condizione di  particolare  vulnerabilita', anche su istanza di questa, il  pubblico  ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.

Non resta ora che confidare in una attenta applicazione nelle aule di giustizia delle disposizioni descritte a tutela delle vittime di reato. 


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