sabato 25 dicembre 2010
"Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia" (Mt. 2,10). Oggi è nato nella città di Davide il Salvatore.
Narra l'evangelista Matteo che i Magi gioirono alla vista della stella che indicava il luogo della nascita del Bambino, Colui che avrebbe salvato l'umanità.
Anche noi, credenti e non, possiamo unirci alla gioia di quel tempo lontano che è sempre attuale.
Ricondurre il Natale al suo vero significato spirituale, messo da parte dalla corsa al regalo e da altre presunte necessità suggerite dai mass media, è l'augurio che da questo blog desidero formulare a tutti i lettori.
L'opera presentata è un particolare della Natività di Filippo Lippi, realizzata probabilmente nel 1456 da uno dei maggiori protagonsti del Rinascimento toscano, è conservata nel museo civico di Prato.
Auguri di un sereno Natale di pace e di gioia da vivere in famiglia e per coloro che sono soli affidandosi al sostegno del Bambino Gesù.
Etichette:
auguri,
Filippo Lippi,
Magi,
Matteo,
museo,
Natale,
natività,
pastori,
Prato,
Rinascimento
giovedì 23 dicembre 2010
DIRITTO IMMOBILIARE. Mediazione e compenso se l'affare non viene concluso. Clausola vessatoria ?
Una recente decisione della Cassazione è intervenuta in materia di mediazione e diritto al compenso che, in base ad apposita clausola sottoscritta dalla parte, spetterebbe al mediatore, in questo caso una agenzia immobiliare, anche nel caso in cui l'affare non sia giunto a buon fine.
Va premesso che il codice civile definisce mediatore "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione,dipendenza o rappresentanza" (art. 1754) e che questi ha diritto alla provvigione "da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per l'effetto del suo intervento." (art. 1755).
Nella fattispecie che si commenta era stata inserita nel contratto di mediazione una clausola che prevedeva, anche in mancanza di conclusione dell'affare, un compenso al mediatore pari a quello spettante nel caso di conclusione positiva.
Le clausole di un contratto si qualificano come vessatorie, dunque inefficaci come previsto dalla Legge 52/1996, quando sono predisposte nell'interesse prevalente di una delle parti. Pertanto qualora siano state sottoscritte la parte interessata può dedurne in giudizio la nullità chiedendone la disapplicazione.
I giudici della terza sezione con la sentenza n. 22357 del 3 novembre 2010 hanno ritenuto che qualora il mediatore presenti al conferente l'incarico un terzo disponibile a concludere l'affare e ne ottenga un rifiuto, in presenza di tale clausola debba valutarsi la vessatorietà o meno, secondo quanto previsto dall'art. 33,comma primo, del codice del consumo, qualora non sia esplicitato che in tale caso il compenso è dovuto al mediatore per l'attività svolta fino a quel momento.
Ricordiamo che l'art. 33 del Decreto Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il cosiddetto Codice del consumo al primo comma statuisce che "nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto." Il secondo comma elenca una serie di clausole con oggetto indicato che si presumono vessatorie, dunque nulle, fino a prova contraria.
Nell'ipotesi diversa in cui la parte che ha conferito l'incarico non abbia voluto concludere l'affare poichè sia venuta a conoscere circostanze ostative non comunicate dal mediatore, configurandosi una responsabilità di quest'ultimo per violazione dei doveri di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 del codice civile) la previsione di dover versare comunque il compenso si configurerebbe una clausola penale applicandosi il secondo comma del medesimo art. 33 del codice del consumo, presumendosi la vessatorietà di tale clausola che andrebbe caducata.
La vicenda in questione vedeva come protagonista la proprietaria di un immobile che aveva sottoscritto un incarico di mediazione che contemplava una clausola per cui la provvigione doveva essere corrisposta ad una agenzia immobiliare anche nel caso in cui l'affare non si fosse concluso per causa imputabile alla sua volontà.
Costei si era rifiutata di concludere un contratto preliminare con un terzo, aspirante acquirente, presentato dall'agenzia.
L'immobiliare, non avendo ricevuto il pagamento della provvigione, attivava il procedimento per decreto ingiuntivo, la parte si opponeva deducendo la nullità della clausola citata in quanto vessatoria ma sia il Tribunale che la Corte di Appello respingevano l'opposizione accogliendo le tesi del mediatore.
La controversia è approdata alla Suprema Corte i cui giudici hanno ribadito come la parte non ha l'obbligo di concludere il contratto con il terzo presentato dal mediatore neppure alle condizioni previste nell'incarico non potendosi configurare un obbligo a contrarre, ciò in conformità a precedenti decisioni tra cui Cassazione n. 11244/2003 e 5095/2006.
Se la parte non conclude l'affare con il terzo che abbia formulato una offerta coincidente con le sue aspettative comunicate al mediatore la previsione del pagamento della provvigione può avere causa solo nella remunerazione per la ricerca dell'acquirente.
Se però il compenso in questo caso viene previsto nella stessa misura di quello pattuito per la conclusione dell'affare il giudice deve verificare se vi sia squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti e dunque si configuri la vessatorietà della clausola ex art. 33, primo comma del codice del consumo, il che importa la sua inefficacia.
I giudici, accogliendo uno dei due motivi del ricorso, hanno rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione al fine di riconsiderare alla luce dei principi di diritto espressi la qualificabilità o meno del rifiuto di concludere l'affare come oggettivamente giustificato e nel caso affermativo verificare la sussistenza dell'equilibrio delle prestazioni nel contratto di conferimento dell'incarico.
Conclusivamente consiglio se si preferisce conferire l'incarico ad una agenzia immobiliare di verificare con attenzione, prima di apporre la propria firma, tutte le clausole inserite nel modello prestampato che viene proposto dal mediatore (la Legge 39/1989, che regola l'attività di mediazione, prevede che moduli e formulari per l'incarico di mediazione e la proposta di acquisto predisposti dai mediatori devono essere depositati presso le Camere di Commercio) e comunque impegnarsi a versare la provvigione, da pattuirsi nel "quantum" e nelle modalità di versamento, solo nel caso di conclusione dell'affare, alle condizioni richieste sia per quanto concerne il prezzo che le modalità effettuando il pagamento contestualmente al rogito notarile.
Lo Studio Legale De Valeri assiste le parti nella fase delle trattative finalizzate alla compravendita di immobili, locazioni e cessioni di azienda fino al rogito notarile, redigendo la proposta di acquisto, il contratto preliminare, curando l'inserimento di clausole di tutela degli interessi delle parti nel contratto definitivo predisposto dal notaio.
Etichette:
affare,
agenzia immobiliare,
clausola vessatoria,
codice consumo,
compenso,
D.Lgs. 206/2005,
diritto immobiliare,
legge 52/96,
mediatore,
mediazione,
provvigione
venerdì 8 ottobre 2010
DIRITTO ALIMENTARE. Seminario "La disciplina dei prodotti alimentari" - Roma 12 - 26 ottobre 2010.
L'Associazione Italiana Diritto Alimentare, A.I.D.A. - I.F.L.A. ha organizzato il 1° Seminario formativo riservato agli avvocati "La disciplina dei prodotti alimentari" che si terrà a Roma presso la Cassa Forense, via Ennio Quirino Visconti 8, nei giorni 12, 19 e 26 ottobre 2010, ore 14.30 - 17.30.
Saranno programmati seminari successivi per gli operatori del settore alimentare.
Nel corso dell'incontro del 12 ottobre, che prevede la relazione introduttiva del Prof. Ferdinando Albisinni, docente della facoltà di Agraria dell'università di Viterbo, è in programma l'intervento dell'Avv. Luigi De Valeri, socio di A.I.D.A.- I.F.L.A., che svolgerà una relazione sul tema "La tutela della salute pubblica nel settore produzione e commercio delle sostanze destinate all'alimentazione.
Legge n. 283 del 30 aprile 1962.
I casi tratti dalla giurisprudenza.
Il programma dei tre incontri e le informazioni per la partecipazione sono consultabili sul sito dell'Associazione www.aida-ifla.it
venerdì 9 luglio 2010
Diritto dell'Ambiente. Rifiuti. Rinvio al 1 ottobre entrata in vigore del SISTRI.
Riprendo e aggiorno in materia di ambiente e rifiuti il tema del SISTRI,il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, già trattato con il post del 29 marzo scorso.
La normativa nazionale relativa alla gestione dei rifiuti è contenuta nella legge 296/06, art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, art. 2 comma 24 e da ultimo la legge 102/09, art. 14 bis mentre a livello europeo è in fase di attuazione la direttiva UE 2008/98/CE.
E' stata diffusa dalle associazioni di settore la notizia del probabile rinvio al 1 ottobre 2010 dell'entrata in vigore del SISTRI che, tra l'altro, prevede l'installazione della black box sugli automezzi, le USB keys e un nuovo software gestionale.
Dovrebbe infatti essere pubblicato un decreto ministeriale in tal senso vista la prossima scadenza del 13 luglio per le grandi imprese che in mancanza di proroga dovranno cominciare a utilizzare il SISTRI tra pochi giorni.
Le imprese medio piccole e quelle non obbligate ma che possono conformarsi ai criteri del sistema con adesione volontaria dovrebbero invece rispettare il termine del 12 agosto 2010.
Ricordo che sono tenute al rispetto del SISTRI le seguenti categorie:
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e i produttori iniziali di sistemi non pericolosi con più di 10 dipendenti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, i consorzi per recupero e riciclaggio,i trasportatori professionali di rifiuti speciali, gli operatori del trasporto intermodale, i trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi, recuperatori e smaltitori.
AGGIORNAMENTO del 13 luglio 2010
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 il Decreto Ministero Ambiente 9 luglio 2010 che apporta modifiche ed integrazioni al Decreto 17 dicembre 2009 che ha istituito il SISTRI.
Il provvedimento è in vigore dal 14 luglio 2010 e proroga al 1 ottobre 2010 il termine unificato di operatività de SISTRI per tutti i soggetti obbligati.
Il termine per le procedure di ritiro dei dispsitivi USB e per l'installazione delle black box è stato prorogato al 12 settembre 2010.
Invitiamo i lettori a consultare il testo integrale del D.M. 9 luglio 2010 sul sito www.sistri.it
mercoledì 5 maggio 2010
CONDOMINIO. La modifica delle tabelle millesimali.
Ogni condomino può agire in giudizio per chiedere che le tabelle millesimali siano modificate dal Tribunale,competente per territorio, ma occorre considerare con attenzione se vi sono le condizioni per ottenere la rettifica e darne prova.
Gli articoli 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabiliscono che i valori proporzionali di ogni piano o delle porzioni di piano di proprietà esclusiva dei singoli condomini devono essere ragguagliati in millesimi a quelli dell'intero edificio e indicati in una tabella allegata al regolamento.
Tali valori possono essere riveduti anche nell'interesse di un solo condomino ma devono sussistere due condizioni: devono essere conseguenza di un errore oppure se è notevolmente alterato il rapporto originario tra detti valori in conseguenza di mutate condizioni di una parte dell'edificio, se vi è stata sopraelevazione di piani, una espropriazone parziale oppure innovazioni di vasta portata.
Segnalo all'attenzione dei lettori una recente sentenza della Cassazione civile, sezione II, n. 3001, pubblicata il 10 febbraio 2010.
I giudici della Suprema Corte hanno espresso il principio per cui non comportano la revisione o la modifica delle tabelle nè gli errori sulla determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al calcolo, nè i cambiamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, anche se abbiano determinato una rivalutazione delle singole unità dell'edificio non omogenea, o alterato il rapporto originario tra il valore delle singole unità e tra queste e l'edificio.
Il momento decisivo per individuare il valore delle singole porzioni immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini e del ragguaglio in millesimi al valore dell'edificio è quello in cui è stato adottato il regolamento e sono state formate le tabelle.
Qualora venga richiesta la revisione delle tabelle gli errori devono, oltre che essere causa di una divergenza apprezzabii tra i valori posti a base della originaria redazone delle tabelle e quelli a quel tempo effettivi, risultare anche oggettivamente verificabili tenuto conto degli elementi sui quali il valore in quel momento doveva essere calcolato.
La vicenda giudiziale relativa alla sentenza dello scorso febbraio era stata originata dall'azione di un condomino di Torino per l'accertamento dell'erroneità delle tabelle millesimali di riparto delle spese, alo scopo di ottenere la restituzione delle somme che costui aveva versato in eccesso nel corso di circa dieci anni.
Il Tribunale di Torino aveva respinto la domanda e così pure la Corte di Appello che, nel sottolineare che l'errore rilevante ai fini dell'art. 69 disp. att. Codice Civile deve avere carattere oggettivo e provocare una rilevante divergenza tra il valore attribuito nelle tabelle delle unità immobiliari e quello effettivo, aveva rilevato la mancata indicazione e dimostrazione specifica degli errori oggettivi da cui erano viziate le tabelle e che la presunta erroneità di queste non poteva desumersi dalla divergenza da quelle elaborate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio che si era basata su criteri di valutazione e di calcolo propri dell'attualità.
Dunque la difesa del condomino non aveva fornito la prova di quali criteri di calcolo fossero stati usati per la formazione delle tabelle originarie e la loro coincidenza con quelli usati dal consulente nominato dal Giudice per giungere a redigere tabelle difformi.
Va quindi suggerita la massima cautela nel valutare l'opportunità di una azione giudiziale mirante ad ottenere la rettifica delle tabelle millesimali.
Devo inoltre precisare che l'errore che giustifica la revisione non è l'errore di cui all'art. 1428 e seguenti del Codice Civile in materia di vizi del consenso nel contratto, ma quello da cui deriva un evidente divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.
domenica 4 aprile 2010
Alleluja, Gesù è risorto ! Pasqua di Risurrezione.
Dal preconio pasquale.
"Esulti il coro degli angeli,
esulti l'assemblea celeste
e un inno di gloria
saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra
inondata di nuova luce!
LO SPLENDORE DEL RE HA VINTO LE TENEBRE,
LE TENEBRE DEL MONDO!"
Perchè cercate tra i morti colui che è vivo ?
Non è qui è risorto.(Luca, 24,5-6)
Il preconio o exultet è un canto liturgico della solenne veglia pasquale proprio della Chiesa cattolica.
L'immagine proposta è un dipinto, olio su tavola, "La Risurrezione di Cristo" realizzato da Raffaello tra il 1499 ed il 1502, conservato nel museo d'arte di San Paolo del Brasile.
Auguri di pace e serenità a tutti i lettori.
Luigi DE VALERI
lunedì 29 marzo 2010
Diritto dell'ambiente. Il nuovo sistema SISTRI per il controllo dei rifiuti.
Il tema del rispetto dell'ambiente ed in particolare della gestione dei rifiuti secondo legalità assume un rilievo di particolare importanza visti gli eventi degli ultimi anni, in primis la cosiddetta emergenza rifiuti che interessa e mette a repentaglio la salute di molti cittadini.
La recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Ambiente che prevede l'adozione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI offre lo spunto per pubblicare un post ricevuto dall'Ing. Gerardo Mollica, titolare dell'omonima società di consulenza nel settore edilizia e ambiente con il quale lo Studio collabora.
Il 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 141 bis D.Lgs. 78/09 convertito nella L. 102/09.
Il decreto varato dal ministro Prestigiacomo definisce le modalità, i tempi e i costi del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI la cui gestione è affidata al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente.
Il nuovo sistema porterà ad una sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato su il registro carico e scarico rifiuti, formulario e MUD, con un sistema basato su tecnologie informatiche.
Tutti i movimenti dei rifiuti saranno comunicati al Comando dei Carabinieri in tempo reale mediante strumenti telematici.
L'art. 1 del decreto individua le imprese obbligate ad aderire al SISTRI:
a - le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
b - le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti di cui al D.Lgs. 152/06, all'art. 184, comma 3, lettere c) rifiuti da lavorazioni industriali,d)rifiuti lavorazioni artigianali ed infine lettera g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.
c - commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
d - consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e - i trasportatori; f - i recuperatori e gli smaltitori.
E' invece prevista l'iscrizione facoltativa per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che fino a dieci dipendenti, gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi, imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle indicate nel citato art. 184 e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
Il decreto 17.12.2009 del Ministero per l'ambiente prevede la graduale entrata in vigore delle disposizioni in base alla tipologia dei rifiuti trattati o gestiti dalle imprese.
Dal prossimo 13 luglio, ovvero 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le prescrizioni si applicheranno ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, commercianti ed intermediari, consorzi ed istituti di recupero per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto, trasportatori, recuperatori e smaltitori.
Dal 12 agosto 2010 avverrà l'entrata in vigore per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno tra 11 e 50 dipendenti e i soggetti con iscrizione facoltativa al SISTRI.
Agli operatori del settore segnaliamo che è possibile iscriversi on line al SISTRI sul sito www.sistri.it realizzato dal Ministero dell'Ambiente che permette di ottenere ogni informazione a riguardo.
In questa sede non potevamo che sintetizzare la nuova normativa relativa alla gestione dei rifiuti.
Per ogni chiarimento in materia di diritto ambientale e per ulteriori precisazioni sul SISTRI invitiamo a contattarci ai recapiti dello Studio o via mail a studiomollicagerardo@alice.it
mercoledì 3 febbraio 2010
SOCIETA' - Il controllo del socio di minoranza nelle S.r.l. Diritto di informazione e di consultazione.
La società a responsabilità limitata è certamente la forma prescelta nella maggior parte di casi da chi vuole costituire una società di capitali.
Spesso però i rapporti tra i quotisti, ovvero tra coloro che hanno sottoscritto le quote sociali o le hanno acquistate dai soci originari, con il passar del tempo possono deteriorarsi e sorge la necessità di effettuare controlli sulla gestione.
In questa sede propongo al lettore un breve excursus sulle facoltà concesse al socio non amministratore dal codice civile invitando il lettore a rivolgersi allo Studio per ogni ulteriore chiarimento in materia di società di capitali o di persone, come S.a.s. e S.n.c.
Il legislatore ha previsto che i soci non amministratori possano sollecitare o influire su alcune decisioni che la società dovrà o potrà prendere, questo diritto non può essere ostacolato dai soci di maggioranza o dal consiglio di amministrazione.
L'art. 2479 del codice civile al primo comma prevede che i soci detentori di almeno 1/3 del capitale sociale possono convocare l'assemblea e proporre per l'approvazione alcuni argomenti oltre a quelli a loro riservati nell'atto costitutivo.
Inoltre costoro possono imporre che alcune decisoni siano prese con il metodo assembleare, art. 2479 bis, anche se l'atto costitutivo prevede un metodo alternativo e questo in materia di modifiche dell'atto costitutivo, operazioni che comportano la modifica dell'oggetto sociale, la modifica dei diritti dei soci o la riduzione del capitale per perdite come previsto dall'art. 2482 bis.
L'art. 2408 richiamato dall'art. 2477, comma 4, dispone che se la S.r.l. ha l'obbligo di dotarsi del collegio sindacale ogni socio può denunciare gli atti di gestione che ritiene abbiano danneggiato la società al collegio sindacale che ne deve tener conto nella sua relazione all'assemblea.
Qualora la denuncia provenga dal socio proprietario di 1/20 del capitale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.
E veniamo al punto decisivo in materia di controllo sui documenti sociali.
A seguito della riforma societaria attuata con i Decreti Lgs. 6/2003 e 37/2004, il codice civile statuisce al secondo comma dell'art. 2476
"i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione." .
Il controllo da parte dei soci non amministratori si concretizza nel diritto all'informazione e alla consultazione anche mediante professionisti di fiducia del socio ed è mirato ad assicurare una corretta gestione della società da parte degli amministratori.
E' il mezzo tipico a disposizione del socio di minoranza per controllare l'operato dell'amministratore, espressione della volontà del socio di maggioranza.
Va rimarcato che il diritto di controllo non può essere negato o limitato ad alcuni documenti da parte degli amministratori potendo in tal caso il socio rivolgersi all'autorità giudiziaria e non è subordinato alla ricorrenza di un particolare interesse ma solo alla titolarità della qualifica di socio.
Come detto il controllo può essere effettuato con l'ausilio di avvocati, commercialisti o altri professionisti delegati dal socio non amministratore.Gli amministratori dovranno fornire notizie sullo svolgimento degli affari sociali e permettere la consultazione dei libri sociali e dei documenti relatvi al'amministrazione.
Nel caso di rifiuto da parte della società di mettere a disposizione i documenti il diritto di accesso può essere azionato dal socio in via d'urgenza con il ricorso al Tribunale competente in relazione alla sede legale della società, previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile.Il socio ha diritto di esercitare il controllo in questione anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa alla gestione della società come disposto dal Tribunale di Pavia in una ordinanza del 2007.
Nel caso in questione il socio, dopo aver inoltrato una richiesta stragiudiziale rimasta senza esito, aveva proposto il ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di ordinare alla società, come previsto dall'art. 2476, comma 2, l'accesso e l'estrazione di copia del libro soci, libro delle aduanze e delle deliberazoni dell'assemblea e del consiglio di amministrazone, del libro inventari, libro giornale, registri IVA, dichiarazioni fiscali, le fatture emesse e le fatture di acquisto e altri documenti relativi alla gestione sociale.
Il Giudice di Pavia ha precisato che va riconosciuto il diritto del socio ad esercitare il controllo anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione inerente la gestione.
Va sottolineato che il diritto di estrarre copia è previsto per le S.p.A. dall'art. 2422 mentre per le S.r.l. si ritiene ammissibile anche se non espressamente previsto nel codice, fatta salva la necessità di rivolgersi al giudice per definirne le modalità in mancanza di accordo tra le parti.
Vertendosi in materia di provvedimenti cautelari oltre al fumus boni iuris, ovvero il requisito della qualità di socio, è necessario il periculum in mora ovvero la possibilità che il ritardo nell'ottenere la documentazione possa ledere il diritto di controllo sull'amministrazione della società e l'esercizio dei relativi poteri, sia all'interno della società che mediante azioni giudiziarie come ad esempio l'impugnazone del bilancio o l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
In conclusione in base all'esperienza acquisita posso suggerire al socio di minoranza della S.r.l. e comunque al socio non amministratore che percepisca difficoltà nella "vita" societaria e abbia sentore di attività di gestione "poco chiare" di azionare senza indugio la facoltà concessa dall'art. 2476, 2°comma, affidandosi per le verifiche sulla gestione degli amministratori a professionisti di provata esperienza.
Una richiesta formale alla società di dare notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di poter consultare i libri sociali e quant'altro pertinente alla conduzione societaria, cui seguirà l'accesso ai documenti,l'estrazione di copia e l'eventuale azione in sede giudiziaria nei confronti dei responsabili, si rivela decisiva per tutelare gli interessi del socio di minoranza da attività contra legem o contrarie ai patti sociali messe in atto dagli amministratori o dai soci di maggioranza.
venerdì 1 gennaio 2010
1 Gennaio 2010 Ss.ma Madre di Dio - Buon Anno !
"Il Signore faccia risplendere per te il suo volto (Nm. 6,25)"
Ricevo dalla rivista Civilità Cattolica e faccio miei questi splendidi auguri:
"Cari amici, ricevete da noi de "
Buona settimana, ma soprattutto buon 2010 vissuto così!!
Iscriviti a:
Post (Atom)