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martedì 21 ottobre 2008

Verba iuris. Successioni. IL TESTAMENTO OLOGRAFO



In questa sezione l' Avv. De Valeri dà una breve spiegazione di termini del diritto di uso corrente.
I lettori possono intervenire condividendo le proprie esperienze collegate ai termini giuridici citati.
Chi lo desidera può ricevere chiarimenti rivolgendosi alla mail: studiolegaledevaleri@gmail.com

Il testamento olografo -
Si dice olografo, termine di derivazione greca che vuol dire "interamente scritto", il testamento scritto per intero dalla persona defunta, detto anche "de cuius", con l'apposizione di una data, giorno,mese ed anno, e da questi sottoscritto "di mano" (art. 602 codice civile). La firma deve essere apposta al termine delle disposizioni e può essere fatta anche senza nome e cognome ma deve designare con certezza la persona che dispone dei propri beni per essere valida.
Il testamento olografo può essere impugnato, ovvero contestato, da chiunque vi ha interesse, contestandone l'effettiva redazione e veridicità della firma da parte del defunto e nei casi di incapacità di questi (art. 591 codice civile), la legge dispone che sono incapaci a disporre per testamento dei propri beni i minori, gli infermi di mente se interdetti e coloro che, seppur non interdetti, sono stati per cause anche transitorie incapaci di intendere e di volere al momento in cui scrissero il testamento. Per quest'ultimo caso l'incapacità va rigorosamente provata.
L'azione con cui si impugna il testamento deve essere iniziata entro cinque anni dal giorno in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione, decorso tale termine scatta la prescrizione.

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