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lunedì 20 ottobre 2008

Dura lex sed lex - IL RISARCIMENTO AL DISOCCUPATO NEL CASO DI INCIDENTE STRADALE.


In questa sezione l' Avv. De Valeri commenta la giurisprudenza di merito e di legittimità e la produzione legislativa affrontando temi di interesse generale.

IL RISARCIMENTO PER LA RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA SPETTA ANCHE AL DISOCCUPATO.
In tema di danni da incidente stradale la Cassazione con la recente sentenza n. 16639/08 ha ribadito l'orientamento, già espresso nella decisione n. 18945/03, secondo cui colui che subisce danni fisici a causa di un sinistro, seppur disoccupato, ha diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica qualora quest'ultima risulti accertata.
Il danno da invalidità temporanea può essere escluso dalla temporanea mancanza di un reddito per il disoccupato ma non il danno collegato all'invalidità permanente che inflisca sulla futura capacità di guadagno del danneggiato quando costui inizierà un'attività lavorativa retribuita.
Ai giudici di piazza Cavour era stato sottoposto il caso di un uomo, ex-operaio, che mentre guidava il suo ciclomotore era stato colpito da un auto che usciva in retromarcia da un parcheggio.
Il malcapitato aveva riportato gravi lesioni personali con esiti permanenti tra cui la perdita di un occhio. Il giudice di primo grado poichè costui non portava il casco al momento del sinistro nel liquidare il danno gli aveva attribuito una corresponsabilità del 25%.
La Corte di Appello, a seguito dell'impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice del responsabile, non aveva riconosciuto alcun risarcimento al danneggiato a titolo di riduzione della capacità lavorativa specifica poichè questi era risultato disoccupato al momento del fatto. L'ex operaio pertanto aveva proposto ricorso dinanzi la Suprema Corte.
I giudici di legittimità, pur riconoscendo il diritto del disoccupato al risarcimento del danno patrimoniale futuro collegato all'invalidità permanente, hanno ribadito che spetta all'interessato fornire la prova del danno da accertare in concreto e da individuare nella riduzione della capacità lavorativa specifica ovvero di produrre reddito in relazione all'attività normalmente svolta che, nel caso di specie, era quella di lavoratore subordinato precisamente di operaio.
Ovviamente se risulti provato che il danneggiato sia disoccupato per propria scelta questi non avrà diritto al risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica.
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I lettori possono esprimere un commento o chiedere chiarimenti alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com, riferendosi anche a vicende effettivamente accadute avendo cura di evitare l'indicazione di nomi e caratteristiche dei protagonisti.




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