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giovedì 23 ottobre 2008

THE HUMOUR CORNER. Ridiamo su avvocati e giudici.


Le freddure più divertenti su avvocati e giudici.
Inviate le vostre storielle a studiolegaledevaleri@gmail.com, le migliori saranno pubblicate nel blog.

Un cliente va dall'avvocato e gli chiede quale sia il suo onorario per una consulenza.
L'avvocato " 10.000 euro ogni tre domande". "Ma non è un pò caro ?" osserva il cliente.
E l'avvocato "Sì, e ora mi faccia la terza domanda."
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Il giudice all'imputato: "Perchè ha colpito sua moglie con un ferro da stiro ? ". L'imputato con indifferenza: "Stava prendendo una brutta piega."
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Che differenza c'è tra Dio e un avvocato ? Dio non pensa di essere un avvocato.
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Roberto va a trovare all'ospedale il suo amico Piero che ha avuto un incidente stradale.
"Ciao Piero come stai ?"gli chiede. "Sto meglio ora, grazie" gli risponde Piero.
E Roberto: "E puoi alzarti ?" E l'altro serio: "Beh, il medico dice di sì .... l'avvocato no".

mercoledì 22 ottobre 2008

Verba iuris. Condominio. IL LASTRICO SOLARE


In questa sezione l'Avv. De Valeri dà una breve spiegazione su termini ed istituti del diritto di uso ricorrente.
I lettori possono intervenire condividendo le proprie esperienze collegate ai termini giuridici citati.
Chi lo desidera può ricevere chiarimenti rivolgendosi alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com
Il lastrico solare -
E' la copertura degli edifici condominiali. Il lastrico solare è comune quando l'uso è di tutti i condomini, è di uso esclusivo quando in tutto o in parte fa parte della proprietà di uno o più condomini. Nel caso di lastrico solare comune le spese di riparazione o ricostruzione devono essere ripartite tra tutti i condomini secondo le tabelle millesimali di proprietà (art. 1123, 1° comma codice civile) o, nel caso vi sia un diverso grado di utilizzo, in proporzione all'uso che ogni condomino può farne (art. 1123, 2°comma).
Se invece il lastrico solare è di uso esclusivo le spese sono a carico di coloro che ne hanno l'uso per un terzo e per il resto a carico di tutti gli altri condomini o di coloro ai quali la parte di edificio sovrastata dal lastrico è a servizio in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ognuno di questi (art. 1126 codice civile).

martedì 21 ottobre 2008

Verba iuris. Successioni. IL TESTAMENTO OLOGRAFO



In questa sezione l' Avv. De Valeri dà una breve spiegazione di termini del diritto di uso corrente.
I lettori possono intervenire condividendo le proprie esperienze collegate ai termini giuridici citati.
Chi lo desidera può ricevere chiarimenti rivolgendosi alla mail: studiolegaledevaleri@gmail.com

Il testamento olografo -
Si dice olografo, termine di derivazione greca che vuol dire "interamente scritto", il testamento scritto per intero dalla persona defunta, detto anche "de cuius", con l'apposizione di una data, giorno,mese ed anno, e da questi sottoscritto "di mano" (art. 602 codice civile). La firma deve essere apposta al termine delle disposizioni e può essere fatta anche senza nome e cognome ma deve designare con certezza la persona che dispone dei propri beni per essere valida.
Il testamento olografo può essere impugnato, ovvero contestato, da chiunque vi ha interesse, contestandone l'effettiva redazione e veridicità della firma da parte del defunto e nei casi di incapacità di questi (art. 591 codice civile), la legge dispone che sono incapaci a disporre per testamento dei propri beni i minori, gli infermi di mente se interdetti e coloro che, seppur non interdetti, sono stati per cause anche transitorie incapaci di intendere e di volere al momento in cui scrissero il testamento. Per quest'ultimo caso l'incapacità va rigorosamente provata.
L'azione con cui si impugna il testamento deve essere iniziata entro cinque anni dal giorno in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione, decorso tale termine scatta la prescrizione.

lunedì 20 ottobre 2008

Dura lex sed lex - IL RISARCIMENTO AL DISOCCUPATO NEL CASO DI INCIDENTE STRADALE.


In questa sezione l' Avv. De Valeri commenta la giurisprudenza di merito e di legittimità e la produzione legislativa affrontando temi di interesse generale.

IL RISARCIMENTO PER LA RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA SPETTA ANCHE AL DISOCCUPATO.
In tema di danni da incidente stradale la Cassazione con la recente sentenza n. 16639/08 ha ribadito l'orientamento, già espresso nella decisione n. 18945/03, secondo cui colui che subisce danni fisici a causa di un sinistro, seppur disoccupato, ha diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica qualora quest'ultima risulti accertata.
Il danno da invalidità temporanea può essere escluso dalla temporanea mancanza di un reddito per il disoccupato ma non il danno collegato all'invalidità permanente che inflisca sulla futura capacità di guadagno del danneggiato quando costui inizierà un'attività lavorativa retribuita.
Ai giudici di piazza Cavour era stato sottoposto il caso di un uomo, ex-operaio, che mentre guidava il suo ciclomotore era stato colpito da un auto che usciva in retromarcia da un parcheggio.
Il malcapitato aveva riportato gravi lesioni personali con esiti permanenti tra cui la perdita di un occhio. Il giudice di primo grado poichè costui non portava il casco al momento del sinistro nel liquidare il danno gli aveva attribuito una corresponsabilità del 25%.
La Corte di Appello, a seguito dell'impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice del responsabile, non aveva riconosciuto alcun risarcimento al danneggiato a titolo di riduzione della capacità lavorativa specifica poichè questi era risultato disoccupato al momento del fatto. L'ex operaio pertanto aveva proposto ricorso dinanzi la Suprema Corte.
I giudici di legittimità, pur riconoscendo il diritto del disoccupato al risarcimento del danno patrimoniale futuro collegato all'invalidità permanente, hanno ribadito che spetta all'interessato fornire la prova del danno da accertare in concreto e da individuare nella riduzione della capacità lavorativa specifica ovvero di produrre reddito in relazione all'attività normalmente svolta che, nel caso di specie, era quella di lavoratore subordinato precisamente di operaio.
Ovviamente se risulti provato che il danneggiato sia disoccupato per propria scelta questi non avrà diritto al risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica.
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I lettori possono esprimere un commento o chiedere chiarimenti alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com, riferendosi anche a vicende effettivamente accadute avendo cura di evitare l'indicazione di nomi e caratteristiche dei protagonisti.