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lunedì 4 marzo 2013

L'adozione dei minori. Al via la banca dati dei minori adottabili e dei coniugi aspiranti. Cenni sulla procedura di adozione nazionale Legge 184/1983.



È stato firmato il 15 febbraio 2013 il decreto del Ministero di Giustizia che rende operativa la Banca Dati dei minori dichiarati adottabili e dei coniugi aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale.
Il legislatore ha previsto questo archivio con la dovuta tutela della riservatezza ed integrità dei dati richiedendo l'identificazione dei soggetti che accedono agli stessi prevedendo la registrazione ed annotazione dei dati identificativi dell'utente.


La Banca Dati, che sarà aggiornata ogni tre mesi, nella sezione minori contiene i dati anagrafici, le condizioni di salute,  la famiglia di origine con l’indicazione di eventuali fratelli, la sistemazione attuale e, se esistenti, i collocamenti precedenti del minore con i provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, i dati del casellario giudiziale per i minorenni e ogni altra informazione utile per il giudice del procedimento.
Per la sezione relativa ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale sono indicati i dati anagrafici, la residenza e il domicilio, lo stato civile e lo stato di famiglia, i dati anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola aspirante all'adozione, le condizioni di salute, le condizioni economiche, le caratteristiche socio-demografiche della famiglia, le motivazioni della richiesta di adozione, l’esistenza eventuale di altri procedimenti di affidamento o di adozione con l’esito, i dati contenuti del casellario giudiziale e ogni altra informazione per il miglior esito del procedimento.

L'accesso a queste informazioni riservate e il rilascio di copie ed estratti è riservato ai magistrati dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni delegati per lo specifico procedimento di adozione e ai magistrati delle sezioni minorili autorizzati dal capo dell'ufficio.
La consultazione della Banca Dati sarà consentita con l’autorizzazione del capo dell’ufficio anche al personale appartenente agli uffici della giurisdizione minorile e agli interessati ma con riferimento ai soli dati personali.
La Banca Dati è prevista dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori’, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", istituita presso il dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e resa disponibile ai tribunali per i minorenni operativi sul territorio nazionale.
I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dal codice della privacy, D.Lgs.  30 giugno 2003, n. 196, in forma tale da consentire l'identificazione dell'interessato per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

A beneficio dei lettori alcuni brevi cenni sull’adozione nazionale, prevista dalla legge 184 del 1983 in parte modificata dalla legge 149 del 2001, che può concretizzarsi a favore di un minore dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni italiano.
L’adozione come regolata in Italia persegue lo scopo meritorio di rendere concreto e favorire il diritto del minore ad avere una famiglia.
Va sottolineato che non esiste un diritto dei coniugi a conseguire l’adozione di un bambino, costoro possono unicamente dichiararsi disponibili all’adozione e chiedere sia accertata dal tribunale la loro idoneità.

Il procedimento si articola in quattro fasi di cui le ultime due solo eventuali: la domanda di idoneità all’adozione, l’accertamento dell’idoneità, l’ordinanza di affidamento pre-adottivo e il decreto di adozione.
E’ richiesto che i coniugi istanti siano uniti in matrimonio da almeno tre anni e che non si siano separati, neanche temporaneamente, negli ultimi tre anni.
Per la valutazione della solidità della coppia il giudice considera anche gli anni di convivenza precedenti il matrimonio per cui se la convivenza continuativa è durata almeno tre anni prima del matrimonio i coniugi potranno fare istanza di adozione senza dover attendere un altro triennio.
La differenza massima di età degli adottandi con il minore è di quarantacinque anni con una deroga nel caso in cui tale limite sia superato da uno solo di essi in misura non superiore ai dieci anni.
Va ricordato che il Tribunale dei minorenni può derogare a questa regola qualora accerti che dalla mancata adozione “derivi un danno grave e non altrimenti evitabile" per l’adottando.
I coniugi possono presentare la domanda di idoneità all’adozione oltre che presso il tribunale competente secondo la residenza anche presso altre sedi giudiziarie dandone notizia agli altri tribunali già interessati dalla loro istanza. 
Il tribunale per i minorenni incarica i servizi sociali di incontrare la coppia, conoscerla e valutare le sue potenzialità genitoriali, assumere informazioni sull’ambiente familiare, le motivazioni della domanda, nonché la situazione personale e sociale dei coniugi.
Verranno considerate le convinzioni, le attitudini degli aspiranti genitori, il desiderio di entrambi all’adozione, la loro situazione socio-economica.
Inoltre, sempre nel supremo interesse del minore, il tribunale demanda altri accertamenti ai servizi di medicina legale delle aziende sanitarie locali quanto allo stato di salute dei coniugi.

Il Giudice delegato, ricevuti gli esiti degli accertamenti descritti, convoca la coppia per uno o più colloqui al termine dei quali il tribunale potrà decretare l’idoneità o meno all’adozione, oppure disporre ulteriori indagini da parte dei servizi sociali.
L’art. 6 della legge 184 richiede che i coniugi siano idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
Per i minori abbandonati alla nascita, i c.d. “esposti”, il Tribunale può disporre, al termine dei colloqui, l’affidamento preadottivo del bambino alla coppia prescelta per la durata di un anno prorogabile di un altro anno, salvo la necessità di revoca qualora si evidenzino gravi difficoltà nella convivenza con il bambino.
Se viceversa è stato presentato dalla famiglia d’origine dell’adottando un ricorso contro il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale il minore viene dato alla coppia in collocamento temporaneo fino alla sentenza definitiva che deciderà la controversia.
Il minore potrà essere ascoltato dal giudice in merito all’affidamento preadottivo, è necessario il consenso del minore se ha compiuto quattordici anni, se di età superiore ai dodici anni deve essere interpellato, resta sempre la facoltà del giudice di sentire il minore non ancora dodicenne.

Al termine del periodo di affidamento preadottivo con l’esito positivo di questa fase e la sussistenza delle condizioni di legge, sentito nuovamente il minore, il tribunale conferma con decreto l’adozione del minore da parte dei coniugi con la conseguenza della perdita di qualsiasi rapporto giuridico con la famiglia originaria, eccetto gli impedimenti matrimoniali, e l’acquisizione di tutti i diritti propri della filiazione legittima nei confronti dei coniugi di cui l’adottato acquisisce il cognome.

L’argomento dell’adozione dei minori è certamente complesso e delicato ed è stato trattato in questa sede in maniera non esaustiva per cui i lettori che desiderano chiarimenti sul tema possono rivolgersi alla mail indicata o contattare lo Studio legale De Valeri.

Avv. Luigi De Valeri
studiolegaledevaleri@gmail.com

mercoledì 16 gennaio 2013

Computer forensic. 20 anni fa il primo sms. Cronistoria sul SMS documento informatico. Attenzione a cosa scriviamo e a chi mandiamo il messaggio........



Questo contributo giuridico di ICT Law è stato redatto con la preziosa collaborazione dell'amico e collega Luca Maria de Grazia del Foro di Frosinone, presidente di IusIT.net, associazione di avvocati cultori del diritto e appassionati di informatica.

La nascita del SMS, acronimo di Short Message Service, risale ad oltre venti anni fa, quando ai primi di dicembre del 1992 un giovane ingegnere, suddito della regina Elisabetta, inviò tramite un computer un semplice “Merry Christmas” ad un amico.
Due anni dopo il servizio, nato all’interno di un azienda, veniva attivato sui telefoni cellulari rendendolo accessibile a milioni di utenti.
In questo lasso di tempo questo tempestivo mezzo di comunicazione, prescelto soprattutto per la sua economicità e rapidità di ricezione, ha lasciato un segno anche nel diritto … spesso a scapito di chi se ne è servito con troppa leggerezza.
Nel diritto italiano l’ SMS è stato qualificato dal legislatore come “corrispondenza” a pieno titolo, grazie alla modifica dell’art. 626 del codice penale operata dalla Legge 547 del 1993, che ha introdotto i “crimini informatici”.
Da questo fondamentale presupposto, collegato al fatto che  in ogni caso, per quanto si trattasse di “scrittura digitale”,  un SMS può essere considerato anche come “documento informatico”, al pari delle normali e-mail, deriva la sua utilizzabilità come prova delle più svariate circostanze.
Va precisato che a stretto rigore l’SMS, come documento informatico, ha sicuramente una valenza probatoria strutturalmente debole, per essere chiari non si può certo vendere una casa tramite SMS, però è anche vero che un semplice riconoscimento di debito può tranquillamente essere accertato laddove si possa verificare la paternità ed il mittente del messaggio.
Ma cosa è esattamente la c.d. “computer forensic” ?
E' la scienza che studia e chiarisce la attendibilità di ogni “evidenza digitale” ossia di tutte quelle prove che nell’odierno panorama tecnologico sono costituite essenzialmente da dati estratti da computer, server, siti web, cellulari, smartphone, tablet e così via.


Ecco alcuni casi effettivamente accaduti che rendono l’idea di cosa può comportare quanto a responsabilità un atto per noi così semplice.
A dicembre del 2008 la Cassazione penale  (12987/2008) ritenne di configurare il tentativo di atti sessuali con minorenne infraquattordicenne (art. 56, 609 quater c.p.), anche quando la condotta sia realizzata mediante l’invio di messaggi SMS non tra presenti ma «tra distanti».
Sempre a dicembre dello stesso anno la Corte di Giustizia CE (G.S. 16.12.2008   n.73) sulla base dell'art. 3, n. 1 della direttiva 95/46/CE precisò che devono considerarsi attività di trattamento di dati personali anche quelle svolte nell'ambito di un servizio di SMS che consenta agli utilizzatori di telefoni mobili, previa comunicazione del nome e della residenza di una persona, di ricevere dati sul reddito da lavoro o da capitale nonché sul patrimonio di tale persona.
Tornando in sede nazionale il Tribunale di Lucca con una decisione del 15 dicembre 2009 ritenne che “è concorrenza sleale l'invio di SMS pubblicitari usando il registro clienti dell'ex datore di lavoro”.

Sempre in materia di diritto del lavoro la Cassazione Civile a novembre del 2011 (sez. lavoro 24563/2011) ritenne legittimo il licenziamento di un lavoratore dipendente che aveva utilizzato il telefono aziendale per inviare, a scopo strettamente personale, svariati sms per una spesa di circa 3.000 euro.
In tema di repricing ricordiamo la decisione del Consiglio di Stato (A.P. n. 12/2012) per cui l’A.G.COM. è competente ad sanzionare una società di telefonia, nella specie la Telecom Italia, in relazione alla pratica commerciale scorretta consistente nel comunicare a mezzo sms agli utenti/abbonati le variazioni dei piani tariffari di abbonamento di telefonia mobile seppur accompagnata da un avviso sui tre maggiori quotidiani a diffusione nazionale e dalla possibilità di consultazione sul sito internet.
Passando poi alle situazioni configuranti il reato di molestie la Cassazione penale (30294/2011) ha ritenuto che l’invio di sms ripetuti e non richiesti ed a contenuto intimidatorio integra sia questo reato che, se reiterato nel tempo, quello più grave che va sotto il nome di “stalking”.

Venendo poi ad alcune decisioni pubblicate nel 2012 ricordiamo che un magistrato è stato sanzionato a causa di alcuni SMS che aveva inviato (Cass. S.U. 8407/2012).
Nello specifico, la Sezione disciplinare del C.S.M., su richiesta del Procuratore generale, ha disposto in via cautelare il trasferimento provvisorio dal Tribunale di Trani a quello di Matera, con le stesse funzioni di giudice, di un giudice sottoposta a procedimento penale per i reati di atti persecutori, ingiuria, diffamazione, lesione personale, percosse, danneggiamento, commessi in danno di un collega dopo la cessazione di una loro travagliata relazione sentimentale.
Il ricorso è stato rigettato perché la Sezione disciplinare ha dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione: ha vagliato, con esito positivo, la verosimiglianza delle affermazioni del giudice vittima degli atti persecutori, osservando che in qualche misura avevano avuto conferma in quelle della stessa incolpata e trovato riscontro nella documentazione acquisita, consistente nei certificati medici relativi alle lesioni subite dalla persona offesa e nelle trascrizioni dei messaggi via SMS inviati e ricevuti dal giudice incolpato.
Sempre nel 2012 la Cassazione penale (30984/2012) ha ritenuto legittima la notifica via SMS al difensore della fissazione dell’udienza di convalida per una persona arrestata.
Lo scorso ottobre la Corte di Giustizia CE (VI, 428/2012) ha stabilito che è una pratica commerciale scorretta quella consistente nell’invio non richiesto di SMS in “abbonamento” mascherati attraverso sistemi di vendita di suonerie o screen saver on line.


Giungendo a qualche mese fa sono state pubblicate due sentenze che hanno suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e non solo.
La prima sezione della Cassazione civile (20235/2012) ha considerato prova valida per il riconoscimento di figlio naturale l’invio di vari SMS.
La seconda decisione è della prima sezione penale della Cassazione (45560/2012)  che ha annullato la condanna, disponendo un nuovo esame dell’accaduto, di un giovane che aveva mandato un solo SMS alla sua ex dai contenuti molesti e per questo era stato condannato ad una multa di 50 euro.
Il Tribunale di Lecce aveva considerato questo singolo messaggio come una biasimevole espressione della volontà di infliggere alla ragazza una punizione per aver interrotto la relazione.
Infine quanto all’uso “pubblicistico” del SMS, la legge Fornero da luglio di quest’anno prevede per il lavoro intermittente l’obbligo preventivo di comunicare alla direzione territoriale del lavoro la chiamata del lavoratore e ciò può essere adempiuto dal datore anche mediante un SMS oltre che via fax, mail o P.E.C.
La lista dei casi e delle conseguenze derivanti dall’invio di un SMS continuerà finchè sarà possibile usare questo servizio….
Keep in touch quindi, per rimanere informati sulle tematiche della Information, Communication & Technology Law seguiteci sul web.

Da subito un warning opportuno da chi vive ogni giorno la realtà dei tribunali del Bel Paese.
Attenzione a cosa scrivete nel vostro consueto SMS …. alla ex, all’amica oppure al vostro figlio segreto !

martedì 25 dicembre 2012

Alleluja ! E' nato il Bambino Gesù. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del Signore. Annum Faustum 2013 !


dal Commento sui salmi di S.Agostino, vescovo.

"Si doveva dunque preannunciare con profezie che l'unico Figlio di Dio sarebbe venuto fra gli uomini, avrebbe assunto la natura umana e sarebbe così diventato uomo e sarebbe morto, risorto,asceso al cielo, si sarebbe assiso alla destra del Padre;
egli avrebbe dato compimento tra i popoli alle promesse e, dopo questo, avrebbe compiuto la promessa di tornare a riscuotere i frutti di ciò che aveva dispensato, a distinguere i vasi dell'ira dai vasi di misericordia, rendendo agli empi ciò che aveva minacciato, ai giusti ciò che aveva promesso.
Tutto ciò doveva essere preannunciato, perchè altrimenti egli avrebbe destato spavento.
E così fu atteso con speranza perchè già contemplato nella fede."



Natività di Gesù. Giotto, XIV sec. cappella degli Scrovegni, Padova. 

Auguri di un Santo Natale di pace e serenità.


Ubi leonis pellis deficit, vulpina induenda est. 

Quando manca la pelle del leone, bisogna indossare quella della volpe (Fedro).

I migliori auspici per l'anno nuovo ai lettori del blog dello Studio Legale De Valeri.



mercoledì 28 novembre 2012

Salute e sicurezza sul lavoro. Appalto e subappalto, la responsabilità dei soggetti coinvolti.


Si è svolta a Roma il 27 novembre la giornata di aggiornamento per i professionisti della sicurezza sul lavoro organizzata da FIRAS-SPP la federazione italiana dei responsabili e addetti alla sicurezza ed EBAFoS l’ente bilaterale dell’artigianato per la formazione e la sicurezza.
Di seguito propongo ai lettori un sunto della relazione “Appalto e subappalto, la responsabilità dei soggetti coinvolti e del R.S.P.P., fattispecie giudiziarie” che ho svolto nel corso del workshop ideato dallo Studio con gli interventi dell' Avv. Massimiliano D. Parla ed il magistrato cons. Tonino Di Bona.
Il prossimo evento in programma è la “Giornata della sicurezza FIRAS-SPP” che si terrà a Roma il 6 dicembre 2012 con partecipazione gratuita previa registrazione, informazioni sui siti www.firas-spp.com/website e www.ebafos.com




I contratti di appalto, regolati dagli artt. 1655 e ss. del codice civile, per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08  come modificato dal D. Lgs. 106/09, che indica le procedure e gli adempimenti in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture alle imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro-committente dell’art. 26 è il soggetto appaltante che sottoscrive il contratto di appalto, di subappalto o di somministrazione.
La norma in questione interviene a regolare quelle situazioni in cui il prestatore di lavoro svolge la sua attività in un contesto diverso da quello del suo datore di lavoro-appaltatore o subappaltatore e nel caso dei lavoratori autonomi in una organizzazione di cui non conoscono i rischi strutturali e logistici (Cass. pen. IV, 18998/2009).
Gli elementi qualificanti l’applicazione dell’art. 26 sono l’affidamento di lavori, servizi o forniture all’interno dell’azienda del datore o di una singola unità produttiva o nell’ambito del ciclo produttivo e la disponibilità dei luoghi dove dovrà svolgersi l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Ciò premesso propongo alcune riflessioni in tema di “rischi da interferenze” la cui gestione è una delle principali problematiche e fonte di responsabilità in sede di appalti.
Il concetto di interferenza tra chi appalta il contratto e l’impresa o il lavoratore autonomo che dovrà poi eseguire l’opera, il servizio o la fornitura e l’eventuale subappaltatrice merita alcune precisazioni.
Come noto con la Circolare ministeriale n. 5 del 2011 firmata dall’allora ministro del Lavoro Sacconi in materia di appalti e subappalti venne dato un particolare rilievo alla gestione delle interferenze mettendo l’accento sulla necessità di cooperazione e coordinamento tra committenti e appaltatori per raggiungere la predisposizione della sicurezza globale delle opere e dei servizi da realizzare.

L’attività di cooperazione per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e il coordinamento degli interventi per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra le imprese coinvolte, si realizza attraverso l’elaborazione obbligatoria del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali previsto dal comma 3 dell’art. 26, che deve comprendere le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si eseguirà l’opera con l’indicazione delle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro committente nella sua azienda alla luce delle concrete lavorazioni svolte.
Il D.U.V.R.I è un documento che non deve limitarsi a descrivere le possibili interferenze nel momento iniziale dei lavori ma deve essere aggiornato in relazione ad ogni variazione delle condizioni originarie, ad esempio qualora nel luogo di lavoro dove si svolge l’appalto intervengano altre imprese o lavoratori autonomi per cui possano concretizzarsi altri rischi di interferenza.
Nel caso in cui l’attività di coordinamento e cooperazione riveli l’assenza di rischi da interferenze è comunque sempre consigliabile redigere il D.U.V.R.I se del caso indicando che non vi sono tali rischi.

Il rischio da interferenza ai fini della valutazione di responsabilità penalmente rilevanti non deve essere limitato alle fattispecie in cui si configurano contatti rischiosi tra le due imprese che concludono l’appalto ma deve riferirsi anche all’attività di prevenzione richiesta ad entrambe al fine di eliminare il rischio.
Per cui anche se l’impresa appaltatrice esegua la sua obbligazione in maniera autonoma nel luogo di lavoro del committente il suo personale dovrà da questi essere informato dei rischi che potrà incontrare con riferimento alla specifica attività che dovrà eseguire.

La Cassazione penale ha elaborato in materia di interferenze il principio per cui se i lavori si svolgono nello stesso cantiere predisposto dal committente-appaltante e in esso quindi si inserisce l’attività dell’appaltatore che deve eseguire l’opera permanendo l’ingerenza dell’appaltante con l’organizzazione del comune cantiere si riterrà sussistente la responsabilità di entrambi per gli obblighi infortunistici.

L’appaltante è dotato di poteri direttivi ed organizzativi del cantiere dove verrà eseguita l’opera appaltata e pertanto con la predisposizione di questo assume la responsabilità di far rispettare le prescrizioni di legge quanto a sicurezza e sorveglianza sia prima che in corso di esecuzione.
Dobbiamo però chiederci quando può escludersi la responsabilità dell’appaltante.

La IV sezione della Cassazione, sentenza n. 6857/2012 dello scorso febbraio, ha ritenuto che può escludersi la responsabilità dell’appaltante quando i lavori sono determinati e circoscritti nell’affidamento all’appaltatore che sia chiamato a svolgerli in totale autonomia organizzativa rispetto al committente.
Ciò vuol dire in pratica che solo se alcuna organizzazione del cantiere sia stata  concretamente effettuata dall’appaltante potrà escludersi la sua responsabilità.
Va detto che configurandosi il rischio di interferenza nei lavori o servizi appaltati applicandosi norme di natura pubblicistica come quelle antinfortunistiche non potrà intervenire alcuna valida pattuizione tra le parti appaltante e appaltatrice che escluda comunque la responsabilità del committente per cui clausole di trasferimento del rischio o della responsabilità ad esclusivo carico dell’appaltatore inserite nel contratto di appalto saranno radicalmente nulle.  



Passando al diritto vivente mi soffermo su tre casi tratti dalla recentissima giurisprudenza che si riferiscono a procedimenti decisi dalla IV sezione penale della Cassazione con sentenze pubblicate a settembre di quest’anno.
     
1) Cass. penale, sez. IV, 19 settembre 2012 n. 35909,
rif. normativi: art. 1655 c.c., art. 590 c.p. lesioni personali colpose, D. Lgs. 626/94 art. 7 co. 2 e 3, D. Lgs. 81/2008 art. 26, appalto e rischi da interferenze.

Il primo caso riguarda l’ infortunio di una lavoratrice di una s.r.l. che aveva riportato l’amputazione parziale di tre dita della mano sinistra, per tale evento erano stati condannati dal Tribunale di Como e dalla Corte di Appello di Milano il presidente del C.D.A di una S.p.a. e i suoi consiglieri delegati per l’amministrazione ordinaria e straordinaria.
La S.p.A. aveva commissionato lavori di pulizia delle condotte di un asciugatoio di sua proprietà ad una ditta che aveva impiegato anche la dipendente vittima dell’ infortunio.
Agli imputati era stato contestato di non aver cooperato all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’appalto e non aver coordinato gli interventi di protezione dai rischi cui erano esposti i lavoratori impegnati in gruppi misti di dipendenti dell’impresa appaltante e di quella appaltatrice, di non aver promosso la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi sul lavoro.
Gli imputati ricorrenti in Cassazione erano stati condannati per cooperazione colposa nella determinazione delle lesioni alla lavoratrice in relazione alla loro posizione di garanzia derivante dalle rispettive qualità di presidente del C.D.A. della società committente e consiglieri delegati, titolari di poteri decisionali effettivi, provvisti di poteri e facoltà di spesa in materia di sicurezza.
La IV sezione penale della Cassazione ha respinto i ricorsi confermando le condanne della Corte di Appello di Milano.
I giudici dei due gradi di merito avevano accertato la partecipazione di personale di entrambe le società nei lavori di pulizia oggetto dell’appalto e il ruolo di responsabilità apicale dei tre imputati sia nei confronti dei propri dipendenti che nei riguardi delle maestranze della ditta appaltatrice.

Si configurava nell’esecuzione dell’appalto lo svolgimento di una attività unitaria da cui derivavano obbligazioni di garanzia per entrambi gli imprenditori non escluse a priori dall’esistenza di un contratto di appalto.
L’obbligazione di coordinamento a carico del datore di lavoro-committente, già prevista nell’ art. 7 co. 2 del D. Lgs. 626/94, è stata trasfusa nell’ art. 26 del T.U. che stabilisce gli obblighi connessi ai contratti di appalto tra cui, al comma 3, l’ elaborazione obbligatoria del D.U.V.R.I di cui si è detto.
Il giudice di legittimità ha ricordato il principio più volte applicato, ex multis Cass. pen. Sez. IV 30.9.2008 n. 42131, per cui i lavori possono essere appaltati ma non può essere appaltata anche la responsabilità penale e ciò si addice al caso deciso dai giudici viste le specifiche condotte contestate agli imputati investiti di ruolo apicale.
Le condotte e le omissioni dei ricorrenti costituivano violazione delle obbligazioni di garanzia per la tutela della salute dei lavoratori, obblighi che non possono essere delegati come sancito dall’art. 5 del D. Lgs. 494/1996 sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e successivamente dal Testo Unico.

2) Cass. Pen. sez. IV, 27 settembre 2012 n. 37334, rif. normativi:  art. 590 c.p., artt. 8 – 10 del D.P.R. 547/1955, art. 9 D. Lgs. 626/1994. Appalto e responsabilità di un R.S.P.P.

Il secondo caso riguarda l’accertamento della responsabilità di un R.S.P.P. in occasione di un infortunio occorso ad un dipendente di una ditta subappaltatrice che precipitava da un altezza di circa dieci metri cadendo in una buca riportando lesioni personali gravi (art. 583 n. 1 c.p.) da cui derivava un’invalidità permanente.
Venivano condannati in primo grado in quanto riconosciuti colpevoli del reato di lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche il capocantiere ed il R.S.P.P. della società committente dei lavori nonchè il capocantiere della società appaltatrice.
I tre imputati ricorrevano in appello e la Corte competente dichiarava n.d.p. nei loro confronti per i reati ascritti per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione confermando però le statuizioni civili per cui costoro ricorrevano alla Corte di Cassazione.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello consideravano come accertamento decisivo ai fini della responsabilità l’adeguatezza o meno del sistema di copertura delle buche.

A tale riguardo l’art. 8 del D.P.R. 547 del 1955 statuisce l’obbligo del datore o dei suoi preposti, qualora sul luogo di lavoro vi siano zone di pericolo e rischi di cadute per i lavoratori, di posizionare dispositivi che impediscano l’accesso ai non autorizzati e di prendere idonee precauzioni per proteggere l’incolumità dei lavoratori autorizzati, in ogni caso apponendo in tali zone segnalazioni ben visibili.
Il successivo art. 10 prevede che le aperture esistenti sul suolo o nei pavimenti dei luoghi di lavoro o di passaggio devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali atti ad impedire la caduta e, quando tali misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

Nel caso in questione veniva accertato che non vi era alcuna segnalazione della buca che era solo stata ricoperta in maniera a dir poco negligente con lamiere metalliche seppure di notevole peso.
Nella sentenza in commento i giudici della IV sezione hanno evidenziato che la mancanza di adeguata informazione al lavoratore sul pericolo esistente nel luogo di lavoro con la carenza di segnalazione visibile della buca configuravano una causa efficiente dell’infortunio, l’operaio certamente avrebbe evitato di spostare le lamiere o lo avrebbe fatto con cautela se avesse saputo dell’esistenza della buca.

Per quanto concerne la posizione del R.S.P.P. della società committente, egli aveva effettivamente rilevato la presenza della buca sul luogo di lavoro ove doveva svolgersi l’appalto ed il subappalto e, secondo i compiti prescritti dall’ art. 9 del D. Lgs. 626/94,  chiesto integrazioni al Piano Particolareggiato di Sicurezza redatto dalla società appaltatrice con l’adozione di dispositivi opportuni ad evitare il pericolo di caduta ma, dopo la copertura con le lamiere metalliche, se ne era disinteressato omettendo di verificare l’idoneità del rimedio ad evitare infortuni.
L’accorgimento in questione si era infatti rivelato insufficiente stante l’effettivo verificarsi della caduta del lavoratore che aveva riportato gravi lesioni.
La mancanza dell’apposizione di ogni segnalazione secondo i giudici costituiva un altro elemento a carico del preposto al servizio di prevenzione e sicurezza che avrebbe dovuto attivarsi a riguardo.
La Corte di Cassazione ha quindi confermato quanto al R.S.P.P. la sentenza appellata.

3) Cassazione penale, sez. IV, 20 settembre 2012 n. 36284.
Rif. normativi: art. 590 codice penale, art. 7 D.Lgs. 626/1994 trasfuso nell’art. 26 Testo Unico, art. 3 D.Lgs. 494/1996. Responsabilità concorrente di un committente e di un appaltatore.

Il terzo e ultimo caso pratico è relativo ad un incidente occorso ad un operaio caduto dal tetto di un capannone industriale di proprietà della società committente riportando gravi ferite e ciò era stato causato dal cedimento improvviso della struttura e dalla mancanza di strumenti di protezione come cinture di sicurezza, ponteggi o impalcature.
Sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello avevano ritenuto responsabili del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche l’amministratore unico della s.r.l. appaltante e il datore di lavoro dell’operaio dichiarandone la responsabilità concorrente.

Per quanto concerne la posizione del committente, al rappresentante legale della s.r.l., era stata contestata la violazione dell’art. 3 del D.Lgs. 494/1996 che al comma 8 prevede l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o del lavoratore autonomo in relazione ai specifici lavori oggetto dell’appalto e di verificare i rischi per la sicurezza quando i lavoratori siano esposti al pericolo di cadere da altezze superiori ai due metri.
Nel caso in questione il committente aveva acquistato l’immobile ad un’asta giudiziaria e pertanto ne conosceva le caratteristiche strutturali e la fatiscenza prima di affidare i lavori, durante l’esecuzione dei lavori aveva frequentato il cantiere richiedendo la rimozione di lastre in eternit, quindi non poteva non aver visionato il ponteggio privo di ripari e nonostante l’evidente precarietà del tetto del capannone non ne aveva accertato la resistenza della copertura al fine di scongiurare la caduta di chi avrebbe effettuato i lavori di sostituzione delle grondaie.
Sussisteva una posizione di garanzia a carico del committente proprietario della struttura con il conseguente obbligo di provvedere alla tutela dell’integrità fisica dell’operaio la cui prestazione era stata utilizzata dall’imprenditore per l’esecuzione del contratto di appalto.
A carico del committente sono stati contestati due profili di colpa : aver omesso di verificare l’idoneità professionale dell’impresa appaltatrice e quello comune all’altro imputato ovvero di aver omesso di verificare il rischio di caduta del lavoratore.

Per la posizione dell’appaltatore vige ugualmente il rispetto delle disposizioni di legge antinfortunistiche che rientrano nel diritto pubblico e quindi non possono essere derogate da atti privati regolanti i rapporti con il committente.
Non è quindi sostenibile la tesi della difesa a sostegno dell’esenzione da responsabilità dell’appaltatore in quanto non compartecipe agli ordini impartiti dal committente al lavoratore infortunato.
Il principio generale applicato dai giudici è che, verificandosi un infortunio, la responsabilità dell’appaltatore non esclude la concorrente responsabilità anche del committente che deve reputarsi corresponsabile qualora l’evento dannoso si colleghi alla sua colposa omissione e questo può configurarsi se abbia consentito l’inizio dei lavori in presenza di situazioni oggettivamente fonte di pericolo per il lavoratore.
Il dovere di sicurezza è riferibile oltre che al datore di lavoro appaltatore anche al committente e questi sarà chiamato a rispondere dell’infortunio qualora sia facilmente percepibile la mancanza sul cantiere delle misure di prevenzione.
Secondo la giurisprudenza non sarebbe sufficiente ad esimerlo da responsabilità l’aver impartito direttive per ovviare a tale situazione potenzialmente pericolosa essendo necessario che ne abbia controllato l’osservanza puntuale (Cass. pen. IV n. 42131/2008).

Va tuttavia precisato che il dovere di sicurezza non può comportare per il committente un controllo continuo sull’organizzazione e l’andamento dei lavori ma il giudicante dovrà considerare la situazione concreta per valutare l’incidenza della condotta del committente nel verificarsi dell’infortunio.
In particolare la valutazione terrà conto della specificità dei lavori, i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera quanto a capacità tecnico-professionali in rapporto all’attività da svolgere, la concreta ingerenza del committente nei lavori e la presenza di situazioni di pericolo facilmente rilevabili.
Nel caso di specie era stata accertata a carico del committente una evidente culpa in eligendo derivante dall’incapacità tecnica ed organizzativa dell’appaltatore risultante dall’assenza di qualsivoglia dispositivo di protezione sul cantiere il che non poteva non essere stato “notato” dal committente. 


Lo Studio Legale De Valeri con il suo staff è a disposizione per assistenza e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e le problematiche concernenti gli appalti ai recapiti indicati nel blog e alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com




domenica 18 novembre 2012

Salute e sicurezza sul lavoro. Giornata di studio e formazione Roma 27 novembre 2012. Studio Legale De Valeri in collaborazione con EBAFoS e FIRAS - SPP.


La tutela della salute e sicurezza sul lavoro, un tema di grande interesse ed attualità.

Il prossimo 27 novembre segnalo un appuntamento da non perdere per i professionisti della sicurezza sul lavoro e gli imprenditori che desiderano aggiornarsi sugli sviluppi della giurisprudenza sui temi del Testo Unico Salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008 e la normativa antinfortunistica in vigore.

Lo Studio Legale De Valeri in collaborazione con EBAFoS l' Ente bilaterale dell'Artigianato per la formazione e la sicurezza e FIRAS - SPP la federazione italiana dei responsabili e degli addetti alla sicurezza servizi di prevenzione e protezione, ha organizzato un workshop formativo sui grandi temi della sicurezza sul lavoro che si terrà a Roma dalle 14.00 all'Hotel Capannelle, via Siderno 37, nel corso di una giornata di studio, con inizio alle ore 9.00 sul tema " Il S.G.S.L. secondo il modello elaborato da Aja Registars. Analisi delle recenti sentenze della Cassazione penale sul tema della responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro."



La partecipazione è gratuita ma occorre registrarsi entro il 26 novembre sul sito www.firas-spp.com/website
Sono previsti 5 crediti formativi per l'aggiornamento dei responsabili della sicurezza RSPP.
Info anche sul sito istituzionale dell'ente bilaterale www.ebafos.com

Il workshop pomeridiano avrà inizio con l'intervento del segretario generale di FIRAS-SPP Vivietta Bellagamba e del presidente nazionale di EBAFoS Anthony Vitali cui seguiranno gli interventi dei relatori, gli avvocati Luigi De Valeri e Massimiliano Domenico Parla ed il consigliere di Cassazione Dr. Tonino Di Bona.

I temi trattati dai professionisti e dal Dr. Di Bona in riferimento alle recenti decisioni dei giudici di legittimità, riguardano l'appalto e le responsabilità dei soggetti interessati, la responsabilità dell'obbligato alla sicurezza ed il contributo causale del lavoratore negli infortuni, la responsabilità penale dell'imprenditore e del delegato alla sicurezza.


Nel corso della giornata verranno presentate le iniziative in programma per il 2013 per gli associati di FIRAS-SPP e le attività di EBAFoS con particolare riguardo alle certificazioni delle competenze dei professionisti.
I lavori termineranno alle ore 18.00.

I professionisti intervenuti saranno a disposizione per chiarimenti e consulenze sulle problematiche trattate al termine delle relazioni e successivamente ai consueti recapiti dello Studio Legale De Valeri.

Vi aspettiamo numerosi.

venerdì 19 ottobre 2012

INVITO AI LETTORI. Convegno "Lo Spirito Santo" 25 ottobre 2012 Roma, Pontificia Università Gregoriana.

Si svolgerà a Roma giovedì 25 ottobre con inizio alle ore 16.30 il convegno dedicato allo Spirito Santo, "per riaffermare la Sua presenza e la Sua azione nella Chiesa e nel mondo..." in occasione dell'apertura dell'Anno della fede e del 25° anniversario della pubblicazione dell'enciclica Dominum et Vivificantem del Beato Giovanni Paolo II.


Il convegno, di cui pubblico la locandina, è organizzato dall'associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, movimento ecclesiale dopo il Concilio ecumenico Vaticano II che celebra quest'anno il 40° anniversario dalla fondazione in Italia, conta migliaia di aderenti, consacrati e laici di ogni ceto ed età e fa parte della grande famiglia internazionale del Rinnovamento Carismatico Cattolico.

L'invito per i lettori del blog è esteso a tutti coloro che operano nell'ambito del sociale, della cultura e della politica, l'evento costituisce un occasione da non perdere per approfondire la conoscenza dello Spirito Santo.
Il convegno si svolgerà presso l'aula magna dell'Università Gregoriana di Roma, piazza della Pilotta 4, nelle vicinanze di Fontana di Trevi.

Interverranno illustri teologi tra cui il card. Vanhoye, Mons. Forte ed il card. Dziwisz, al termine le testimonianze tra cui quella del card. Dias,  l'incontro sarà moderato da Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, l'evento fa parte del progetto di sviluppo della cultura della Pentecoste nel nostro tempo.

La partecipazione è libera e aperta a tutti ma occorre comunicare la presenza alla segreteria del R.n.S. tel. 062310408 o via mail convegnospiritosanto@rns-italia.it.
Informazioni e programma completo sul sito www.rns-italia.it