Questo contributo giuridico di ICT Law è stato redatto con la preziosa collaborazione dell'amico e collega Luca Maria de Grazia del Foro di Frosinone, presidente di IusIT.net, associazione di avvocati cultori del diritto e appassionati di informatica.
La
nascita del SMS, acronimo di Short
Message Service, risale ad oltre venti anni fa, quando ai primi di dicembre del 1992 un giovane ingegnere, suddito
della regina Elisabetta, inviò tramite un computer un semplice “Merry Christmas” ad un amico.
Due
anni dopo il servizio, nato all’interno di un azienda, veniva attivato sui
telefoni cellulari rendendolo accessibile a milioni di utenti.
In
questo lasso di tempo questo tempestivo mezzo di comunicazione, prescelto
soprattutto per la sua economicità e rapidità di ricezione, ha lasciato un
segno anche nel diritto … spesso a scapito di chi se ne è servito con troppa
leggerezza.
Nel
diritto italiano l’ SMS è stato qualificato dal legislatore come “corrispondenza” a pieno titolo, grazie
alla modifica dell’art. 626 del codice penale operata dalla Legge 547 del 1993,
che ha introdotto i “crimini informatici”.
Da
questo fondamentale presupposto, collegato al fatto che in ogni caso, per quanto si trattasse di “scrittura digitale”, un SMS può essere considerato anche come “documento informatico”, al pari delle
normali e-mail, deriva la sua utilizzabilità come prova delle più svariate
circostanze.
Va
precisato che a stretto rigore l’SMS, come documento informatico, ha
sicuramente una valenza probatoria strutturalmente debole, per essere chiari
non si può certo vendere una casa tramite SMS, però è anche vero che un semplice
riconoscimento di debito può tranquillamente essere accertato laddove si possa
verificare la paternità ed il mittente del messaggio.
Ma cosa è esattamente la c.d. “computer
forensic” ?
E' la scienza che studia e chiarisce la attendibilità di ogni “evidenza digitale” ossia di tutte quelle prove che nell’odierno panorama tecnologico sono costituite essenzialmente da dati estratti da computer, server, siti web, cellulari, smartphone, tablet e così via.
E' la scienza che studia e chiarisce la attendibilità di ogni “evidenza digitale” ossia di tutte quelle prove che nell’odierno panorama tecnologico sono costituite essenzialmente da dati estratti da computer, server, siti web, cellulari, smartphone, tablet e così via.
Ecco
alcuni casi effettivamente accaduti che rendono l’idea di cosa può comportare quanto
a responsabilità un atto per noi così semplice.
A
dicembre del 2008 la Cassazione penale (12987/2008)
ritenne di configurare il tentativo di atti sessuali con
minorenne infraquattordicenne (art. 56, 609 quater c.p.), anche quando la
condotta sia realizzata mediante l’invio di messaggi SMS non tra presenti ma
«tra distanti».
Sempre
a dicembre dello stesso anno la Corte di Giustizia CE (G.S. 16.12.2008 n.73) sulla base dell'art. 3, n. 1 della direttiva
95/46/CE precisò che devono considerarsi attività di trattamento di dati
personali anche quelle svolte nell'ambito di un servizio di SMS che consenta
agli utilizzatori di telefoni mobili, previa comunicazione del nome e della
residenza di una persona, di ricevere dati sul reddito da lavoro o da capitale
nonché sul patrimonio di tale persona.
Tornando
in sede nazionale il Tribunale di Lucca con una decisione del 15 dicembre 2009 ritenne
che “è concorrenza sleale l'invio di SMS
pubblicitari usando il registro clienti dell'ex datore di lavoro”.
Sempre in materia di diritto del lavoro la Cassazione Civile a novembre del 2011 (sez. lavoro 24563/2011) ritenne legittimo il licenziamento di un lavoratore dipendente che aveva utilizzato il telefono aziendale per inviare, a scopo strettamente personale, svariati sms per una spesa di circa 3.000 euro.
In
tema di repricing ricordiamo la
decisione del Consiglio di Stato (A.P. n. 12/2012) per cui l’A.G.COM. è
competente ad sanzionare una società
di telefonia, nella specie la Telecom Italia, in relazione alla pratica
commerciale scorretta consistente nel comunicare a mezzo sms agli
utenti/abbonati le variazioni dei piani tariffari di abbonamento di telefonia
mobile seppur accompagnata da un avviso sui tre maggiori quotidiani a
diffusione nazionale e dalla possibilità di consultazione sul sito internet.
Passando
poi alle situazioni configuranti il reato di molestie la Cassazione penale (30294/2011)
ha ritenuto che l’invio di sms ripetuti e non richiesti ed a contenuto intimidatorio
integra sia questo reato che, se reiterato nel tempo, quello più grave che va
sotto il nome di “stalking”.
Venendo poi ad alcune decisioni pubblicate nel 2012 ricordiamo che un magistrato è stato sanzionato a causa di alcuni SMS che aveva inviato (Cass. S.U. 8407/2012).
Nello
specifico, la Sezione disciplinare del C.S.M., su richiesta del Procuratore
generale, ha disposto in via cautelare il trasferimento provvisorio dal
Tribunale di Trani a quello di Matera, con le stesse funzioni di giudice, di un
giudice sottoposta a procedimento penale per i reati di atti persecutori,
ingiuria, diffamazione, lesione personale, percosse, danneggiamento, commessi
in danno di un collega dopo la cessazione di una loro travagliata relazione
sentimentale.
Il
ricorso è stato rigettato perché la Sezione disciplinare ha dato conto in
maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione: ha
vagliato, con esito positivo, la verosimiglianza delle affermazioni del giudice
vittima degli atti persecutori, osservando che in qualche misura avevano avuto
conferma in quelle della stessa incolpata e trovato riscontro nella
documentazione acquisita, consistente nei certificati medici relativi alle
lesioni subite dalla persona offesa e nelle trascrizioni dei messaggi via SMS
inviati e ricevuti dal giudice incolpato.
Sempre
nel 2012 la Cassazione penale (30984/2012) ha ritenuto legittima la notifica
via SMS al difensore della fissazione dell’udienza di convalida per una persona
arrestata.
Lo scorso ottobre la Corte di Giustizia CE (VI, 428/2012) ha stabilito che è una pratica
commerciale scorretta quella consistente nell’invio non richiesto di SMS in
“abbonamento” mascherati attraverso sistemi di vendita di suonerie o screen
saver on line.
Giungendo
a qualche mese fa sono state pubblicate due sentenze che hanno suscitato discussioni tra
gli addetti ai lavori e non solo.
La
prima sezione della Cassazione civile (20235/2012) ha considerato prova valida
per il riconoscimento di figlio naturale l’invio di vari SMS.
La
seconda decisione è della prima sezione penale della Cassazione (45560/2012) che ha annullato la condanna, disponendo un
nuovo esame dell’accaduto, di un giovane che aveva mandato un solo SMS alla sua
ex dai contenuti molesti e per questo era stato condannato ad una multa di 50
euro.
Il
Tribunale di Lecce aveva considerato questo singolo messaggio come una biasimevole
espressione della volontà di infliggere alla ragazza una punizione per aver
interrotto la relazione.
Infine
quanto all’uso “pubblicistico” del
SMS, la legge Fornero da luglio di quest’anno prevede per il lavoro
intermittente l’obbligo preventivo di comunicare alla direzione territoriale
del lavoro la chiamata del lavoratore e ciò può essere adempiuto dal datore
anche mediante un SMS oltre che via fax, mail o P.E.C.
La
lista dei casi e delle conseguenze derivanti dall’invio di un SMS continuerà finchè
sarà possibile usare questo servizio….
Keep in touch quindi, per rimanere
informati sulle tematiche della Information, Communication & Technology Law
seguiteci sul web.
Da subito un warning opportuno da chi vive ogni giorno la realtà dei tribunali del Bel Paese.
Attenzione
a cosa scrivete nel vostro consueto SMS …. alla ex, all’amica oppure al vostro
figlio segreto !
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