È
stato firmato il 15 febbraio 2013 il decreto del Ministero di Giustizia che
rende operativa la Banca Dati dei minori
dichiarati adottabili e dei coniugi aspiranti all'adozione nazionale ed
internazionale.
Il
legislatore ha previsto questo archivio con la dovuta tutela della riservatezza
ed integrità dei dati richiedendo l'identificazione dei soggetti che accedono
agli stessi prevedendo la registrazione ed annotazione dei dati identificativi
dell'utente.
La
Banca Dati, che sarà aggiornata ogni tre mesi, nella sezione minori contiene i dati anagrafici, le condizioni di salute,
la famiglia di origine con l’indicazione
di eventuali fratelli, la sistemazione attuale e, se esistenti, i collocamenti
precedenti del minore con i provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, i
dati del casellario giudiziale per i minorenni e ogni altra informazione utile
per il giudice del procedimento.
Per
la sezione relativa ai coniugi aspiranti
all'adozione nazionale e internazionale sono indicati i dati anagrafici, la
residenza e il domicilio, lo stato civile e lo stato di famiglia, i dati
anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola aspirante
all'adozione, le condizioni di salute, le condizioni economiche, le caratteristiche
socio-demografiche della famiglia, le motivazioni della richiesta di adozione,
l’esistenza eventuale di altri procedimenti di affidamento o di adozione con l’esito,
i dati contenuti del casellario giudiziale e ogni altra informazione per il
miglior esito del procedimento.
L'accesso a queste informazioni
riservate e il rilascio di copie ed estratti è riservato ai magistrati dei
tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni
delegati per lo specifico procedimento di adozione e ai magistrati delle
sezioni minorili autorizzati dal capo dell'ufficio.
La
consultazione della Banca Dati sarà consentita con l’autorizzazione del capo
dell’ufficio anche al personale appartenente agli uffici della giurisdizione
minorile e agli interessati ma con riferimento ai soli dati personali.
La
Banca Dati è prevista dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori’, nonché al
titolo VIII del libro primo del codice civile", istituita presso il dipartimento
per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e resa disponibile ai
tribunali per i minorenni operativi sul territorio nazionale.
I
dati personali saranno conservati per il tempo previsto dal codice della
privacy, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in
forma tale da consentire l'identificazione dell'interessato per un tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
A beneficio dei lettori alcuni brevi cenni sull’adozione
nazionale, prevista dalla legge 184 del 1983 in parte modificata dalla
legge 149 del 2001, che può concretizzarsi a favore di un minore dichiarato
adottabile da un tribunale per i
minorenni italiano.
L’adozione come regolata in Italia persegue
lo scopo meritorio di rendere concreto e favorire il diritto del minore ad
avere una famiglia.
Va
sottolineato che non esiste un diritto dei coniugi a conseguire l’adozione di
un bambino, costoro possono unicamente dichiararsi disponibili all’adozione e
chiedere sia accertata dal tribunale la loro idoneità.
Il procedimento si articola in
quattro fasi di cui le ultime due solo eventuali: la domanda di idoneità all’adozione,
l’accertamento dell’idoneità, l’ordinanza di affidamento pre-adottivo e il
decreto di adozione.
E’
richiesto che i coniugi istanti siano uniti in matrimonio da almeno tre anni e
che non si siano separati, neanche temporaneamente, negli ultimi tre anni.
Per
la valutazione della solidità della coppia il giudice considera anche gli anni
di convivenza precedenti il matrimonio per cui se la convivenza continuativa è
durata almeno tre anni prima del matrimonio i coniugi potranno fare istanza di
adozione senza dover attendere un altro triennio.
La
differenza massima di età degli adottandi con il minore è di quarantacinque
anni con una deroga nel caso in cui tale limite sia superato da uno solo di
essi in misura non superiore ai dieci anni.
Va
ricordato che il Tribunale dei minorenni può derogare a questa regola qualora
accerti che dalla mancata adozione “derivi
un danno grave e non altrimenti evitabile" per l’adottando.
I coniugi possono presentare la domanda di idoneità all’adozione oltre che presso il tribunale competente secondo la residenza anche presso altre sedi giudiziarie dandone notizia agli altri tribunali già interessati dalla loro istanza.
Il tribunale per i minorenni
incarica i servizi sociali
di incontrare la coppia, conoscerla e valutare le sue potenzialità genitoriali,
assumere informazioni sull’ambiente familiare, le motivazioni della domanda,
nonché la situazione personale e sociale dei coniugi.
Verranno
considerate le convinzioni, le attitudini degli aspiranti genitori, il
desiderio di entrambi all’adozione, la loro situazione socio-economica.
Inoltre,
sempre nel supremo interesse del minore, il tribunale demanda altri
accertamenti ai servizi di medicina legale delle aziende sanitarie locali
quanto allo stato di salute dei coniugi.
Il Giudice delegato, ricevuti gli esiti degli accertamenti descritti, convoca la coppia per uno o più colloqui al termine dei quali il tribunale potrà decretare l’idoneità o meno all’adozione, oppure disporre ulteriori indagini da parte dei servizi sociali.
Il Giudice delegato, ricevuti gli esiti degli accertamenti descritti, convoca la coppia per uno o più colloqui al termine dei quali il tribunale potrà decretare l’idoneità o meno all’adozione, oppure disporre ulteriori indagini da parte dei servizi sociali.
L’art.
6 della legge 184 richiede che i coniugi siano idonei e capaci di educare,
istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
Per
i minori abbandonati alla nascita, i c.d. “esposti”,
il Tribunale può disporre, al termine dei colloqui, l’affidamento preadottivo
del bambino alla coppia prescelta per la durata di un anno prorogabile di un
altro anno, salvo la necessità di revoca qualora si evidenzino gravi difficoltà
nella convivenza con il bambino.
Se
viceversa è stato presentato dalla famiglia d’origine dell’adottando un ricorso
contro il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale il minore viene
dato alla coppia in collocamento temporaneo fino alla sentenza definitiva che
deciderà la controversia.
Il
minore potrà essere ascoltato dal giudice in merito all’affidamento
preadottivo, è necessario il consenso del minore se ha compiuto quattordici
anni, se di età superiore ai dodici anni deve essere interpellato, resta sempre
la facoltà del giudice di sentire il minore non ancora dodicenne.
Al
termine del periodo di affidamento preadottivo con l’esito positivo di questa
fase e la sussistenza delle condizioni di legge, sentito nuovamente il minore, il tribunale conferma con decreto
l’adozione del minore da parte dei coniugi con la conseguenza della perdita di
qualsiasi rapporto giuridico con la famiglia originaria, eccetto gli
impedimenti matrimoniali, e l’acquisizione di tutti i diritti propri della
filiazione legittima nei confronti dei coniugi di cui l’adottato acquisisce il
cognome.
L’argomento dell’adozione dei minori
è certamente complesso e delicato ed è stato trattato in questa sede in maniera non esaustiva per cui i lettori che desiderano chiarimenti sul tema
possono rivolgersi alla mail indicata o contattare lo Studio legale De Valeri.
studiolegaledevaleri@gmail.com
1 commento:
Con mia moglie vogliamo provare questa strada, abbiamo letto con interesse il suo commento sull'adozione e penso sia opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto del settore.
Grazie per il suo intervento.
Martino
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