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lunedì 4 marzo 2013

L'adozione dei minori. Al via la banca dati dei minori adottabili e dei coniugi aspiranti. Cenni sulla procedura di adozione nazionale Legge 184/1983.



È stato firmato il 15 febbraio 2013 il decreto del Ministero di Giustizia che rende operativa la Banca Dati dei minori dichiarati adottabili e dei coniugi aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale.
Il legislatore ha previsto questo archivio con la dovuta tutela della riservatezza ed integrità dei dati richiedendo l'identificazione dei soggetti che accedono agli stessi prevedendo la registrazione ed annotazione dei dati identificativi dell'utente.


La Banca Dati, che sarà aggiornata ogni tre mesi, nella sezione minori contiene i dati anagrafici, le condizioni di salute,  la famiglia di origine con l’indicazione di eventuali fratelli, la sistemazione attuale e, se esistenti, i collocamenti precedenti del minore con i provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, i dati del casellario giudiziale per i minorenni e ogni altra informazione utile per il giudice del procedimento.
Per la sezione relativa ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale sono indicati i dati anagrafici, la residenza e il domicilio, lo stato civile e lo stato di famiglia, i dati anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola aspirante all'adozione, le condizioni di salute, le condizioni economiche, le caratteristiche socio-demografiche della famiglia, le motivazioni della richiesta di adozione, l’esistenza eventuale di altri procedimenti di affidamento o di adozione con l’esito, i dati contenuti del casellario giudiziale e ogni altra informazione per il miglior esito del procedimento.

L'accesso a queste informazioni riservate e il rilascio di copie ed estratti è riservato ai magistrati dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni delegati per lo specifico procedimento di adozione e ai magistrati delle sezioni minorili autorizzati dal capo dell'ufficio.
La consultazione della Banca Dati sarà consentita con l’autorizzazione del capo dell’ufficio anche al personale appartenente agli uffici della giurisdizione minorile e agli interessati ma con riferimento ai soli dati personali.
La Banca Dati è prevista dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori’, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", istituita presso il dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e resa disponibile ai tribunali per i minorenni operativi sul territorio nazionale.
I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dal codice della privacy, D.Lgs.  30 giugno 2003, n. 196, in forma tale da consentire l'identificazione dell'interessato per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

A beneficio dei lettori alcuni brevi cenni sull’adozione nazionale, prevista dalla legge 184 del 1983 in parte modificata dalla legge 149 del 2001, che può concretizzarsi a favore di un minore dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni italiano.
L’adozione come regolata in Italia persegue lo scopo meritorio di rendere concreto e favorire il diritto del minore ad avere una famiglia.
Va sottolineato che non esiste un diritto dei coniugi a conseguire l’adozione di un bambino, costoro possono unicamente dichiararsi disponibili all’adozione e chiedere sia accertata dal tribunale la loro idoneità.

Il procedimento si articola in quattro fasi di cui le ultime due solo eventuali: la domanda di idoneità all’adozione, l’accertamento dell’idoneità, l’ordinanza di affidamento pre-adottivo e il decreto di adozione.
E’ richiesto che i coniugi istanti siano uniti in matrimonio da almeno tre anni e che non si siano separati, neanche temporaneamente, negli ultimi tre anni.
Per la valutazione della solidità della coppia il giudice considera anche gli anni di convivenza precedenti il matrimonio per cui se la convivenza continuativa è durata almeno tre anni prima del matrimonio i coniugi potranno fare istanza di adozione senza dover attendere un altro triennio.
La differenza massima di età degli adottandi con il minore è di quarantacinque anni con una deroga nel caso in cui tale limite sia superato da uno solo di essi in misura non superiore ai dieci anni.
Va ricordato che il Tribunale dei minorenni può derogare a questa regola qualora accerti che dalla mancata adozione “derivi un danno grave e non altrimenti evitabile" per l’adottando.
I coniugi possono presentare la domanda di idoneità all’adozione oltre che presso il tribunale competente secondo la residenza anche presso altre sedi giudiziarie dandone notizia agli altri tribunali già interessati dalla loro istanza. 
Il tribunale per i minorenni incarica i servizi sociali di incontrare la coppia, conoscerla e valutare le sue potenzialità genitoriali, assumere informazioni sull’ambiente familiare, le motivazioni della domanda, nonché la situazione personale e sociale dei coniugi.
Verranno considerate le convinzioni, le attitudini degli aspiranti genitori, il desiderio di entrambi all’adozione, la loro situazione socio-economica.
Inoltre, sempre nel supremo interesse del minore, il tribunale demanda altri accertamenti ai servizi di medicina legale delle aziende sanitarie locali quanto allo stato di salute dei coniugi.

Il Giudice delegato, ricevuti gli esiti degli accertamenti descritti, convoca la coppia per uno o più colloqui al termine dei quali il tribunale potrà decretare l’idoneità o meno all’adozione, oppure disporre ulteriori indagini da parte dei servizi sociali.
L’art. 6 della legge 184 richiede che i coniugi siano idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
Per i minori abbandonati alla nascita, i c.d. “esposti”, il Tribunale può disporre, al termine dei colloqui, l’affidamento preadottivo del bambino alla coppia prescelta per la durata di un anno prorogabile di un altro anno, salvo la necessità di revoca qualora si evidenzino gravi difficoltà nella convivenza con il bambino.
Se viceversa è stato presentato dalla famiglia d’origine dell’adottando un ricorso contro il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale il minore viene dato alla coppia in collocamento temporaneo fino alla sentenza definitiva che deciderà la controversia.
Il minore potrà essere ascoltato dal giudice in merito all’affidamento preadottivo, è necessario il consenso del minore se ha compiuto quattordici anni, se di età superiore ai dodici anni deve essere interpellato, resta sempre la facoltà del giudice di sentire il minore non ancora dodicenne.

Al termine del periodo di affidamento preadottivo con l’esito positivo di questa fase e la sussistenza delle condizioni di legge, sentito nuovamente il minore, il tribunale conferma con decreto l’adozione del minore da parte dei coniugi con la conseguenza della perdita di qualsiasi rapporto giuridico con la famiglia originaria, eccetto gli impedimenti matrimoniali, e l’acquisizione di tutti i diritti propri della filiazione legittima nei confronti dei coniugi di cui l’adottato acquisisce il cognome.

L’argomento dell’adozione dei minori è certamente complesso e delicato ed è stato trattato in questa sede in maniera non esaustiva per cui i lettori che desiderano chiarimenti sul tema possono rivolgersi alla mail indicata o contattare lo Studio legale De Valeri.

Avv. Luigi De Valeri
studiolegaledevaleri@gmail.com

1 commento:

Anonimo ha detto...

Con mia moglie vogliamo provare questa strada, abbiamo letto con interesse il suo commento sull'adozione e penso sia opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto del settore.
Grazie per il suo intervento.
Martino