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venerdì 10 febbraio 2012

Lavoro. Entro il 29 febbraio 2012 tutti i lavoratori devono impugnare i contratti a termine illegittimi, anche i precari delle P. Amministrazioni.


Anche se è probabile che molti lettori abbiano già provveduto ricordo che è prossimo il termine del 29 febbraio per impugnare i contratti di lavoro a tempo determinato illegittimi, scaduti nel 2011 e anni precedenti, al fine di non incorrere nella decadenza stabilita dalla Legge 183 del 2010, il cosiddetto "Collegato lavoro".
La scadenza dei 60 giorni va fatta decorrere dal 31 dicembre 2011, nuova data di decorrenza del sistema impugnatorio previsto dall'articolo 32 del Collegato lavoro che regola le decadenze in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, inizialmente operativo dal 24 novembre 2010 poi posticipato al 31 dicembre 2011 dalla Legge 10/2011 che ha convertito il Decreto Legge 225/2010, il "Milleproroghe".

Anche altri lavoratori sono interessati alla prossima scadenza del 29 febbraio 2012.
Le disposizioni del Collegato lavoro per le impugnazioni ex art. 32 si applicano infatti anche ai casi di:
invalidità del licenziamento, licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto, trasferimento di cui all’art. 2103 del codice civile, l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ex artt. 1,2 e 4 del D. Lgs. 368/2001 contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1,2 e 4 del D. Lgs. 368/2001 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. 183/2010, contratti di lavoro a termine già conclusi stipulati secondo la normativa previgente al D. Lgs. 368/2001, cessione di contratto di lavoro avvenuto ai sensi dell’art. 2112 del codice civile e in ogni altro caso in cui si chieda al giudice la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Entro il 29 febbraio 2012 gli ex lavoratori a termine rientranti nelle ipotesi indicate dovranno impugnare i contratti illegittimi scaduti manifestando formalmente la loro volontà all’ex datore di lavoro e poi, entro i successivi 270 giorni dall’impugnazione, proporre il ricorso dinanzi il Tribunale, Giudice del lavoro, competente per territorio.

Sempre entro i successivi 270 giorni dall’impugnazione il lavoratore potrà comunicare al datore di lavoro una richiesta di arbitrato o di conciliazione ottenendo una proroga di sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo per il successivo deposito del ricorso, salvo ovviamente l’esito positivo dell’arbitrato o della conciliazione.

Attenzione.
Il mancato deposito del ricorso in Tribunale entro i successivi 270 giorni rende inefficace l’impugnazione precedente e il lavoratore che si sia attivato tardivamente vedrà opporsi la decadenza qualora agisca in giudizio per ottenere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sempre che il Giudice accerti l’esistenza dei presupposti di legge per dichiarare la nullità del contratto a termine e la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Il Giudice, come previsto dal comma 5 dell’art. 32 del Collegato lavoro, condannerà il datore di lavoro, a seguito della conversione del contratto a tempo determinato, al risarcimento del lavoratore “stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604”.

POSIZIONE DEI LAVORATORI PRECARI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI che utilizzano contratti di lavoro flessibili.

L'art. 36 del T.U. sul Pubblico Impiego, D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 133/2008, prevede al comma 5 che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle P.A. non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato,ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Ad ogni modo è opportuno che i dipendenti, contratti a termine cessati o ancora in corso da tre anni, delle PP.AA. impugnino i loro contratti entro il 29 febbraio 2012 con la medesima raccomandata A.R. al datore di lavoro pubblico per evitare la decadenza imposta dal Collegato lavoro.

Tra questi per il settore SCUOLA il personale precario, docente o A.T.A.,in servizio da almeno tre anni, anche non consecutivi, mediante contratti a tempo determinato può impugnarli anche per chiedere il riconoscimento economico in base all'anzianità maturata.
Evitare la decadenza è infatti decisivo per il successivo ricorso entro 270 giorni con il quale potrà ottenersi tale riconoscimento non trascurando comunque la domanda di stabilizzazione del contratto a tempo determinato,percorso assai arduo considerando l'imperatività dell'art. 36 comma 5 del T.U. sul pubblico impiego.

Dicevano gli antichi “tempus edax rerum” ovvero il tempo divora le cose, quindi è opportuno attivarsi senza perdere … tempo, il cui scorrere è il nostro peggior nemico!

Lo Studio Legale De Valeri è a disposizione per ogni chiarimento e per un esame tempestivo della posizione lavorativa dei lettori del blog per evitare il decorso dei termini per l’impugnazione e per il successivo ricorso nei confronti del datore di lavoro.

venerdì 20 gennaio 2012

"... sempre fedeli alla verità, presupposto fondamentale per l'attuazione della giustizia." (Benedetto XVI).


Era dal 1965 che il Papa, allora Paolo VI, non incontrava gli avvocati.
Mercoledì 16 gennaio Benedetto XVI nel corso dell'udienza generale ha ricevuto una rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il più numeroso d'Italia.

"Saluto la folta delegazione dell'Ordine degli avvocati di Roma. Gli avvocati svolgono una funzione delicatissima nella difesa dei diritti ed io li esorto a proseguire nel rispetto dei principi di verità allo scopo di perseguire il fine superiore e supremo della giustizia."

Queste le parole che il Papa ha rivolto ai presenti nell'aula Nervi tra cui chi scrive che, tra un udienza e l'altra, si è aggiunto a qualche migliaio di colleghi romani.

Il Papa ha ricordato come esempio le figure dei santi Ivo di Bretagna e di Alfonso Maria de' Liguori, entrambi avvocati e giudici.
E' un buon inizio di 2012, uno sprone per tutti noi a perseverare in questi momenti non certo facili, nell'interesse della giustizia che va perseguita, come ci è stato detto, nel rispetto della verità.

Ad maiora.

domenica 25 dicembre 2011

Isaia 9. "Un bambino è nato per noi ..." Auguri, guardiamo con fiducia al 2012 e alla ripresa del Sistema Italia.


Christus natus est !

"Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato:
Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace;
grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine
sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e sempre;
questo farà lo zelo del Signore degli eserciti."
(Isaia 9, 5-6)

La raffigurazione proposta è la "Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi" un dipinto su tela del Caravaggio, datato 1609, trafugato dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo nel 1969, non è ancora stato ritrovato e si teme sia stato distrutto.

Auguri a tutti i lettori del blog.
Buon Natale.
Merry Christmas, Feliz Navidad, Joyeux Noel,
Frohliche Weihnachten, Bom Natal.

mercoledì 7 dicembre 2011

Giustizia riparativa. Progetto Sicomoro. "Tra le mura dell'anima" presentazione Roma 9 dicembre 2011 Provincia di Roma, palazzo Valentini.


Se parliamo di giustizia riparativa piuttosto che il reato mettiamo in primo piano l'autore del fatto criminoso e i danni che ha provocato alle vittime, proponendo l'eliminazione delle conseguenze del fatto criminoso mediante un'attività che si concretizza, ove possibile, nella restituzione di quanto sottratto oppure in un risarcimento pecuniario o l'esecuzione di prestazioni a favore delle vittime o di un servizio utile alla comunità.
Nel diritto italiano i principi della giustizia riparativa sono applicati nel processo penale minorile e nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace.

Ai lettori del blog segnalo con vivo piacere ed invito a partecipare all'incontro che avrà luogo venerdì 9 dicembre 2011 a Roma presso la sede della Provincia di Roma, Palazzo Valentini, via IV Novembre 119A, per la presentazione del libro scritto da Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia e direttore dell'Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, e Carlo Paris, membro del consiglio direttivo di P.F. Lombardia.
L'evento, aperto al pubblico, si svolgerà dalle 16.30 nella sala Mons. Di Liegro.

Il titolo del libro,Tra le mura dell'anima, Sabbia Rossa Edizioni, è significativo e le testimonianze raccolte dagli autori non lasceranno indifferenti i lettori, senza distinzioni di età o di cultura, rappresentando uno quadro fedele di una realtà poco conosciuta, spesso rimossa, occasione di riflessione e di crescita che si traduce in un insegnamento di vita.
Marcella e Carlo ripercorrono le tappe del primo progetto Sicomoro, il nome deriva dall'episodio del vangelo di Luca che vide protagonisti Gesù e Zaccheo, promosso in Italia da Prison Fellowship Italia svoltosi nel carcere di Opera a Milano.
I detenuti si sono incontrati, alla presenza di un equipe di tre facilitatori, volontari del progetto Sicomoro, per otto sessioni settimanali con i familiari delle vittime dei reati e hanno compiuto insieme un percorso di perdono, guarigione,rieducazione e restituzione.

Il progetto Sicomoro nasce all'interno di Prison Fellowship International, organizzazione cristiana, nata negli Stati Uniti nel 1976 a sostegno dei detenuti, oggi presente in 115 nazioni, nel 2010 è nata la sezione italiana, strumento di evangelizzazione all'interno delle carceri non solo a vantaggio dei ristretti ma anche quale sostegno per le vittime dei reati e i loro familiari.
L'obiettivo del progetto Sicomoro, che in Italia si è di recente concluso anche nella casa circondariale di Rieti, è comprendere,sanare le ferite,correggere, portare benefici alle vittime, ai trasgressori, al sistema di giustizia penale e alla comunità riducendo il rischio della recidiva dei reati.

Come consulente giuridico di Prison Fellowship Italia a coloro che vogliono conoscere gli scopi e le attività dei volontari del progetto Sicomoro e approfondire il tema della giustizia riparativa, nel diritto anglosassone definita Restorative Justice, segnalo i siti www.prisonfellowshipitalia.it e www.pfi.org

L'incontro di venerdì 9 dicembre è l'occasione per prendere coscienza attraverso le testimonianze degli autori, entrati personalmente nel carcere come facilitatori nelle sessioni del Progetto Sicomoro, di come si può superare il male compiuto e subito, i trasgressori possono ottenere il perdono tramite il pentimento e la restituzione del maltolto possibile e le vittime sono condotte sulla via della guarigione,il rinnovamento e la libertà dall'odio, verso il perdono.

Per tutti coloro che si trovano a Roma un occasione da non perdere.

Ai lettori del nord Italia segnalo il successivo incontro di presentazione del libro che si svolgerà a Torino il 20 gennaio 2012 alle ore 21.00 presso il teatro S.Secondo.
Il ricavato della vendita di "Tra le mura dell'anima", acquistabile in libreria o contattando la sede di Roma di PFIt, verrà impiegato per sostenere le spese del Progetto Sicomoro.

Associazione di volontariato Prison Fellowship Italia Onlus, via degli Olmi,62 00172 Roma, tel. 062305773 - mail segreteria@prisonfellowshipitalia.it

venerdì 11 novembre 2011

Fisco. Dal 1 ottobre 2011 in vigore gli avvisi esecutivi. Pro-memoria per il contribuente che vuole difendersi se la pretesa è infondata.


Dal primo ottobre 2011 è entrata in vigore ed è operativa la concentrazione della riscossione nell'accertamento stabilita con la manovra estiva del 2010.
Come stabilito dall'art. 29 del decreto legge 78/2010 gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate diventano esecutivi dopo il decorso di sessanta giorni dalla notifica al contribuente costituendo in tal modo un titolo per la riscossione dei tributi cui si riferiscono e per l'esecuzione forzata.
La novità non riguarda tutti i tributi ma le imposte sui redditi, le relative addizionali,l'IVA e l'IRAP e comunque i periodi di imposta non potranno essere precedenti al 2007, sono esclusi tra gli altri i tributi doganali e l'imposta di registro applicabile in tema di locazioni e compravendite immobiliari.

Gli atti di accertamento dovranno contenere l'intimazione ad adempiere le somme dovute entro sessanta giorni, nel medesimo termine potrà proporsi l'eventuale ricorso al giudicie tributario, e l'avviso che decorsi trenta giorni dal termine per il pagamento il recupero delle somme verrà affidato all'agente della riscossione che potrà procedere con l'esecuzione forzata ai danni del contribuente.
Va ricordato però che il decreto sviluppo convertito nella Legge 106/2011 ha stabilito che l'esecuzione forzata verrà sospesa per 180 giorni dopo l'affidamento agli agenti di riscossione sia per chi avrà presentato ricorso alla commissione tributaria con l'istanza di sospensione dell'esecutività che per il contribuente che farà acquiescenza all'atto.
Il concessionario, qualora rilevi l'esistenza di fondati motivi di pericolo per il buon esito della riscossione, potrà cautelarsi con il sequestro conservativo dei beni, l'iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo ai danni del contribuente.

E' altamente probabile che a seguito dell'incremento delle istanze di sospensiva nei ricorsi i giudici tributari riceveranno un rilevante carico di lavoro dovendo assicurare con una udienza ad hoc una prima valutazione sul periculum in mora paventato dal contribuente.

Ai contribuenti che hanno ricevuto l'avviso di accertamento dal 1 ottobre devo ovviamente suggerire di attivarsi senza indugio rivolgendosi a professionisti del diritto tributario giudiziale per ottenere una valutazione rapida su come gestire la controversia.
E le strade da intraprendere sono le seguenti: pagare le somme richieste entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento beneficiando della riduzione delle sanzioni,presentare la domanda di accertamento con adesione che sospende il pagamento per altri novanta giorni oppure dare mandato al legale e far redigere il ricorso alla commissione tributaria competente con l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto.
Tale istanza andrà ben congegnata evidenziando il fumus boni iuris e il periculum in mora indicando l'esistenza di motivi di urgenza per la trattazione del ricorso chiedendo espressamente la fissazione di una udienza precedente quella di merito.
L'accoglimento della sospensiva,che può essere presentata anche in sede amministrativa all'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso l'atto, eviterà il pagamento di un terzo delle somme richieste.

Ricordiamo ai contribuenti "avvisati" che l'istanza di annullamento in autotutela all'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso l'atto non sospende i termini per impugnare l'avviso di accertamento per cui occorre non far trascorrere i sessanta giorni senza presentare il ricorso onde evitare l'esecutività dell'avviso.

Per ulteriori delucidazioni in materia tributaria e per verificare le singole situazioni e decidere come gestire in tempi brevi l'avviso di accertamento, viste le novità non certo benevole per il contribuente, lo Studio è a disposizione dei lettori che, ricevuto l'avviso e raccolta la documentazione relativa al periodo d'imposta interessato, potranno far esaminare la fondatezza della pretesa azionata dal Fisco.

mercoledì 12 ottobre 2011

Rosario Livatino, un esempio per gli operatori della giustizia. Avviato il processo di beatificazione del giudice che seppe coniugare fede e diritto.


E' stato avviata a Canicattì lo scorso 21 settembre la fase diocesana del processo di beatificazione del giudice Rosario Angelo Livatino,Servo di Dio e operaio della giustizia, così definito dall'arcivescovo di Agrigento, mons. Francesco Montenegro.
Il giudice Livatino fu ucciso dai sicari della criminalità organizzata il 21 settembre 1990 sul viadotto che collega Canicattì, la città natale dove risiedeva, ad Agrigento, mentre si recava al Tribunale, l'ufficio giudiziario in cui prestava il suo servizio allo Stato.
Giovanni Paolo II ricevendo i suoi genitori lo aveva definito "martire della giustizia e,indirettamente, della fede."

Desidero rendere omaggio e ricordare il giudice Livatino con le sue parole tratte da un intervento pubblicato su "Fede e Diritto" pochi anni prima del suo omicidio.

"Il compito del magistrato è quello di decidere. Orbene decidere è scegliere e, a volte, tra numerose cose o strade o soluzioni. E scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio.
Un rapporto diretto, perchè il rendere giustizia è realizzazione di sè, è preghiera, è dedizione di sè a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona giudicata.
"
Inoltre scriveva "I non cristiani credono al primato assoluto della giustizia come fatto assorbente di tutta la problematica dei rapporti interpersonali, mentre i cristiani possono accettare questo postulato a condizione che si accolga il principio del superamento della giustizia attraverso la carità."

Il cammino verso il martirio di Rosario Livatino ha inizio nell'agosto del 1989 quando, come giudice a latere, doveva mettere in atto le misure di prevenzione stabilite dalla legge Rognoni-La Torre e disporre il sequestro dei beni della criminalità organizzata.
Livatino sapeva di essere in pericolo perchè applicava con puntualità la nuova legge.
In una delle sue agende scriveva: "Vedo nero nel mio futuro. Che Dio mi perdoni."
E poi ancora: "Che il Signore mi protegga ed eviti che qualcosa di male venga da me ai miei genitori."
Nonostante questo suo impegno in una terra fortemente a rischio per gli operatori della giustizia egli non volle mai nè una scorta nè un'auto blindata.
Il 21 settembre 1990 mentre si recava guidando la sua auto come ogni mattina al tribunale di Agrigento cadde vittima di un agguato su un viadotto della statale 640 ad opera dei killer che dopo averlo colpito lo inseguirono in una scarpata e lo finirono a colpi di pistola.
Una stele fatta erigere dai genitori sul luogo dell'agguato in contrada Gasena ricorda il sacrificio del giudice.
I sicari alcuni anni più tardi sono stati individuati e condannati.

Nella scarpata dove fu ucciso venne trovata la sua agenda su cui vi era la scritta "STD" ovvero Sub Tutela Dei il motto che testimoniava lo stretto rapporto tra il suo lavoro e la fede.

Mi sembra poi appropriato e propongo all'attenzione dei lettori alcuni versetti del libro della Sapienza che ben si addicono all'esempio di coerenza cristiana che è stata la breve ma significativa esistenza del giudice Livatino:
"Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Vecchiaia veneranda non è la longevità, nè si calcola dal numero degli anni; ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza, e un età senile è una vita senza macchia. (Sap. 4,7-9)"

Per tutti gli operatori della giustizia, credenti e non credenti, il giudice Livatino è un esempio da seguire e un futuro beato cui affidarsi nei momenti di difficoltà.
Per approfondire questi temi segnalo il sito www.livatino.it a cura dell'Associazione degli amici del giudice Rosario Livatino.

martedì 17 maggio 2011

Fisco. IRAP e piccoli professionisti, le recenti decisioni della Cassazione sui rimborsi ai contribuenti.


Continua l'annosa questione IRAP - liberi professionisti e si susseguono le sentenze in subiecta materia , per i lettori un riepilogo dei punti fermi ormai acquisiti dalla giurisprudenza tributaria e recentissime decisioni favorevoli agli agenti di commercio e ai medici convenzionati con il S.S.N.

Premetto che l'art. 2, D.Lgs. 446/97 stabilisce per l'imposta regionale sulle attività produttive il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi" e che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/2001 ha precisato che il presupposto per l'applicazione non sussiste nel caso di una attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione.
Lo scorso anno la Cassazione, con la sentenza n. 6068 del 12 marzo 2010, si è occupata degli agenti di commercio rilevando che costoro non hanno una autonomia organizzativa in quanto la società mandante indica i clienti da visitare e richiede un report settimanale sugli incontri.
Pertanto i giudici di legittimità reputano che l'uso dei beni strumentali non sia rilevante per gli agenti di commercio per stabilire la presenza o meno di una attività autonomamente organizzata.

Pochi giorni dopo è stata pubblicata la sentenza n. 6536 del 17 marzo 2010 con cui la Cassazione ha fissato i criteri per stabilire quando vi è l'organizzazione autonoma che giustifica l'applicazione dell'IRAP al contribuente.
Ebbene due le condizioni indicate per l'applicazione dell'IRAP dal giudici di piazza Cavour: il contribuente non è inserito in strutture di cui sono responsabili soggetti terzi ed è responsabile della propria organizzazione, il contribuente impiega beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile, ad es. un personal computer ed una stampante,per svolgere la professione oppure si avvalga del lavoro altrui.Il contribuente dovrà dare prova dell'assenza di queste due condizioni per andare esente dal pagamento del tributo.
Chi può dirsi sicuramente al riparo dall'applicazione dell'IRAP alla luce di queste condizioni sono i giovani praticanti, avvocati o dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc. che lavorano per studi di cui sono titolari altri avvocati o commercialisti ed usufruiscono della loro organizzazione.

La Suprema Corte, sezione V, con la decisione n. 6471 del 17 marzo 2010 ha precisato che il professionista senza dipendenti e che utilizza limitati strumenti per l'attività, arredamento e macchine per ufficio, conseguendo redditi proporzionati all'attività svolta può andare esente dal versamento.

E ora le ultime recentissime decisioni della Cassazione, sezione tributaria.
La prima è Cassazione n. 10271 del 10 maggio 2011 e riguarda un medico convenzionato con il S.S.N. cui era stato negato il rimborso,in essa si legge che giustamente i giudici del merito avevano rilevato l'insussistenza dell'autonoma organizzazione e che la disponibilità di uno studio professionale preso in locazione nel quale esercitare l'attività in convenzione costituisce elemento indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria.
La seconda è Cassazione, ordinanza del 10 maggio 2011 n. 10295 sempre relativa e favorevole ad un medico convenzionato i cui beni strumentali utilizzati erano una autovettura,un p.c., un telefono cellulare e alcuni mobili e arredi di valore non eccessivo ritenuti rispondenti ai minimi indispensabili per l'esercizio della professione, costui non aveva un proprio studio, dipendenti e scarsa rispetto al fatturato era l'incidenza dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti all'attività professionale.
I due medici convenzionati hanno visto riconosciuto il diritto al rimborso.

In conclusione ricordo che coloro che hanno aderito al regime dei cosiddetti "minimi" ovvero i contribuenti con ricavi che non superano i 30.000 euro sono esclusi dal versamento dell'IRAP secondo quanto prescrive l'art. 1, comma 96 e ss. della legge 244/2007.

Per coloro che, forse mal consigliati, hanno versato l'IRAP e, anche alla luce della giurisprudenza tributaria indicata, ritengono di aver diritto alla restituzione ricordo che il termine per presentare l'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate è di 48 mesi dal pagamento del tributo, è consigliabile inviare la richiesta, allegando i documenti probatori in copia, con due raccomandate A.R., sia all'agenzie delle entrate competente secondo il domicilio fiscale che alla Regione di appartenenza.

Qualora la richiesta di rimborso venga rigettata o accolta parzialmente il contribuente può impugnare il provvedimento di rigetto dinanzi la competente commmissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, se, passati 90 giorni, non viene comunicata alcuna decisione potrà ricorrere alla commissione fino alla prescrizione decennale.