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mercoledì 23 febbraio 2011

Convegno "Aspetti del diritto societario" 28 febbraio 2011. Intervento dell'Avv. De Valeri sul tema responsabilità degli enti Decreto Lgs. 231/01.


Si svolgerà a Roma nei prossimi giorni il convegno "Aspetti del diritto societario" organizzato dall'associazione forense "Agire e Informare".
Nel corso dell'evento prenderanno la parola avvocati esperti del settore societario per illustrare temi di interesse per le aziende tra cui la problematica delle società in house,il fallimento e lo stato di insolvenza, l'affitto e cessione di azienda,l'azione di responsabilità nelle società per azioni e a responsabilità limitata.
L'Avv. De Valeri terrà un intervento in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato in base al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 che stabilisce disposizioni di particolare rilevanza per le persone giuridiche, società e associazioni.
Il decreto, pubblicato a giugno del 2001, modificato poi dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, compie quest'anno dieci anni dall'entrata in vigore.
In particolare verranno esaminate alcune recenti sentenze dei tribunali di merito e della Cassazione di particolare rilevanza.
Il convegno si svolgerà presso il teatro Manzoni in via Montezebio, 14, in orario 12.30 - 16.00.
Per ogni ulteriore informazione si segnala il sito http://agireinformare.org.

sabato 25 dicembre 2010

"Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia" (Mt. 2,10). Oggi è nato nella città di Davide il Salvatore.


Narra l'evangelista Matteo che i Magi gioirono alla vista della stella che indicava il luogo della nascita del Bambino, Colui che avrebbe salvato l'umanità.

Anche noi, credenti e non, possiamo unirci alla gioia di quel tempo lontano che è sempre attuale.
Ricondurre il Natale al suo vero significato spirituale, messo da parte dalla corsa al regalo e da altre presunte necessità suggerite dai mass media, è l'augurio che da questo blog desidero formulare a tutti i lettori.
L'opera presentata è un particolare della Natività di Filippo Lippi, realizzata probabilmente nel 1456 da uno dei maggiori protagonsti del Rinascimento toscano, è conservata nel museo civico di Prato.

Auguri di un sereno Natale di pace e di gioia da vivere in famiglia e per coloro che sono soli affidandosi al sostegno del Bambino Gesù.

giovedì 23 dicembre 2010

DIRITTO IMMOBILIARE. Mediazione e compenso se l'affare non viene concluso. Clausola vessatoria ?


Una recente decisione della Cassazione è intervenuta in materia di mediazione e diritto al compenso che, in base ad apposita clausola sottoscritta dalla parte, spetterebbe al mediatore, in questo caso una agenzia immobiliare, anche nel caso in cui l'affare non sia giunto a buon fine.
Va premesso che il codice civile definisce mediatore "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione,dipendenza o rappresentanza" (art. 1754) e che questi ha diritto alla provvigione "da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per l'effetto del suo intervento." (art. 1755).
Nella fattispecie che si commenta era stata inserita nel contratto di mediazione una clausola che prevedeva, anche in mancanza di conclusione dell'affare, un compenso al mediatore pari a quello spettante nel caso di conclusione positiva.
Le clausole di un contratto si qualificano come vessatorie, dunque inefficaci come previsto dalla Legge 52/1996, quando sono predisposte nell'interesse prevalente di una delle parti. Pertanto qualora siano state sottoscritte la parte interessata può dedurne in giudizio la nullità chiedendone la disapplicazione.

I giudici della terza sezione con la sentenza n. 22357 del 3 novembre 2010 hanno ritenuto che qualora il mediatore presenti al conferente l'incarico un terzo disponibile a concludere l'affare e ne ottenga un rifiuto, in presenza di tale clausola debba valutarsi la vessatorietà o meno, secondo quanto previsto dall'art. 33,comma primo, del codice del consumo, qualora non sia esplicitato che in tale caso il compenso è dovuto al mediatore per l'attività svolta fino a quel momento.
Ricordiamo che l'art. 33 del Decreto Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il cosiddetto Codice del consumo al primo comma statuisce che "nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto." Il secondo comma elenca una serie di clausole con oggetto indicato che si presumono vessatorie, dunque nulle, fino a prova contraria.

Nell'ipotesi diversa in cui la parte che ha conferito l'incarico non abbia voluto concludere l'affare poichè sia venuta a conoscere circostanze ostative non comunicate dal mediatore, configurandosi una responsabilità di quest'ultimo per violazione dei doveri di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 del codice civile) la previsione di dover versare comunque il compenso si configurerebbe una clausola penale applicandosi il secondo comma del medesimo art. 33 del codice del consumo, presumendosi la vessatorietà di tale clausola che andrebbe caducata.

La vicenda in questione vedeva come protagonista la proprietaria di un immobile che aveva sottoscritto un incarico di mediazione che contemplava una clausola per cui la provvigione doveva essere corrisposta ad una agenzia immobiliare anche nel caso in cui l'affare non si fosse concluso per causa imputabile alla sua volontà.
Costei si era rifiutata di concludere un contratto preliminare con un terzo, aspirante acquirente, presentato dall'agenzia.
L'immobiliare, non avendo ricevuto il pagamento della provvigione, attivava il procedimento per decreto ingiuntivo, la parte si opponeva deducendo la nullità della clausola citata in quanto vessatoria ma sia il Tribunale che la Corte di Appello respingevano l'opposizione accogliendo le tesi del mediatore.
La controversia è approdata alla Suprema Corte i cui giudici hanno ribadito come la parte non ha l'obbligo di concludere il contratto con il terzo presentato dal mediatore neppure alle condizioni previste nell'incarico non potendosi configurare un obbligo a contrarre, ciò in conformità a precedenti decisioni tra cui Cassazione n. 11244/2003 e 5095/2006.
Se la parte non conclude l'affare con il terzo che abbia formulato una offerta coincidente con le sue aspettative comunicate al mediatore la previsione del pagamento della provvigione può avere causa solo nella remunerazione per la ricerca dell'acquirente.
Se però il compenso in questo caso viene previsto nella stessa misura di quello pattuito per la conclusione dell'affare il giudice deve verificare se vi sia squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti e dunque si configuri la vessatorietà della clausola ex art. 33, primo comma del codice del consumo, il che importa la sua inefficacia.

I giudici, accogliendo uno dei due motivi del ricorso, hanno rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione al fine di riconsiderare alla luce dei principi di diritto espressi la qualificabilità o meno del rifiuto di concludere l'affare come oggettivamente giustificato e nel caso affermativo verificare la sussistenza dell'equilibrio delle prestazioni nel contratto di conferimento dell'incarico.

Conclusivamente consiglio se si preferisce conferire l'incarico ad una agenzia immobiliare di verificare con attenzione, prima di apporre la propria firma, tutte le clausole inserite nel modello prestampato che viene proposto dal mediatore (la Legge 39/1989, che regola l'attività di mediazione, prevede che moduli e formulari per l'incarico di mediazione e la proposta di acquisto predisposti dai mediatori devono essere depositati presso le Camere di Commercio) e comunque impegnarsi a versare la provvigione, da pattuirsi nel "quantum" e nelle modalità di versamento, solo nel caso di conclusione dell'affare, alle condizioni richieste sia per quanto concerne il prezzo che le modalità effettuando il pagamento contestualmente al rogito notarile.

Lo Studio Legale De Valeri assiste le parti nella fase delle trattative finalizzate alla compravendita di immobili, locazioni e cessioni di azienda fino al rogito notarile, redigendo la proposta di acquisto, il contratto preliminare, curando l'inserimento di clausole di tutela degli interessi delle parti nel contratto definitivo predisposto dal notaio.

venerdì 8 ottobre 2010

DIRITTO ALIMENTARE. Seminario "La disciplina dei prodotti alimentari" - Roma 12 - 26 ottobre 2010.


L'Associazione Italiana Diritto Alimentare, A.I.D.A. - I.F.L.A. ha organizzato il 1° Seminario formativo riservato agli avvocati "La disciplina dei prodotti alimentari" che si terrà a Roma presso la Cassa Forense, via Ennio Quirino Visconti 8, nei giorni 12, 19 e 26 ottobre 2010, ore 14.30 - 17.30.
Saranno programmati seminari successivi per gli operatori del settore alimentare.

Nel corso dell'incontro del 12 ottobre, che prevede la relazione introduttiva del Prof. Ferdinando Albisinni, docente della facoltà di Agraria dell'università di Viterbo, è in programma l'intervento dell'Avv. Luigi De Valeri, socio di A.I.D.A.- I.F.L.A., che svolgerà una relazione sul tema "La tutela della salute pubblica nel settore produzione e commercio delle sostanze destinate all'alimentazione.
Legge n. 283 del 30 aprile 1962.
I casi tratti dalla giurisprudenza.


Il programma dei tre incontri e le informazioni per la partecipazione sono consultabili sul sito dell'Associazione www.aida-ifla.it

venerdì 9 luglio 2010

Diritto dell'Ambiente. Rifiuti. Rinvio al 1 ottobre entrata in vigore del SISTRI.


Riprendo e aggiorno in materia di ambiente e rifiuti il tema del SISTRI,il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, già trattato con il post del 29 marzo scorso.
La normativa nazionale relativa alla gestione dei rifiuti è contenuta nella legge 296/06, art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, art. 2 comma 24 e da ultimo la legge 102/09, art. 14 bis mentre a livello europeo è in fase di attuazione la direttiva UE 2008/98/CE.

E' stata diffusa dalle associazioni di settore la notizia del probabile rinvio al 1 ottobre 2010 dell'entrata in vigore del SISTRI che, tra l'altro, prevede l'installazione della black box sugli automezzi, le USB keys e un nuovo software gestionale.
Dovrebbe infatti essere pubblicato un decreto ministeriale in tal senso vista la prossima scadenza del 13 luglio per le grandi imprese che in mancanza di proroga dovranno cominciare a utilizzare il SISTRI tra pochi giorni.
Le imprese medio piccole e quelle non obbligate ma che possono conformarsi ai criteri del sistema con adesione volontaria dovrebbero invece rispettare il termine del 12 agosto 2010.
Ricordo che sono tenute al rispetto del SISTRI le seguenti categorie:
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e i produttori iniziali di sistemi non pericolosi con più di 10 dipendenti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, i consorzi per recupero e riciclaggio,i trasportatori professionali di rifiuti speciali, gli operatori del trasporto intermodale, i trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi, recuperatori e smaltitori.
AGGIORNAMENTO del 13 luglio 2010
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 il Decreto Ministero Ambiente 9 luglio 2010 che apporta modifiche ed integrazioni al Decreto 17 dicembre 2009 che ha istituito il SISTRI.
Il provvedimento è in vigore dal 14 luglio 2010 e proroga al 1 ottobre 2010 il termine unificato di operatività de SISTRI per tutti i soggetti obbligati.
Il termine per le procedure di ritiro dei dispsitivi USB e per l'installazione delle black box è stato prorogato al 12 settembre 2010.

Invitiamo i lettori a consultare il testo integrale del D.M. 9 luglio 2010 sul sito www.sistri.it

mercoledì 5 maggio 2010

CONDOMINIO. La modifica delle tabelle millesimali.


Ogni condomino può agire in giudizio per chiedere che le tabelle millesimali siano modificate dal Tribunale,competente per territorio, ma occorre considerare con attenzione se vi sono le condizioni per ottenere la rettifica e darne prova.

Gli articoli 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabiliscono che i valori proporzionali di ogni piano o delle porzioni di piano di proprietà esclusiva dei singoli condomini devono essere ragguagliati in millesimi a quelli dell'intero edificio e indicati in una tabella allegata al regolamento.
Tali valori possono essere riveduti anche nell'interesse di un solo condomino ma devono sussistere due condizioni: devono essere conseguenza di un errore oppure se è notevolmente alterato il rapporto originario tra detti valori in conseguenza di mutate condizioni di una parte dell'edificio, se vi è stata sopraelevazione di piani, una espropriazone parziale oppure innovazioni di vasta portata.

Segnalo all'attenzione dei lettori una recente sentenza della Cassazione civile, sezione II, n. 3001, pubblicata il 10 febbraio 2010.
I giudici della Suprema Corte hanno espresso il principio per cui non comportano la revisione o la modifica delle tabelle nè gli errori sulla determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al calcolo, nè i cambiamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, anche se abbiano determinato una rivalutazione delle singole unità dell'edificio non omogenea, o alterato il rapporto originario tra il valore delle singole unità e tra queste e l'edificio.
Il momento decisivo per individuare il valore delle singole porzioni immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini e del ragguaglio in millesimi al valore dell'edificio è quello in cui è stato adottato il regolamento e sono state formate le tabelle.
Qualora venga richiesta la revisione delle tabelle gli errori devono, oltre che essere causa di una divergenza apprezzabii tra i valori posti a base della originaria redazone delle tabelle e quelli a quel tempo effettivi, risultare anche oggettivamente verificabili tenuto conto degli elementi sui quali il valore in quel momento doveva essere calcolato.

La vicenda giudiziale relativa alla sentenza dello scorso febbraio era stata originata dall'azione di un condomino di Torino per l'accertamento dell'erroneità delle tabelle millesimali di riparto delle spese, alo scopo di ottenere la restituzione delle somme che costui aveva versato in eccesso nel corso di circa dieci anni.
Il Tribunale di Torino aveva respinto la domanda e così pure la Corte di Appello che, nel sottolineare che l'errore rilevante ai fini dell'art. 69 disp. att. Codice Civile deve avere carattere oggettivo e provocare una rilevante divergenza tra il valore attribuito nelle tabelle delle unità immobiliari e quello effettivo, aveva rilevato la mancata indicazione e dimostrazione specifica degli errori oggettivi da cui erano viziate le tabelle e che la presunta erroneità di queste non poteva desumersi dalla divergenza da quelle elaborate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio che si era basata su criteri di valutazione e di calcolo propri dell'attualità.
Dunque la difesa del condomino non aveva fornito la prova di quali criteri di calcolo fossero stati usati per la formazione delle tabelle originarie e la loro coincidenza con quelli usati dal consulente nominato dal Giudice per giungere a redigere tabelle difformi.

Va quindi suggerita la massima cautela nel valutare l'opportunità di una azione giudiziale mirante ad ottenere la rettifica delle tabelle millesimali.
Devo inoltre precisare che l'errore che giustifica la revisione non è l'errore di cui all'art. 1428 e seguenti del Codice Civile in materia di vizi del consenso nel contratto, ma quello da cui deriva un evidente divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.

domenica 4 aprile 2010

Alleluja, Gesù è risorto ! Pasqua di Risurrezione.


Dal preconio pasquale.

"Esulti il coro degli angeli,
esulti l'assemblea celeste
e un inno di gloria
saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra
inondata di nuova luce!
LO SPLENDORE DEL RE HA VINTO LE TENEBRE,
LE TENEBRE DEL MONDO!"


Perchè cercate tra i morti colui che è vivo ?
Non è qui è risorto.
(Luca, 24,5-6)

Il preconio o exultet è un canto liturgico della solenne veglia pasquale proprio della Chiesa cattolica.
L'immagine proposta è un dipinto, olio su tavola, "La Risurrezione di Cristo" realizzato da Raffaello tra il 1499 ed il 1502, conservato nel museo d'arte di San Paolo del Brasile.

Auguri di pace e serenità a tutti i lettori.
Luigi DE VALERI