"Il diritto d'Autore sul web e la presunta facoltà di violarlo." di Luigi De Valeri
L’art. 2575 del codice civile
dispone che “tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo
che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore.“
La Legge 633 del 22 aprile 1941
sul diritto d’Autore (breviter LDA) e le successive modifiche regolamentano la tutela
delle opere dell’ingegno di carattere creativo (qualità decisiva da verificare) che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e
al cinema.
All’autore la legge riconosce una serie di diritti di utilizzazione economica dell'opera ovvero i diritti
patrimoniali e i diritti morali, tra cui spicca il diritto alla paternità
dell’opera, con cui viene tutelata la sua personalità, questi ultimi sono inalienabili
e irrinunciabili e nel tempo possono essere azionati anche dagli eredi essendo
imprescrittibili.
L'azione per la tutela dei
diritti morali, qualora finalità pubbliche lo esigano, potrà essere esercitata
anche dal Ministro per i beni e le attività culturali “sentita l'associazione sindacale competente”.
Il diritto d'autore si acquista
automaticamente con la creazione dell'opera, ad esclusione di quando la
creazione avvenga nel quadro di un contratto di prestazione d'opera ex artt.
2222- 2238 del codice civile per cui sarà il committente ad acquistare a titolo
originario il diritto all’ utilizzazione dell’opera dell’ingegno in virtù
dell’accordo concluso con l’autore.
L’opera appartiene, come primo
titolare, a chi ne è l'autore che avrà il diritto di disporne per la sua l'utilizzazione
economica, indisponibile è la paternità ovvero il diritto morale ad essere indicato
quale autore dell'opera che non potrà mai essere riconosciuto ad altri soggetti.
Lo scrittore è l'autore
dell'opera letteraria e può cedere i propri diritti di utilizzazione economica
ad un editore in cambio di una percentuale sugli incassi della vendita del
libro impegnandosi quest’ultimo anche a promuovere, riprodurre in vari esemplari
e distribuire l’opera il tutto secondo il “contratto
di edizione per le stampe” regolamentato dagli articoli da 118 a 135 LDA e, per
il rinvio contenuto nell’art. 118, comma 1, anche dagli articoli da 107 a 114 LDA.
I diritti di utilizzazione
economica durano per tutta la vita dell’autore.
Dopo settanta anni dalla sua morte l’opera cade nel pubblico dominio, per le opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.
Dopo settanta anni dalla sua morte l’opera cade nel pubblico dominio, per le opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.
Fatta questa premessa passiamo
ad alcune delle problematiche del
diritto d’autore sulla rete, senza pretesa di essere esaustivo.
Va subito precisato a scanso di
equivoci che la tutela del diritto d’Autore sul web non è soggetta a regole
diverse da quelle relative ad altri ambiti e che, nonostante si senta dire che
su internet tutto è permesso in nome di una sbandierata libertà di opinione e
di inserimento di contenuti, le regole che tutelano l’autore dell’opera sono
comunque applicabili senza alcuna limitazione anche sul web.
Il sito internet può essere
definito come un agorà virtuale all’interno della quale possono essere inseriti
i contenuti più diversi a scelta del titolare che per tale mezzo vuole entrare
in contatto con i cd. web surfers.
In base all’art. 1 LDA l’autore del sito internet gode della tutela prevista dalla legge su ogni singola parte che compone il sito, sia essa un testo,
un’immagine, una musica, un filmato o una foto.
Infatti va sottolineato che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Infatti va sottolineato che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
L’imitazione servile di una
pagina web da parte di un concorrente può configurare un’ipotesi di concorrenza
sleale mentre, sempre se ricorrono i presupposti di legge, il sito può essere
tutelato nel suo complesso e di questo farò cenno riferendomi nel prosieguo ad un caso di
recente deciso dai giudici italiani.
Pertanto possiamo affermare senza tema di smentita che un’opera
telematica è meritevole di tutela se le modalità di accesso, il tipo di
informazioni e i modi di consultazione sono originali e frutto di un’attività
intellettuale di tipo creativo.
I contenuti pubblicati su un sito Internet non sono un bene di
pubblico dominio ma un’opera che merita il rispetto e la tutela della Legge sul
diritto d’autore ricorrendone i presupposti stabiliti dalla normativa vigente.
Qualsiasi opera
creativa presente sul web appartiene al proprio autore e non è possibile
copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito di questi.
E’ facile vedere in molti siti
la precisazione dell’esistenza del copyright, il termine anglosassone che letteralmente vuol dire diritto di copia ed è usato nei paesi di common law, a favore dell’autore dei
contenuti con la data.
In ogni caso va detto che pur in mancanza di questo elemento nessuno può ritenersi autorizzato a copiare i contenuti inseriti o anche parti di questo.
In ogni caso va detto che pur in mancanza di questo elemento nessuno può ritenersi autorizzato a copiare i contenuti inseriti o anche parti di questo.
Pertanto l’autore di un testo
anche breve che abbia un minimo di creatività è tutelato dalla normativa sul
diritto d'autore e non può essere copiato o altro soggetto potrà dichiararsene
autore.
L’art. 70 LDA permette
solo il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere
letterarie, non l'intera opera, a scopo di studio, discussione, documentazione
o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte e non si agisca a
scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera stessa.
Tutti i testi che vengono
pubblicati su internet sono automaticamente tutelati dal diritto d’autore per
cui copiare un testo scritto da un altro autore, senza indicarne il nome, è
considerato plagio.
Si suggerisce l'accortezza, quando si pubblica un testo sul web, di indicare il nome dell’autore e possibilmente chiederne il permesso.
Si suggerisce l'accortezza, quando si pubblica un testo sul web, di indicare il nome dell’autore e possibilmente chiederne il permesso.
Trascorso il
settantesimo anno dalla morte dell’autore è possibile riprodurre le opere
letterarie ed infatti vi sono vari siti che riportano le poesie e i romanzi dei
grandi della nostra letteratura del passato tra cui Giovanni Verga e Gabriele
D’Annunzio morto nel 1938 mentre nel caso in cui vengano riprodotte le opere di
autori come Beppe Fenoglio morto nel
1963 è necessario ottenere il consenso degli eredi o delle case editrici che
hanno acquistato i diritti patrimoniali di riproduzione e pubblicazione delle
opere.
La SIAE, per disciplinare l’uso
sui siti delle opere letterarie affidate alla sua tutela, ha predisposto
quattro tipi di “licenze” definite “sperimentali” per la lettura e la
recitazione delle opere letterarie:
una
licenza per la riproduzione in solo streaming gratuito senza facoltà di
download, una licenza per la riproduzione in streaming a pagamento sempre senza
download, una licenza per la riproduzione con download gratuito e una licenza
per la riproduzione con download a pagamento.
La SIAE rilascia autorizzazioni
agli utilizzatori che ne fanno richiesta, valutando caso per caso le diverse
situazioni e tenendo conto delle tipologie dei siti avendo riguardo a quelli
che sono sul web con finalità promozionali.
La autorizzazioni sono
rilasciate ai responsabili editoriali (content
provider) dei siti e coprono la riproduzione (uploading) delle opere amministrate dalla SIAE, contenute nella
banca dati dell’Internet Service Provider (ISP) e la loro diffusione attraverso
le reti telematiche.
Chiaramente l’autorizzazione
deve essere richiesta e concessa dalla SIAE prima che le opere siano fruibili
sulla rete.
Per la determinazione dei compensi
dovuti alla SIAE è necessario fornire, all’atto della richiesta
dell’autorizzazione, l’elenco delle opere, gli autori ed editori ed eventuali
traduttori da utilizzare e la durata in minuti e secondi della riproduzione o
il periodo di presenza in rete.
Gli articoli pubblicati in riviste o giornali possono essere riprodotti su
altre testate, salvo che non vi sia una esplicita riserva, con l'obbligo di
citare la rivista o il giornale da cui sono tratti e se l’articolo è firmato la
data ed il numero della rivista oltre che ovviamente al nome del redattore.
Sul web esistono alcuni
siti che si limitano a pubblicare articoli di altre testate al fine di
assicurare ai lettori una informazione completa su determinati fatti.
Va detto comunque che se il
sito utilizza ripetutamente alcuni articoli di un medesimo giornale potranno insorgere alcune problematiche rilevanti sia ex art. 102 LDA che vieta come “atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre
opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle
disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di
forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta
riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore” che ex art. 2598 del codice civile, titolo X sulla disciplina della concorrenza
tra imprese, che regola gli atti di concorrenza sleale, norma che la giurisprudenza ha
ritenuto applicabile anche in materia del diritto d’autore.
Anche la pubblicazione sul web dei testi di canzoni senza
l’autorizzazione dell’autore o dell’editore che ne detiene i diritti realizza una violazione del diritto d’autore che potrebbe essere contestata da questi soggetti.
La pubblicazione sul web di e-mail
che rientrano nella corrispondenza epistolare disciplinata dall’art. 93 LDA aventi carattere riservato o che si
riferiscano alla intimità della vita privata, non è permessa senza il consenso dell'autore e ovviamente del
destinatario e a seguito della morte di costoro occorrerà conseguire l’assenso dei
parenti entro il quarto grado a cominciare dal coniuge e dai figli.
Il
sito web come opera multimediale.
L’opera multimediale è un
prodotto che può contenere parti di testo, di musica, di immagini, di audio od
anche filmati.
Tra queste rientrano le opere enciclopediche mediante supporto CD.Rom.
Tra queste rientrano le opere enciclopediche mediante supporto CD.Rom.
Tenuto conto di queste caratteristiche possiamo farvi rientrare anche i siti con le pagine web costituite da elementi di
grafica, testi, musiche e filmati.
Le opere multimediali possono
essere disciplinate come le banche dati riferendosi alla direttiva 96/9/CE
dell'11.3.1996 e il successivo Decreto Lgs. 169/99 che ha applicato tale
direttiva.
Preferibile a mio parere
l’inquadramento dell’opera multimediale nella definizione di opera collettiva ex art. 3 LDA
che le definisce come “opere costituite dalla riunione di opere o di parti di
opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultante della scelta e
del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico,
religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie,
le riviste e i giornali, per cui sono protette come opere originali
indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere o sulle
parti di opere di cui sono composte.
L'opera collettiva riceve una
tutela relativa al diritto morale che spetta in base all'art. 7 all'autore
ovvero colui che ha organizzato e diretto la creazione dell'opera stessa,
restando peraltro a ciascun autore il diritto a vedere il proprio nome apposto
sulla sua parte (art. 40 LDA).
Il diritto di utilizzazione
economica ex art. 38 LDA spetta, salvo patto in contrario, all'editore
dell'opera, pur senza pregiudizio del diritto morale che spetta comunque
all'organizzatore o direttore della creazione.
I vari autori potranno estrarre
i loro articoli o parti indicando sempre l'opera collettiva di derivazione e la
data di pubblicazione (art. 42 LDA).
Nella creazione delle pagine
web in genere si uniscono più autori che provvedono alla redazione dei testi,
all’ organizzazione e presentazione grafica e altri che si occupano di
realizzare tecnicamente il sito.
Ad ognuno di loro spettano
particolari diritti sopra la propria parte di opera collettiva.
Pertanto ricopiare una pagina web e riprodurla altrove sotto altro domain name senza il
permesso del titolare del sito, che è magari il redattore dei testi, nonché
dell'autore della impostazione grafica e dei creatori materiali del sito
realizza una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di questi
soggetti.
L'autorizzazione andrà pertanto
richiesta a ciascuno e non semplicemente al titolare del sito.
La
pubblicazione sul web delle fotografie
Come noto è facile acquisire
sul proprio computer e poi utilizzare inserendola in una sito una foto presa
dal web.
Le fotografie sono tutelate
dalla LDA agli artt. 87 e seguenti e qualora non abbiano un particolare valore
creativo rientrano nella qualifica di 'fotografie'.
L'art. 87 LDA precisa che “sono considerate fotografie ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o
di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col
processo fotografico o con processo analogo (ora le foto digitali), comprese le
riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole
cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte
di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”.
Il successivo art. 88 indica alcuni
diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera a favore del fotografo
autore ovvero il diritto esclusivo di riproduzione e il diritto esclusivo di
diffusione e spaccio.
Qualora l’opera sia stata
realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e
delle finalità del contratto, i diritti spetteranno al datore di lavoro.
Se un committente ha ordinato
la riproduzione fotografica di beni in suo possesso questi godrà dei relativi
diritti di utilizzazione economica essendo comunque tenuto al pagamento di un
equo compenso al fotografo.
Ex art. 89 LDA qualora vengano
ceduti il rullino oppure il supporto CD o l'unita di memoria in cui sono
contenute le foto originali i diritti sopra elencati si considereranno ceduti a
chi li riceve.
Per quanto concerne l'utilizzazione
sul web di foto va innanzitutto ricordato che l’art. 90 LDA precisa che ogni
esemplare della foto deve contenere il nome del fotografo o chi detiene i
diritti di utilizzazione economica (ditta da cui il fotografo dipende o il
committente), la data dell'anno di produzione della fotografia e il nome
dell'autore.
Nel caso in cui tali
informazioni manchino, la loro riproduzione non è considerata abusiva salvo che
l’autore dimostri la malafede del riproduttore.
Qualora le foto che si vogliono
riprodurre sul sito contengano queste indicazioni ex art. 90 LDA sarà possibile
la loro utilizzazione solo se si richieda e ottenga l'autorizzazione del
fotografo oppure del datore di lavoro o del committente.
Spesso però queste indicazioni
non sono presenti ma non si può dire che tale obbligo non sussista e non considerare che la riproduzione potrebbe procurare successivi problemi.
Infatti non va dimenticato che il vero autore potrebbe dimostrare la mala fede dell'utilizzatore che se ne è appropriato e dunque la sua consapevolezza in merito alla provenienza della fotografie.
Infatti non va dimenticato che il vero autore potrebbe dimostrare la mala fede dell'utilizzatore che se ne è appropriato e dunque la sua consapevolezza in merito alla provenienza della fotografie.
L'art. 91 LDA inoltre riporta altri
casi in cui la riproduzione è lecita, sempre con il pagamento di equo compenso
al fotografo.
Se le foto vengono inserite in
un sito che abbia fini analoghi alle antologie di uso scolastico o alle opere
scientifiche o didattiche non si avranno limitazioni.
Qualora poi le foto siano state
pubblicate su giornali o altri periodici anche on line e ritraggano sia persone
che siano inerenti fatti d'attualità od
aventi comunque pubblico interesse, la riproduzione anche in questo caso è lecita,
sempre con il pagamento al fotografo e la foto abbia le indicazioni di cui
all'art. 90.
Il diritto esclusivo sulle
fotografie, precisa l’art. 92 LDA, dura vent'anni dalla produzione della
fotografia
Le "opere fotografiche" si distinguono dalle “fotografie” in quanto evidenziano un
elevato grado di creatività, pertanto godono ex art. 2 della Convenzione di
Berna del 9 settembre 1886, convenzione di Bruxelles del 26 giugno 1948 e in
Italia la legge 247/1953.
La tutela non richiede alcuna
formalità, a differenza delle fotografie, e ha la durata fino al settantesimo
anno successivo alla morte dell'autore.
Le opere fotografiche sono espressamente
citate dall'art. 2 comma 7 LDA come oggetto di protezione da parte della legge e
quindi non rientrano negli artt. 87 e
ss. relativi alle 'fotografie semplici' ma nella più ampia tutela che la
legge prevede per tutte "le opere
dell'ingegno di carattere creativo".
Il giudice qualora investito
della controversia relativa alla qualifica delle opere fotografiche dovrà
decidere secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza e la valutazione di un
esperto ove ritenuto opportuno.
La possibilità di rinvenire
segni percepibili della fantasia del fotografo nelle modalità di realizzazione
dell’immagine, la particolare ricerca cromatica, la scelta della prospettiva, la
capacità di cogliere le espressioni o gli atteggiamenti delle persone
fotografate, il particolare taglio dell’immagine sono alcune delle
caratteristiche elaborate dalla giurisprudenza che evidenziano il grado di creatività richiesto per la tutela
ex art. 2 LDA.
La Cassazione ha precisato che
devono essere escluse da qualsiasi protezione le fotografie di “scritti,
documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti
simili”, per tali intendendosi quelle aventi mera finalità riproduttivo -
documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali ad esempio la
commercializzazione o promozione di un prodotto (Cassazione Civile I, 8186/1992).
Per
quanto concerne le foto che ritraggono le persone gli articoli 96 e
ss. della LDA tutelano il diritto di immagine del soggetto ritratto per cui
chiunque voglia esporre, riprodurre e mettere in commercio il ritratto di una
persona dovrà chiedere preventivamente il consenso di questa.
Non sempre è necessario il consenso e in particolare se la persona è nota e neanche se è fotografata in virtù di
qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia,
oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, oppure perché la
riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o
che comunque si sono svolte in pubblico.
Anche nei casi di esclusione
citati occorre il consenso laddove l'esposizione o la messa in commercio rechi
pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta (art. 97,
comma 2).
Anche se il soggetto ritratto è
un personaggio pubblico la sua immagine non può essere utilizzata, senza la
necessaria autorizzazione, per fini diversi dal dare notizie od informazioni su
tale personaggio.
Quindi attenzione ad utilizzare,
come fanno alcuni siti di e.commerce,
le immagini di calciatori, modelle, attori, politici allo scopo di pubblicizzare
determinati prodotti o servizi.
Nel caso in cui il soggetto
fotografato voglia pubblicare o riprodurre il ritratto può farlo senza il
consenso del fotografo dietro pagamento di un equo compenso, sempre che sia noto e che siano
presenti le indicazioni tipiche sulla foto ex art. 90 LDA.
In ogni caso andranno indicati
sulla foto il nome del fotografo se figura sull'originale.
Dopo la morte della persona
ritratta per l'utilizzo della sua immagine occorre il consenso del coniuge o
dei figli o in loro assenza dei genitori e, in mancanza di questi, dei fratelli
delle sorelle o infine degli ascendenti o discendenti fino al quarto grado.
Ogni qualvolta in cui all'opera altrui si
aggiunge un proprio significativo apporto creativo si realizza un'opera comune, distinta rispetto
all'opera originale.
L’art. 10 LDA dispone che
se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di
più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Ogni autore può pertanto
difendere il proprio diritto morale e l'opera non può essere modificata o
utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza
l'accordo di tutti gli autori.
Nel caso in cui uno dei due
autori rifiuti in maniera ingiustificata il proprio consenso, ci si può
rivolgere all'autorità giudiziaria perché dia il consenso necessario (art. 10,
comma 2).
In caso di opera comune il
termine dei vent'anni per la riproduzione condizionata si computa sulla vita
del coautore che muore per ultimo.
Criteri
per il risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto d’autore.
Con
il D.Lgs. 140 del 16.3.2006 attuativo della direttiva 2004/48/CE in materia di
tutela dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. "Direttiva Enforcement")
è possibile chiedere al giudice che il risarcimento dei danni sia
liquidato tenuto conto del guadagno ottenuto direttamente con l’attività
illecita.
La Direttiva Enforcement, ha
introdotto alcune modifiche significative, ad esempio la restituzione degli
utili, che comunque è un criterio facoltativo, per cui chi utilizza l’opera
creativa senza autorizzazione è obbligato a versare gli utili conseguiti al
titolare del diritto.
Non sono stati considerati
invece i cd. danni punitivi di matrice anglosassone ovvero quelli riconosciuti
a favore del danneggiato ulteriori a quelli compensatori a seguito di
responsabilità extracontrattuale del danneggiante se il danneggiato riesce a dimostrare che la controparte abbia agito con malice (dolo) o gross negligence (colpa grave).
Il legislatore italiano ha inserito
il criterio della restituzione nell’art. 125 del Codice della Proprietà
Industriale e nell’art. 158 L.D.A.
L’articolo 158 L.D.A fa riferimento
agli “utili realizzati in violazione del
diritto”.
“In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione
degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al
risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale
risarcimento.“
Va detto che il criterio degli
utili realizzati in violazione del diritto deve essere valutato dal giudice ai
sensi dell’art. 2056 cod. civ. cioè con il criterio dell’equo apprezzamento,
L’art. 125 Codice della
Proprietà Industriale fa riferimento ai “benefici realizzati dall’autore della
violazione”.
Prima della Direttiva
Enforcement la giurisprudenza aveva comunque elaborato con riferimento al lucro
cessante vari criteri di determinazione del quantum del risarcimento, a seguito
della violazione dei diritti esclusivi del titolare ovvero il criterio della
perdita del fatturato, il criterio per cui il risarcimento andava considerato in
relazione agli utili conseguiti dal contraffattore ovvero all’arricchimento del
danneggiante ed infine il criterio del giusto prezzo del consenso.
Per concludere mi soffermo su
alcuni casi sottoposti all’esame dei giudici italiani e comunitari negli ultimi anni.
1)
Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la proprietà industriale ed
intellettuale, ordinanza del 26 novembre 2012.
Riproduzione
delle condizioni di accesso ad un sito e di alcune pagine.
Nel procedimento deciso dal
tribunale partenopeo un avvocato ricorreva al giudice chiedendo l’inibitoria dell’uso
delle condizioni d’uso e di accesso al sito internet di un altro studio legale con
la fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del
provvedimento giudiziale e la pubblicazione sul proprio sito del provvedimento.
Il ricorrente contestava la violazione del
diritto d’autore sotto il duplice aspetto del plagio e della contraffazione quindi
la concorrenza sleale avendo la controparte non solo riprodotto le pagine del
suo sito ma avendo anche omesso di riferirne la paternità al suo vero autore.
Va detto che non di rado vengono copiate integralmente alcune pagine di siti internet oppure alcuni testi e foto per riprodurle all’interno di altri siti e
spesso vengono riprese integralmente ed adattate le condizioni di uso e di
accesso ad un sito.
Nell'ordinanza in questione il giudice ha rilevato che il lavoro di scelta,
interpretazione ed applicazione delle norme finalizzato all’elaborazione delle
condizioni di accesso del sito o di un contratto rendono la stesura un’opera
proteggibile ai sensi della legge sul diritto d’autore non limitandosi l’autore
alla mera riproduzione di un testo normativo.
L’articolo 5 della L.D.A.
prevede che “le disposizione di questa
legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni
pubbliche, sia italiane che straniere” escludendo le disposizioni della
legge, con i testi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana, le circolari,
gli atti di organismi sovranazionali come quelli della comunità europea, le
sentenze, le relazioni ufficiali, le relazioni di commissioni di esami, le
bolle papali e tutta una serie di atti che, direttamente o indirettamente,
possono essere considerati atti ufficiali.
Il
giudice partenopeo ha riconosciuto come astrattamente tutelabili le condizioni
di accesso ed utilizzo del sito web della ricorrente in quanto esaminandone il
contenuto ha rilevato nella forma espressiva delle stesse un carattere
soggettivo ed individualizzato, riconducibile all’attività creativa
dell’autore, sufficiente a qualificare l’elaborato portato alla sua attenzione
come opera suscettibile di tutela autoriale.
La giurisprudenza ritiene
tutelabili e opere espresse in una
forma originale e soggettiva qualora si evidenzi l’apporto individuale e
personale dell’autore, che può consistere nella personale selezione dei
contenuti, nella organizzazione dei medesimi oppure nella trasformazione di
materiale che costituisce patrimonio accessibile e di pubblico dominio.
Le
nuove tecnologie rendono necessario superare l’elencazione delle opere tutelabili
fatta dall’articolo 2 LDA, la giurisprudenza ha ricondotto
alla categoria della letteratura oltre alle opere poetiche, narrative e
saggistiche anche quelle che costituiscono veicolo di dati informativi
elaborati e organizzati in modo personale dall’autore (Cass. Civ. 3817/2010).
Si legge nella decisione in
commento che la creatività non è costituita dall’idea in sé ma dalla forma
della sua espressione ovvero dalla sua soggettività in modo che la stessa idea
può essere alla base di diverse opere che possono essere diverse per la
creatività soggettiva che ogni autore esprime e che rileva per l’ottenimento
della protezione.
Per la sussistenza del plagio
che si riferisce alla sola violazione del diritto morale di paternità o della
contraffazione che rappresenta una lesione del diritto di proprietà e comprende
tutte le forme di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno effettuate
senza l’autorizzazione dell’autore allo scopo di trarne beneficio economico occorre “la coincidenza degli elementi essenziali
costituenti la rappresentazione intellettuale dell’opera imitata con quelli
dell’opera in cui sarebbe avvenuta la trasposizione” ...
Secondo
il Giudice partenopeo sussiste la violazione del diritto d’autore non solo in
presenza di una ripetizione integrale ed abusiva dell’opera ma anche in
presenza di una riproduzione parziale avente ad oggetto i tratti essenziali
dell’opera imitata percepibile mediante una valutazione sintetica dell’opera
nel suo complesso (Cass. Civ. 7077/1990) e da ciò deriva la difficoltà di
accertare il plagio in presenza di opere fortemente stereotipate.
Nella controversia la parte
resistente non aveva contestato la riproduzione delle condizioni di accesso e
di utilizzo del sito web, considerato determinante, ai fini dell’accertamento
del requisito della creatività, il modo in cui l’idea era stata sviluppata dal
ricorrente che aveva svolto un’attività di selezione, organizzazione e rielaborazione
della normativa applicabile, ha accolto la richiesta di inibitoria di parte
ricorrente per le condizioni d’uso e di accesso al sito e fissato in euro
100,00 la penale per ogni giorno di ritardo nell’ adempimento dell’ordinanza.
2)
Corte di giustizia dell’Unione europea
Sentenza
nella causa C-160/15
8 settembre 2016
Il
collocamento su un sito Internet di un collegamento ipertestuale (hyperlink)
verso opere protette dal diritto d’autore e pubblicate senza l’autorizzazione
dell’autore su un altro sito Internet non costituisce una «comunicazione al
pubblico» quando la persona che colloca detto link agisca senza fini di lucro e
senza essere al corrente dell’illegittimità della pubblicazione di dette opere.
Se
invece tali collegamenti ipertestuali sono forniti a fini di lucro, la
conoscenza dell’illegittimità della pubblicazione sull’altro sito Internet deve
essere presunta.
La controversia riguardava il
gestore di un sito internet olandese su cui possono leggersi «notizie, rivelazioni scandalistiche e
inchieste giornalistiche su argomenti leggeri e con tono scherzoso», uno
dei dieci siti di attualità più visitati nei Paesi Bassi.
Nel 2011 il gestore aveva
pubblicato un articolo e un link che rimandava i lettori verso un sito
australiano ove erano messe a disposizione fotografie di una starlette pubblicate sul sito australiano senza il consenso dell’editore di una rivista per soli uomini che ne deteneva i diritti d’autore.
Il gestore pur diffidato
dall’editore aveva rifiutato di eliminare il link e dopo che il sito australiano aveva eliminato
le foto su richiesta dell’editore, il sito olandese aveva pubblicato un nuovo
articolo contenente un link verso un altro sito, su cui era possibile vedere le
stesse foto.
Quest’ultimo sito successivamente
aveva rimosso le foto dopo la richiesta dell’editore ma i navigatori del web
che accedevano al sito olandese aveva caricato nuovi link che rimandavano ad
altri siti dove le fotografie potevano essere consultate.
Secondo l’editore il gestore
del sito olandese aveva violato il diritto d’autore.
La Corte di cassazione dei
Paesi Bassi si rivolgeva sul tema azionato alla Corte di giustizia mediante il rinvio pregiudiziale che consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione
del diritto dell’Unione.
Il Giudice nazionale dovrà poi
decidere il procedimento adeguandosi al dictum della Corte di Giustizia e tale
decisione vincolerà gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto una
controversia analoga.
In base alla Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ogni
atto di comunicazione di un’opera al pubblico deve essere autorizzato dal titolare
del diritto d’autore.
Tuttavia, lo Hoge Raad, la Cassazione olandese
rilevava che su internet vi sono innumerevoli opere pubblicate senza l’autorizzazione
del titolare del diritto d’autore e che per il gestore di un sito non sarebbe
sempre facile verificare se l’autore abbia concesso la propria autorizzazione.
Ebbene la Corte ha ribadito che,
in forza della direttiva in questione, gli Stati membri sono tenuti a
provvedere affinché gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o di
vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere.
La Direttiva intende garantire
un giusto equilibrio tral’interesse dei titolari dei diritti
d’autore e la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali
degli utenti dei materiali protetti, segnatamente della loro libertà
d’espressione e d’informazione nonché dell’interesse generale.
Occorre muovere dalla nozione
di «comunicazione al pubblico» che comporta
una valutazione individualizzata che deve tener conto di svariati criteri
complementari tra cui il carattere intenzionale dell’intervento.
L’utente realizza un atto di
comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo
comportamento, per fornire ai suoi clienti l’accesso a un’opera protetta.
La nozione di «pubblico» si
riferisce a un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende un
numero di persone considerevole, infine rileva il carattere lucrativo o meno della
comunicazione al pubblico.
La
Corte ha sottolineato l’importanza particolare del web per la libertà
d’espressione e d’informazione e che i link contribuiscono al suo buon
funzionamento nonché allo scambio di opinioni e di informazioni e che può
risultare difficile, in particolare per i privati che intendano collocare tali collegamenti, verificare se si tratti di opere protette e, se del
caso, se i titolari dei diritti d’autore di tali opere abbiano autorizzato la
loro pubblicazione sul web.
Per la valutazione
individualizzata dell’esistenza di una «comunicazione
al pubblico», qualora il collocamento di un link verso un’opera liberamente
disponibile su un altro sito Internet sia effettuato da una persona senza fini
di lucro, occorre tener conto della circostanza che tale persona non sia a
conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera fosse
stata pubblicata sul sito senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore.
Se viene accertato che il
soggetto era al corrente, o comunque era tenuto ad esserlo, del fatto che il link da
essa collocato forniva l’accesso a un’opera illegittimamente pubblicata, ad
esempio perché ne era stata avvertita dai titolari del diritto d’autore, la
messa a disposizione di detto collegamento costituisce «comunicazione al pubblico».
Lo stesso vale nell’ ipotesi in
cui il collegamento consenta agli utenti di eludere misure restrittive
adottate dal sito contenente l’opera protetta per limitare l’accesso del
pubblico ai soli abbonati.
Qualora il
collocamento di link sia effettuato a fini di lucro, è legittimo aspettarsi che
l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire
che l’opera, in questo caso le foto, non sia illegittimamente pubblicata.
Nel caso di specie era pacifico che
la società titolare del sito aveva fornito i link verso i file contenenti le
foto a fini di lucro e che l’editore non aveva autorizzato la pubblicazione delle foto sul web.
Il gestore del sito era consapevole dell’illegittimità della
pubblicazione e il
collocamento degli hyperlink era stato svolto con piena cognizione
dell’illegittimità di tale pubblicazione.
In conclusione il gestore aveva quindi realizzato
una “comunicazione al pubblico” e pertanto aveva commesso la violazione del diritto d'autore contestata dall'editore della rivista.
In
conclusione, al termine del breve excursus proposto, posso affermare che la libertà
di opinione e di pubblicazione di contenuti sul web, da ritenersi valore
innegabile, non deve comunque sfociare nella violazione dell’altrui diritto
d’autore.
Grazie per l'attenzione.
studiolegaledevaleri@gmail.com