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sabato 31 dicembre 2016

Stati generali Autore. Il diritto d'Autore sul web.

La relazione svolta il 21 dicembre 2016 nel corso degli "Stati generali dell'Autore" organizzata dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori a Roma, palazzo Ferrajoli.

"Il diritto d'Autore sul web e la presunta facoltà di violarlo." di Luigi De Valeri


L’art. 2575 del codice civile dispone che “tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore.“

La Legge 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d’Autore (breviter LDA) e le successive modifiche regolamentano la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo (qualità decisiva da verificare) che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e al cinema.
All’autore la legge riconosce una serie di diritti di utilizzazione economica dell'opera ovvero i diritti patrimoniali e i diritti morali, tra cui spicca il diritto alla paternità dell’opera, con cui viene tutelata la sua personalità, questi ultimi sono inalienabili e irrinunciabili e nel tempo possono essere azionati anche dagli eredi essendo imprescrittibili.
L'azione per la tutela dei diritti morali, qualora finalità pubbliche lo esigano, potrà essere esercitata anche dal Ministro per i beni e le attività culturali “sentita l'associazione sindacale competente”.





Il diritto d'autore si acquista automaticamente con la creazione dell'opera, ad esclusione di quando la creazione avvenga nel quadro di un contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222- 2238 del codice civile per cui sarà il committente ad acquistare a titolo originario il diritto all’ utilizzazione dell’opera dell’ingegno in virtù dell’accordo concluso con l’autore.

L’opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore che avrà il diritto di disporne per la sua l'utilizzazione economica, indisponibile è la paternità ovvero il diritto morale ad essere indicato quale autore dell'opera che non potrà mai essere riconosciuto ad altri soggetti.

Lo scrittore è l'autore dell'opera letteraria e può cedere i propri diritti di utilizzazione economica ad un editore in cambio di una percentuale sugli incassi della vendita del libro impegnandosi quest’ultimo anche a promuovere, riprodurre in vari esemplari e distribuire l’opera il tutto secondo il “contratto di edizione per le stampe” regolamentato dagli articoli da 118 a 135 LDA e, per il rinvio contenuto nell’art. 118, comma 1, anche dagli articoli da 107 a 114 LDA.
I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore.
Dopo settanta anni dalla sua morte l’opera cade nel pubblico dominio, per le opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.

Fatta questa premessa passiamo ad alcune delle problematiche del diritto d’autore sulla rete, senza pretesa di essere esaustivo.

Va subito precisato a scanso di equivoci che la tutela del diritto d’Autore sul web non è soggetta a regole diverse da quelle relative ad altri ambiti e che, nonostante si senta dire che su internet tutto è permesso in nome di una sbandierata libertà di opinione e di inserimento di contenuti, le regole che tutelano l’autore dell’opera sono comunque applicabili senza alcuna limitazione anche sul web.

Il sito internet può essere definito come un agorà virtuale all’interno della quale possono essere inseriti i contenuti più diversi a scelta del titolare che per tale mezzo vuole entrare in contatto con i cd. web surfers.
In base all’art. 1 LDA l’autore del sito internet gode della tutela prevista dalla legge su ogni singola parte che compone il sito, sia essa un testo, un’immagine, una musica, un filmato o una foto.
Infatti va sottolineato che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

L’imitazione servile di una pagina web da parte di un concorrente può configurare un’ipotesi di concorrenza sleale mentre, sempre se ricorrono i presupposti di legge, il sito può essere tutelato nel suo complesso e di questo farò cenno riferendomi nel prosieguo ad un caso di recente deciso dai giudici italiani.

Pertanto possiamo affermare senza tema di smentita che un’opera telematica è meritevole di tutela se le modalità di accesso, il tipo di informazioni e i modi di consultazione sono originali e frutto di un’attività intellettuale di tipo creativo.

I contenuti pubblicati  su un sito Internet non sono un bene di pubblico dominio ma un’opera che merita il rispetto e la tutela della Legge sul diritto d’autore ricorrendone i presupposti stabiliti dalla normativa vigente.
Qualsiasi opera creativa presente sul web appartiene al proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito di questi.
E’ facile vedere in molti siti la precisazione dell’esistenza del copyright, il termine anglosassone che letteralmente vuol dire diritto di copia ed è usato nei paesi di common law, a favore dell’autore dei contenuti con la data.
In ogni caso va detto che pur in mancanza di questo elemento nessuno può ritenersi autorizzato a copiare i contenuti inseriti o anche parti di questo.

Pertanto l’autore di un testo anche breve che abbia un minimo di creatività è tutelato dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiato o altro soggetto potrà dichiararsene autore.
L’art. 70 LDA permette solo il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie, non l'intera opera, a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. 

Tutti i testi che vengono pubblicati su internet sono automaticamente tutelati dal diritto d’autore per cui copiare un testo scritto da un altro autore, senza indicarne il nome, è considerato plagio.
Si suggerisce l'accortezza, quando si pubblica un testo sul web, di indicare il nome dell’autore e possibilmente chiederne il permesso.


Il presidente della F.U.I.S. prof. Natale e l'avv. De Valeri nel corso della relazione


Trascorso il settantesimo anno dalla morte dell’autore è possibile riprodurre le opere letterarie ed infatti vi sono vari siti che riportano le poesie e i romanzi dei grandi della nostra letteratura del passato tra cui Giovanni Verga e Gabriele D’Annunzio morto nel 1938 mentre nel caso in cui vengano riprodotte le opere di autori come  Beppe Fenoglio morto nel 1963 è necessario ottenere il consenso degli eredi o delle case editrici che hanno acquistato i diritti patrimoniali di riproduzione e pubblicazione delle opere.

La SIAE, per disciplinare l’uso sui siti delle opere letterarie affidate alla sua tutela, ha predisposto quattro tipi di “licenze” definite “sperimentali” per la lettura e la recitazione delle opere letterarie:
una licenza per la riproduzione in solo streaming gratuito senza facoltà di download, una licenza per la riproduzione in streaming a pagamento sempre senza download, una licenza per la riproduzione con download gratuito e una licenza per la riproduzione con download a pagamento.

La SIAE rilascia autorizzazioni agli utilizzatori che ne fanno richiesta, valutando caso per caso le diverse situazioni e tenendo conto delle tipologie dei siti avendo riguardo a quelli che sono sul web con finalità promozionali.
La autorizzazioni sono rilasciate ai responsabili editoriali (content provider) dei siti e coprono la riproduzione (uploading) delle opere amministrate dalla SIAE, contenute nella banca dati dell’Internet Service Provider (ISP) e la loro diffusione attraverso le reti telematiche.
Chiaramente l’autorizzazione deve essere richiesta e concessa dalla SIAE prima che le opere siano fruibili sulla rete.
Per la determinazione dei compensi dovuti alla SIAE è necessario fornire, all’atto della richiesta dell’autorizzazione, l’elenco delle opere, gli autori ed editori ed eventuali traduttori da utilizzare e la durata in minuti e secondi della riproduzione o il periodo di presenza in rete.

Gli articoli pubblicati in riviste o giornali possono essere riprodotti su altre testate, salvo che non vi sia una esplicita riserva, con l'obbligo di citare la rivista o il giornale da cui sono tratti e se l’articolo è firmato la data ed il numero della rivista oltre che ovviamente al nome del redattore.
Sul web esistono alcuni siti che si limitano a pubblicare articoli di altre testate al fine di assicurare ai lettori una informazione completa su determinati fatti.

Va detto comunque che se il sito utilizza ripetutamente alcuni articoli di un medesimo giornale potranno insorgere alcune problematiche rilevanti sia ex art. 102 LDA che vieta come “atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore” che ex art. 2598 del codice civile, titolo X sulla disciplina della concorrenza tra imprese, che regola gli atti di concorrenza sleale, norma che la giurisprudenza ha ritenuto applicabile anche in materia del diritto d’autore.

Anche la pubblicazione  sul web dei testi di canzoni senza l’autorizzazione dell’autore o dell’editore che ne detiene i diritti realizza una violazione del diritto d’autore che potrebbe essere contestata da questi soggetti.

La pubblicazione sul web di e-mail che rientrano nella corrispondenza epistolare disciplinata dall’art. 93 LDA  aventi carattere riservato o che si riferiscano alla intimità della vita privata, non è permessa senza il consenso dell'autore e ovviamente del destinatario e a seguito della morte di costoro occorrerà conseguire l’assenso dei parenti entro il quarto grado a cominciare dal coniuge e dai figli.

Il sito web come opera multimediale.

L’opera multimediale è un prodotto che può contenere parti di testo, di musica, di immagini, di audio od anche filmati.
Tra queste rientrano le opere enciclopediche mediante supporto CD.Rom.
Tenuto conto di queste caratteristiche possiamo farvi rientrare anche i siti con le pagine web costituite da elementi di grafica, testi, musiche e filmati.

Le opere multimediali possono essere disciplinate come le banche dati riferendosi alla direttiva 96/9/CE dell'11.3.1996 e il successivo Decreto Lgs. 169/99 che ha applicato tale direttiva.

Preferibile a mio parere l’inquadramento dell’opera multimediale nella definizione di opera collettiva ex art. 3 LDA che le definisce come “opere costituite dalla riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultante della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, per cui sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

L'opera collettiva riceve una tutela relativa al diritto morale che spetta in base all'art. 7 all'autore ovvero colui che ha organizzato e diretto la creazione dell'opera stessa, restando peraltro a ciascun autore il diritto a vedere il proprio nome apposto sulla sua parte (art. 40 LDA).

Il diritto di utilizzazione economica ex art. 38 LDA spetta, salvo patto in contrario, all'editore dell'opera, pur senza pregiudizio del diritto morale che spetta comunque all'organizzatore o direttore della creazione.
I vari autori potranno estrarre i loro articoli o parti indicando sempre l'opera collettiva di derivazione e la data di pubblicazione (art. 42 LDA).

Nella creazione delle pagine web in genere si uniscono più autori che provvedono alla redazione dei testi, all’ organizzazione e presentazione grafica e altri che si occupano di realizzare tecnicamente il sito.
Ad ognuno di loro spettano particolari diritti sopra la propria parte di opera collettiva.

Pertanto ricopiare una pagina web e riprodurla altrove sotto altro domain name senza il permesso del titolare del sito, che è magari il redattore dei testi, nonché dell'autore della impostazione grafica e dei creatori materiali del sito realizza una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di questi soggetti.
L'autorizzazione andrà pertanto richiesta a ciascuno e non semplicemente al titolare del sito.

La pubblicazione sul web delle fotografie

Come noto è facile acquisire sul proprio computer e poi utilizzare inserendola in una sito una foto presa dal web.
Le fotografie sono tutelate dalla LDA agli artt. 87 e seguenti e qualora non abbiano un particolare valore creativo rientrano nella qualifica di 'fotografie'.

L'art. 87 LDA precisa che “sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo (ora le foto digitali), comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”.

Il successivo art. 88 indica alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera a favore del fotografo autore ovvero il diritto esclusivo di riproduzione e il diritto esclusivo di diffusione e spaccio.

Qualora l’opera sia stata realizzata nell'ambito di un contratto di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, i diritti spetteranno al datore di lavoro.
Se un committente ha ordinato la riproduzione fotografica di beni in suo possesso questi godrà dei relativi diritti di utilizzazione economica essendo comunque tenuto al pagamento di un equo compenso al fotografo.
Ex art. 89 LDA qualora vengano ceduti il rullino oppure il supporto CD o l'unita di memoria in cui sono contenute le foto originali i diritti sopra elencati si considereranno ceduti a chi li riceve.

Per quanto concerne l'utilizzazione sul web di foto va innanzitutto ricordato che l’art. 90 LDA precisa che ogni esemplare della foto deve contenere il nome del fotografo o chi detiene i diritti di utilizzazione economica (ditta da cui il fotografo dipende o il committente), la data dell'anno di produzione della fotografia e il nome dell'autore.

Nel caso in cui tali informazioni manchino, la loro riproduzione non è considerata abusiva salvo che l’autore dimostri la malafede del riproduttore.

Qualora le foto che si vogliono riprodurre sul sito contengano queste indicazioni ex art. 90 LDA sarà possibile la loro utilizzazione solo se si richieda e ottenga l'autorizzazione del fotografo oppure del datore di lavoro o del committente.
Spesso però queste indicazioni non sono presenti ma non si può dire che tale obbligo non sussista e non considerare che la riproduzione potrebbe procurare successivi problemi.
Infatti non va dimenticato che il vero autore potrebbe dimostrare la mala fede dell'utilizzatore che se ne è appropriato e dunque la sua consapevolezza in merito alla provenienza della fotografie.

L'art. 91 LDA inoltre riporta altri casi in cui la riproduzione è lecita, sempre con il pagamento di equo compenso al fotografo.
Se le foto vengono inserite in un sito che abbia fini analoghi alle antologie di uso scolastico o alle opere scientifiche o didattiche non si avranno limitazioni.

Qualora poi le foto siano state pubblicate su giornali o altri periodici anche on line e ritraggano sia persone che siano inerenti  fatti d'attualità od aventi comunque pubblico interesse, la riproduzione anche in questo caso è lecita, sempre con il pagamento al fotografo e la foto abbia le indicazioni di cui all'art. 90.
Il diritto esclusivo sulle fotografie, precisa l’art. 92 LDA, dura vent'anni dalla produzione della fotografia

Le "opere fotografiche" si distinguono dalle “fotografie” in quanto evidenziano un elevato grado di creatività, pertanto godono ex art. 2 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, convenzione di Bruxelles del 26 giugno 1948 e in Italia la legge 247/1953.
La tutela non richiede alcuna formalità, a differenza delle fotografie, e ha la durata fino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore.

Le opere fotografiche sono espressamente citate dall'art. 2 comma 7 LDA come oggetto di protezione da parte della legge e quindi non  rientrano negli artt. 87 e ss. relativi alle 'fotografie semplici' ma nella più ampia tutela che la legge prevede per tutte "le opere dell'ingegno di carattere creativo".

Il giudice qualora investito della controversia relativa alla qualifica delle opere fotografiche dovrà decidere secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza e la valutazione di un esperto ove ritenuto opportuno.
La possibilità di rinvenire segni percepibili della fantasia del fotografo nelle modalità di realizzazione dell’immagine, la particolare ricerca cromatica, la scelta della prospettiva, la capacità di cogliere le espressioni o gli atteggiamenti delle persone fotografate, il particolare taglio dell’immagine sono alcune delle caratteristiche elaborate dalla giurisprudenza che evidenziano il grado di creatività richiesto per la tutela ex art. 2 LDA.

La Cassazione ha precisato che devono essere escluse da qualsiasi protezione le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, per tali intendendosi quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali ad esempio la commercializzazione o promozione di un prodotto (Cassazione Civile I, 8186/1992).

Per quanto concerne le foto che ritraggono le persone gli articoli 96 e ss. della LDA tutelano il diritto di immagine del soggetto ritratto per cui chiunque voglia esporre, riprodurre e mettere in commercio il ritratto di una persona dovrà chiedere preventivamente il consenso di questa.
Non sempre è necessario il consenso e in particolare se la persona è nota e neanche se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, oppure perché la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico.
Anche nei casi di esclusione citati occorre il consenso laddove l'esposizione o la messa in commercio rechi pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta (art. 97, comma 2).

Anche se il soggetto ritratto è un personaggio pubblico la sua immagine non può essere utilizzata, senza la necessaria autorizzazione, per fini diversi dal dare notizie od informazioni su tale personaggio.
Quindi attenzione ad utilizzare, come fanno alcuni siti di e.commerce, le immagini di calciatori, modelle, attori, politici allo scopo di pubblicizzare determinati prodotti o servizi.

Nel caso in cui il soggetto fotografato voglia pubblicare o riprodurre il ritratto può farlo senza il consenso del fotografo dietro pagamento di un equo compenso, sempre che sia noto e che siano presenti le indicazioni tipiche sulla foto ex art. 90 LDA.
In ogni caso andranno indicati sulla foto il nome del fotografo se figura sull'originale.
Dopo la morte della persona ritratta per l'utilizzo della sua immagine occorre il consenso del coniuge o dei figli o in loro assenza dei genitori e, in mancanza di questi, dei fratelli delle sorelle o infine degli ascendenti o discendenti fino al quarto grado.

Ogni qualvolta in cui all'opera altrui si aggiunge un proprio significativo apporto creativo si realizza un'opera comune, distinta rispetto all'opera originale.
L’art. 10 LDA dispone che se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Ogni autore può pertanto difendere il proprio diritto morale e l'opera non può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti gli autori.
Nel caso in cui uno dei due autori rifiuti in maniera ingiustificata il proprio consenso, ci si può rivolgere all'autorità giudiziaria perché dia il consenso necessario (art. 10, comma 2).
In caso di opera comune il termine dei vent'anni per la riproduzione condizionata si computa sulla vita del coautore che muore per ultimo.

Criteri per il risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto d’autore.


Con il D.Lgs. 140 del 16.3.2006 attuativo della direttiva 2004/48/CE in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. "Direttiva Enforcement")  è possibile chiedere al giudice che il risarcimento dei danni sia liquidato tenuto conto del guadagno ottenuto direttamente con l’attività illecita.

La Direttiva Enforcement, ha introdotto alcune modifiche significative, ad esempio la restituzione degli utili, che comunque è un criterio facoltativo, per cui chi utilizza l’opera creativa senza autorizzazione è obbligato a versare gli utili conseguiti al titolare del diritto.
Non sono stati considerati invece i cd. danni punitivi di matrice anglosassone ovvero quelli riconosciuti a favore del danneggiato ulteriori a quelli compensatori a seguito di responsabilità extracontrattuale del danneggiante se il danneggiato riesce a dimostrare che la controparte abbia agito con malice (dolo) o gross negligence (colpa grave).

Il legislatore italiano ha inserito il criterio della restituzione nell’art. 125 del Codice della Proprietà Industriale e nell’art. 158 L.D.A.

L’articolo 158 L.D.A fa riferimento agli “utili realizzati in violazione del diritto”.
In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.“
Va detto che il criterio degli utili realizzati in violazione del diritto deve essere valutato dal giudice ai sensi dell’art. 2056 cod. civ. cioè con il criterio dell’equo apprezzamento,
L’art. 125 Codice della Proprietà Industriale fa riferimento ai “benefici realizzati dall’autore della violazione”.

Prima della Direttiva Enforcement la giurisprudenza aveva comunque elaborato con riferimento al lucro cessante vari criteri di determinazione del quantum del risarcimento, a seguito della violazione dei diritti esclusivi del titolare ovvero il criterio della perdita del fatturato, il criterio per cui il risarcimento andava considerato in relazione agli utili conseguiti dal contraffattore ovvero all’arricchimento del danneggiante ed infine il criterio del giusto prezzo del consenso.

Per concludere mi soffermo su alcuni casi sottoposti all’esame dei giudici italiani e comunitari negli ultimi anni.

1) Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, ordinanza del 26 novembre 2012.
Riproduzione delle condizioni di accesso ad un sito e di alcune pagine.

Nel procedimento deciso dal tribunale partenopeo un avvocato ricorreva al giudice chiedendo l’inibitoria dell’uso delle condizioni d’uso e di accesso al sito internet di un altro studio legale con la fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento giudiziale e la pubblicazione sul proprio sito del provvedimento.

Il ricorrente contestava la violazione del diritto d’autore sotto il duplice aspetto del plagio e della contraffazione quindi la concorrenza sleale avendo la controparte non solo riprodotto le pagine del suo sito ma avendo anche omesso di riferirne la paternità al suo vero autore.

Va detto che non di rado vengono copiate integralmente alcune pagine di siti internet oppure alcuni testi e foto per riprodurle all’interno di altri siti e spesso vengono riprese integralmente ed adattate le condizioni di uso e di accesso ad un sito.

Nell'ordinanza in questione il giudice ha rilevato che il lavoro di scelta, interpretazione ed applicazione delle norme finalizzato all’elaborazione delle condizioni di accesso del sito o di un contratto rendono la stesura un’opera proteggibile ai sensi della legge sul diritto d’autore non limitandosi l’autore alla mera riproduzione di un testo normativo.

L’articolo 5 della L.D.A. prevede che “le disposizione di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere” escludendo le disposizioni della legge, con i testi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana, le circolari, gli atti di organismi sovranazionali come quelli della comunità europea, le sentenze, le relazioni ufficiali, le relazioni di commissioni di esami, le bolle papali e tutta una serie di atti che, direttamente o indirettamente, possono essere considerati atti ufficiali.

Il giudice partenopeo ha riconosciuto come astrattamente tutelabili le condizioni di accesso ed utilizzo del sito web della ricorrente in quanto esaminandone il contenuto ha rilevato nella forma espressiva delle stesse un carattere soggettivo ed individualizzato, riconducibile all’attività creativa dell’autore, sufficiente a qualificare l’elaborato portato alla sua attenzione come opera suscettibile di tutela autoriale.

La giurisprudenza ritiene tutelabili e opere espresse in una forma originale e soggettiva qualora si evidenzi l’apporto individuale e personale dell’autore, che può consistere nella personale selezione dei contenuti, nella organizzazione dei medesimi oppure nella trasformazione di materiale che costituisce patrimonio accessibile e di pubblico dominio.

Le nuove tecnologie rendono necessario superare l’elencazione delle opere tutelabili fatta dall’articolo 2 LDA, la giurisprudenza ha ricondotto alla categoria della letteratura oltre alle opere poetiche, narrative e saggistiche anche quelle che costituiscono veicolo di dati informativi elaborati e organizzati in modo personale dall’autore (Cass. Civ. 3817/2010).

Si legge nella decisione in commento che la creatività non è costituita dall’idea in sé ma dalla forma della sua espressione ovvero dalla sua soggettività in modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che possono essere diverse per la creatività soggettiva che ogni autore esprime e che rileva per l’ottenimento della protezione.

Per la sussistenza del plagio che si riferisce alla sola violazione del diritto morale di paternità o della contraffazione che rappresenta una lesione del diritto di proprietà e comprende tutte le forme di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno effettuate senza l’autorizzazione dell’autore allo scopo di trarne beneficio economico occorre “la coincidenza degli elementi essenziali costituenti la rappresentazione intellettuale dell’opera imitata con quelli dell’opera in cui sarebbe avvenuta la trasposizione” ...

Secondo il Giudice partenopeo sussiste la violazione del diritto d’autore non solo in presenza di una ripetizione integrale ed abusiva dell’opera ma anche in presenza di una riproduzione parziale avente ad oggetto i tratti essenziali dell’opera imitata percepibile mediante una valutazione sintetica dell’opera nel suo complesso (Cass. Civ. 7077/1990) e da ciò deriva la difficoltà di accertare il plagio in presenza di opere fortemente stereotipate.

Nella controversia la parte resistente non aveva contestato la riproduzione delle condizioni di accesso e di utilizzo del sito web, considerato determinante, ai fini dell’accertamento del requisito della creatività, il modo in cui l’idea era stata sviluppata dal ricorrente che aveva svolto un’attività di selezione, organizzazione e rielaborazione della normativa applicabile, ha accolto la richiesta di inibitoria di parte ricorrente per le condizioni d’uso e di accesso al sito e fissato in euro 100,00 la penale per ogni giorno di ritardo nell’ adempimento dell’ordinanza.


2) Corte di giustizia dell’Unione europea
Sentenza nella causa C-160/15
8 settembre 2016

Il collocamento su un sito Internet di un collegamento ipertestuale (hyperlink) verso opere protette dal diritto d’autore e pubblicate senza l’autorizzazione dell’autore su un altro sito Internet non costituisce una «comunicazione al pubblico» quando la persona che colloca detto link agisca senza fini di lucro e senza essere al corrente dell’illegittimità della pubblicazione di dette opere.
Se invece tali collegamenti ipertestuali sono forniti a fini di lucro, la conoscenza dell’illegittimità della pubblicazione sull’altro sito Internet deve essere presunta.

La controversia riguardava il gestore di un sito internet olandese su cui possono leggersi «notizie, rivelazioni scandalistiche e inchieste giornalistiche su argomenti leggeri e con tono scherzoso», uno dei dieci siti di attualità più visitati nei Paesi Bassi.
Nel 2011 il gestore aveva pubblicato un articolo e un link che rimandava i lettori verso un sito australiano ove erano messe a disposizione fotografie di una starlette pubblicate sul sito australiano senza il consenso dell’editore di una rivista per soli uomini che ne deteneva i diritti d’autore.

Il gestore pur diffidato dall’editore aveva rifiutato di eliminare il link  e dopo che il sito australiano aveva eliminato le foto su richiesta dell’editore, il sito olandese aveva pubblicato un nuovo articolo contenente un link verso un altro sito, su cui era possibile vedere le stesse foto.

Quest’ultimo sito successivamente aveva rimosso le foto dopo la richiesta dell’editore ma i navigatori del web che accedevano al sito olandese aveva caricato nuovi link che rimandavano ad altri siti dove le fotografie potevano essere consultate.

Secondo l’editore il gestore del sito olandese aveva violato il diritto d’autore.
La Corte di cassazione dei Paesi Bassi si rivolgeva sul tema azionato alla Corte di giustizia mediante il rinvio pregiudiziale che consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione.
Il Giudice nazionale dovrà poi decidere il procedimento adeguandosi al dictum della Corte di Giustizia e tale decisione vincolerà gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto una controversia analoga.

In base alla Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ogni atto di comunicazione di un’opera al pubblico deve essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore.

 Tuttavia, lo Hoge Raad, la Cassazione olandese rilevava che su internet vi sono innumerevoli opere pubblicate senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore e che per il gestore di un sito non sarebbe sempre facile verificare se l’autore abbia concesso la propria autorizzazione.

Ebbene la Corte ha ribadito che, in forza della direttiva in questione, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o di vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere.
La Direttiva intende garantire un giusto equilibrio tral’interesse dei titolari dei diritti d’autore e la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, segnatamente della loro libertà d’espressione e d’informazione nonché dell’interesse generale.

Occorre muovere dalla nozione di «comunicazione al pubblico» che comporta una valutazione individualizzata che deve tener conto di svariati criteri complementari tra cui il carattere intenzionale dell’intervento.

L’utente realizza un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per fornire ai suoi clienti l’accesso a un’opera protetta.
La nozione di «pubblico» si riferisce a un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende un numero di persone considerevole, infine rileva il carattere lucrativo o meno della comunicazione al pubblico.

La Corte ha sottolineato l’importanza particolare del web per la libertà d’espressione e d’informazione e che i link contribuiscono al suo buon funzionamento nonché allo scambio di opinioni e di informazioni e che può risultare difficile, in particolare per i privati che intendano collocare tali collegamenti, verificare se si tratti di opere protette e, se del caso, se i titolari dei diritti d’autore di tali opere abbiano autorizzato la loro pubblicazione sul web.

Per la valutazione individualizzata dell’esistenza di una «comunicazione al pubblico», qualora il collocamento di un link verso un’opera liberamente disponibile su un altro sito Internet sia effettuato da una persona senza fini di lucro, occorre tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera fosse stata pubblicata sul sito senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore.

Se viene accertato che il soggetto era al corrente, o comunque era tenuto ad esserlo, del fatto che il link da essa collocato forniva l’accesso a un’opera illegittimamente pubblicata, ad esempio perché ne era stata avvertita dai titolari del diritto d’autore, la messa a disposizione di detto collegamento costituisce «comunicazione al pubblico».
Lo stesso vale nell’ ipotesi in cui il collegamento consenta agli utenti di eludere misure restrittive adottate dal sito contenente l’opera protetta per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati.

Qualora il collocamento di link sia effettuato a fini di lucro, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera, in questo caso le foto, non sia illegittimamente pubblicata.

Nel caso di specie era pacifico che la società titolare del sito aveva fornito i link verso i file contenenti le foto a fini di lucro e che l’editore non aveva autorizzato la pubblicazione delle foto sul web.

Il gestore del sito era consapevole dell’illegittimità della pubblicazione e il collocamento degli hyperlink era stato svolto con piena cognizione dell’illegittimità di tale pubblicazione.


In conclusione il gestore aveva quindi realizzato una “comunicazione al pubblico” e pertanto aveva commesso la violazione del diritto d'autore contestata dall'editore della rivista.

In conclusione, al termine del breve excursus proposto, posso affermare che la libertà di opinione e di pubblicazione di contenuti sul web, da ritenersi valore innegabile, non deve comunque sfociare nella violazione dell’altrui diritto d’autore.

Grazie per l'attenzione.



studiolegaledevaleri@gmail.com

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