Ospito con piacere sul blog un commento redatto dall'amico e collega del Foro di Pescara, Michele De Bonis che trae spunto da una recentissima ordinanza del Giudice di Pace di Pescara in materia processuale civilistica, R.C.A e codice delle Assicurazioni.
“Poiché
la Compagnia assicuratrice partecipa al giudizio solo quale mandataria della
assicurazione del responsabile civile non già quale legittimata passiva
dell’azione promossa da ….. (tale essendo, nel caso di specie, la (omissis) Assicurazioni)
dispone procedersi oltre…”
(Ordinanza del Giudice di Pace di Pescara dr.ssa
Ciccocioppo del 2 dicembre 2015).
***
L’ordinanza
del G.P di Pescara in commento si pone nell’ambito delle decisioni concernenti la problematica
del “terzo” intervenuto o costituitosi in forza di mandato irrevocabile di
rappresentanza in base alla convenzione tra
assicuratori per l’indennizzo diretto (CARD)
vigente tra le compagnie assicuratrici.
La
questione è questa: il danneggiato, in base a quanto conseguito dalla sentenza
n°180 del 19.6.2009 e dall’ordinanza n°154 del 14.4.2010 della Corte
costituzionale, ha facoltà di agire nei confronti del responsabile civile e
della compagnia di assicurazioni di
questi ex art. 144 Cod. Ass. (come
avveniva ante entrata in vigore di detto codice) e, dunque, in tal modo,
può evitare la cd. azione diretta contro la propria compagnia.
A
seguito di detta facoltà sorta nel 2009, le Compagnie aderenti alla CARD,
probabilmente per mere ragioni organizzative e pratiche, essendosi determinate
attivamente nella gestione del sinistro in base al cd. indennizzo diretto da almeno cinque anni prima di dette decisioni,
hanno stabilito nel 2011 di dotarsi di un mandato reciproco di rappresentanza
per la “gestione
e liquidazione del danno nei sinistri rientranti (ovviamente
per le sole Compagnie aderenti) nell’ambito
di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle
Assicurazioni” sicché in base ad esso viene attribuito “all’impresa assicuratrice del danneggiato
(“Mandataria” o “Gestionaria”) il potere di agire, a seconda dei casi, in nome
e per conto o solo per conto dell’impresa (“Mandante” o “Debitrice”) che risulti, di volta in volta, essere
assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase
giudiziale”.
Da
parte dei difensori dei danneggiati vi è stata e vi è tuttora ostilità avverso
la presenza nel giudizio della Compagnia mandataria che si costituisce e/o
interviene in luogo della mandante, tanto che il più delle volte ignorano la
stessa mandataria anche nella fase della trattativa, ovvero declinano l’invito
ad effettuare la visita medica richiesta, ecc. Ciò è motivato, in diritto, dal fatto
che, secondo i fautori di detta tesi, il
dettato delle decisioni della Corte costituzionale sarebbe risultato indigesto
alle compagnie di assicurazioni e poichè l’escamotage creato da queste per
superare l’impasse è un mero atto di natura privatistica e contrattuale,
esso "non”
potrebbe “avere rilevanza giuridica nei confronti dei terzi non avendo, di
conseguenza, alcuna forza di legge vincolante per i danneggiati"
(Giudice di Pace di Treviso, sent. non definitiva n. 774/2011).
Infatti la convenzione CARD "è stipulata tra assicuratori
per regolare i rapporti che tra essi intervengono ma alla quale l'assicurato
resta del tutto estraneo" (G. Pace Torino 18 aprile 2011, n. 3781;
Trib. Torino 22 gennaio 2013, n. 389).
Sempre sulla stessa lunghezza d’onda è stato scritto anche
come "si
deve in primo luogo dire che non si è reperito un solo precedente che conforti
la tesi della compagnia. Al contrario, la giurisprudenza formatasi in tutta
Italia ha rilevato la nullità delle costituzioni di compagnie che pretendevano
legittimazione processuale con un mandato quale quello oggi prodotto. Tale
posizione si sta consolidando anche presso questo stesso Ufficio, e non solo"
(G. Pace Bologna, sent. non definitiva 5 aprile 2013, n. 1688; conformi G. Pace Pescara, sent. n°177 del 31.1.2014;
G. Pace Bologna ordinanza 12 gennaio 2012; G. Pace Imola, ord. 21 dicembre
2011; G. Pace Bologna, ord. 21 giugno 2011; G. Pace Fidenza, sent. 24 gennaio
2012, n. 34; G. Pace Torino, sent. 28 novembre 2011, n. 10842; G. Pace di
Torino, sent. 18 aprile 2011, n. 3781; Trib. Torino, IV sez., sent. 22 gennaio
2013, n. 389; G. Pace di Taranto, ord. 11 agosto 2010).
"Si deve ritenere” in altri termini “che le compagnie di
assicurazione non debbano assumere atteggiamenti che nulla hanno a che vedere
con tale obbligo e tanto meno chiedere il rigetto della domanda che il proprio
danneggiato-assicurato abbia legittimamente posto in essere contro
l'assicuratore del responsabile del danno stesso e contro quest'ultimo”. Ammettendo
“impropriamente l'intervento volontario (...) si riconoscerebbe
all'interveniente la possibilità di agire di fatto in conflitto di interessi
con il proprio assicurato, il che deve reputarsi inammissibile"
(G. Pace Treviso, sent. 6 settembre 2011, n. 774).
E’ stato anche sottolineato che le compagnie assicurative,
intervenendo in causa o costituendosi in nome e per conto delle altre aderenti
al sistema CARD, con la propria condotta processuale contravverrebbero anche a quelli che sono i propri doveri contrattuali:
"proprio con riferimento agli
obblighi contrattuali imposti all'assicuratore dal contratto per il quale
l'assicurato ha pagato un premio si deve infine ribadire che ad esso è chiesto
di manlevare il suo assicurato dalle richieste del terzo danneggiato e non
certo di agire per opporsi alle legittime richieste che esso assicurato intenda
formulare a sensi delle norme vigenti" (G. Pace Torino, sent.
non definitiva 15 aprile 2011 n. 384).
Detto
orientamento granitico si è recentemente incrinato.
Difatti
il Tribunale di Firenze, sez. II civile, sentenza del 31 luglio 2013, premesso che con l'art. 1 bis della convenzione CARD 2011
sottoscritta dalle imprese assicuratrici queste si sono impegnate a ritenere la
procedura di risarcimento diretto come obbligatoria indipendentemente dalla
scelta operata dal danneggiato di esercitare l'azione nei confronti
dell'assicurazione del danneggiante, ha dedotto che in sostanza le due
assicurazioni, quella del danneggiato e quella del danneggiante, si sono
rilasciate reciproco e irrevocabile mandato ex art. 77 c.p.c affinché la compagnia
gestionaria del sinistro assuma la difesa in nome e per conto della compagnia
del danneggiante in tutte le cause intentate contro di essa.
Nella sentenza la Corte fiorentina ha accolto la tesi
della compagnia la quale ha precisato di essersi costituita non in proprio, ma
solo quale mandataria dell’assicurazione del danneggiante ai sensi dell' art. 77
c.p.c (rappresentanza processuale volontaria). Il nostro ordinamento giuridico,
infatti, riconosce, secondo i giudici toscani, a ciascun soggetto la facoltà di
conferire a un terzo (chiunque esso sia) il potere di agire e difendersi in
giudizio a tutela di un diritto proprio. Il Tribunale di Firenze (quale giudice
d’appello, confermando la decisione del Giudice di pace) ha quindi sostenuto che
l'orientamento della Corte costituzionale sulla facoltatività dell'azione
diretta non esclude che le assicurazioni si accordino tra loro in tema di
gestione dei sinistri con il conferimento del mandato irrevocabile tramite la
sottoscrizione della convenzione CARD. In particolare ha sottolineato che il
potenziale conflitto tra la posizione di garante dell'assicurato e di
rappresentante del garante del danneggiante si risolve sul piano della
valutazione della condotta contrattuale della compagnia del danneggiato,
problematica che non interferisce sui presupposti di legge di cui al citato
articolo
Altra giurisprudenza, formatasi sempre recentemente,
G.P Piacenza 4.4.2012 n°282-,
ritiene che “la convenzione CARD deve
qualificarsi quale delegazione cumulatoria titolata non
liberatoria ai sensi dell'art. 1268 CC. E’ noto che la delegazione è l'incarico
conferito da un soggetto, detto delegante, ad un altro, detto delegato, di
pagare e di obbligarsi a pagare ad un terzo. Il termine delegazione vale poi a
designare l'operazione complessiva dell’incarico delegatorio e degli atti ad
esso collegati.
L’art.
1268 codice civile
prevede solo la delegazione passiva quando il delegante è il debitore del
delegatario e conferisce l'incarico al delegato al fine di adempiere la propria
obbligazione. Si tratta di un’ipotesi di notificazione del soggetto passivo del
rapporto che nel caso di specie comporterà l'affiancarsi di un nuovo debitore
con conseguente rafforzamento della garanzia patrimoniale del creditore. Non
può certamente parlarsi di delegazione liberatoria che rientra nello schema
della novazione soggettiva e dove l'obbligazione del delegato sostituisce
quella originaria la quale si estingue. In quest'ultimo l’immediata liberazione
del debitore originario modifica la posizione del creditore togliendo a
quest’ultimo il vantaggio tipicamente connesso alla delegazione. Essa richiede
il consenso del creditore. Nella delegazione cumulativa non liberatoria vi è la
costituzione di una obbligazione che si aggiunge, senza estinguerla
all'obbligazione originaria del delegante. Conseguentemente l'adempimento del
delegato è imputato al delegante estinguendo l’obbligazione di quest'ultimo.
Pertanto esiste tra l'obbligazione del delegante e quella del delegato un
vincolo di solidarietà e le vicende estintive del debito originario incidono
sull'obbligazione del delegato e viceversa secondo le regole della solidarietà.
Nella delegazione titolata, come appunto nel caso in esame, il delegato può opporre
al delegatario le eccezioni relative al rapporto di provvista e di valuta e il
delegato assume il debito del delegante in ragione della sottoscrizione della
convenzione CARD mentre la domanda proposta dall'attore, nell'atto di citazione,
si estende automaticamente alla compagnia intervenuta come e dalla Cassazione (si
veda per tutte Cass. Sez. III n°17954 del 6.5.2008)”.
Pertanto il predetto Giudice ha ritenuto ammissibile l’intervento volontario
proposto in virtù della CARD di cui in parola (negli stessi termini Trib. Milano 28.10.2011 n°13052).
Né a
conclusioni dissimili ci si può orientare per il fatto che il mandato indica
che esso sia attivo solo per la “gestione
e liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione
degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni”, e dunque ne
sarebbero escluse le controversie ex art. 148 CdA: è evidente che il dato
testuale va interpretato con riferimento all’art. 1 bis della CARD cui il
mandato fa riferimento, ovvero con il fatto indiscusso e indiscutibile secondo
cui le compagnie aderenti si sono impegnate a ritenere la procedura di
risarcimento diretto come obbligatoria, indipendentemente dalla scelta operata
dal danneggiato di esercitare l'azione nei confronti dell'assicurazione del
danneggiante. Tant’è che in detta ottica il mandato specifica come esso faccia
riferimento alla “gestione
e liquidazione del danno nei sinistri rientranti (per
le compagnie aderenti, ovvio) nell’ambito
di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni”
sicché “attribuisce all’impresa
assicuratrice del danneggiato (“Mandataria” o “Gestionaria”) il potere di
agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell’impresa
(“Mandante” o “Debitrice”) [dato letterale che rafforza la tesi della
delegazione di cui si è detto sopra] che
risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase
stragiudiziale sia in fase giudiziale”.
Tornando
al Giudice di Pace di Pescara, con l’ordinanza oggetto del presente breve
commento, si è orientato –peraltro contrariamente ad altri dello stesso
Ufficio- verso suddetta scia interpretativa, ed ha specificato ulteriormente
come sia comunque possibile la costituzione e/o l’intervento in virtù di detto
mandato non già quale legittimata passiva dell’azione introdotta dall’ attore.
avv.debonis@tiscali.it