venerdì 15 novembre 2013
Società a responsabilità limitata. Attenzione ai tempi di convocazione dell'assemblea. Cassazione civile, Sez. Unite 14.10.2013 n. 23218.
Il rispetto delle tempistiche della convocazione dell'assemblea dei soci come regolate dall'atto costitutivo della società e dall'art. 2479 bis codice civile, assume particolare rilevanza al fine di non dare adito ad impugnazioni delle delibere spesso finalizzate al solo scopo di paralizzare la vita della compagine societaria da parte di coloro che non condividono a priori l'operato degli amministratori o che intendono in tal modo "regolare i conti" tra soci.
Ricordo che l'avviso di convocazione va spedito nei modi e nel termine indicato nell'atto costitutivo e, in mancanza di espressa previsione pattizia, la convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.
Di recente le Sezioni unite civili della Cassazione sono intervenute sul tema con la sentenza n. 23218 pubblicata il 14 ottobre 2013 che segnalo all'attenzione dei lettori del blog tra cui certamente non mancano coloro che rivestono la qualità di soci e/o amministratori di società a responsabilità limitata, la forma societaria più diffusa in Italia.
La controversia, giunta in Cassazione, riguardava l'impugnazione dinanzi il Tribunale di una delibera di approvazione del bilancio ed altre delibere connesse da parte di un socio, assente in assemblea, delibere assunte durante la fase di liquidazione.
Il socio, citando in giudizio la società in persona del liquidatore, aveva dedotto nell'impugnazione vari profili di illegittimità tra cui in primis il mancato rispetto dei termini per la convocazione previsti nello statuto che prevedeva un termine di ben quindici giorni antecedenti l'assemblea.
Il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l'impugnazione e confermato la validità del procedimento con cui erano state assunte le delibere mentre la Corte di Appello rovesciava l'esito del primo grado, rilevando che la raccomandata A.R. con l'avviso di convocazione agli aventi diritto pur spedita tempestivamente era stata ricevuta dal socio lo stesso giorno dell'assemblea e non era stata provato che la tardività era dipesa da cause imputabili al socio-attore cui, inoltre, sette giorni prima dell'assemblea era stato spedito ed aveva ricevuto un ulteriore avviso di convocazione.
La difesa della società pertanto ricorreva in Cassazione e la prima sezione civile, vista l'importanza della questione, la rimetteva alle sezioni unite civili.
Va rilevato che al tempo della delibera contestata (18.12.1992) era vigente l'art. 2484 c.c. per cui l'avviso andava spedito entro il termine previsto nello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita, anche se la ricezione avvenga dopo la scadenza di tale termine, qualora consti che prima dell'assemblea il socio comunque abbia avuto conoscenza dell'avviso di convocazione, norma che la riforma del diritto societario del 2003 ha sostituito con l'art. 2479 bis c.c. senza apportare modifiche sostanziali a riguardo.
Il ricorso della società finalizzato a far dichiarare la legittimità delle delibere è stato accolto e la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro è stata cassata con rinvio al collegio in diversa composizione che deciderà applicando il seguente principio di diritto.
"Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito".
Il socio effettivamente aveva ricevuto il primo avviso di convocazione lo stesso giorno dell'assemblea seppur spedito quindici giorni prima ma a ciò va aggiunto che il secondo avviso, pur spedito oltre il termine dello statuto, aveva raggiunto concretamente l'effetto di rendere possibile la sua partecipazione all'assemblea la cui regolarità formale di convocazione si era perfezionata con il primo avviso tempestivamente spedito.
Lo Studio Legale De Valeri garantisce la consulenza e, ove richiesto, il patrocinio in giudizio, per le abituali problematiche derivanti dalla gestione delle varie forme societarie con particolare riguardo alla costituzione e avvio delle s.r.l. semplificate, art. 2463 bis c.c., start-up innovative, verifica delle integrazioni al modello standard di atto costitutivo e statuto D.M. 23.6.2012 n. 138, alla luce delle ultime modifiche del "Decreto Lavoro" n. 76/2013 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 99.
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lunedì 4 novembre 2013
Rinnovamento nello Spirito Santo. Manifesto finale del progetto 10 piazze per 10 comandamenti.
(tratto dal portale www.rns-italia.it a cura dell'Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo.)
Il Manifesto Finale del Progetto “10 Piazze per 10 Comandamenti” che consegniamo al nostro Paese, trae origine dalle domande e dalle attese di tanta gente che abbiamo incontrato nel nostro cammino, di città in città, lungo un tempo di 13 mesi.
Abbiamo voluto dare voce a migliaia di uomini e donne, noti e meno noti, che con noi hanno creduto, sperato e amato, piazza dopo piazza, comandamento dopo comandamento, e che con noi vogliono fecondare questo tempo di crisi dell’umano con una rinnovata vita spirituale e con un rinnovato idealismo cristiano.
Riteniamo che sia ancora possibile dare credito alla laicità cristiana, specie nel tempo della crisi, per rifecondare le buone prassi che hanno fatto grande la nostra civiltà, ritrovando un codice etico e una piattaforma valoriale comune a tutti, credenti e non credenti.
Il Rinnovamento nello Spirito Santo non interrompe qui il suo cammino. Vorremmo che altri proseguissero nel nostro impegno, con noi o senza di noi. Voglia lo Spirito di Dio suscitare ancora profeti di un tempo nuovo, testimoni di una nuova umanità più fraterna e solidale.
E davvero… l’Amore dia senso alla nostra vita!
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Chiediamo a tutte le persone di buona volontà, alle Associazioni di categoria, agli Ordini professionali, alle testate giornalistiche, agli Enti del terzo settore, della Cooperazione sociale e del Volontariato, ai Movimento ecclesiali, alle nuove Comunità, alle Associazioni cattoliche e di ispirazione cristiana, alle Istituzioni civili e politiche, di aderire attraverso la sottoscrizione e la diffusione, del presente Manifesto e dell’Appello ad esso connesso, per rinnovare l’impegno ad instaurare un tempo nuovo, una nuova umanità più fraterna e solidale.
Attraverso questo Manifesto, ciascuno per la propria parte, potrà contribuire, ogni giorno, fattivamente, alla costruzione del bene comune.
Salvatore Martinez, Presidente Rinnovamento nello Spirito Santo.
Il manifesto integrale è leggibile cliccando sul titolo evidenziato in rosso.
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