Riprendo il fil rouge di un mio precedente commento in materia IRAP e professionisti, si legga il post del 17.5.2011, per segnalare una recente decisione della prima sezione della CTR Lazio per cui i professionisti iscritti agli albi sarebbero esclusi dal versamento dell’imposta indipendentemente dall'utilizzo di beni strumentali e/o collaboratori.
Avvocati, notai, ingegneri, agenti di commercio e geometri, citati dai giudici laziali, possono affilare le armi … ma sempre con le necessarie cautele.
A mio parere l’Agenzia delle entrate non rimarrà inerte di fronte a questa “posizione” e c’è da attendersi il ricorso alla Suprema Corte per “neutralizzare” un pericoloso precedente.
La decisione sul contendere si basa sull’applicazione di alcune sentenze della Corte Costituzionale, tra cui la n. 156/2001, che pur confermando la legittimità dell’IRAP, hanno ritenuto la non applicabilità del tributo in mancanza di elementi configuranti una organizzazione imprenditoriale a carico del contribuente.
Il nocciolo del ragionamento seguito dai giudici tributari di via Labicana è che la prestazione al cliente in questi casi non può prescindere dall'intervento personale del professionista e di conseguenza l’organizzazione non può definirsi «autonoma», non essendo in grado di funzionare da sola e in assenza del titolare.
La Commissione tributaria regionale ritiene che lo svolgimento di alcune professioni intellettuali non possa prescindere dall’intervento del titolare quanto ad organizzazione dell’attività.
La sentenza n. 238/01/13 pubblicata il 22 aprile 2013, ricorrente un geometra che aveva ricevuto la notifica di una cartella di pagamento IRAP per il periodo d’imposta 2005, fornisce un interessante assist a queste categorie al fine di evitare il pagamento di questo balzello da calcolarsi sul reddito professionale.
Il geometra, deducente la mancanza di autonoma organizzazione, ha conseguito la conferma della sentenza di primo grado emessa dalla CTP Viterbo, impugnata dalla direzione provinciale di Viterbo il cui appello è stato respinto dai giudici di secondo grado.
La CTR Lazio ha evidenziato come nel caso esaminato non vi erano costi derivanti da beni ammortizzabili o per l’acquisizione di servizi di terzi per cui “va annullata la cartella relativa ai recuperi dell’IRAP non versata (dal geometra) in sede di autoliquidazione.”
Nella recentissima decisione in commento si legge che «nell'esercizio delle professioni intellettuali è, in via di principio, assolutamente non configurabile l'esistenza di un'organizzazione che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall'intervento del professionista, dovendo essere prevalente la sua personale attività professionale rispetto all'eventuale utilizzo di una qualsivoglia organizzazione, che non potrà mai essere sostitutiva dell'attività medesima».
Il requisito richiesto ai soggetti passivi per l’imposta in questione non riguarda l'organizzazione utilizzata e coordinata dal professionista per rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, ma l'esistenza di un'organizzazione autonoma rispetto al lavoro del titolare, «capace di spersonalizzare l'attività svolta e di fornire, come struttura a se stante, la prestazione».
Quindi commentando la decisione de qua possiamo dedurne che ogni volta che lo studio professionale riesce a funzionare senza la presenza del professionista di riferimento l’imposta sia dovuta mentre se l’assenza del titolare di studio può pregiudicare l’attività professionale l’IRAP non andrebbe corrisposta al fisco, rimanendo in secondo piano la presenza di collaboratori, dipendenti e mezzi tecnici nello studio.
Se il requisito “autonomia” va interpretato come capacità dell'organizzazione di erogare un servizio indipendentemente dall'intervento del titolare per le categorie professionali definite “protette”ex artt. 33 Cost. e 2229 del codice civile, l’obbligatorietà dell’iscrizione in appositi albi o elenchi per l’esercizio della professione non potrà concretizzarsi tale requisito, quindi l’IRAP non sarà applicabile.
Ad ogni modo va ribadito in subiecta materia in continua evoluzione giurisprudenziale che … una rondine non fa primavera… per cui prima di sbilanciarsi e dare pareri aprioristici sulla questione assoggettamento al versamento IRAP e rimborsi IRAP va esaminata in concreto, cioè per tabulas, la situazione del singolo professionista contribuente senza tralasciare l’organizzazione effettivamente esistente nel periodo d’imposta interessato.
Studio Legale De
Valeri
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