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martedì 22 maggio 2012

Fisco. Alle sezioni unite della Cassazione la legittimità degli accertamenti emessi prima dei 60 giorni dal rilascio del verbale di constatazione.


Sono sempre più frequenti i casi in cui il fisco invia ai contribuenti l'avviso di accertamento senza attendere il decorso dei sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione come dispone l'art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente legge 212 del 2000 che viceversa prevede il rispetto di tale periodo onde permettere al contribuente di presentare deduzioni all'agenzia delle Entrate su eventuali irregolarità contestate.
Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento connotato da tale modus operandi con una recente ordinanza, n. 7318 del 2012, la sezione tributaria della Cassazione ha rimesso al primo presidente per l'eventuale assegnazione degli atti alle sezioni unite e ciò in quanto vi erano state decisioni contrastanti in materia. La pronuncia in questione è di evidente importanza e a mio parere avrà anche una rilevanza latamente "politica" visto l'atteggiamento "interventista" attuato dal fisco nei confronti dei contribuenti sottoposti a controlli quando a seguito delle verifiche appaiano contabilità irregolari.

Va ricordato che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo degli uffici dell'Agenzia o della Guardia di Finanza il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni che devono essere valutate dall'Agenzia delle entrate e che solo in casi di motivata urgenza l'avviso di accertamento può essere notificato al contribuente.
La Corte Costituzionale con l'ordinanza 244/2009 ha ribadito l'obbligo di motivare l'avviso di accertamento emanato prima della scadenza dei sessanta giorni con particolare riguardo all'urgenza, regola peraltro prevista per tutti gli atti amministrativi e la successiva giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte annullato l'atto di accertamento emesso prima dei sessanta giorni e carente di tale motivazione.
Nel 2011 tuttavia si sono susseguite alcune decisioni di segno opposto, Cassazione sentenza n. 21103/2011, per cui se l'ente impositore non rispetta i sessanta giorni non si verifica la nullità dell'atto di accertamento e l'ordinanza n. 3988/2011 che partendo dal fatto che la nullità non è espressamente prevista dalla legge ricorda che il contribuente potrebbe comunque difendersi in via amministrativa con l'istituto dell'autotutela e ovviamente in via giudiziale depositando il ricorso dinanzi la CTP competente. Quest'ultima decisione della sezione tributaria mi trova decisamente critico costituendo tali argomentazioni un evidente vulnus alla ratio della legge 212/2000, come espressa nell'art. 12 comma 7 che prevede un contraddittorio anticipato in sede amministrativa con il fisco a tutela del contribuente, non va poi dimenticato anche lo scopo deflattivo del contenzioso che sottende tale norma.  

Non resta ora che attendere la decisione delle sezioni unite ricordando comunque alle aziende e ai professionisti soggetti a controlli dopo aver ricevuto la copia del P.V.C. di attivarsi tempestivamente e presentare le osservazioni all'agenzia delle entrate sui rilievi di irregolarità inseriti nei verbali giovandosi dell'assistenza di professionisti del diritto tributario, tali atti difensivi, che possono evitare l'emissione dell'avviso di accertamento, costituiranno la base per i successivi ricorsi in sede giudiziale.
Ricordo che per gli atti impugnabili emessi e notificati ai contribuenti dal 1 aprile 2012 di valore non superiore ad euro 20.000 è obbligatorio, prima di adire il giudice, il procedimento di mediazione tributaria da proporre con istanza all'ente impositore.

1 commento:

Anonimo ha detto...

E' proprio vero che il fisco fa come gli pare e poi tocca difendersi dagli avvisi ingiusti. Ne ho ricevuto uno a fine luglio e mi farò sentire a settembre.
Saluti avvocato.
Un lettore che paga le tasse.