Se il consulente non ha versato l'importo dovuto per un tributo dal suo cliente, il contribuente che gli ha dato mandato a provvedere al pagamento non è punibile qualora il consulente sia stato condannato con sentenza in sede penale. La denuncia del contribuente seguita dalla condanna del consulente che ha omesso di versare le somme ricevute all'Erario fa insorgere la causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 472/97, il decreto in materia di sanzioni tributarie.
Il contribuente dovrà non solo esercitare l'azione penale nei confronti del consulente ma dimostrare di avergli dato l'incarico di effettuare il pagamento e consegnato la somma necessaria. La Cassazione ha ribadito questo principio con una recente decisione (Cass. sez. tributaria, n.884 del 15 gennaio 2009).
I giudici osservano che la causa di non punibilità è operante in favore del contribuente se è "documentalmente provato che il mancato pagamento del tributo è dovuto a fatto e colpa di terzo, denunciato, accertato e punito dalla magistratura."
Il contribuente dovrà non solo esercitare l'azione penale nei confronti del consulente ma dimostrare di avergli dato l'incarico di effettuare il pagamento e consegnato la somma necessaria. La Cassazione ha ribadito questo principio con una recente decisione (Cass. sez. tributaria, n.884 del 15 gennaio 2009).
I giudici osservano che la causa di non punibilità è operante in favore del contribuente se è "documentalmente provato che il mancato pagamento del tributo è dovuto a fatto e colpa di terzo, denunciato, accertato e punito dalla magistratura."
Pertanto non è sufficiente che il contribuente al quale è stato contestato dal Fisco il mancato pagamento del tributo adduca di aver denunciato il consulente ma è necessario che provi di averlo delegato e avergli consegnato la somma necessaria per il versamento e che il procedimento avviato in sede penale si concluda con la condanna del delegato.
L'insegnamento pratico che se ne trae è quello di provvedere direttamente al pagamento dei tributi o, qualora non sia possibile, agire con accortezza nel delegare a terzi tale incombente.
I lettori possono inviare alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com ogni quesito relativo a situazioni analoghe e a controversie tributarie in corso presso le Commissioni tributarie.
L'insegnamento pratico che se ne trae è quello di provvedere direttamente al pagamento dei tributi o, qualora non sia possibile, agire con accortezza nel delegare a terzi tale incombente.
I lettori possono inviare alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com ogni quesito relativo a situazioni analoghe e a controversie tributarie in corso presso le Commissioni tributarie.
2 commenti:
Bravo Luigi,
mi sembra una notizia veramente interessante ed utile.
Grazie
Complimenti Luigi! Noto che sei estremamente ferrato in materia! Ti invio alcune osservazioni sulla mail privata... :-)
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