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giovedì 31 marzo 2016

L'omicidio stradale è reato grazie alla legge 41/2016 ora in vigore.

E' stata pubblicata sulla G.U. ed è in vigore la Legge 23 marzo 2016, n. 41 che dispone "Introduzione del REATO DI OMICIDIO STRADALE E DEL REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI...".



Per i lettori del blog ecco il FOCUS sulle novità rilevanti disposte dal legislatore a carico del conducente autore del reato: 
"Chiunque cagioni per colpa la MORTE DI UNA PERSONA con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni;
chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all’ assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni;
chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena suddetta di applica anche:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo IN UN CENTRO URBANO ad una VELOCITA' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, ATTRAVERSANDO un’intersezione con il SEMAFORO DISPOSTO AL ROSSO o CIRCOLANDO CONTROMANO, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di SORPASSO di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Le lesioni personali colpose commesse con violazione della disciplina della circolazione stradale saranno punite con le pene inasprite in base alle modifiche all’art. 590-bis c.p. solo se le lesioni siano gravi o gravissime ex art. 583 c.p.
Se viceversa le lesioni non hanno comportato un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni si applicherà ancora il primo comma dell’art. 590 c.p.
Lo Studio fornisce assistenza e consulenza in materia di infortunistica stradale in sede civile e penale.
studiolegaledevaleri@gmail.com

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