E' stata pubblicata sulla G.U. ed è in vigore la Legge 23 marzo 2016, n. 41 che dispone "Introduzione del REATO DI OMICIDIO STRADALE E DEL REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI...".
Per i lettori del blog ecco il FOCUS sulle novità rilevanti disposte dal legislatore a carico del conducente autore del reato:
"Chiunque cagioni per colpa la MORTE DI UNA PERSONA con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni;
chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all’ assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni;
chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena suddetta di applica anche:
chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all’ assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni;
chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena suddetta di applica anche:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo IN UN CENTRO URBANO ad una VELOCITA' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, ATTRAVERSANDO un’intersezione con il SEMAFORO DISPOSTO AL ROSSO o CIRCOLANDO CONTROMANO, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, ATTRAVERSANDO un’intersezione con il SEMAFORO DISPOSTO AL ROSSO o CIRCOLANDO CONTROMANO, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di SORPASSO di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Se viceversa le lesioni non hanno comportato un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni si applicherà ancora il primo comma dell’art. 590 c.p.
Lo Studio fornisce assistenza e consulenza in materia di infortunistica stradale in sede civile e penale.
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