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lunedì 7 marzo 2016

Jus pro Arte. Guida al diritto di seguito a favore degli autori delle opere d'arte.

Prende il via una serie di commenti divulgativi sui temi del diritto dell'Arte con una breve guida sul diritto di seguito e le sue principali caratteristiche. Artisti, galleristi, critici d'arte, restauratori e tutti coloro che lavorano nel mondo dell'Arte ma anche privati venditori e acquirenti sono i destinatari di queste note.


Il diritto di seguito, il "droit de suite" previsto dall'art. 144 comma 1 della Legge sul diritto d'Autore, introdotto e in vigore dal 9 aprile del 2006, si sostanzia in un diritto riconosciuto all’ autore di opere d’arte di ottenere un compenso economico sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’originale dell’opera stessa, ad esclusione dei casi in cui la vendita si realizzi tra soggetti privati.

Rientrano nel concetto di opera d'arte le creazioni originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali e i manoscritti.

Il diritto di seguito potrebbe definirsi come una royalty che gli artisti e i loro eredi ricevono in occasione di ogni vendita successiva alla prima cessione di una loro opera d’arte originale.

A tal fine è definito diritto di “seguito” perché segue il bene in ogni ulteriore passaggio rispetto al primo di questi.
Pertanto quando si verifica la cessione di tali opere si concretizza l’obbligo di corrispondere una somma per il diritto di seguito alla Società Italiana degli Autori ed Editori.



Renoir. Bimbo con i giocattoli (1895-1896)oli (1895-1896)


Chi è tenuto a versarlo ?

Solo il venditore dell’opera d’arte è obbligato e dovrà versare una parte del prezzo derivante dalla vendita all’ufficio della S.I.A.E.
Il diritto incassato dalla S.I.A.E. verrà da questa corrisposto all’autore dell’opera.
Il diritto di seguito è dovuto per le vendite dell’opera che comportano l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte,  quindi se la transazione è perfezionata da case d’asta, gallerie d’arte e qualsiasi commerciante di opere d’arte.
Il diritto di seguito non si applica nel caso in cui il prezzo della vendita è inferiore a 3.000,00 euro e quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima dalla vendita a cui dovrebbe applicarsi il diritto di seguito e se il prezzo di tale vendita dall’autore non sia superiore a 10.000,00 euro.
La prova che la vendita sia stata effettuata prima dei tre anni dall’acquisto dall’autore deve essere fornita dal venditore.

Il diritto di seguito è un diritto indisponibile per cui il titolare non può rinunciarvi o cederlo a terzi.
L’ammontare del diritto di seguito viene calcolato in misura fissa sul prezzo di vendita, al netto dell'IVA, in base agli scaglioni che indico.

1) il 4 % per la parte del prezzo di vendita compresa fino a 50.000,00 euro;
2) 3 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
3) 1 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
4) 0,5 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
5) 0,25 % per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.


Il diritto di seguito è dovuto dal venditore anche per le cessioni di opere senza "firma" dell'autore o firmate con uno pseudonimo.

Beneficiari del diritto di seguito sono gli artisti italiani e dell’Unione Europea oltrechè i loro eredi.

La dichiarazione delle vendite deve essere comunicata alla S.I.A.E da chi vi è tenuto e deve essere perfezionata mediante il portale www.siae.it e la sottoscrizione dell'Accordo di Esazione telematica del diritto di seguito.

Una volta avvenuta la vendita e ottenuta la percentuale del compenso, la S.I.A.E. provvede a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito internet, l’elenco degli aventi diritto che non abbiano rivendicato il proprio compenso.
Per ogni riscossione del diritto di seguito la S.I.A.E. trattiene la propria provvigione stabilita dal Ministero per i beni e le attività culturali, il MIBAC.

Cosa succede se il venditore non dichiara e non versa il diritto di seguito ?

La vendita non dichiarata e per la quale non venga versato il compenso dovuto entro il termine di 90 giorni prevede la sanzione dell’art. 172, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633. 
La violazione di tale disposizione comporta la sospensione dell’attività professionale e commerciale da 6 mesi ad 1 anno nonché la sanzione amministrativa da €. 1.034,00 ad €. 5.165,00.

Va precisato che il diritto di seguito è dovuto anche nelle vendite che riguardano gli autori che non sono iscritti alla S.I.A.E.


Jus pro Arte. Il diritto al servizio di ogni forma d'Arte.

Informazioni e chiarimenti ai recapiti dello Studio e via email studiolegaledevaleri@gmail.com




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