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venerdì 28 marzo 2014

NO PROFIT. Procedura iscrizione 5 per mille scadenza 7 maggio 2014. Ricorso al Tribunale ordinario contro il rigetto della domanda.

Dal 21 marzo gli enti no profit e le associazioni sportive dilettantistiche, enti ecclesiastici, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ovvero le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 possono presentare la domanda d’iscrizione all’ Agenzia delle Entrate finalizzata ad ottenere le somme del cinque per mille che i contribuenti assegneranno con la prossima dichiarazione dei redditi.
La richiesta di iscrizione deve essere presentata entro il 7 maggio 2014 e, ricordo ai legali rappresentanti per evitare possibili omissioni, dovranno seguire la procedura anche gli enti che avevano inviato la domanda per gli anni precedenti.




Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E/2014 è precisato che la domanda va trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi ENTRATEL e FISCONLINE, oppure tramite gli intermediari abilitati, professionisti, associazioni di categoria e centri di assistenza fiscale.
Potranno partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle eventuali integrazioni documentali non oltre il 30 settembre 2014, in tal caso è prevista una sanzione pecuniaria di 258 euro.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione ovvero al 7 maggio 2014.
All’ atto dell’iscrizione il sistema rilascerà una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione indicando i dati inseriti nella domanda, tale attestazione va conservata per ogni successivo incombente e per eventuali successive contestazioni in caso di rigetto.
Per i rappresentanti legali degli enti vi è un ulteriore incombente da effettuarsi entro il 30 giugno 2014: l'invio mediante raccomandata A.R. alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale dell'ente, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione allegando una fotocopia del proprio documento di identità.
Detta dichiarazione sostitutiva potrà essere inviata anche mediante P.E.C. avente ad oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014" allegando la dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta dal rappresentante legale e copia del documento d'identità.
Gli elenchi provvisori degli ammessi saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio.
Contro l'eventuale provvedimento di diniego i soggetti aventi diritto potranno ricorrere ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Direzione territoriale dinanzi il Tribunale ordinario competente per territorio, vertendosi in materia di diritti soggettivi.

Lo Studio Legale De Valeri con il suo staff di Roma assiste gli enti no profit per tutte le incombenze di carattere legale, i rapporti con la pubblica amministrazione e l'Agenzia delle Entrate, rapporti con i dipendenti e fornitori, erogazione del beneficio del 5 per mille per gli anni precedenti e ricorso avverso i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che negano l'iscrizione all'elenco dei beneficiari.
studiolegaledevaleri@gmail.com

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