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giovedì 6 marzo 2014

Legge 21 febbraio 2014 n. 9. Credito di imposta per le imprese, le reti ed i consorzi che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Per le reti di impresa costituite e per quelle in itinere segnalo un tax benefit da cogliere ai fini della crescita e dello sviluppo imprenditoriale delle aziende.
E' stato di recente convertito in legge il Decreto Destinazione Italia che prevede un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo ed hanno un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro.



Potenziali fruitori di questo beneficio sono anche le reti di impresa e i consorzi che hanno avviato o si apprestano a svolgere attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ogni partecipante potrà beneficiarne secondo il proprio apporto economico all'attività in questione.

Il legislatore ha stabilito che il credito di imposta sia attribuito “nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta”:
Per il triennio 2014-2016 la Legge 9/2014 ha previsto un limite massimo del credito di imposta di 600 milioni di euro, ogni impresa potrà beneficiare di 2.500.000 euro nel limite complessivo annuale individuato da un Decreto del Ministero Sviluppo Economico di prossima pubblicazione.

E' bene specificare quali attività di ricerca e sviluppo sono ammesse a fruire del beneficio:
  1. A) lavori sperimentali o teorici aventi la finalità di acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  2. B) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla successiva lettera C);
  3. C) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, inoltre altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
  4. D) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
La creazione di nuovi brevetti rientra nelle attività che potranno fruire dell'agevolazione.
Le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con il Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988 in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro, i costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, le spese contrattuali e quelle afferenti alle competenze tecniche e ai brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza sono ammesse ai fini del beneficio.
Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione, l’impresa deve allegare al bilancio la certificazione di un revisore, del collegio sindacale o di una società di revisione.

Ulteriori delucidazioni sulla normativa in commento per gli interessati e i soggetti partecipanti alle reti di impresa o consorziati ai recapiti dello Studio. L'attività di consulenza viene svolta anche in collaborazione con gli studi commerciali che seguono le reti di imprese e i consorzi.

studiolegaledevaleri@gmail.com

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