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venerdì 28 marzo 2014

NO PROFIT. Procedura iscrizione 5 per mille scadenza 7 maggio 2014. Ricorso al Tribunale ordinario contro il rigetto della domanda.

Dal 21 marzo gli enti no profit e le associazioni sportive dilettantistiche, enti ecclesiastici, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ovvero le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 possono presentare la domanda d’iscrizione all’ Agenzia delle Entrate finalizzata ad ottenere le somme del cinque per mille che i contribuenti assegneranno con la prossima dichiarazione dei redditi.
La richiesta di iscrizione deve essere presentata entro il 7 maggio 2014 e, ricordo ai legali rappresentanti per evitare possibili omissioni, dovranno seguire la procedura anche gli enti che avevano inviato la domanda per gli anni precedenti.




Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E/2014 è precisato che la domanda va trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi ENTRATEL e FISCONLINE, oppure tramite gli intermediari abilitati, professionisti, associazioni di categoria e centri di assistenza fiscale.
Potranno partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle eventuali integrazioni documentali non oltre il 30 settembre 2014, in tal caso è prevista una sanzione pecuniaria di 258 euro.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione ovvero al 7 maggio 2014.
All’ atto dell’iscrizione il sistema rilascerà una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione indicando i dati inseriti nella domanda, tale attestazione va conservata per ogni successivo incombente e per eventuali successive contestazioni in caso di rigetto.
Per i rappresentanti legali degli enti vi è un ulteriore incombente da effettuarsi entro il 30 giugno 2014: l'invio mediante raccomandata A.R. alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale dell'ente, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione allegando una fotocopia del proprio documento di identità.
Detta dichiarazione sostitutiva potrà essere inviata anche mediante P.E.C. avente ad oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014" allegando la dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta dal rappresentante legale e copia del documento d'identità.
Gli elenchi provvisori degli ammessi saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio.
Contro l'eventuale provvedimento di diniego i soggetti aventi diritto potranno ricorrere ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Direzione territoriale dinanzi il Tribunale ordinario competente per territorio, vertendosi in materia di diritti soggettivi.

Lo Studio Legale De Valeri con il suo staff di Roma assiste gli enti no profit per tutte le incombenze di carattere legale, i rapporti con la pubblica amministrazione e l'Agenzia delle Entrate, rapporti con i dipendenti e fornitori, erogazione del beneficio del 5 per mille per gli anni precedenti e ricorso avverso i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che negano l'iscrizione all'elenco dei beneficiari.
studiolegaledevaleri@gmail.com

giovedì 13 marzo 2014

Immobili. Accertamento rendite catastali, ricorso entro 60 giorni, come difendersi dal fisco per non versare negli anni tributi sulla casa insostenibili.


In molte città italiane tra cui Milano, Napoli, Bari e Roma, centro storico ed altre microzone comunali come Prati, Parioli ed Esquilino sono in corso le notifiche di avvisi di accertamento contenenti l’attribuzione automatica di nuove rendite catastali per gli immobili, anche non abitativi, dai presupposti ampiamente contestabili.
Da quanto mi riferiscono alcuni concittadini romani anche chi aveva accolto l’invito dell’Agenzia ex art. 1 comma 336 della legge 311/2004 con la procedura DOCFA, Documenti Catasto Fabbricati, aggiornando la rendita del proprio immobile ha ricevuto analoghi avvisi di accertamento.

Va subito detto che il riclassamento se non impugnato potrebbe comportare successivi esborsi di migliaia di euro da tassazione dell'immobile per i proprietari ed eventuali acquirenti che prima di comprare ovviamente verificheranno la rendita catastale, abitazioni principali e soprattutto seconde case, visto il costante aumento dell’imposizione fiscale sugli immobili negli ultimi anni secondo una tendenza che difficilmente verrà invertita, vedi i rumors sulla nuova IUC, IMU e TASI.

Di seguito pubblico una tabella ANSA Centimetri elaborata dall'ufficio studi della C.G.I.A. che indica il vertiginoso incremento dal 2007 della tassazione legata al possesso degli immobili.




Per dare un input ai contribuenti che hanno ricevuto l’avviso di accertamento e desiderano valutare, con l’ausilio di un professionista, l’opportunità di contestarlo … senza perder tempo visto il termine dei 60 giorni dalla notifica, indico una recente ordinanza della Cassazione civile pubblicata il 3 febbraio che ha annullato un avviso di accertamento ricevuto da un contribuente proprietario di un immobile sito nel comune di Napoli.
La controversia decisa dall’ordinanza in commento era stata avviata da un contribuente partenopeo che in primo grado si era visto accogliere il ricorso, successivamente la CTR di Napoli ribaltava il giudizio a seguito dell’appello dell’Agenzia del territorio confermando l’avviso di classamento che prevedeva l’aumento della rendita catastale del suo immobile.
La CTR di Napoli aveva ritenuto esente da vizi l’atto di classamento quanto a presunta carenza di motivazione e rispetto dell’onere probatorio a carico dell’Ufficio.
Il contribuente interponeva ricorso per cassazione che veniva definito con l’ordinanza n. 2357 del 3 febbraio 2014 che lo ha accolto, la sentenza è stata cassata e l’avviso annullato.
La difesa del contribuente deduceva un primo motivo di impugnazione, violazione dell’art. 3 comma 58 della legge n.662/1996, tenuto conto che tale articolo prevede che il processo di riclassamento prende avvio su richiesta del comune per le microzone individuate con apposito procedimento, individuazione che nella fattispecie mancava con violazione della ratio della legge che imponeva una revisione parziale di determinati classamenti, previa verifica dell’esistenza dei presupposti da parte dell’Agenzia.
Si contestava che l’attribuzione della nuova rendita era astratta e fondata su mera ipotesi dell'Ufficio, generici i parametri enunciati, comprese le infrastrutture ed omesso di considerare che difettava ogni indicazione concreta sulla qualità e sullo stato degli immobili oggetto della variazione e dei luoghi circostanti l’immobile accertato.
L’attribuzione di rendita deve eseguirsi secondo le disposizioni, fondate sull’estimo comparativo, dettate dal R.D. 13 aprile 1939, n. 652, DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154.

L’Agenzia sosteneva di avere effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane ma la motivazione specifica del provvedimento era limitata all’enunciazione dei soli dati catastali.
La motivazione, secondo il giudice di legittimità è insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del classa mento.

La quinta sezione della Cassazione, sentenze n. 4507/2009 e 9629/2012, ha modificato il proprio orientamento ritenendo che quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare. 
Nel primo caso, si legge nell’ordinanza, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute, nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo riguardo il necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti il motivo di ricorso appare manifestamente fondato e la sentenza impugnata è meritevole di cassazione.
La Corte ha provveduto anche nel merito, accogliendo l’impugnazione del contribuente ed annullando l’avviso di classamento, poiché dagli atti di causa risultava che l’avviso non rispettava il principio di diritto di cui alla sentenza indicata e non essendoci esigenza di nuovi accertamenti di fatto.

Ricordo ai lettori che la legittimità degli avvisi di accertamento catastale può essere contestata dai contribuenti con il patrocinio di un avvocato mediante ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio da notificarsi all’ufficio nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, è necessario conservare oltre all'atto anche la busta verde che lo conteneva.

La presentazione di una istanza di annullamento dell’avviso in autotutela va sconsigliata sia perché non sospende i termini di sessanta giorni ma soprattutto perché a Roma e nelle grandi città l'Agenzia delle Entrate difficilmente si attiverà per l’annullamento entro lo scadere del termine e comunque l’istanza potrebbe non essere accolta rendendo definitivo l’accertamento in quanto non più impugnabile.

Lo Studio Legale De Valeri effettua attività di consulenza ed esame della documentazione finalizzata alla redazione dei ricorsi e successiva discussione dinanzi le Commissioni tributarie.

Avv. Luigi De Valeri
studiolegaledevaleri@gmail.com

giovedì 6 marzo 2014

Legge 21 febbraio 2014 n. 9. Credito di imposta per le imprese, le reti ed i consorzi che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Per le reti di impresa costituite e per quelle in itinere segnalo un tax benefit da cogliere ai fini della crescita e dello sviluppo imprenditoriale delle aziende.
E' stato di recente convertito in legge il Decreto Destinazione Italia che prevede un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo ed hanno un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro.



Potenziali fruitori di questo beneficio sono anche le reti di impresa e i consorzi che hanno avviato o si apprestano a svolgere attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ogni partecipante potrà beneficiarne secondo il proprio apporto economico all'attività in questione.

Il legislatore ha stabilito che il credito di imposta sia attribuito “nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta”:
Per il triennio 2014-2016 la Legge 9/2014 ha previsto un limite massimo del credito di imposta di 600 milioni di euro, ogni impresa potrà beneficiare di 2.500.000 euro nel limite complessivo annuale individuato da un Decreto del Ministero Sviluppo Economico di prossima pubblicazione.

E' bene specificare quali attività di ricerca e sviluppo sono ammesse a fruire del beneficio:
  1. A) lavori sperimentali o teorici aventi la finalità di acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  2. B) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla successiva lettera C);
  3. C) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, inoltre altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
  4. D) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
La creazione di nuovi brevetti rientra nelle attività che potranno fruire dell'agevolazione.
Le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con il Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988 in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro, i costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, le spese contrattuali e quelle afferenti alle competenze tecniche e ai brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza sono ammesse ai fini del beneficio.
Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione, l’impresa deve allegare al bilancio la certificazione di un revisore, del collegio sindacale o di una società di revisione.

Ulteriori delucidazioni sulla normativa in commento per gli interessati e i soggetti partecipanti alle reti di impresa o consorziati ai recapiti dello Studio. L'attività di consulenza viene svolta anche in collaborazione con gli studi commerciali che seguono le reti di imprese e i consorzi.

studiolegaledevaleri@gmail.com