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domenica 18 marzo 2012

Il datore di lavoro, in difetto di misure di prevenzione idonee, è responsabile dell'infortunio del lavoratore. Cassazione pen. 9173/2012.


Dalle prime statistiche rese note nel 2011 si è registrata una diminuzione degli infortuni sul lavoro rispetto all'anno precedente. Una recentissima sentenza della IV sezione penale della Cassazione, n. 9173/2012, in materia di infortuni sul lavoro e responsabilità del datore per il delitto di lesioni colpose, pubblicata l'8 marzo 2012, merita di essere sottoposta all’attenzione dei lettori del blog, soprattutto datori e lavoratori.

La vicenda da cui trae origine la decisione della Suprema Corte riguarda l’infortunio di lavoro occorso ad una operaia che aveva provveduto alla rimozione di rolle sui tamburi di una filatoio ad anelli mentre era in moto riportando l’asportazione di due falangi della mano.
A seguito dell’istruttoria era emerso che la macchina non era dotata di mezzi di protezione e gli organi in movimento erano esposti ed accessibili senza alcun accorgimento tecnico idoneo a prevenire il pericolo di incidenti per i lavoratori.

L’infortunio, si legge nella decisione dei giudici di legittimità, non può attribuirsi ad un comportamento negligente della lavoratrice perché non solo l’operazione era consentita con la macchina in movimento ma, e questo è il punto decisivo della sentenza in commento “in materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.”

Nel caso in questione l’operaia svolgeva la sua ordinaria attività presso la macchina che era priva di adeguati dispositivi di protezione, l’imprudenza di costei, presa nella da un eccesso di sicurezza ma in adempimento di prassi aziendali, che aveva avvicinato la mano alla filatrice secondo i giudici non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva ascrivibile al datore di lavoro e l’evento.
Le cautele omesse erano preordinate ad evitare il rischio specifico che poi si è concretamente materializzato nell’infortunio sul lavoro.
E’ infine da ricordare che l’art. 141 del D.P.R. 547 del 1955, in materia di macchine per filare, statuisce che “il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell’articolo precedente delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma. E’ tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui al predetto articolo (n.d.r. art. 140) a condizione che all’operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello e asticciola con gancio.”

Lo Studio Legale De Valeri è a disposizione per ogni chiarimento sulle tematiche degli infortuni del lavoro e la responsabilità del datore di lavoro in applicazione dei principi giuslaboristici e del D. Lgs. 81/2008, il T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

1 commento:

Anonimo ha detto...

La vicenda dell'operaia è sintomo della consueta superficialità del datore di lavoro che solo dopo i fatti si attiva ... rivolgendosi all'avvocato che lo possa salvare dal carcere.
Quando si comincerà a rispettare la sicurezza sul lavoro prima degli infortuni spesso mortali ?
Luca operaio di Firenze