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giovedì 6 novembre 2008

Verba iuris. Consumatori. LA GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA.


In questa sezione l'Avv. De Valeri dà una breve spiegazione su termini ed istituti del diritto di uso ricorrente.
I lettori possono intervenire condividendo le proprie esperienze collegate al tema trattato. Chi lo desidera può chiedere ulteriori chiarimenti alla mail
studiolegaledevaleri@gmail.com.

La garanzia per i vizi nella vendita.
La vendita è il contratto con il quale si trasferisce la proprietà di una cosa o di un altro diritto a fronte del pagamento di un prezzo (art. 1470 codice civile).
Colui che vende è tenuto a garantire che la cosa venduta non abbia vizi che la rendano non idonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano il valore in modo rilevante.
Nel caso in cui il venditore in mala fede non abbia informato il compratore sui vizi della cosa l'accordo che limita o esclude la garanzia non ha valore. (art. 1490 codice civile).
La garanzia non è dovuta in due casi: se il compratore conosceva i vizi al momento di concludere il contratto o se i vizi erano di facile riconoscibilità ed il venditore non aveva dichiarato che la cosa era esente da essi (art. 1491 codice civile).
Il compratore nell'ipotesi di esistenza di vizi della cosa vigendo la garanzia può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo corrisposto al venditore.
Se la cosa oggetto della vendita è andata distrutta in conseguenza dei vizi il compratore ha diritto alla risoluzione, se viceversa la cosa è perita per caso fortuito o per sua colpa, è stata rivenduta a terzi o trasformata, il compratore potrà chiedere solo la riduzione del prezzo (art. 1492 codice civile).
Ovviamente se il contratto di vendita viene risolto il venditore deve restituire le somme percepite a titolo di prezzo e rimborsare al compratore le eventuali spese sostenute per la vendita mentre quest'ultimo deve restituire la cosa salvo che questa non sia perita a causa dei vizi (art. 1493 codice civile).
Il venditore deve comunque risarcire il danno al compratore salvo dare la prova che non conosceva i vizi della cosa senza averne colpa.
Se esistenti il venditore dovrà risarcire anche i danni causati al comparatore dai vizi della cosa (art. 1494 codice civile).
Di fondamentale importanza è infine l'art. 1495 del codice civile.
Il compratore deve denunziare entro otto giorni dalla scoperta i vizi al venditore se non vuole decadere dal diritto alla garanzia, salvo che le parti abbiamo concordato un termine superiore o la legge disponga diversamente.
Ricordiamo che in deroga a questo breve termine ma solo per le vendite di prodotti ai consumatori, escludendo la vendita tra privati o tra ditte, la legge dispone che la denuncia possa avvenire entro due mesi dalla scoperta del vizio e la garanzia abbia durata biennale (D.Lgs. 206/2005 cd. Codice del Consumo).
La denuncia non è necessaria se il venditore abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi o li abbia nascosti. In sede giudiziale il compratore deve agire entro un anno dalla consegna della cosa, se inadempiente sia convenuto in giudizio dal venditore per l'esecuzione del contratto può far valere la garanzia solo se abbia denunciato il vizio della cosa entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna.

Decorso un anno il diritto è prescritto, ovvero si estingue poichè il titolare non lo ha esercitato entro il termine fissato dalla legge.
In conclusione una curiosità: se la vendita ha oggetto un animale è operativa e come la garanzia per i vizi ? La risposta è positiva e l'art. 1496 stabilisce che è regolata da leggi speciali o, in difetto, dagli usi locali, in mancanza di entrambi si applicano le regole degli articoli precedenti.

1 commento:

Giuseppe Sbardella ha detto...

Bravo Luigi, una breve ma efficace ed utile sintesi