Con il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 è stato regolato l'aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di
istituto personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20.
Il Ministero dell'Istruzione a viale Trastevere
Superato il predetto termine, gli aspiranti che non siano riusciti a presentare il modello B tramite Istanze OnLine, per cause non imputabili agli stessi, potranno inviarlo in modalità cartacea all'istituto capofila, che lo inserirà nel portale dei servizi SIDI.
Cosa fare se il docente rileva la presenza di errori nell'assegnazione dei punteggi o nella scelta della scuola ?
L'art. 10 del D.M. 374/2017 dispone:
"1.I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia.
2. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le
disposizioni e nei termini di cui all'articolo 5, comma 9, del Regolamento ("Avverso le graduatorie
di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della
domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all 'albo della
scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la
graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene. altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo "), che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al precedente articolo 8. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente.
A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 ( n.d.r. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. Avverso la stipula dell'atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente
scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Anche avverso la decisione del
dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art.63 e
seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n.165, eventualmente previo esperimento delle procedure
di conciliazione e arbitrato previste dall' art.130 e seguenti del vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro".
Nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i docenti che ritengono di essere stati penalizzati ingiustamente dovranno presentare il reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione.
Poi, scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo, tuttavia avverso le graduatorie medesime il docente potrà presentare con l'ausilio di un avvocato il RICORSO al TRIBUNALE, in funzione di GIUDICE del LAVORO, come da giurisdizione ex art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.
Info D.M. 374/2017, reclamo alla scuola e ricorsi al Tribunale:
studiolegaledevaleri@hotmail.com
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