Nel corso dell'incontro del 16 aprile organizzato a Roma da MPI Italia Chapter per lo svolgimento degli esami di "Certification Meeting & Event Management" (C.M.M.) ho svolto un intervento sul tema: ”La responsabilità del gestore di attività ricettive nei rapporti con i
clienti, cenni in tema di organizzazione di eventi”. Di seguito un abstract della relazione, per chiarimenti sui temi trattati email studiolegaledevaleri@gmail.com
Il
“contratto di albergo” non è un contratto
tipico e rientra nei contratti consensuali ad effetti obbligatori per le parti.
E’
quindi il contratto con cui un soggetto si impegna a fornire al cliente, dietro
corrispettivo, una serie di prestazioni caratterizzate dall'uso dell'alloggio
cui si accompagnano altri servizi necessari o eventuali quali la pulizia
dell'alloggio, l'uso di servizi, il vitto, il parcheggio dell'autoveicolo,
eventuali trasporti a località vicine, ecc.
La
Cassazione ha stabilito che il contratto di albergo “ha per oggetto una molteplicità di prestazioni che si estendono dalla
locazione dell'alloggio alla fornitura di servizi, senza che la preminenza da
riconoscere alla locazione dell'alloggio possa valere a fare assumere alle
altre prestazioni carattere accessorio sotto il profilo causale”.( Cass.
Civ. III 707/2002).
Sottolineo
che gli istituti del diritto applicabili al contratto di albergo si applicano
ad ogni struttura ricettiva quindi a hotel, bed &breakfast, motel,
campeggi.
L'albergatore è qualificabile come imprenditore commerciale ossia quel soggetto dotato di un apparato organizzativo che svolge attività economica, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
L'albergatore è qualificabile come imprenditore commerciale ossia quel soggetto dotato di un apparato organizzativo che svolge attività economica, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
L'impresa
alberghiera rientra nella legge quadro
sul turismo, L. 217/1983 ovvero nelle "imprese turistiche" che "svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi
turistici" (art. 5, comma 1).
Gli
alberghi secondo la definizione contenuta nell'art. 6, comma 2, "esercizi
aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in
parti di stabile".
Il cliente è quel soggetto che beneficia dei
servizi di ospitalità offerti dall'albergatore. Non sempre coincide con il
contraente dal momento che il contratto può essere concluso da una persona
fisica o giuridica che non corrisponde al fruitore del servizio, ad es. un tour
operator.
L'albergatore
e il cliente devono comportarsi secondo i principi di correttezza (art. 1175
c.c.) e nell'adempimento delle obbligazioni l'albergatore deve usare la
diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale (art. 1176 co. 2
c.c.).
Nel
contratto in questione l'adempimento contrattuale si verifica da parte del
cliente quando questi corrisponde la tariffa concordata, mentre da parte
dell'albergatore con la prestazione dei servizi indicati nel contratto.
Qualora
l'albergatore conceda la camera per un numero di notti inferiori a quelle
prenotate o il cliente all'arrivo diminuisca il numero dei suoi pernottamenti
si configura un adempimento parziale che ai sensi dell'art. 1181 c.c.,
“adempimento parziale” il creditore può legittimamente rifiutare come anche se
la prestazione è diversa ex art. 1197 c.c.
Il
contratto non richiede formalità e quindi potrà concludersi mediante fax, lettera cartacea o elettronica, verbalmente,
di persona o telefonicamente o, infine, attraverso un comportamento
concludente, certamente è preferibile la forma scritta con indicazione dei
servizi inclusi o meno e relativi costi per ovviare a successive contestazioni.
Negli
ultimi anni grazie al web molti contratti si concludono in via telematica ovvero mediante la compilazione degli
moduli proposti sul sito degli alberghi, si applica in questi casi la Direttiva sul commercio elettronico CE
31/2000, recepita dall'ordinamento italiano con il D. Lgs. 70/2003, secondo cui l'albergatore deve dare conferma dell'ordine
al cliente senza ritardo e per via elettronica.
L’art.
1326 comma 1, c.c. stabilisce che “Il contratto è concluso nel momento in cui
chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”
quindi il momento perfezionativo del contratto è costituito dalla prenotazione
del servizio da parte del cliente e la successiva conoscenza della avvenuta
accettazione tramite la prenotazione da parte dell’albergatore.
Se
il cliente arriva in albergo senza prenotazione il contratto si intende concluso
quando questi appresa la tariffa offerta dall'albergatore si rechi ed occupi la
stanza messa a disposizione.
L'accettazione
è ammissibile anche mediante l'uso del mezzo telefonico tuttavia l'albergatore
può richiedere espressamente per l'accettazione la forma scritta e, pertanto,
l'accettazione del cliente non ha effetto se data in forma diversa (art. 1326,
comma 4 c.c.).
L'accettazione
del cliente non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (art 1326,
comma 5 c.c.); questo si verifica soprattutto con le agenzie di viaggio per la
prenotazione di gruppi, la proposta può essere revocata finché il contratto non
sia concluso.
L'albergatore
può tuttavia impegnarsi a tener ferma la proposta per un certo periodo di tempo
(questo si verifica solitamente per le prenotazioni di gruppi), per cui
l'albergatore rimane vincolato alla propria offerta, mentre la controparte è
libera di accettarla o meno nel termine fissato. Naturalmente,
Va
richiamato il comportamento secondo correttezza per cui è un dovere avvertire
in caso di rinuncia o impedimento.
Con
la prenotazione, dunque, l'albergatore si obbliga a tenere a disposizione del
cliente un alloggio e a predisporre le prestazioni collegate.
La
prenotazione pura e semplice è la prenotazione non accompagnata dal versamento
di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito. Questo tipo di
prenotazione si verifica quando per prenotare un alloggio in albergo,
concordare i servizi e il prezzo, si utilizza il mezzo telefonico.
Si
è in presenza, in questo caso, di una prenotazione tutta verbale che genera
obblighi solo in capo all'albergatore, il quale rimane obbligato a concludere
il contratto definitivo.
Il
cliente rimane libero di avvalersi o meno della prenotazione effettuata.
E’
consigliabile confermare con l'invio di un fax o email la data di arrivo e
partenza, prezzo, eventuali servizi accessori, per evitare che all’arrivo non
vi sia la camera confermata solo verbalmente.
La
prenotazione con anticipazione di somme è quella che prevede il versamento di
una caparra o dalla garanzia di una carta di credito.
In
questo caso si crea a carico di entrambe le parti un vincolo giuridico di
carattere bilaterale che comporta inadempimento contrattuale nel caso in cui
non venga rispettato; pertanto, l'albergatore ha l'obbligo di tenere la camera
a disposizione e il cliente ha l'obbligo di presentarsi o disdire entro i
termini fissati.
Per
tutelarsi l'albergatore può pretendere il versamento di un acconto e in tal
caso l'impegno deve intendersi a carico di entrambe le parti.
In
questo caso l'obbligo al risarcimento del danno sorge sia per l'inadempimento
dell'albergatore con la mancata disponibilità della camera sia per
l'inadempimento del cliente che non si presenti in albergo.
Il
contratto può risolversi secondo il recesso convenzionale in base alla clausola
pattuita ex art. 1373 c.c. “recesso
unilaterale” a favore di una parte ovvero il cliente, in genere viene
pattuita una data entro la quale il cliente può cancellare la camera senza incorrere
nella applicazione di penale, abitualmente non oltre le 24 ore prima
dell'arrivo.
Nel
caso di riduzione del numero dei pernottamenti o di altri servizi il cliente ha
l'obbligo di pagare per i servizi usufruiti, art. 1373 c.c. II comma, e
l'albergatore di fornire quelli in corso. In tali casi si configura però un
inadempimento, ancorché parziale, che può comportare un risarcimento.
L'albergatore,
la cui responsabilità contrattuale
si sostanzia nel disposto dell’art. 1218 c.c. “responsabilità del debitore”
per cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto
al risarcimento del danno salvo non dimostri che l’inadempimento o il ritardo
sono stati determinati da impossibilità della prestazione per una causa a lui
non addebitabile, ad es. scosse di terremoto che rendono inagibile la
struttura, assume i seguenti obblighi:
1.
la fornitura dell'alloggio e dei servizi accessori necessari (es. la pulizia e
il riassetto della camera) e degli altri servizi indicati nel contratto (ad es.
somministrazione dei pasti).
2.
l'utilizzo degli spazi comuni e di tutti i servizi offerti dalla struttura
dell'albergo (es. alberghi con piscina o con centro benessere);
3.
la consegna dell'alloggio in buono stato di manutenzione e il mantenimento
della stessa in stato tale da servire all'uso convenuto (art. 1575 e 1576
c.c.), garantendo per la mancanza di vizi che ne diminuiscono in modo
apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito (art. 1578 c.c.);
4.
obbligo di custodia delle cose appartenenti ai clienti portate o consegnate in
albergo (artt. 1783 ss. c.c. ).
5.
obblighi di protezione, che possono
farsi risalire agli articoli 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e
1375 c.c. (buona fede contrattuale).
Con
l'espressione “obblighi di protezione”
si intende indicare l'obbligo, per l'albergatore, di garantire la sorveglianza,
l'igiene e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto
delle normative vigenti; ovvero garantire la sicurezza e l'incolumità fisica
del cliente.
L’albergatore è
responsabile per i danni subiti dal cliente a causa dell'illuminazione non funzionante e della mancanza
di punti di appoggio lungo le scale; o, ancora, per i danni causati da un
pavimento sconnesso; o, ancora, per i danni subiti dal cliente scivolato nel
vano doccia privo di box, maniglie e tappetini antisdrucciolo. L'albergatore è
esonerato, in toto o parzialmente, da tale responsabilità se l'evento dannoso è
riconducibile alla condotta negligente del cliente o se a tale negligenza vi ha
concorso.
L'eventuale
danno patito dal cliente a causa della mancata predisposizione di tali cautele
è riconducibile a responsabilità contrattuale.
Entrando
in albergo e concludendo il contratto il cliente si affida all'albergatore, il
quale sarà tenuto in ogni modo a garantirgli un soggiorno sicuro.
Il
verificarsi di eventi dannosi si presume che derivi da una mancanza o da un
difetto dell'organizzazione predisposto dall'albergatore e va, perciò,
necessariamente a lui imputato prescindendo dalla sua colpa e dal suo
comportamento.
L’albergatore è
responsabile dei danni
nell’ipotesi generale dell’art. 2043 c.c. “risarcimento per fatto illecito”, il
fatto illecito doloso o colposo obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danneggiato.
Le
conseguenze pregiudizievoli che la vittima dell’illecito civile ha patito si
dividono:
1)
danni patrimoniali : sempre
risarcibili ex art. 2043 c.c.;
2)
danni non patrimoniali (comprensivi
del danno biologico, del danno morale e di tutte le possibili conseguenze
pregiudizievoli prive di una immediata rilevanza economica) risarcibili
soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.): tali casi sono oltre a
quelli espressamente contemplati da disposizioni di leggi ordinarie (art. 185
c.p. che obbliga l’autore di un reato a risarcire i danni patrimoniali e non
patrimoniali sofferti dalla vittima del reato), tutti i casi in cui il «danno
ingiusto» consiste nella lesione di una situazione giuridica non patrimoniale
tutelata dalla Costituzione (es. diritto alla vita e alla salute, nonché tutti
i diritti della personalità come il diritto alla riservatezza e all’immagine).
Inoltre
è configurabile la sua responsabilità civile:
ex
art. 2049 c.c. “responsabilità dei padroni e
committenti” risponde del fatto
illecito dei dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono addetti senza
che possa liberarsi da tale responsabilità.
ex art. 2050 c.c. per il trattamento dei dati
personali dei clienti in quanto l'art. 15 del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) stabilisce che chiunque cagioni
danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'art. 2050
c.c. “responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”.
Il
richiamo a tale disposizione, che disciplina la responsabilità per l'esercizio
di attività pericolose, con riferimento al trattamento dei dati personali, che
attività pericolosa certamente non è, si spiega con l'intento del legislatore
speciale di agevolare, sul piano probatorio, la posizione del danneggiato.
Pertanto
chi abbia subito il danno potrà limitarsi a dimostrare quest'ultimo, mentre sul
presunto responsabile graverà la prova di aver adottato tutte le misure idonee
ad evitarlo, così come richiesto dall'art. 2050 cod. civ. (Cass. Civ., Sez.III,
2468/09).
La
risarcibilità è estesa al danno non patrimoniale dal medesimo art. 15, II
comma, nell'ipotesi in cui vi sia stata violazione dell'art. 11, D. Lgs. cit.,
vale a dire della disposizione che, nel delineare le modalità di raccolta dei
dati personali, impone che questi siano trattati
in
modo lecito e secondo correttezza. Il risarcimento del danno non patrimoniale
è, altresì, da riconoscersi nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 167 D. Lgs.
196/2003, il trattamento dei dati personali costituisca reato.
ex art. 2051 c.c. danno
da cose in custodia, ad es. caduta a causa di un gradino lesionato
delle scale di accesso alla struttura.
Il
proprietario in solido con il gestore e/o il responsabile della struttura ,
vanno ritenuti responsabili degli eventi dannosi conseguenti al mantenimento
dello stato dei luoghi nelle
condizioni
idonee all’uso sicuro di chi vi accede risultando responsabili della omessa
custodia ovvero della carente manutenzione degli stessi.
La
regola generale del “neminem laedere”
disciplinata dall’art. 2043 c.c. può, comunque, concorrere con l’art. 2051 c.c.
e trovare applicazione in via sussidiaria.
Secondo
l’opinione condivisa dalla Suprema Corte l’art. 2051 c.c. configura una
fattispecie di responsabilità oggettiva, nel senso che l’elemento della colpa
non assume alcuna rilevanza per affermare o escludere l’applicabilità della
disciplina del suddetto articolo.
Il
fondamento della responsabilità risiede esclusivamente sulla relazione tra la
cosa ed il custode nonché sulla opportunità di attribuire al custode, le
conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti causalmente dalla cosa da
lui utilizzata, il cd. rischio da custodia.
Il rifiuto a contrarre per l’albergatore è ammesso solo in
mancanza di alloggi disponibili e, nel caso, di mancanza, da parte del cliente,
di documenti idonei all'identificazione. L'albergatore, infatti, ha l'obbligo
di conservare una scheda riportante le generalità del cliente e di trasmettere
copia all'autorità di pubblica sicurezza (art. 109 T.U.L.P.S.).
Per quanto riguarda il
pagamento secondo quanto
disposto dall'art 2760 c.c. per i crediti verso i clienti, l'albergatore gode
di un privilegio sulle cose portate in albergo, il bagaglio, l'autovettura
introdotta nel parcheggio dell'albergo, i valori consegnati in deposito, sulle
quali può esercitare un diritto di ritenzione anche in pregiudizio di eventuali
diritti vantati da terzi e ha il diritto ad essere preferito agli altri
eventuali creditori del cliente.
Il
suo credito si prescrive con il decorso di sei mesi (art. 2954 c.c.) ma
l'albergatore può sempre dimostrare che il pagamento non è avvenuto.
La responsabilità per il
deposito in albergo (1783- 1786 c.c.)
Il
codice civile nel libro IV delle obbligazioni disciplina il deposito in albergo
dedicandogli otto articoli dopo la ratifica con la legge 316/1978 della
convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori che risale al 1962.
Gli
albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione
delle cose portate dal cliente in albergo (art. 1783 c.c.).
Sono
considerate cose portate in albergo:
1)
le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone
dell'alloggio;
2)
le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario
assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il
cliente dispone dell'alloggio;
3)
le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario
assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un
periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il
cliente dispone dell'alloggio.
La
responsabilità dell'albergatore ex
recepto, ovvero quella derivante dalla ricezione di una cosa, in questo caso dei
clienti, sorge per il solo fatto dell'introduzione, da parte del cliente, delle
cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa
inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere
riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela,
contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in
albergo. (Cass. n. 5030/2014)
In
tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha
l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia
all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso.
Se
non si avvale di questa facoltà il cliente corre il rischio di non poter
ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come
disposto dall'art. 1783 c.c., a meno che non provi la colpa dell'albergatore o
degli altri soggetti legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi
dell'art. 1785 bis c.c. “responsabilità
per colpa dell’albergatore”.
In
assenza di questa prova a carico del cliente la determinazione del quantum
risarcitorio entro il limite massimo stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1783
c.c. (l’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata) rientra nel
potere discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di determinare la
somma da liquidare secondo suo prudente apprezzamento. (Cass. n. 5030/2014)
In
tema di sottrazione ad opera di ignoti di beni custoditi in locali
compresi nell'ambito alberghiero, la responsabilità dell'albergatore per le
cose dei clienti sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del
cliente, delle cose nell'albergo indipendentemente da qualsiasi consegna,
poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero,
dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire
alla clientela la sicurezza delle cose portate in albergo, contro eventuali
perdite, danni e furti. (Cass. 04 marzo
2014 n. 5030).
Il
direttore di una struttura alberghiera, al fine di liberarsi dalla
responsabilità cui è gravato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1783 c.c.,
relativamente alle cose portate dal cliente in albergo, deve fornire la prova
che la distruzione delle cose in questione sia ascrivibile al cliente, ovvero
dovuta a forza maggiore, oppure dipesa dalla natura delle cose stesse (art.
1785 c.c.). (Corte Appello Roma 4 maggio
2012 n. 2373).
L’albergatore non può
esimersi da responsabilità per danni o furti ai bagagli o oggetti personali del
cliente, sono nulli tutti i patti tendenti ad escludere e limitare
preventivamente la responsabilità dell'albergatore (1785 quater c.c.).
Il
cliente che soggiorni in un albergo ha diritto ad ottenere il risarcimento dei
danni qualora subisca un furto durante la permanenza al suo interno,
indipendentemente dalla colpa dell'albergatore ed indipendentemente
dall'esposizione nell'hotel di cartelli che avvertono la clientela dell'esonero
di responsabilità per eventuali furti; dato che tali dichiarazioni limitative
sono da considerarsi nulle ex lege.
L’albergatore
– depositario è liberato soltanto se
dimostri l'assoluta mancanza di colpa nell'adempimento della custodia e così la
inevitabilità dell'evento nonostante l'impiego della diligenza richiesta, la
sottrazione, compiuta con violenza o con minaccia, delle cose consegnate
all'albergatore può qualificarsi come fortuito o forza maggiore a lui non
imputabile, in quanto le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la
sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla
assolutamente imprevedibile ed inevitabile. (Cass. 21 dicembre 1990 n. 12120).
In
tema di responsabilità per le cose portate in albergo, venuta a mancare la
restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario, sorge, a carico di
quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa - trattandosi
di obbligazione di valore - a rimettere il
depositante
nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione
in natura fosse stata eseguita, il
che implica la rivalutazione dell'equivalente pecuniario del bene sottratto
fino alla data della decisione definitiva; qualora invece la cosa depositata in
albergo costituisca una somma di danaro, l'inadempimento dell'obbligo
contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma
una tipica obbligazione pecuniaria in un'obbligazione di valore, sicché il
regime del risarcimento dei danni è regolato dall'art. 1224 c.c., a norma del
quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a
detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei
limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali. (Cass. 23 dicembre
2003 n. 19769).
La rapina può configurare
la forza maggiore e quindi esonerare l'albergatore da responsabilità in quanto la sottrazione con violenza o
minaccia delle cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi alla forza
maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell'albergatore, solo quando
le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe
a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed
inevitabile. (Cass. 18651/2003).
La
responsabilità dell'albergatore per la sottrazione dei beni portati dal cliente
nell'albergo, e rimasti nella disponibilità di quest'ultimo presso la stanza, è
illimitata nell'ipotesi in cui sia avvenuta a causa di una rapina effettuata
nella notte da alcuni malviventi, penetrati nell'albergo dalla porta di
ingresso che sia stata loro aperta da un dipendente dell'albergatore senza
alcuna cautela nell'accertare l'identità di coloro che chiedevano di entrare.
(Tribunale di Milano 23 luglio 1996).
Le disposizioni del c.c.
sul deposito in albergo sono applicabili ex art. 1786 c.c., alle case di cura,
pensioni, trattorie, ristoranti e anche ai rapporti con le imprese di
produzione ed esercizio dei teatri pubblici o privati che, in quanto
responsabili della custodia, rispondono, pertanto, del deterioramento, della
distruzione o della sottrazione del materiale destinato alla esecuzione della
rappresentazione teatrale secondo i principi della responsabilità "ex
recepto". (Cass. 07
novembre 1992 n. 12051).
L'art. 1786 c.c. “stabilimenti
e locali assimilati agli alberghi” ha previsto l'estensione ad altre
categorie di imprenditori della disciplina della responsabilità "ex recepto" ovvero dalla ricezione
di cose del cliente a carico dell'albergatore, l'obbligo di sorveglianza per la tutela
delle cose portate in albergo dal cliente e non consegnate in custodia è più esteso
di quello, analogo, incombente al ristoratore ai sensi degli art. 1786 e 1783
c.c., stanti le
differenze
strutturali delle due imprese nonché le diverse modalità di esecuzione e di
godimento delle rispettive prestazioni.
Mentre
per l'albergatore sussiste la responsabilità "ex recepto" per tutte
le cose portate dal cliente in albergo, per il ristoratore o trattore tale
responsabilità, per le cose non consegnategli in custodia, deve ritenersi
limitata a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della
prestazione (ad esempio, cappotto, cappello, ombrello, ecc.), restando sotto la
diretta vigilanza del cliente le altre cose che porta addosso e che non
costituiscono intralcio alla consumazione del pasto e della cui sottrazione,
perdita o deterioramento, ove il cliente se ne sia liberato, il ristoratore non
deve quindi rispondere (Cass. n. 8268/87).
La responsabilità nei
confronti del cliente in caso di overbooking.
In
genere si prevede il risarcimento al cliente in forma specifica: l'albergatore
inadempiente deve procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello
stesso luogo e di pari livello.
Se
l'albergatore offre il risarcimento in forma specifica, il rifiuto del cliente
è contrario alla buona fede.
E'
da escludere, invece, che il cliente possa pretendere un risarcimento in forma
specifica che comporti un costo superiore al prezzo di mercato salvo accordi
preventivi tra le parti.
L'albergatore
può sostituire la prestazione dedotta in contratto con altra conforme a quella
dovuta, quando l'albergatore non dispone
della camera prenotata e assegna una tipologia differente (il cliente ha prenotato
una matrimoniale, gli viene assegnata una a due letti; il cliente ha prenotato
una doppia uso singola, gli viene assegnata una singola).
In
tal caso è consigliabile che la tariffa pagata dal cliente subisca una
riduzione proporzionale in base alla reale inesattezza qualitativa della
prestazione fornita dall'albergatore.
Nel
caso di inadempimento del cliente
(mancata cancellazione o mancato arrivo), l'entità del danno potrebbe essere
preventivamente fissato dall'albergatore con la previsione di apposita clausola penale (per le prenotazioni
individuali è in genere pari alla tariffa di una notte).
Se,
invece, è versata una caparra
confirmatoria, l'albergatore ha diritto di trattenerla a titolo di
risarcimento, fatto salva la possibilità di richiedere il risarcimento del maggior
danno che abbia effettivamente subito.
Se,
invece, manca una preventiva determinazione dell'entità del risarcimento vi è
la prassi dell'attività alberghiera di quantificare il risarcimento al costo di
un pernottamento.
Segnalo Cassazione Civile, Sez. III, sentenza
n. 6633 del 18 Luglio 1997 il quantum di tale risarcimento non può
ammontare all'intero costo del soggiorno per i rinunzianti da cui vanno
detratte le spese che l'albergatore avrebbe dovuto sostenere in caso di corretta
esecuzione del rapporto e che, invece, non ha sostenuto.
Anche
secondo Cassazione Civile, Sez. III, sentenza
n. 17150 del 3 dicembre 2002, l'entità del risarcimento non deve
ricomprendere i servizi non prestati ; “la revoca della prenotazione da parte
del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina
l'obbligazione di tenere indenne della perdita subita l'albergatore… E'
comunque escluso che, se debbano essere forniti anche prestazioni accessorie,
quali ad es. di somministrazione di pasti, le dette perdite possano coincidere con
il prezzo del mancato soggiorno, dovendo detrarsi da questo l'importo dei
servizi non resi”.
Cenni sull’organizzazione
di trattenimenti pubblici e piccoli trattenimenti.
Quanto
alla responsabilità dell’organizzatore di eventi e del gestore di attività
ricettive di cui si è detto, va sottolineato che costoro qualora ricoprano la veste di datori di
lavoro sono sottoposti alle statuizioni dell’art. 2087 codice
civile per cui “l’imprenditore è tenuto
ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “, dal T.U. D. Lgs.
81/08 e dalla ulteriore normativa antinfortunistica.
Quindi
sono garanti dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità
morale dei prestatori di lavoro per cui il datore, qualora non ottemperi agli
obblighi di tutela, l'evento lesivo che dovesse verificarsi ai danni del
lavoratore o di terzi potrà essergli imputato ex art. 40, comma 2, codice
penale che prevede “non impedire un
evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (ex multis Cass. pen. IV 12 giugno 2009).
Il
datore di lavoro pertanto ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi
antinfortunistici e che il lavoratore possa prestare la propria opera in
condizioni di sicurezza, vigilando che le condizioni di sicurezza siano mantenute
per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.
Gli
imprenditori-datori di lavoro quanto a responsabilità di carattere penale,
oltre alle fattispecie previste dal codice penale e dalla normativa
astrattamente applicabile in occasione di reati, sono tenuti al rispetto delle
norme sulla sicurezza in azienda dopo che
la legge 123/2007 ha inserito con l’art. 25 septies nel D. Lgs. 231/01 i
reati di omicidio colposo e le lesioni
personali colpose commesse in violazione della normativa a tutela della sicurezza
sul lavoro tra i reati presupposto in materia di responsabilità amministrativa
delle società di cui al decreto lgs. 231/2001.
Il
datore di lavoro, che ha funzioni di rappresentanza legale, direzione oppure è
amministratore unico della società rientra tra i soggetti apicali il cui
operato contra legem anche colposo
come nel caso degli infortuni sul lavoro, può essere fonte di responsabilità
per la società secondo il meccanismo del decreto 231, deve attivarsi
positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro,
premurandosi che i dipendenti adottino le misure tecniche ed organizzative
opportune per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa.
All’interno
del tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, la vigente normativa dedica
specifiche disposizioni alla prevenzione e protezione degli operatori coinvolti
nell’organizzazione dei c.d. “grandi
eventi”, in cui rientrano attività legate all’intrattenimento e allo
spettacolo, come possono essere gli spettacoli musicali, concerti, gli eventi
in generale che richiamano grande
affluenza di pubblico comprese le manifestazioni fieristiche.
Una
prima distinzione si può fare tra gli eventi che si esauriscono nell’ambito di
poche ore (concerti e spettacoli musicali)
e quelli invece che hanno una durata superiore di alcuni giorni o settimane
come l’EXPO di Milano.
Entrambi
queste tipologie hanno in comune la fase preliminare di allestimento degli
spazi, che generalmente parte da una situazione in cui è necessario approntare
dal nulla, un ambiente che rispetti i requisiti di sicurezza definiti dalla
normativa vigente.
La
normativa applicabile è contenuta nel titolo IV del D.Lgs. 81/2008 – Cantieri Temporanei o Mobili e nel decreto Interministeriale 22 luglio 2014, il cd. decreto Palchi.
Nel
Testo Unico della Sicurezza e precisamente nel titolo IV a partire dall’art. 88
vengono affrontate le tematiche pertinenti al settore edile, con la descrizione
delle misure preventive e protettive per i lavoratori impiegati nelle opere di
costruzione e allestimento, nella definizione degli oneri e delle
responsabilità in riferimento a scenari che vedono contestualmente impiegati più
soggetti oltre l’appaltante e l’appaltatore.
Nel decreto Palchi vengono approfondite le misure di prevenzione e
di protezione in modo specifico per gli spettacoli di tipo ludico, fieristico,
sportivo a carattere temporaneo.
Successivamente
il Ministero del lavoro è intervenuto per chiarire alcuni aspetti tecnici
fondamentali, con la circolare n. 35 del 14 dicembre 2014 “Istruzioni operative tecnico organizzative per l’allestimento e la
gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella
produzione e nella realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici,
teatrali e di manifestazioni fieristiche”
Già
nello stesso Decreto Palchi vengono definite una serie di responsabilità tra il
committente, gli appaltatori ed i soggetti incaricati in modo specifico di
elaborare i piani di sicurezza e stabilite le caratteristiche impiantistiche ed
i requisiti strutturali delle strutture fisse (padiglioni, palchi, gradinate o
spalti) e quelle mobili (impalcature, scale, sostegni, ponteggi).
Nella
circolare 35 vengono quindi poi chiariti alcuni aspetti su cosa si intenda per
opere temporanee in riferimento agli impianti elettrici, idraulici e di
distribuzione dell’aria : “Per essere
considerate temporanee, le opere devono essere modulari, montabili,
trasportabili e reimpiegabili, formate da elementi prefabbricati collegati tra
loro” in considerazione anche delle eventuali esclusioni (pedane fino a 2 metri
che diventano 6,5 metri per gli spettacoli fieristici e tendostrutture fino a
8,5 metri).
La
circolare si compone di due titoli, il primo riguarda gli spettacoli
cinematografici, musicali e teatrali, il secondo è specifico per le
manifestazioni fieristiche.
Nella
circolare si definiscono i ruoli delle figure coinvolte nella sicurezza e
confermano che gli oneri sulla sicurezza
previsti dal Testo Unico sono sempre in carico al committente che deve
verificare l’idoneità delle imprese prima di affidare i lavori e che può
avvalersi del “responsabile per la sicurezza” per l’elaborazione documentale ed
il coordinamento nel cantiere.
La
circolare inoltre approva l’adozione dei modelli semplificati, introdotti dal
ministero successivamente all’entrata in vigore del Decreto Palchi il
09/09/2014 che possono essere
utilizzati
per l’elaborazione dei Piani di Sicurezza e conferma gli oneri del committente
anche nei confronti della formazione e informazione dei lavoratori coinvolti,
che deve riguardare anche le modalità di comportamento in caso di eventuali
emergenze.
La
legge 7 ottobre 2013, n. 112, con
cui è stato convertito il cosiddetto “decreto cultura” ha aggiunto al testo
originario del provvedimento, nell’art. 7 un comma 8-bis, che contiene
modifiche agli articoli 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 il Testo
Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, norme che riguardano gli “spettacoli o trattenimenti in luogo
pubblico o aperto o esposto al pubblico” e “pubblici trattenimenti dati per
mestiere”.
Quando
gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche dell’imprenditorialità,
è necessaria la licenza prevista dall’art. 68 TULPS.
Il
pubblico spettacolo costituisce attività primaria esercitata da un soggetto od
un ente con i caratteri dell’imprenditorialità, in presenza di alcuni elementi
sintomatici:
-
il pagamento di un biglietto d’ingresso;
-la
complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio
dell’intrattenimento musicale;
-
la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e
sporadica;
-
la partecipazione di complessi musicali di fama;
-
l’ampia pubblicizzazione dell’attività musicale offerta.
Tali
caratteristiche non si presentano nel caso di trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare
la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza
che ci sia nel locale l’apprestamento di elementi tali da configurare una
trasformazione (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con
modifica delle caratteristiche strutturali del locale).
I “piccoli trattenimenti” tenuti
negli esercizi pubblici andavano fino a poco tempo fa
soggetti
alla licenza di cui all’art. 69 del TULPS ora con la la legge 35/2012 non è
richiesta
alcuna
autorizzazione amministrativa né di TULPS per lo svolgimento di piccoli
trattenimenti all’interno di pubblici esercizi purché non assumano valenza
imprenditoriale Quando gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche dell’imprenditorialità
è necessaria la licenza ex art. 68 T.U.L.PS.
Per
tutti i casi in cui le licenze di cui agli articoli 68 e 69 siano ancora
prescritte, la legge di
conversione
del “decreto cultura” ha previsto che, per eventi fino ad un massimo di 200
partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza
è sostituita dalla segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello
unico per le attivita' produttive (S.U.A.P) del comune di competenza.
Verifiche di agibilità ex
art. 80 TULPS.
Diversa
dalle licenze di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS è la verifica di agibilità ex art. 80 del TULPS, che, in quanto
effettuata nell’interesse della pubblica incolumità, deve essere svolta a
prescindere dalle finalità imprenditoriali o meno del trattenimento.
L’art.
80 del TULPS prevede che “l'autorità di
pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o
di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione
tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le
spese dell'ispezione e
quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi
domanda la licenza”.
Quanto
al “nulla osta di agibilità” ex art.
80 TULPS nei confronti di soggetti, già titolari di licenza per la
somministrazione di alimenti e bevande, che organizzano piccoli trattenimenti musicali
per la propria clientela, trattenimenti che conferiscono al locale una
maggiore
attrazione che si riflette in termini di afflusso e di permanenza di avventori,
possono realizzarsi due evenienze:
1)
piccoli trattenimenti che si svolgono nell’esercizio pubblico dove la clientela
accede solo per la consumazione;
2)
trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite, con una
esibizione che può
richiamare
una forte affluenza di spettatori.
Nel
primo caso il Ministero dell’interno in una risoluzione del 13.8.1997 “non si ritiene debba essere rilasciato il
nulla osta della commissione tecnica; la seconda fattispecie, invece, va
ricompresa tra quelle disciplinate dall’art. 80 TULPS, qualora abbiano
prevalenza le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento ed
ogni qualvolta i piccoli spettacoli si svolgono in un locale pubblico idoneo
all’espletamento delle esibizioni dell’artista ed all’accoglimento prolungato
dei clienti.
Sono
stati ritenuti esenti dalla disciplina normativa di cui all’art. 80 gli
spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di
attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e
senza che ci sia in esso locale l’apprestamento
di
elementi tali da configurarne una trasformazione.
Viceversa
sono tenuti a munirsi della
dichiarazione di agibilità i gestori che esercitano attività di spettacolo
e trattenimento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 287/91 (attività di
somministrazione nelle quali sia prevalente l’attività congiunta di
trattenimento e svago) e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della
struttura è riferita a: pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici,
uscite di sicurezza, ecc.
L’art.
80 non deve essere applicato quanto si svolgono trattenimenti musicali
allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali pubblici dove l’attività principale
è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo una attività complementare.
Salvo
che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei
richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre
una nuova verifica per gli
allestimenti
temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione
provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale
di cui all'articolo
141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non
anteriore a due anni.
Quanto alle problematiche della procedura per l'effettuazione del pubblico spettacolo ricordo che la S.C.I.A. e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti impugnabili.
Gli interessati potranno tuttavia sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 104 del 2 luglio 2010.
Contro il diniego di agibilità è possibile esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio che deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato o della sua effettiva conoscenza.
studiolegaledevaleri@gmail.com